Fornaci Zanrosso S.r.l & Fornace Centrale S.r.l - Cava di Argilla per laterizi denominata "Insieme estrattivo PISA". Comune di localizzazione: Malo (VI) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. N. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Fornaci Zanrosso S.r.l, con sede a Malo (VI) in via Visan n. 38 e da Fornace Centrale S.r.l, con sede a Malo (VI) in via Visan 35 e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 161236 del 12/03/2026);
ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all'allegato IV, punto 8 lettera i) "cave e torbiere";
CONSIDERATO che il progetto prevede il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2018;
VISTA la nota prot. n. 171687 del 18/03/2026 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 25/03/2026 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
VISTE le integrazioni volontarie, trasmesse dal proponente tramite PEC l'01/04/2026 e acquisite al protocollo regionale 201054 del 02/04/2026;
PRESO ATTO dell'indicazione ricevuta da parte di TIM s.p.a con PEC registrata al prot. reg. n. 209360 del 08/04/2026, di riferirsi alla società FiberCop s.p.a per le reti primarie in fibra e rame e relative infrastrutture; con successiva nota prot. reg. n. 217826 del 13/04/2026 l'Ente regionale informava pertanto FiberCop s.p.a. dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 19, comma 3 del DLgs. 152/2006 e contestuale comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non sono pervenute osservazioni al progetto;
VISTA la nota prot. n. 391738 del 29/06/2026 con la quale è stata comunicata la proroga per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi del c. 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTE le PEC acquisite al protocollo regionale n. 506178 del 10/09/2026, al prot. reg. n. 513487 del 15/09/2026, quest'ultima annullata e sostituita con PEC acquisita al prot. reg. n. 515273 del 16/09/2026, con cui il proponente ha trasmesso le correzioni di alcuni elaborati contenenti refusi numerici e discrepanze;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, di cui al parere motivato positivo n. 253 del 01/07/2026, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell'istanza e nella relativa documentazione allegata ha proposto, che l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità sia pari a 8 anni e 6 mesi;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 23/09/2026,
VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:
- il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. n. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
- la L.R. n. 13/2018 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";
VALUTATO lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
CONSIDERATO che i terreni su cui insiste il progetto non ricadono in aree soggette a Vincolo Forestale (L.R. 52/1978), Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923) e Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni e/o pareri nel corso del procedimento, in particolare da parte di E-Distribuzione S.p.a e da FiberCop S.p.a;
CONSIDERATO che in fase di autorizzazione dovranno essere acquisiti i pareri di E-Distribuzione S.p.a e di FiberCop S.p.a riguardo alle interferenze con l'elettrodotto e con la rete primaria in fibra e rame;
CONSIDERATO che il progetto interessa parzialmente aree ricadenti nella fascia di rispetto stradale relativa alla viabilità comunale di via Vergan e nella fascia di salvaguardia della ipotizzata variante alla S.P. 46 "del Pasubio", sulle quali trova applicazione l'art. 26 comma 1 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, fatte salve le norme settoriali più restrittive;
CONSIDERATO che in relazione al tragitto che verrà effettuato dai mezzi, dovranno essere posti in atto opportuni accorgimenti per evitare l'imbrattamento della viabilità pubblica da parte dei mezzi di trasporto del materiale estratto;
CONSIDERATO che il proponente ha presentato la "Valutazione previsionale acustica" che, alle condizioni operative dichiarate dalla Ditta, si ritiene corretta e completa;
RITENUTO che, ad impianto a regime, la Società dovrà effettuare una campagna di misure, al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione per la fase di esercizio. Inoltre, si richiama la necessità che vengano attuate le misure mitigative nonché valutare di chiedere eventuale autorizzazione in deroga al Comune di Malo per il periodo indicato nella documentazione presentata e per tale motivo è stata prevista una specifica condizione ambientale.
CONSIDERATO che il materiale apportato dall'esterno ai fini ricompositivi dovrà rispettare i limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV (o quelli del fondo naturale geochimico per l'unità cartografica di riferimento), ovvero del DM 46/2019 in caso di terreno ad uso agricolo, ed inoltre:
- le terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017 dovranno presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;
CONSIDERATO che, prima dell'inizio dei lavori di estrazione, fermo restando l'evoluzione tecnico scientifica e normativa in materia di PFAS nei suoli, dovrà essere effettuata una valutazione sito specifica dei livelli di presenza dei PFAS nei terreni circostanti la cava e nell'area di cava, sia in riferimento alla Sommatoria PFAS, comprensiva dei relativi congeneri, sia per i singoli congeneri quali PFOA e PFOS. I terreni utilizzati per la ricomposizione non dovranno rappresentare una discontinuità territoriale per la presenza di PFAS e i campioni prelevati nell'area di cava prima dello scotico e nelle aree circostanti, dovranno prevedere un'aliquota come contro campione da consegnare ad ARPAV per eventuali analisi;
CONSIDERATO che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere quanto segue:
- la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo DGRV 1987/2014;
- il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:
- telonatura dei mezzi in entrata e in uscita dal cantiere che trasportano materiali pulverulenti;
- preferire l'utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l'acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;
- prevedere per i cumuli di materiale pulverulento stoccato nelle aree di cava, un'altezza massima utile alla riduzione della dispersione delle polveri (indicativamente l'altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 5 volte il diametro della base dello stesso);
CONSIDERATO che nella relazione geologica non sono presenti le verifiche di stabilità riguardanti il terrapieno di mitigazione acustica e pertanto la relazione dovrà essere aggiornata in fase di autorizzazione;
DATO ATTO che, con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV di cui al Parere motivato n. 253 del 01/07/2026, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, che esprime, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I)", un parere motivato positivo per il progetto in oggetto;
RITENUTO che l'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia evidenziato come questi siano di entità trascurabile e circoscritti all'ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e implementate come sopra descritto;
PRESO ATTO che il proponente ha indicato un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 8 (otto) anni e 6 (sei) mesi;
VALUTATO che, in ragione del cronoprogramma degli interventi risulta prevedere anche le tempistiche per l'ottenimento dell'autorizzazione finale e che pertanto l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A debba essere prevista di 10 (dieci) anni a far data dalla sua pubblicazione;
CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;
ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto l'intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dando atto della positiva conclusione della procedura di VINCA, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte e della seguente condizione ambientale:
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n.
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d'opera
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Oggetto della condizione
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Emissioni acustiche
Sia effettuata, ad impianto a regime, una verifica di impatto acustico secondo quanto previsto dal Decreto 16 marzo 1998 'Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico', al fine di verificare i limiti applicabili previsti dal DPCM 14 novembre 1997 'Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore', presso i ricettori potenzialmente più esposti; la verifica dovrà essere effettuata per ciascun ricettore individuato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e in condizioni di massima gravosità dell'impianto (lavorazioni più vicine a ciascun ricettore) al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Vicenza e al Comune di Malo entro 60 giorni dall'effettuazione delle misurazioni.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Malo, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
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Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza
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Entro 60 giorni dall'effettuazione delle misurazioni, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico ed una relazione sulle azioni attuate in caso di superamento dei limiti.
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Soggetto verificatore
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ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
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CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 23/09/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;