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Bur n. 142 del 20 ottobre 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 19410 del 05 ottobre 2026

Guardini Pietre S.r.l. - Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della cava GORGUSELLO 1. Comune di localizzazione: Fumane (VR). Comuni interessati: Sant'Anna D'Alfaedo (VR) e Negrar di Valpolicella (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. la richiesta presentata da Guardini Pietre S.r.l. di rinnovo dell'autorizzazione della cava di calcare da taglio denominata "GORGUSELLO 1", sita in comune di Fumane (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE.

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)".

VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006.

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116".

VISTA la L.R. n. 12 del 27.05.2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)".

VISTO il Regolamento regionale attuativo in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.

VISTO il Regolamento regionale attuativo n. 4/2025 in materia di VINCA, di cui all'articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del DPR n. 357/1997.

VISTA la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018 aggiornato e modificato con D.G.R. n. 279 del 24.03.2025.

VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, trasmessa in data 30.03.2026 da Guardini Pietre S.r.l., con sede legale a Negrar di Valpolicella (VR), via Croce dello schioppo, P. IVA 02133890232, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA., con note prot. n. 205158 e 205163 del 03.04.2026.

ATTESO che la documentazione trasmessa è stata successivamente perfezionata dal proponente con nota prot. n. 224142 del 16.04.2026.

CONSIDERATO che l'istanza è riferita alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della Cava di calcare da taglio denominata "Gorgusello 1", autorizzata con D.G.R. n. 4021 del 03.11.1998 e successivamente modificata con D.G.R. n. 3300 del 23.10.2007.

ATTESO che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione della cava è disciplinata dall'art. 16 della L.R. n. 13/18, il quale stabilisce al 3° comma che alla domanda si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 e seguenti, equiparando, quindi, il procedimento a quello relativo ad una nuova autorizzazione.

ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata "cave e torbiere" alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

VISTA la nota di prot. regionale n. 225386 del 16.04.2026, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. V.I.A hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, la verifica di conformità dell'istanza al P.R.A.C. ed alla L.R. n. 13/2018.

VISTA la nota protocollo regionale n. 225407 del 16.04.2026, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

CONSIDERATO che in data 22.04.2026 i delegati del proponente hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola ed è stato nominato il gruppo istruttorio responsabile della valutazione del progetto.

VISTO che con nota di prot. n. 248135 del 30.04.2026, la U.O. Servizio geologico e attività estrattive ha comunicato che l'stanza in oggetto risulta procedibile rispetto alle previsioni pianificatorie dell'aggiornamento del P.R.A.C. di cui alla D.G.R. n. 279 del 24 marzo 2025 e delle norme della L.R. 13/2018.

CONSIDERATO che con nota prot. n. 268897 del 13.05.2026 è pervenuto un contributo istruttorio dalla U.O. Servizi Forestali - Ufficio di Verona.

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 270401 del 13.05.2026 è pervenuto il parere favorevole dalla Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato.

VISTO inoltre, che ai sensi dell'art. 19, c. 10 del D.Lgs. 152/06, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA sia di anni 15.

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025.

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti, pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 20/2026.

DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 10.06.2026, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni.

VISTO che con nota prot. n. 349249 del 16.06.2026 è stata trasmessa al proponente la nota di richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell'art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 426237 del 20.07.2026 il proponente ha quindi trasmesso le integrazioni richieste.

VISTO il parere motivato positivo n. 343 del 16.09.2026 in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV.

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 23.09.2026, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

- la L.R. n. 12 del 27.05.2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

- i Regolamenti attuativi regionali n. 2 e n. 4 del 09.01.2025, rispettivamente in materia di VIA e VINCA.

VISTO la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava" e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica e progettuale pervenuta agli uffici VIA.

VISTO il Programma di sistemazione finale del sito estrattivo.

RITENUTO che la documentazione pervenuta abbia consentito di poter giungere ad una precisa e puntuale valutazione dell'intervento.

VALUTATA l'analisi degli impatti dell'intervento proposto, sulle componenti analizzate.

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 4021 del 03.11.1998 era stata rilasciata alla ditta Rento Vittorio l'autorizzazione alla coltivazione della cava di calcare da taglio, denominata "GORGUSELLO 1", sita in Comune di Fumane (VR).

CONSIDERATO che con D.G.R. n. 3300 del 23.10.2007 era stato rilasciato alla ditta Guardini Pietre s.r.l. il provvedimento di modifica ed integrazione, in variante alla D.G.R. n. 4021 del 03.11.1998, di autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio denominata "GORGUSELLO 1".

