Classificazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee, sessennio di monitoraggio 2020 - 2025. Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2006/118/CE, Direttiva 2014/80/UE, D. Lgs. 152/2006 s.m.i., L.R. n. 19 del 29/7/2022 art. 11, Co. 1 bis che modifica la L.R. n. 33/1985 n. 28.
PREMESSO che la normativa sulla tutela delle acque superficiali e sotterranee trova il suo principale riferimento nella Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (Water Framework Directive di seguito WFD) e ss. mm. e ii., e, che con l'entrata in vigore della succitata Direttiva 2000/60/CE e della successiva Direttiva 2006/118/CE (Groundwater Directive di seguito GWD) riguardante la protezione quantitativa e qualitativa delle acque sotterranee, sono stati delineati i metodi da seguire per la caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei e che in particolare la GWD istituisce misure specifiche per prevenire l'inquinamento e il deterioramento delle acque sotterranee con l'obiettivo di raggiungere il buono stato quantitativo e qualitativo dei corpi idrici sotterranei;
che in Italia la WFD è stata recepita con il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e la GWD è stata recepita con il Decreto Legislativo 16 marzo 2009, n. 30 "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento" che fornisce i criteri tecnici per l'individuazione dei corpi idrici sotterranei, la loro classificazione ed il rispettivo monitoraggio;
che il Decreto Legislativo n. 30/2009 ha subito modifiche e integrazioni attraverso il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 luglio 2016 "Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'Allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento";
che con il Piano di Tutela delle Acque regionale approvato con DCR n. 107, all'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito NTA) viene sancito che i corpi idrici significativi sia superficiali che sotterranei devono raggiungere l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato "buono", come definito dalla sopra richiamata Direttiva 2000/60/CE e dall'Allegato 1 del D.lgs. n. 152/2006, parte terza;
che gli aggiornamenti delle classificazioni delle acque, costituiscono modifica del medesimo Piano come previsto all'art. 4 co. 2 e 3 delle citate NTA;
che le modifiche e gli adeguamenti delle NTA vengono apportati dagli uffici regionali competenti previa approvazione dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, come disciplinato dalla L.R. del 16 aprile 1985 n. 33, art. 19 comma 6 e art. 28 e come previsto dal Piano di Tutela delle Acque nelle NTA all'art. 4 comma 3;
che, come previsto dalla sopra citata L.R. 33/1985 e dal Piano di Tutela delle Acque, con Deliberazione della Giunta regionale n. 1139 del 20 settembre 2022, è stata approvata la classificazione dello stato chimico di qualità dei corpi idrici sotterranei e con Deliberazione della Giunta n. 234 dell'8 marzo 2022 è stata approvata la classificazione dello stato quantitativo dei medesimi;
PRESO ATTO che, successivamente, con la L.R. del 29 luglio 2022 n. 19, all' art. 11, co. 1 bis, che modifica la sopra citata L.R. n. 33/1985, è previsto che, in deroga a quanto disciplinato dal Piano di Tutela delle Acque "sono approvate, con decreto del direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, le modifiche del Piano di tutela delle acque previsto dall'articolo 121 del decreto legislativo n. 152/2006, nelle sole ipotesi in cui sia necessario procedere all'aggiornamento della classificazione dello stato qualitativo e quantitativo delle acque, a seguito del monitoraggio e delle elaborazioni dei dati da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)". Con cadenza biennale, la struttura regionale competente in materia di ambiente riferisce alla competente commissione consiliare sullo stato qualitativo e quantitativo delle acque";
DATO ATTO che con il presente provvedimento si intende procedere quindi all'approvazione dello stato chimico delle acque sotterranee rinviando ad analoghi provvedimenti l'approvazione dello stato quantitativo delle medesime acque nonché dello stato ambientale (sia ecologico che chimico) delle acque superficiali;
