Ditta Sartor Giovanni s.a.s. di Sartor Andrea - Fantin Janos - Fantin Michele. Rinnovo dell'autorizzazione a coltivare il cantiere denominato "MERLO 1°" della cava di sabbia e ghiaia denominata "CASE BIANCHE MERLO 1°" in Comune di Istrana (TV), con contestuale modifica non sostanziale del progetto di ricomposizione ambientale. L.R. 13/2018 - D.Lgs. 117/2008.
VISTA l'istanza pervenuta in Regione il 16.02.2026, e la relativa documentazione di progetto, acquisita al prot. n. 117989-117996 in stessa data, con la quale la ditta Sartor Giovanni s.a.s. di Sartor Andrea - Fantin Janos - Fantin Michele ha chiesto, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/2018, il rinnovo dell'autorizzazione a coltivare il cantiere denominato "Merlo 1°" della cava di sabbia e ghiaia denominata "case Bianche - Merlo 1°" in Comune di Istrana (TV), già rilasciata con D.G.R. n. 926 del 10.06.2014 e scaduta il 30.09.2024;
PRESO ATTO che con decreto n. 104 del 23.12.2025 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, il progetto è stato escluso dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni e indicazioni sulla documentazione integrativa da presentare in fase di autorizzazione;
PRESO ATTO che in ordine alle indicazioni contenute nel citato D.D.R. n. 104/2025 sulle integrazioni da produrre ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la ditta ha prodotto la documentazione integrativa, acquisita al protocollo regionale n. 273625 del 15.05.2026 e n. 276278 del 18.05.2026, in riscontro alla nota regionale n. 267173 del 12.05.2026, evidenziando che per l'approvazione del Piano di monitoraggio della falda è stato attivato un apposito procedimento;
CONSIDERATO che il progetto presentato con la citata istanza risulta conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;
VISTA la nota n. 154507 del 09.03.2026 con la quale:
- è stato avviato il procedimento ai fini del rilascio dell'autorizzazione ed è stato chiesto, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della L.R. 13/2018, al Comune di Istrana di provvedere alla pubblicazione della domanda e del relativo progetto per l'acquisizione di eventuali osservazioni od opposizioni;
- è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2, della L. 241/1990, svolta in forma semplificata e modalità asincrona, con la quale sono stati chiesti i pareri al Comune di Istrana per gli aspetti di conformità urbanistica dell'intervento, alla Provincia di Treviso per gli aspetti di polizia mineraria;
PRESO ATTO che il Comune di Istrana ha provveduto alla pubblicazione dell'istanza nel periodo dal 24.04.2026 al 24.05.2026;
PRESO ATTO che sono pervenute le seguenti osservazioni alla domanda in questione:
- osservazione in data 18.05.2026 della ditta Sviluppo Immobiliare Veneto s.r.l, acquisita al protocollo regionale n. 277326 in stessa data, con la quale si chiede che l'intervento di cava non comporti né ampliamenti del perimetro né modifiche del riporto per la ricomposizione già autorizzati lungo il confine con l'ambito del Piano di lottizzazione posto a nord-ovest dell'area di cava;
PRESO ATTO che nell'ambito della conferenza di servizi:
- il Comune di Istrana con nota in data 06.05.2026, protocollata in Regione al n. 259338 del 07.05.2026, ha espresso parere favorevole di conformità urbanistica, con le seguenti prescrizioni:
- siano osservate le disposizioni di cui agli articoli 51, 57, 59, 65 lett. c.2), 68 e 72 delle vigenti Norme Operative, di cui si riportano gli allegati stralci; dovranno essere comunque salvaguardati i "percorsi ambientali" individuati in cartografia: a tal fine, tali percorsi non devono essere pavimentati con materiali comportanti l'impermeabilizzazione dei suoli, né utilizzati mezzi a propulsione meccanica;
- per le zone non idonee sotto il profilo della compatibilità geologica permane comunque l'obbligo di rispettare integralmente le Norme, Prescrizioni ed Indicazioni di mitigazione idraulica enunciate nella Valutazione di Compatibilità Idraulica allegata al Piano di Assetto del Territorio;