CONSIDERATO che con D.D.R. n. 39 del 18.03.2016 era stato rilasciato alla ditta Guardini Pietre s.r.l. il provvedimento di proroga dei termini di coltivazione e rilascio della correlata autorizzazione paesaggistica, per la coltivazione della cava "GORGUSELLO 1".

VISTO che con D.D.R. n. 823 del 17.12.2020 era stato rilasciato alla ditta Guardini Pietre s.r.l. il provvedimento di proroga dei termini di coltivazione e rilascio della correlata autorizzazione paesaggistica per la coltivazione della cava in oggetto, con scadenza il 31.12.2025.

CONSIDERATO che la coltivazione della cava ad oggi non risulta esaurita ed il progetto di coltivazione ha avuto uno sviluppo discontinuo nel tempo, poiché la produzione ha subito variazioni nel corso degli anni in funzione delle esigenze del mercato.

DATO ATTO che con l'istanza in esame il proponente intende chiedere il rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 4021 del 03.11.1998, come modificata dalla D.G.R. n. 3300 del 23.10.2007 e dal decreto n. 129 del 09.07.2014, mantenendo di fatto invariato il progetto a suo tempo già autorizzato con i citati provvedimenti, confermando pertanto i quantitativi, le superfici e le modalità di ricomposizione a suo tempo assentite.

VISTO che il volume stimato ancora estraibile di materiale attualmente presente in cava risulta pari a 65.590 mc, di cui 45.913 mc di prodotto utile (70%).

PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all'amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

VISTI i pareri pervenuti in fase istruttoria e precisamente:

  • Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali - Unità Organizzativa Servizi Forestali - Ufficio di Verona. Prot. n. 268897 del 13.05.2026;
  • Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali - Prot. n. 270401 del 13.05.2026.

VISTO il parere motivato positivo n. 343 del 16.09.2026 in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV, per la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della cava GORGUSELLO 1, nel Comune di Fumane (VR).

CONSIDERATO che, alle condizioni operative dichiarate dalla ditta, la valutazione previsionale di impatto acustico è da ritenersi corretta e completa per quanto concerne l'impatto acustico determinato dalle attività di progetto.

RITENUTO comunque opportuno che, ad impianto a regime, sia effettuata una campagna di misure finalizzata a verificare, nelle effettive condizioni di esercizio della cava, le conclusioni riportate nella suddetta valutazione, e per tale verifica è stata inserita una specifica condizione ambientale.

PRESO ATTO che il proponente ha correttamente integrato il paragrafo del SIA relativo alle emissioni pulverulente e recettori sensibili, individuando la distanza dei ricettori sensibili dall'area di cava.

PRESO ATTO che il SIA è stato integrato con le misure di mitigazione finalizzate a prevenire e minimizzare le emissioni pulverulente indicate nella richiesta di integrazione, e in particolare:

  • Utilizzo di cassoni chiusi per i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento;
  • Bagnatura delle piste di cantiere, con frequenza da adattare in funzione delle condizioni operative e meteorologiche (in particolare in presenza di vento e periodi di siccità);
  • Protezione dei cumuli in relazione ai fenomeni di risospensione in condizioni di vento significative: i depositi con scarsa movimentazione sono protetti mediante coperture amovibili e telonature; i depositi di materiale sciolto in cumuli, caratterizzati da frequente movimentazione, sono protetti da barriere perimetrali e mantenuti umidificati;
  • Limitazione della velocità di transito a 20 km/h dei mezzi all'interno dell'area di cava/cantiere e in particolare lungo i percorsi sterrati;
  • Divieto assoluto di combustione all'interno del cantiere, in conformità al D. Lgs. n. 152/2006 che vieta le combustioni all'aperto in quanto configurabili come smaltimento illecito di rifiuti;
  • Preferenza per l'utilizzo di mezzi di cantiere con standard qualitativo minimo di omologazione EURO 5 (per i mezzi su strada) e STAGE IV (per le macchine operatrici). In caso di sostituzione dei mezzi, si opterà per quelli dotati delle migliori tecnologie disponibili (categoria STAGE per le macchine operatrici e EURO per i trasporti su strada).

PRESO ATTO che il proponente ha integrato il SIA riportando che: "durante la fase di ricomposizione del sedime di cava e nella successiva fase di gestione del sito estrattivo non saranno utilizzati erbicidi per le attività di manutenzione delle zone vegetate e delle siepi. Saranno invece adottate manutenzioni e pulizie attraverso decespugliatori e tagliasiepi a batteria".