CONSIDERATO che la procedura di valutazione dello stato chimico in argomento deve essere espletata per tutti i corpi idrici sotterranei e che la stessa, basandosi sull'analisi delle pressioni e degli impatti, si incentra su ciascuno degli inquinanti che contribuiscono a determinare la medesima classificazione ai sensi della normativa di settore;
VISTO che la procedura di valutazione richiamata viene effettuata alla fine di ciascun ciclo sessennale di monitoraggio in vista della predisposizione dei Piani di Gestione delle Acque (PGA) distrettuali delle Autorità di Bacino competenti per territorio, utilizzando i dati raccolti con i monitoraggi operativi e di sorveglianza eseguiti dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) nel rispetto della normativa vigente;
DATO ATTO che, l'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali (di seguito Autorità di Bacino) è competente per l'aggiornamento della pianificazione di settore relativa all'intera risorsa idrica sotterranea del territorio regionale, in attuazione dell'Accordo stipulato con l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, che le attribuisce la competenza su tutti i corpi idrici sotterranei del Veneto, compresi quelli del bacino idrografico interregionale del Fissero-Tartaro-Canalbianco, annesso al Distretto Idrografico del Fiume Po con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 ottobre 2016;
CONSIDERATO che l'aggiornamento delle pianificazioni distrettuali segue un preciso programma di lavoro stabilito dalle scadenze di legge che risponde a procedimenti amministrativi volti alla costruzione di documenti di piano intermedi così come previsti ai sensi degli artt. 116, 117, 118, 120 del D.lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATA l'urgenza di fornire all'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali i dati sullo stato chimico di tutti i corpi idrici sotterranei per l'aggiornamento della pianificazione distrettuale;
RITENUTO quindi che la revisione della classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei approvata con il presente atto debba essere utilizzata per l'adozione del terzo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque 2027-2033 attualmente in corso;
VISTA la proposta di classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei predisposta sulla base dei monitoraggi eseguiti per il sessennio 2020-2025 e trasmessa da ARPAV con nota prot. 37722/2026 del 30/04/2026 (acquisita al prot. reg. con il n. 250221 del 30/04/2026) ad oggetto "Stato chimico dei corpi idrici sotterranei. Proposta classificazione sessennio 2020-2025";
VISTO che, a riscontro della richiesta avanzata dall'Autorità di Bacino con propria nota prot. n.2522 del 25/02/2026, la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, ora denominata Direzione Acque Rifiuti e Bonifiche a seguito della riorganizzazione delle strutture regionali disposta con DGRV n.312/2026, ha anticipato con nota n. 296138 del 28/05/2026, nelle more dell'approvazione formale, la proposta sullo stato chimico dei corpi idrici sotterranei elaborata e trasmessa da ARPAV come sopra specificato, ai fini della redazione del quadro conoscitivo per il terzo aggiornamento del Piano di Gestione delle Acque;
RITENUTO altresì che, ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 152/2006, la fase di informazione e consultazione sarà espletata contestualmente alla fase di partecipazione pubblica del Piano di Gestione delle Acque distrettuali avviata nei modi e con le procedure individuate dall'Autorità di Bacino d'intesa con la Regione;
CONSIDERATO che, una volta espletata la fase di consultazione, eventuali modifiche o integrazioni pervenute sulla classificazione dello stato chimico approvata con il presente atto saranno recepite mediante successivo analogo provvedimento;
