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Bur n. 142 del 20 ottobre 2026


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 19580 del 07 ottobre 2026

Accordo Quadro con unico operatore economico per "Interventi diffusi finalizzati alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti alla rete principale del circondario idraulico di competenza del Genio Civile di Treviso" Codice GLP: TV-Q1072.0 CUP: H98H25000120002 CIG: B91B46C9CE Decreto di autorizzazione alla modifica delle quote di esecuzione interna del Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Brussi Costruzioni S.r.l. (mandataria capogruppo) e Gecoma S.r.l. (mandante).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene autorizzata la modifica delle quote di esecuzione interna del Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario dei lavori relativi all'Accordo Quadro con unico operatore per la realizzazione di "Interventi diffusi finalizzati alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti alla rete principale del circondario idraulico di competenza del Genio Civile di Treviso". Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione alla modifica della compagine Associativa prot.n. 538839 del 30/09/2026 inviata dall'impresa Brussi Costruzioni S.r.l. mandataria e Gecoma S.r.l. mandante.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con decreto del Direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso n. 430 dell'1.10.2025 sono stati approvati gli elaborati di accordo quadro relativi a "Interventi diffusi finalizzati alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti alla rete principale del circondario idraulico di competenza del Genio Civile di Treviso" Codice GLP: TV-Q1072.0 nell'importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 870.000,00 (comprensivo di € 30.000,00 per oneri per la sicurezza) per lavori ed € 330.000,00 per somme a disposizione;
  • con il decreto sopracitato è stato stabilito di affidare i lavori con le modalità previste dell'art. 50, comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 e ss.mm.ii.;
  • a seguito procedura negoziata l'Accordo Quadro è stato affidato sulla piattaforma elettronica APPTEL (codice G03212) al RTI composto dall'impresa Brussi Costruzioni S.r.l. ( mandataria) con sede in via Foscarini, 2/A, cap. 31040, Nervesa della Battaglia (TV) - P.IVA 00190560268 e dall'impresa GECOMA S.r.l. ( mandante) con sede in via Giuseppe Verdi, 21 cap 31010, Farra di Soligo (TV) - P.IVA 04754810267, che ha offerto un ribasso del 24,655% per un importo netto contrattuale, trattandosi di Accordo Quadro, fino ad un massimo di € 870.000,00 ( comprensivo di € 30.000,00 per oneri di sicurezza), ovvero per l'importo netto fino ad un massimo per lavori di € 840.000,00 ( oneri della sicurezza esclusi);
  • in sede di gara i rappresentanti legali delle sopracitate imprese hanno chiesto di partecipare alla procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro in argomento come Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese impegnandosi in caso di aggiudicazione della gara a costituirsi in ATI conferendo mandato collettivo all'impresa Brussi Costruzioni S.r.l. con il ruolo di mandataria capogruppo;
  • nella sopracitata dichiarazione di impegno a costituire il Raggruppamento Temporaneo di Imprese sono state indicate le seguenti quote di partecipazione/esecuzione:
    1. Brussi Costruzioni S.r.l. per la quota complessiva del 60% (sessanta per cento) dell'intero appalto, così costituita: 60% (sessanta per cento) della categoria OG8 e 60% (sessanta per cento) della categoria OG1;
    2. GECOMA S.r.l. per la quota complessiva del 40% (quaranta per cento) dell'intero appalto, così costituita: 40% (quaranta per cento) della categoria OG8 e 40% (quaranta per cento) della categoria OG1;
  • con decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa S.O.S. Lavori e Servizi Tecnici n. 439 del 30.12.2025 i lavori relativi all'Accordo Quadro con unico operatore per la realizzazione di "Interventi diffusi finalizzati alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti alla rete principale del circondario idraulico di competenza del Genio Civile di Treviso" sono stati aggiudicati definitivamente al RTI composto dall'impresa Brussi Costruzioni S.r.l. ( mandataria) con sede in via Foscarini, 2/A, cap. 31040, Nervesa della Battaglia (TV) - P.IVA 00190560268 e dall'impresa GECOMA S.r.l. ( mandante) con sede in via Giuseppe Verdi, 21 cap 31010, Farra di Soligo (TV) - P.IVA 04754810267, che ha offerto un ribasso del 24,655% per un importo netto contrattuale, trattandosi di Accordo Quadro, fino ad un massimo di € 870.000,00 ( comprensivo di € 30.000,00 per oneri di sicurezza), ovvero per l'importo netto fino ad un massimo per lavori di € 840.000,00 ( oneri della sicurezza esclusi);
  • l'impresa Brussi Costruzioni S.r.l. (mandataria), prima della stipula del contratto, ha inviato, con nota prot. n.38917 del 26/01/2026, l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. n.36/2023, a rogito del 16 gennaio 2026 con atto n. 21.797 di Repertorio - Raccolta n. 10.253, registrato a Treviso il 21 gennaio 2026 al n. 1239 Serie 1T, del notaio dott. Paolo Broli iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Treviso;
  • il contratto reg. n. 44 relativo all'Accordo Quadro sopra citato è stato firmato digitalmente il giorno 11 febbraio 2026 e il 18 febbraio 2026;

