Concessione idraulica per l'attraversamento del Torrente Valpantena con un guado provvisorio e l'occupazione temporanea di aree demaniali ad uso cantiere nell'ambito dei lavori di realizzazione della linea AV/AC Verona- Padova 1º Lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza, in località Giarol, nel Comune di Verona (VR). Ditta: CONSORZIO IRICAV DUE L.R. n. 41/1988 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11966
PREMESSO che, con nota pervenuta con prot. regionale n. 295371 del 28/05/2026, il Consorzio Iricav Due con sede legale in Roma (00156) - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 e sede operativa in Vicenza (36100) - Viale Giuseppe Mazzini n. 75, Partita IVA 04143521005 - in persona di Ing. Alberto Palomba (omissis) , in qualità di Procuratore del Consorzio Iricav Due e del Dott. Federico Zoppi (omissis) , in qualità di Direttore AFC del Consorzio Iricav Due, ha presentato istanza di concessione idraulica per l'attraversamento del Torrente Valpantena con un guado provvisorio e l'occupazione temporanea di aree demaniali ad uso cantiere nell'ambito dei lavori di realizzazione della linea AV/AC Verona- Padova 1º Lotto funzionale Verona - Bivio Vicenza, in località Giarol, nel Comune di Verona (VR);
PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 23/06/2026 con voto n. 56, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione temporanea in oggetto, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;
CONSIDERATO che, con nota prot. reg. n. 522023 del 21/09/2026, il Consorzio Iricav Due ha presentato la polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi alle opere preesistenti e alle proprietà demaniali appartenenti al demanio idrico nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), comprensiva altresì della copertura dei costi di ricostruzione delle opere preesistenti, dei costi di demolizione e sgombero, nonché dei danni derivanti da vibrazioni, rimozioni, franamenti e cedimenti del terreno;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
CONSIDERATO che il Consorzio Iricav Due ha sottoscritto digitalmente il disciplinare, ha provveduto a versare il canone richiesto e ha costituito la cauzione;
VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 "Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico";
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 "Tariffario canoni del demanio idrico";
VISTA la D.G.R. n. 312 del 30 aprile 2026 "Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura e preordinati all'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Artt. 11 e 12 della L.R. n. 54 / 2012" e ss. mm. ii.. Autorizzazione all'avvio delle procedure per addivenire al conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione e della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza";
VISTA la D.G.R. n. 562 del 16 giugno 2026 "Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura e preordinati al completamento dell'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Istituzione delle Unità Organizzative, di alcune Strutture temporanee e connesso incardinamento degli attuali incarichi di Elevata Qualificazione. Artt. 17, 19 e 20 della L.R. n. 54 / 2012 e ss. mm. ii.";
VISTA la D.G.R. n. 627 del 24 giugno 2026, "Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura: conferimento degli incarichi a termine di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea nell'ambito dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss. mm. ii. ed ai sensi dell'art.12, comma 8, lettera b) del Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1 e ss.mm.ii.";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota prot. 442192 del 04/10/2021 "Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18".
L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
Il Concessionario sarà responsabile sia della sicurezza dei lavoratori che di eventuali danni a terzi ed alle opere idrauliche che la presenza del guado dovesse arrecare.
Il Concessionario resta il solo responsabile della gestione in sicurezza del guado a servizio della viabilità.
Ogni responsabilità nei riguardi della sicurezza del personale impiegato, anche con riferimento agli adempimenti del D.lgs. n.81/2008, resta in capo al Concessionario.
L'autorizzazione ha validità di 9 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto. Entro tale termine i lavori dovranno essere completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione.
L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.