che la definizione dello stato chimico delle acque sotterranee, secondo la WFD e la GWD, si basa sul rispetto delle norme di qualità espresse attraverso concentrazioni limite definite dagli Standard di Qualità (SQA) stabiliti a livello europeo per nitrati e pesticidi, e dai Valori Soglia (VS) fissati a livello nazionale per gli altri inquinanti e che i valori soglia adottati dall'Italia sono stati modificati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente (DM) 6 luglio 2016 che sostituisce integralmente la lettera B relativa al «Buono stato chimico delle acque sotterranee» della parte A dell'allegato 1 della parte terza del D.lgs. n. 152/2006, recependo la Direttiva 2014/80/UE per adeguare la normativa italiana sulla protezione delle acque sotterranee;
che l'aggiornamento introdotto dal sopra citato DM 6 luglio 2016 aggiorna gli SQA ridefinendo i parametri comunitari per la valutazione del Buono Stato Chimico, introduce valori soglia per inquinanti specifici e indicatori di contaminazione, modifica i criteri per definire le concentrazioni di inquinanti escludendo effetti di intrusione salina, implementa i criteri tecnici per determinare i Valori di Fondo Naturali (VFN) e Antropici tenendo conto delle variazioni spaziali del flusso delle acque sotterranee;
che la procedura per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee prende avvio dalla comparazione dei dati di monitoraggio (in termini di concentrazione media annua) con le concentrazioni limite definite dalle norme di qualità sopra richiamate e che a nessun corpo idrico sotterraneo è permesso di eccedere i sopracitati valori;
che il superamento dei limiti fissati dalle norme può essere causato da situazioni locali o transitorie non alteranti lo stato di tutto il corpo idrico sotterraneo in questione, che pertanto può continuare ad essere classificato come buono;
VISTO che l'attribuzione dello stato chimico per corpo idrico sotterraneo viene calcolata tenendo conto della percentuale di superamenti delle singole sostanze per ciascun corpo idrico sotterraneo;
che è necessario che la composizione chimica del corpo idrico sotterraneo non attesti la presenza di intrusione salina, non impedisca il conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dagli articoli 76 e 77 del D.lgs. n. 152/2006 per le acque superficiali connesse, né comporti un deterioramento significativo della qualità ecologica e chimica di tali corpi idrici superficiali, non rechi danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo, non danneggi significativamente le acque destinate al consumo umano e che solo il fallimento di una delle succitate condizioni compromette lo stato di qualità del corpo idrico sotterraneo che andrà quindi definito in stato chimico scarso;
CONSIDERATO che, in applicazione dei princìpi per la determinazione e l'applicazione dei valori di fondo indicati dal DM del 6 luglio 2016 con le modalità specificate nelle Linee guida MLG 155/2017 realizzate da ISPRA, SNPA e IRSA-CNR, in alcuni corpi idrici sotterranei in cui è dimostrata scientificamente la presenza di metalli e altri parametri di origine naturale in concentrazioni superiori ai limiti fissati a livello nazionale, è possibile stabilire i cosiddetti VFN che costituiscono i valori soglia per la definizione del buono stato chimico;
che, ai sensi del D.lgs. n. 30/2009, art.2, comma 1, lettera b, la definizione dei valori di fondo è affidata alle Regioni e che la Regione del Veneto ha determinato i VFN sulla base di specifiche campagne di monitoraggio come, ad esempio, quella condotta nell'ambito del progetto ALiNa per le concentrazioni di arsenico e ione ammonio (DGRV n. 162 del 07/02/2012);
VERIFICATO che la sopra richiamata situazione è tipica dei corpi idrici di bassa pianura del territorio veneto dove la presenza in concentrazioni elevate di arsenico, ammoniaca, ferro e manganese può derivare da litotipi caratteristici e/o da particolari condizioni di ossidoriduzione (redox);