PRESO ATTO che il proponente ha integrato il SIA con le misure preventive finalizzate a evitare l'insorgenza di eventi in grado di avere ripercussioni sulla falda, e le misure di correzione/mitigazione finalizzate a correggere e mitigare gli effetti nell'eventualità di insorgenza di tali eventi/ripercussioni.

CONSIDERATO che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, dovrà prevedere che, nel caso venissero utilizzate miscele cementizie per sigillare le fratture che dovessero formarsi sul piazzale, tali miscele non debbano contenere additivi o sostanze che possano essere lisciviate sia in fase di getto che di maturazione, potendosi in tal modo diffondere nell'ambiente, in particolare quando tali sostanze, ad esempio, siano:

  1. caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nell'eventuale forma degradata o metabolizzata;
  2. persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi (come i PFAS);
  3. in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina.

RITENUTO in ogni caso che, poiché le sole schede di sicurezza non danno informazioni sulle sostanze presenti in percentuali minori dell'1%, il proponente dovrà prevedere che prima dell'inizio delle lavorazioni, una volta determinato il fornitore ed i materiali utilizzati, siano effettuate le analisi di questi ultimi al fine di verificare l'assenza delle sostanze di cui al punto precedente. I referti di tali analisi dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo nel caso di richiesta da parte degli stessi.

CONSIDERATO che il materiale apportato dall'esterno ai fini ricompositivi dovrà rispettare i limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV (o quelli del fondo naturale geochimico per l'unità cartografica di riferimento), ovvero del D.M. n. 46/2019 in caso di terreno ad uso agricolo, ed inoltre:

  • le terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017 dovranno presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV.

CONSIDERATO che prima dell'inizio del conferimento in cava di terre e rocce da scavo, fermo restando l'evoluzione tecnico scientifica e normativa in materia di PFAS nei suoli, dovrà essere effettuata una valutazione sito specifica dei livelli di presenza dei PFAS nei terreni circostanti la cava e nell'area di cava (qualora possibile), sia in riferimento alla Sommatoria PFAS, comprensiva dei relativi congeneri, sia per i singoli congeneri quali PFOA e PFOS. I terreni utilizzati per la ricomposizione non dovranno rappresentare una discontinuità territoriale per presenza di PFAS e i campioni prelevati nell'area di cava prima dello scotico e nelle aree circostanti, dovranno prevedere un'aliquota come contro campione da consegnare ad ARPAV per eventuali analisi.

CONSIDERATO che per quanto riguarda la compatibilità con il vincolo idrogeologico e la compensazione forestale, si ritiene che la documentazione fornita dal proponente sia esaustiva.

DATO ATTO che l'analisi svolta evidenzia che l'intervento, con ragionevole certezza, non può determinare nuovi impatti sulle componenti ambientali analizzate.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, il Proponente ha richiesto che il provvedimento di VIA abbia una durata pari a 14 anni dalla data del rilascio.

RITENUTO che, in relazione al cronoprogramma delle attività presentato, tale durata sia congrua.

ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che con ragionevole certezza l'intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 343 del 16.09.2026, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte e della seguente condizione ambientale:
 

1 CONTENUTO DESCRIZIONE
  Macrofase Corso d'opera
  Oggetto della condizione

Emissioni acustiche.

Sia effettuata, ad impianto a regime, una verifica di impatto acustico secondo quanto previsto dal Decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", al fine di verificare i limiti applicabili previsti dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", presso i ricettori potenzialmente più esposti; la verifica dovrà essere effettuata per ciascun ricettore individuato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e in condizioni di massima gravosità dell'impianto (lavorazioni più vicine a ciascun ricettore) al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Fumane entro 60 giorni dall'effettuazione delle misurazioni.

Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Fumane, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.

  Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza Entro 60 giorni dall'effettuazione delle misurazioni, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico ed una relazione sulle azioni attuate in caso di superamento dei limiti.
  Soggetto verificatore ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 23.09.2026, sono state approvate seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 29.09.2026 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni e la condizione ambientale di cui in premessa.
  3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, c. 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 14 (quattordici) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Guardini Pietre S.r.l, con sede legale a Negrar di Valpolicella (VR), Via Croce dello Schioppo - pec: guardinipietre@legalmail.it, nonché di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Fumane; Comune di Sant'Anna D'Alfaedo; Comune di Negrar di Valpolicella; Provincia di Verona; Direzione Generale ARPAV; Comunità Montana della Lessinia; Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali; Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza; Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, U.O. Genio Civile di Verona; Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria - U.O. Foreste, Selvicoltura ed Economia Montana; Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna



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