VPS S.r.l. - Impianto di gestione rifiuti denominato Geocentro, ubicato in via Morandina, 3/A - Codevigo (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 106/2025 ricompresa nel PAUR di cui al decreto n. 21/2025. Aggiornamento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, consistente in modifiche in corso d'opera per la realizzazione degli stralci funzionali di progetto. Approvazione del PMC rev. 06 del 15.07.2026.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si aggiorna l’AIA di cui al Decreto n. 106 del 21.03.2025 e s.m.i. di titolarità della VPS S.r.l., a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi del comma 1 dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, relativa a varianti in corso d’opera per la realizzazione degli stralci funzionali del progetto dell’impianto di gestione rifiuti denominato Geocentro in via Morandina, 3/A – Codevigo (PD), approvato con PAUR n. 21/2025. Si approva, inoltre, il PMC rev. 06 del 15.07.2026. |
Il Direttore
RICHIAMATI il Decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21/2025 con cui è stato rilasciato il Provvedimento Unico Autorizzatorio Regionale comprensivo della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 106/2025 e il decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n 71 del 02.03.2026 di recepimento di modifica non sostanziale comunicata ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota del 26.05.2026, acquisita al prot. reg. con i nn. 298180, 298187, 298196 e 298203 del 29.05.2026, con cui VPS ha comunicato, ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, la modifica relativa a varianti in corso d'opera per la realizzazione del progetto autorizzato con PAUR di cui al decreto n. 21/2025 e contestualmente ha richiesto l'adeguamento dei codici EER alla decisione delegata (UE) 2025/934, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie;
VISTA la nota prot. reg. n. 314556 del 09.06.2026 di richiesta di parere ad ARPAV e Provincia, ai sensi dell'art. 6 del regolamento regionale 9 gennaio 2025 n. 1, e, agli Enti competenti, di eventuali osservazioni;
VISTA la nota prot. n. 54472/2026 del 24.06.2026 (prot. reg. n. 371254 del 24.06.2026) con cui ARPAV ha richiesto alcune integrazioni e chiarimenti in merito alla modifica proposta, in particolare rispetto all'adeguatezza del sistema di trattamento delle acque e al sistema di aspirazione posto a servizio del macchinario di frantumazione inerti;
PRESO ATTO delle osservazioni e indicazioni espresse, con nota prot. n. 100738 del 26.06.2026 (prot. reg. n. 385489 del 26.06.2026), dall'ULSS 6 Euganea;
PRESO ATTO che la Provincia di Padova non ha trasmesso, nei termini assegnati con la nota n. 314556 del 09.06.2026, e comunque fino ad oggi, osservazioni sulle modifiche proposte;
PRESO ATTO che non sono pervenute, nei termini assegnati con la nota n. 314556 del 09.06.2026, e comunque fino ad oggi, ulteriori osservazioni da parte degli altri Enti interessati, come individuati nella nota n. 314 del 09.06.2026 (Comune di Codevigo e Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova);
VISTA la nota prot. reg. n. 391772 del 29.06.2026 con cui gli uffici regionali hanno richiesto alla Ditta di dare riscontro alle richieste di cui alla nota ARPAV n. 54472/2026;
VISTA la nota del 17.07.2026 (prot. reg. n. 427432 del 20.07.2026) con cui VPS S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;
VISTO il parere ARPAV prot. n. 65783/2026 del 30.07.2026 (prot. reg. n.446973 del 31.07.2026) che, sulla base della documentazione integrativa, conclude che non sussistano ulteriori elementi tecnici di rilievo;
VISTA l'integrazione volontaria, inviata dalla Ditta e acquisita al protocollo regionale con il n. 450668 del 03.08.2026, contenente ulteriori dettagli sul sistema di convogliamento e trattamento delle acque meteoriche;
VISTA la nota prot. reg. n. 458137 del 07.08.2026 di riscontro favorevole con prescrizioni e di contestuale avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990 per l'aggiornamento dell'AIA a seguito delle modifiche assentite;
DATO ATTO che l'introduzione di un nuovo stadio di triturazione all'interno del capannone costituisce integrazione della linea già autorizzata, diversamente da quanto riportato per mero errore materiale in un passaggio della nota di cui sopra, dove viene descritto come "installato al posto dell'attuale";
DATO ATTO che la ditta non ha precisato la conversione del codice EER 190211*, soppresso e sostituito con i codici 190212* e 190213*dalla decisione delegata (UE) 2025/934, che si ritiene di integrare con le operazioni previste per l'originario codice 190211*;
VERIFICATO il pagamento degli oneri istruttori di cui alle ricevute acquisite al prot. reg. n. 298180 del 29.05.2026 e n. 463136 del 11.08.2026;
PRESO ATTO che la Ditta, con nota del 07.08.2025 (prot. reg. n. 388821 del 07.08.2025), ha trasmesso il PMC (rev. 05 del 06.08.2025) in ottemperanza alla prescrizione n. 32.1 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. 106 del 21.03.2025, che deve pertanto intendersi superata;
PRESO ATTO inoltre che, con nota acquisita al prot. reg. n. 305257 del 23/06/2025, successivamente integrata con nota acquisita al prot. reg. n. 355797 del 21/07/2025, la ditta ha trasmesso la proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee, in ottemperanza alla prescrizione 32.4 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Decreto n. 106 del 21.03.2025, che deve pertanto intendersi superata;