DATO ATTO che la proposta di classificazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei relativa al sessennio di monitoraggio 2020-2025 elaborata da ARPAV e riportata integralmente in Allegato A del presente atto, è comprensiva della definizione dei valori di fondo degli inquinanti e del dettaglio delle metodologie utilizzate, da cui si evince che, per i livelli di fondo di arsenico e ione ammonio, si confermano i valori determinati per la classificazione riferita al sessennio precedente 2014-2019 approvata con DGRV n. 1139/2022;
CONSIDERATO che la direttiva GWD prevede inoltre che siano individuate tutte le tendenze significative e durature all'aumento delle concentrazioni di inquinanti, gruppi di inquinanti e indicatori di inquinamento rilevate nei corpi o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati identificati come a rischio (art.5, comma 1);
VISTO che, dall'analisi delle tendenze delle concentrazioni degli inquinanti in diminuzione e in aumento sui singoli punti di monitoraggio, è risultata l'assenza di trend significativi e duraturi nei corpi idrici sotterranei, come riportato al capitolo 2 e nell'Appendice C della proposta di cui all'Allegato A del presente atto;
RITENUTO che la medesima analisi delle tendenze debba essere inserita nel PGA, come previsto ai sensi degli artt. 2(3) e 5(2) della WFD e da effettuare in conformità con quanto disposto nell'allegato V (punti 2.4.4 e 2.4.5) della citata direttiva;
DATO ATTO inoltre che l'articolo 5 co. 5 della GWD e l'articolo 5 co. 4 del D.lgs. n. 30/2009 prevedono, per quanto riguarda la determinazione dell'impatto di eventuali pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi di qualità, che vengano effettuati controlli supplementari di valutazioni di tendenza degli inquinanti individuati al fine di verificare che i pennacchi non si espandano, non provochino un deterioramento dello stato chimico e non rappresentino un rischio per la salute umana e per l'ambiente;
CONSIDERATO che, per determinare l'impatto dei pennacchi di inquinamento riscontrati nei corpi idrici sotterranei per la contaminazione riscontrata da mercurio di una delle falde acquifere profonde che insiste nel territorio dei comuni di Treviso, Casier, Preganziol e Quinto di Treviso nonché per la contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) riscontrata in diversi corpi idrici superficiali e sotterranei interessati dal plume di contaminazione in provincia di Vicenza e in alcuni comuni limitrofi, sono attive due specifiche reti di monitoraggio i cui risultati sono descritti al capitolo 3 e nell'Appendice D della relazione di cui all'Allegato A del presente atto;
VISTO che l'analisi statistica riportata nell'Allegato A riferita al periodo 2012-2025, conferma una tendenza alla diminuzione della concentrazione di mercurio nei punti della zona centrale della rete di controllo dove le concentrazioni misurate sono più elevate;
che, con riferimento al monitoraggio effettuato nel periodo 2018-2025 sulla rete dedicata al monitoraggio dei PFAS e costituita da oltre 50 punti di misura (di cui 35 nuovi piezometri installati a partire dal 2023), in generale le concentrazioni dei diversi composti perfluoroalchilici risultano in diminuzione mentre permangono le criticità per Lonigo (PFOA), Sarego (PFOA e PFOS), Vicenza (PFOA) e Zimella (PFOA), dove la concentrazione media annua è superiore al valore soglia e la tendenza è in aumento;
DATO ATTO che la proposta di classificazione dello stato chimico dei 33 corpi idrici sotterranei per il sessennio 2020-2025 individua 24 corpi idrici in stato "BUONO", uno in meno rispetto al sessennio precedente;
che per 28 corpi idrici lo stato chimico non varia rispetto al sessennio precedente, per due corpi idrici migliora ossia Colline Trevigiane (CTV) e Media Pianura tra Piave e Monticano (MPPM) mentre per tre peggiora ossia Media Pianura Veronese (MPVR), Bassa Pianura settore Brenta (BPSB) e Bassa Pianura settore Tagliamento (BPST);
che dei 9 corpi idrici che risultano in stato "SCARSO", i 6 corpi idrici seguenti sono rimasti invariati: Alpone Chiampo Agno (ACA), Alta Pianura Trevigiana (TVA), Media Pianura Retrone Tesina (MPRT), Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile (MPMS), Media Pianura tra Sile e Piave (MPSP) e Media Pianura Monticano e Livenza (MPML);