VISTA la richiesta con nota prot. n. 538839 del 30/09/2026 da parte dell'impresa Brussi Costruzioni S.r.l. in qualità di mandataria del costituito RTI con l'impresa Gecoma S.r.l., mandante, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla modifica delle quote di esecuzione delle prestazioni contrattuali come sotto riportato:

  1. Brussi Costruzioni S.r.l. per la quota complessiva del 40% (quaranta per cento) dell'intero appalto, così costituita: 40% (quaranta per cento) della categoria OG8 e 40% (quaranta per cento) della categoria OG1;
  2. GECOMA S.r.l. per la quota complessiva del 60% (sessanta per cento) dell'intero appalto, così costituita: 60% (sessanta per cento) della categoria OG8 e 60% (sessanta per cento) della categoria OG1;

RICHIAMATA la disciplina di cui all'art. 68 e allegato II.12 del D. Lgs. n. 36/2023 in particolare l'art. 30, comma 2, del sopracitato allegato che stabilisce che per i raggruppamenti temporanei le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i termini consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la possibilità di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;

VISTA la delibera dell'ANAC n. 213 del 27/04/2022 che stabilisce che "La rimodulazione interna delle quote di esecuzione dei lavori può essere autorizzata previa verifica del possesso, in capo ai componenti del raggruppamento, della qualificazione necessaria ad eseguire la quota parte di lavorazioni indicata in sede di offerta";

PRESO ATTO che la modifica delle quote interne di esecuzione non comporta alcuna variazione della compagine soggettiva del raggruppamento originario, rimanendo invariati i soggetti esecutori firmatari del contratto;

PRECISATO che:

    •  
  • la modifica interna delle quote non comporta alcuna alterazione dei requisiti di qualificazione prescritti dalla documentazione di gara, in quanto l'intero raggruppamento, anche a seguito della rimodulazione, continua a possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale prescritti per l'esecuzione dell'appalto;
  • la mandataria del raggruppamento rimane la Brussi Costruzioni S.r.l. in quanto è stato superato l'obbligo per la mandataria di eseguire la quota maggioritaria dei lavori (sentenza della Corte di Giustizia UE - causa C-642/20);
  • resta ferma l'invarianza del prezzo contrattuale e delle tempistiche di esecuzione dell'Accordo Quadro;

VISTO l'esito positivo dei controlli effettuati in capo ai componenti del raggruppamento in merito alla qualificazione necessaria ad eseguire la quota parte di lavorazioni indicata in sede di offerta;

RITENUTO che la richiesta di modifica delle quote di esecuzione sia meritevole di accoglimento, non alterando le condizioni contrattuali;

VISTO il Decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii e l'allegato II.12;

VISTA la documentazione agli atti.

decreta

  1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

  2. che il Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023, è il Dott. Ing. Nicola Gaspardo, Direttore dell'U.O. Genio Civile Treviso;

  3. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica delle quote di esecuzione interna delle prestazioni tra le imprese componenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), come segue:

    1. Brussi Costruzioni S.r.l. per la quota complessiva del (40% quaranta per cento) dell'intero appalto, così costituita: 40% (quaranta per cento) della categoria OG8 e 40% (quaranta per cento) della categoria OG1;
    2. GECOMA S.r.l. per la quota complessiva del 60% (sessanta per cento) dell'intero appalto, così costituita: 60% (sessanta per cento) della categoria OG8 e 60% (sessanta per cento) della categoria OG1;
  4. di dare atto che la presente autorizzazione non comporta alcuna modifica all'importo del contratto di appalto, alle tempistiche di esecuzione, né alla responsabilità solidale delle imprese del raggruppamento nei confronti dell'U.O. Genio Civile Treviso;

  5. di disporre che copia del presente provvedimento venga notificata all'Impresa mandataria capogruppo, Brussi Costruzioni S.r.l., la quale provvederà a trasmettere l'atto integrativo/modificativo del mandato collettivo notarile, inviato al momento della stipula del contratto reg. n. 44 firmato digitalmente il giorno 11 febbraio 2026 e il 18 febbraio 2026 e relativo all'Accordo Quadro "Interventi diffusi finalizzati alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua appartenenti alla rete principale del circondario idraulico di competenza del Genio Civile di Treviso";

  6. di garantire che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con il procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 16 bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento della Regione del Veneto, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno de1 personale che interviene nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

  7. di dare atto che l'organismo responsabile della procedura di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e on le modalità previste dal D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010 e sue modifiche ed integrazioni;

  8. di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

  9. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Nicola Gaspardo



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