- il progetto, qualora non assoggettato a V.Inc.A (previa compilazione dello specifico modulo FC), dovrà essere accompagnato da una più compiuta analisi che dimostri comunque la compatibilità delle opere con i luoghi, con particolare riferimento al mantenimento degli elementi naturali presenti ed alle quantità di superficie che dovranno essere oggetto di mitigazione, ricomposizione e/o compensazione ambientale in modo tale che - al termine di tutte le operazioni di coltivazione della cava - la funzionalità ecologica complessiva risulti accresciuta. Vanno comunque conservati i boschetti planiziali, le macchie alberate e le siepi;
- il recupero ambientale dovrà avvenire secondo il progetto di ricomposizione autorizzato informato ai seguenti obiettivi: sicurezza idraulica, qualità delle acque, salvaguardia dei valori naturalistici e ambientali, utilizzazione a fini pubblici; siano osservati, a tal fine, gli obblighi assunti con l'atto 8/09/2014, autenticato dal notaio Giopato dott.ssa Giovanna Rep.n. 421, registrato a Treviso in data 09/09/2014 al n. 11277 serie 1T, eventualmente da attualizzare, nonché quelli di cui alla convenzione sottoscritta con R.F.I. in data 29/01/2014, Rep.n. 83.062 del notaio Giopato dott. Francesco, registrato a Treviso il 30/01/2014 al n. 1327 Serie 1T qualora la coltivazione interessi l'area posta a ridosso della linea ferroviaria;
- non dovranno essere attuati interventi che possano compromettere la stabilità delle sponde e che possano interferire, in particolare, con l'edificabilità della contigua area di tipo produttivo a nord-ovest (classificata in zona D2/6), di futura urbanizzazione;
- la Provincia di Treviso ha trasmesso il proprio parere sugli aspetti di polizia mineraria, acquisito al protocollo regionale n. 241140 del 28.04.2026;
PRESO ATTO che la C.T.R.A.E. nella seduta del 19.05.2026, con verbale allegato al presente provvedimento (Allegato A), ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, :
- al rinnovo dell'autorizzazione ai fini minerari per la coltivazione (estrazione e ricomposizione ambientale) già rilasciata con D.G.R. n. 926 del 10.06.2014 riguardante il cantiere denominato "MERLO 1°" della cava di sabbia e ghiaia denominata "CASE BIANCHE MERLO 1°" in Comune di Istrana (TV), ai fini dell'ultimazione dei lavori di estrazione e di ricomposizione ambientale;
- alla modifica non sostanziale del programma di ricomposizione ambientale relativa alla quota finale del fondo cava;
- all'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
CONSIDERATO che la Commissione nella medesima seduta ha rilevato quanto segue:
- l'intervento si configura a tutti gli effetti come un rinnovo dell'autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 926 del 10.06.2014, con termini scaduti il 30.09.2024, poichè risulta finalizzato a completare i lavori di estrazione già autorizzati e la conseguente ricomposizione ambientale, mantenendo invariato il progetto di estrazione autorizzato con il citato provvedimento;
- trattandosi di un rinnovo dell'autorizzazione riconducibile all'art. 16 della L.R. 13/2018, il volume residuo non rientra nel volume massimo autorizzabile per l'ambito provinciale stabilito all'art. 8, comma 5, delle N.T.A. del P.R.A.C. relativamente al materiale sabbia e ghiaia, come espressamente disposto dal comma 9 del medesimo articolo, in quanto già conteggiato ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni nella pianificazione regionale;
- l'intervento di rinnovo risulta compatibile anche con le prescrizioni/criteri di cui all'art. 9 "Sabbia e ghiaia - Limiti e condizioni per gli interventi" delle N.T.O. del P.R.A.C., che, seppur riferibili agli interventi di ampliamento, esprimono valenza di carattere generale per qualsiasi intervento riconducibile a quella tipologia di materiale. In particolare, il progetto ottempera alle prescrizioni relative alla profondità massima di scavo (comma 3), al divieto di portare a giorno la falda (comma 4) e al rispetto di una distanza minima di almeno 2 metri tra il fondo scavo e la massima escursione della falda medesima (comma 5). Altresì, sono rispettate anche le condizioni poste dal successivo comma 6, poiché le escavazioni di progetto si mantengono a distanze superiori a quelle previste alle lettere a) e b) del medesimo comma nei confronti di specifiche zonizzazione non agricole, secondo gli strumenti urbanistici comunali, anche alla luce del fatto che l'adiacente zona produttiva indicata nel P.I. non costituisce più alcun vincolo in termini di distanza di rispetto;