che il corpo idrico sotterraneo denominato Alpone Chiampo Agno (ACA) risulta scarso a causa dei superamenti registrati per gli isomeri lineari PFOS(n), PFOA(n), mentre il Cromo VI non è più da considerarsi motivo di fallimento; il corpo idrico Alta Pianura Trevigiana (TVA) ha mantenuto lo stato scarso oltre che per i nitrati anche a causa del superamento di metolachlor ESA; il corpo idrico Media Pianura Retrone Tesina (MPRT), come in precedenza, ha mantenuto lo stato scarso a causa dei superamenti registrati per gli isomeri lineari PFOS(n), PFOA(n); il corpo idrico Media Pianura tra Muson dei Sassi e Sile (MPMS) permane in stato scarso per il metolachlor ESA; i corpi idrici Media Pianura tra Sile e Piave (MPSP) e Media Pianura Monticano e Livenza (MPML) continuano a permanere in stato scarso per i superamenti legati alla presenza di fitofarmaci e/o loro metaboliti (metolachlor ESA);
il corpo idrico Media Pianura Veronese (MPVR) ha fatto registrare lo scadimento per triclorometano, pesticidi totali, tetraconazole mentre i corpi idrici della Bassa Pianura settore Brenta (BPSB) e Bassa Pianura settore Tagliamento (BPST) presentano superamenti per metolachlor ESA;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 66 co. 7 del D.lgs. n. 152/2006, la documentazione relativa al terzo aggiornamento del PGA che verrà pubblicata e che include la classificazione sullo stato qualitativo delle acque sotterranee sarà resa disponibile per le osservazioni del pubblico costituendo di fatto il percorso partecipativo di consultazione;
RITENUTO che, espletato il percorso di partecipazione attivo per il PGA avviato dall'Autorità distrettuale, qualora dovessero emergere osservazioni riguardanti la classificazione dei corpi idrici sotterranei di cui al presente atto, si procederà con l'eventuale aggiornamento/perfezionamento della stessa con analogo provvedimento;
VISTO l'art. 19, comma 6 e l'art. 28 della L.R. n. 33/1985;
VISTA la L.R. n. 19 del 29/7/2022 art. 11, Co. 1 bis che modifica la L.R. n. 33/1985 n. 28;
VISTI gli artt. 4, 7 e 8 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii.;
VISTA la Direttiva 2000/60/CE e ss.mm. e ii., la Direttiva 2006/118/CE e la Direttiva 2014/80/UE;
VISTO il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
il D.lgs. n. 30/2009 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
la DGRV n. 162 del 7/02/2012;
VISTO il Decreto del 6 luglio 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
il Decreto del 25 ottobre 2016 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;
il DPCM del 27 ottobre 2016;
l'accordo interdistrettuale per la definizione della delimitazione dei distretti idrografici e per il coordinamento delle attività conoscitive, di pianificazione e di gestione dei corpi idrici sotterranei ricadenti nei territori di competenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi orientali e dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po e siglato in data 6/06/2018;
VISTA la DGRV n. 1139 del 20/09/2022 sulla "Classificazione dello stato qualitativo delle acque sotterranee, sessennio di monitoraggio 2014 - 2019. Direttiva 2000/60/CE, Direttiva 2006/118/CE, Direttiva 2014/80/UE, D.lgs. 152/2006 s.m.i., DGR n. 77/CR del 19/07/2022";
VISTO il documento inviato da ARPAV con nota prot. 37722/2026 del 30/04/2026, acquisita al prot. reg. con il prot. n. 250221 del 30/04/2026 ad oggetto "Stato chimico dei corpi idrici sotterranei. classificazione sessennio 2020-2025";
VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001"Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 integrato e modificato dal D.lgs. n. 126/2014;
VISTA la DGRV n. 311 del 30/04/2026 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026 - 2028";
la DGRV n. 312 del 30/04/2026 che riorganizza le strutture regionali, a decorrere dal 01/07/2026, per cui le competenze in materia di tutela delle acque precedentemente assegnate alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica sono ora in capo alla Direzione Acque, Rifiuti e Bonifiche istituita con specifica delibera;