CONSIDERATO che ARPAV nel sopracitato parere n. 54472/2026 ha ritenuto che "qualora le modifiche siano assentite, dovrà essere aggiornato il PMC rev. 5 del 06/08/2026 per le parti connesse alle modifiche (es. tab. 1.6.3., 2.1.1, 2.1.5)" comunicando a tal proposito che "il PMC è già stato oggetto di interlocuzioni dirette con la Scrivente dopo il rilascio del PAUR n. 21 del 24/03/2025, da ultimo con l'incontro del 18/03/2026, in esito al quale si è in attesa di ricevere il documento aggiornato";
ATTESO che la Ditta, a seguito delle interlocuzioni informali con ARPAV ha provveduto ad aggiornare il PMC redigendo la versione rev. 06 del 15.07.2026;
VISTA la nota prot. n. 70205 del 13.08.2026 (prot. reg. n. 467490 del 13.08.2026) con cui ARPAV esprime parere favorevole con indicazioni e precisazioni sul PMC rev. 06 del 15.07.2026;
VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 463136 del 11.08.2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250689747854 per il rilascio del presente provvedimento;
VISTA la l. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il d.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
VISTA la l.r. n. 3/2000 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";
VISTA la l.r. n. 12 del 27/05/2024 Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA);
VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2025 Regolamento attuativo in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (articolo 22 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12);
VISTA la d.g.r. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTE le d.g.r n. 242/2010 e n. 863/2012, per quanto compatibili e non in contrasto con le disposizioni della l.r. n. 12/2024 e con il Regolamento n. 1/2025;
PRESO ATTO della riorganizzazione delle strutture regionali in conseguenza dell'avvio della XII^ Legislatura, secondo quanto previsto dalle seguenti deliberazioni della Giunta regionale: DGR n. 312/2026 relativa all'articolazione di Aree e Direzioni, DGR n. 562/2026 relativa all'articolazione delle Unità organizzative, nonché DGR n. 419/2026, DGR. n 531/2026 e DGR n. 627/2026 di nomina dei direttori;
decreta
-
di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
-
di stabilire che, a seguito della messa in atto della modifica assentita con nota prot. reg. n. 458137 del 07/08/2026, nonché alla luce delle comunicazioni della ditta acquisite al prot. reg. n. 305257 del 23/06/2025 e n. 388821 del 07/08/2025:
1) l'Allegato A del Decreto n. 106/2025 è sostituito con l'Allegato A al presente provvedimento (Prescrizioni), che ne costituisce parte integrante;
2) l'Allegato A3 del Decreto n. 106/2025 è sostituito con l'Allegato B al presente provvedimento (C22 Planimetria dell'insediamento con lo stoccaggio di materie prime e rifiuti Rev. 02 del 18/05/2026), che ne costituisce parte integrante;
3) l'Allegato A5 del Decreto n. 106/2025 è sostituito con l'Allegato C al presente provvedimento (C20 Planimetria dell'insediamento con individuazione dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera Rev. 02 del 18/05/2026), che ne costituisce parte integrante;
4) l'Allegato A7 del Decreto n. 106/2025 è sostituito con l'Allegato D al presente provvedimento (C21 Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi idrici e della rete piezometrica Rev. 02 del 18/05/2026), che ne costituisce parte integrante;
-
di stabilire che, a seguito della entrata in vigore della decisione delegata (UE) 2025/934, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie, l'Allegato A1 del Decreto n. 106/2025 è sostituito con l'Allegato E al presente provvedimento (Codici EER), che ne costituisce parte integrante;
-
di stabilire che per i rifiuti di batterie che, alla data di entrata in vigore della decisione delegata (UE) 2025/934 (9 dicembre 2026), risultino già conferiti in installazione, è ammessa la riclassificazione/ricodifica in conformità alla Decisione delegata (UE) 2025/934; la riclassificazione/ricodifica deve essere adeguatamente tracciata nel sistema RENTRI;
-
di prescrivere che nell'attuazione della modifica non sostanziale la Ditta si attenga alle indicazioni di cui alla nota ULSS n. 10073/2026 richiamata in premessa;
-
di approvare il PMC rev. 6 del 15.07.2026, fermo restando il rispetto delle ulteriori indicazioni contenute nel parere ARPAV n. 70205/2006;
-
di far salvo quanto stabilito dal decreto AIA n. 106 del 21.03.2025 e s.m.i. per le parti non modificate dal presente provvedimento;
-
di dare atto che il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n.458137 del 07.08.2026;
-
di prevedere che il presente provvedimento sia notificato alla VPS S.r.l e trasmesso a Comune di Codevigo, Provincia di Padova, ARPAV;
-
di prescrivere che, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la ditta adegui le garanzie finanziarie prestate per l'attività autorizzata, con l'estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014;
-
di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro;
-
di far salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;
-
di incaricare l'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare dell'attuazione del presente provvedimento;
-
di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
-
di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.
Matteo Lizier
(seguono allegati)
ALLEGATO A.PDFALLEGATO B.PDFALLEGATO C.PDFALLEGATO D.PDFALLEGATO E.PDF