- sulla scorta dello stato di fatto aggiornato si rileva che gli scavi in avvicinamento rispetto a tratto di strada comunale, ed a tratto della linea ferroviaria retrostante, a distanze inferiori a quelle di riferimento indicate all'art. 15 - comma 7 delle norme del piano, autorizzati con D.G.R. n. 926/2014, risultano già ultimati, così come la ricomposizione morfologica del tratto di scarpata interessato;
- con riferimento al programma di ricomposizione ambientale si rileva che rispetto alla conformazione finale autorizzata viene proposta una variante non sostanziale che prevede la riduzione dello spessore del materiale da riportare sul fondo scavo di entrambe le porzioni autorizzate con D.G.R. n. 926/2014, in quanto con la nuova normativa in materia di cave non è più previsto l'obbligo del ripristino alla profondità di -4 metri da p.c. nella fascia compresa tra 100 e 200 metri dalle z.t.o. non agricole, introdotto con una modifica alla L.R. 44/82. Detta modifica viene motivata dalle sopraggiunte difficoltà di reperire terre con caratteristiche idonee da impiegare nella ricomposizione;
- in ordine alla presenza di un pozzo acquedottistico situato circa 200 metri ad ovest del cantiere di cava da informazioni assunte presso l'Ente gestore del sistema idrico locale il pozzo medesimo risulterebbe dismesso da diverso tempo e attualmente viene utilizzato ai soli fini del monitoraggio della falda;
- con riferimento alla individuazione sulla Carta dei Vincoli del P.T.C.P. di ambiti delle scarpate perimetrali soggetti al vincolo paesaggistico per la presenza di bosco si rileva che tale individuazione ha carattere propositivo e quindi non riconducibile al vincolo paesaggistico di cui all'art. 142 - lettera g) del D.Lgs. 142/04, in quanto il vincolo paesaggistico, oltre alle disposizioni legislative vigenti, è istituito con l'approvazione della pianificazione regionale, tra cui il P.T.R.C.. Inoltre si fa presente che la larghezza media dell'attuale fascia boscata risulta inferiore a quella minima di metri 20 prevista nella definizione di bosco, ai sensi del D.Lgs. 227/2001;
- in ordine al parere favorevole del Comune di Istrana si rileva che le prescrizioni poste a corredo risultano in via generale non pertinenti all'intervento in esame e/o superate, per quanto già valutato in sede di screening V.I.A. o già realizzato da parte della ditta e più nello specifico:
- dalla visione della cartografia del P.A.T. non si rilevano interferenze tra i percorsi ambientali e l'attività di cava. In ogni caso il progetto di ricomposizione ambientale non prevede interventi di impermeabilizzazione della superfice finale;
- la compatibilità geologica e, conseguentemente l'obbligo di rispettare le richiamate Norme, Prescrizioni e Indicazioni di mitigazione idraulica contenute nello strumento di pianificazione comunale, si applica agli interventi edificatori, come è precisato dall'art. 72 - "Compatibilità geologica: idoneità alla trasformazione edificatoria" delle N.T.A. del piano e non all'attività di cava. Ad ogni buon conto le zone non idonee dal punto di vista della compatibilità geologica risultano sostanzialmente coincidenti con le aree di cava autorizzate con D.G.R. 3463/1978 già esaurite e ricomposte, mentre le aree oggetto dell'intervento di rinnovo dell'autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 926/2014 risultano ricadere nelle zone idonee dal punto di vista della compatibilità geologica;
- per l'intervento proposto è già stata espletata e conclusa con esito favorevole in sede di screening V.I.A. la procedura di Valutazione di Incidenza con Relazione Istruttoria Tecnica n. 178/2025 del 06.08.2025 da parte dell'ufficio regionale competente nella specifica materia. Pertanto detta procedura risulta esaustiva rispetto agli adempimenti previsti dallo strumento urbanistico per la rete ecologica comunale;
