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Bur n. 145 del 27 ottobre 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 19797 del 12 ottobre 2026

Concessione idraulica per l'attraversamento del Torrente Valpantena con linea ferroviaria Alta Velocità Milano- Venezia ed occupazione di superficie demaniale con opere accessorie, nel Comune di Verona (VR). Richiedente: CONSORZIO IRICAV DUE L.R. n. 41/1988 - R.D. n. 523/1904 Pratica n. 11546

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine del rilascio della concessione idraulica per attraversamento e occupazione di area appartenente al demanio pubblico dello Stato - ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii.

Il Direttore

PREMESSO che, con nota pervenuta con prot. regionale n. 89218 del 25/02/2022, il Consorzio Iricav Due con sede legale in Roma (00156) - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 e sede operativa in Vicenza (36100) - Viale Giuseppe Mazzini n. 75, Partita IVA 04143521005 - in persona di Ing. Alberto Palomba (omissis) , in qualità di Procuratore del Consorzio Iricav Due e del Dott. Federico Zoppi (omissis) in qualità di Direttore AFC del Consorzio Iricav Due, ha presentato istanza di concessione idraulica per l'attraversamento del Torrente Valpantena con linea ferroviaria Alta Velocità Milano- Venezia ed occupazione di superficie demaniale con opere accessorie, nel Comune di Verona (VR);

PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 25/10/2022 con voto n. 135, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;

DATO ATTO che con nota prot. n. 199488 del 23/04/2024, il Consorzio Iricav Due ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa di cui alla presa d'atto prot. reg. n. 224210 del 09/05/2024;

CONSIDERATO che, con nota prot. reg. n. 586388 del 23/10/2025, il Consorzio Iricav Due ha presentato la polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi alle opere preesistenti e alle proprietà afferenti al demanio idrico nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00), comprensiva altresì della copertura dei costi di ricostruzione delle opere preesistenti, dei costi di demolizione e sgombero, nonché dei danni derivanti da vibrazioni, rimozioni, franamenti e cedimenti del terreno;

RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

CONSIDERATO che il Consorzio Iricav Due ha sottoscritto digitalmente il disciplinare e ha provveduto a versare il canone richiesto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 "Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico";

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 "Tariffario canoni del demanio idrico";

VISTA la D.G.R. n. 312 del 30 aprile 2026 "Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura e preordinati all'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Artt. 11 e 12 della L.R. n. 54 / 2012" e ss. mm. ii.. Autorizzazione all'avvio delle procedure per addivenire al conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione e della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza";

VISTA la D.G.R. n. 562 del 16 giugno 2026 "Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura e preordinati al completamento dell'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Istituzione delle Unità Organizzative, di alcune Strutture temporanee e connesso incardinamento degli attuali incarichi di Elevata Qualificazione. Artt. 17, 19 e 20 della L.R. n. 54 / 2012 e ss. mm. ii.";

VISTA la D.G.R. n. 627 del 24 giugno 2026, "Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura: conferimento degli incarichi a termine di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea nell'ambito dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss. mm. ii. ed ai sensi dell'art.12, comma 8, lettera b) del Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1 e ss.mm.ii.";

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota prot. 442192 del 04/10/2021 "Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18".

decreta

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

  2. di rilasciare, al Consorzio Iricav Due con sede legale in Roma (00156) - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 e sede operativa in Vicenza (36100) - Viale Giuseppe Mazzini n. 75, Partita IVA 04143521005 - in persona di Ing. Alberto Palomba (omissis) , in qualità di Procuratore del Consorzio Iricav Due e del Dott. Federico Zoppi (omissis) , in qualità di Direttore AFC del Consorzio Iricav Due, la concessione idraulica per l'attraversamento del Torrente Valpantena con linea ferroviaria Alta Velocità Milano- Venezia ed occupazione di superficie demaniale con opere accessorie, nel Comune di Verona (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 135 del 25/10/2022.

  3. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, il sopracitato Consorzio ad eseguire i lavori per l'attraversamento del Torrente Valpantena con linea ferroviaria Alta Velocità Milano- Venezia ed occupazione di superficie demaniale con opere accessorie, nel Comune di Verona (VR) in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento.

L'autorizzazione è, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

  1. eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
  2. a non modificare in alcun modo, nemmeno provvisoriamente, le sezioni idrauliche del corso d'acqua con opere, scavi, depositi o altro;
  3. a riparare tempestivamente, qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Verona;
  4. a non realizzare, anche se a titolo precario, nella fascia di rispetto idraulico di m. 10, di cui all'art. 96 lettera f) R.D. n. 523/1904, ulteriori e diversi scavi o costruzioni rispetto a quanto previsto negli elaborati di progetto approvati;
  5. sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
  6. a provvedere in forma continua, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;
  7. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
  8. a non pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere, oggetto della presente concessione, da piene, alluvioni od ogni altra causa, anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell'asta del corso d'acqua stesso;
  9. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.
  10. comunicare in anticipo l'inizio dei lavori e successivamente la loro conclusione, trasmettendo certificato di regolare esecuzione delle opere con contestuale attestazione dell'esecuzione delle prescrizioni impartite, secondo le indicazioni eventualmente previste della normativa di settore;
  11. sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
  12. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
  13. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.

L'autorizzazione ha validità di 36 mesi, decorrenti dalla data del presente decreto. Entro tale termine i lavori dovranno essere completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione.

L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.

  1. che le condizioni le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare allegato al presente decreto.

  2. che la durata della presente concessione in anni 10 (anni dieci) successivi e continui, a decorrere dalla data di rilascio del presente decreto. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

  3. che, per la presente concessione idraulica, come previsto dall'art. 9 del disciplinare, è dovuto il versamento di un canone annuo fino alla scadenza o alla revoca della concessione. Tale canone per il 2026 ammonta ad € 361,55 (euro trecentosessantuno/55) e sarà annualmente aggiornato secondo quanto stabilito dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 83 comma 4 della L.R. n. 11/2001.

  4. che in caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone da parte del Concessionario, l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

  5. che il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

  6. di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati tecnici, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

    Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all'Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Pasquale Lo Fiego

Allegati (omissis)



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