- gli aspetti a cui dovrebbe uniformarsi il recupero ambientale, secondo il parere del Comune, sono stati già approfonditi in sede di verifica preliminare di V.I.A., precisando che:
- in ordine alla qualità delle acque si rileva che la ditta ha prodotto il piano di monitoraggio idrodinamico e idrochimico della falda riferito all'intera cava, il cui procedimento risulta autonomo rispetto a quello relativo al rinnovo dell'autorizzazione del cantiere in questione;
- l'attività di cava è un'attività di tipo privatistico e un'eventuale utilizzazione ai fini pubblici del sito al termine dei lavori estrattivi dovrà essere compatibile con gli strumenti attuativi individuati dalla pianificazione territoriale, che nel caso di specie non risulterebbero ancora attivati;
- gli obblighi assunti con atto unilaterale sottoscritto dalla ditta in data 08.09.2014, che sostituisce la convenzione prevista dall'art. 20 della L.R. 44/82, riguardano nello specifico le modalità relative alla verifica dei quantitativi di materiale estratto ed al versamento all'ente locale del corrispettivo contributo, che ora risultano regolamentate dall'art. 19 della L.R. 13/2018 e dalle disposizioni attuative di cui alla D.G.R. n. 79/2019;
- considerato che risultano ultimati sia i lavori di estrazione nel settore sud-est della cava sia la ricomposizione morfologica della scarpata lungo il lato sud adiacente alla linea ferroviaria, la convenzione sottoscritta dalla ditta con R.F.I. in data 29.01.2014 non ha alcuna rilevanza ai fini del rinnovo dell'autorizzazione;
- la verifica di stabilità a lungo termine condotta sulla conformazione finale del tratto di scarpata perimetrale lungo il lato nord-ovest che risulta contigua alla nuova area produttiva individuata dal Piano degli Interventi ha determinato un coefficiente di sicurezza minimo superiore a quello limite previsto dalle norme vigenti. A riguardo va precisato che le future edificazioni nell'area citata devono mantenere una distanza di rispetto dalla cava pari a 50 metri, come previsto dal P.A.T.;
- in merito all'osservazione della ditta Sviluppo Immobiliare Veneto s.r.l. si fa presente che trattandosi di un rinnovo dell'autorizzazione il perimetro dello scavo rimane invariato rispetto al progetto autorizzato, mentre viene modificato in riduzione il riporto sul fondo cava, ma la conformazione finale della scarpata con inclinazione di 25° e gradone intermedio con pedata di 4 metri garantisce la stabilità a lungo temine, come verificato dalle analisi di stabilità facenti parte del progetto;
CONSIDERATO inoltre che l'intervento ricade all'esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto ad almeno 2,2 km dai siti più vicini, individuati come SIC IT 3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest" e ZPS IT 3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgano e S. Cristina" e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e dagli esiti della procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;
PRESO ATTO che nell'ambito della procedura di screening V.I.A., conclusasi con DDR n. 104/2025, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha predisposto la Relazione Istruttoria n. 178/2025 del 06/08/2025, con la quale si è espressa sulla dichiarazione di non necessità dello studio di incidenza presentata dalla ditta, dichiarando per l'intervento previsto una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza. Pertanto le verifiche effettuate nell'ambito di quella procedura rispetto alla non necessità di valutazione di incidenza sono da ritenersi valevoli, fatte salve eventuali modifiche del progetto, che peraltro non risulterebbero emergere dalla documentazione;
CONSIDERATO che in ordine al conferimento di terre e rocce da scavo nell'ambito della ricomposizione morfologica finale risulta necessario aggiornare le modalità operative ai fini della verifica dei livelli di presenza dei PFAS secondo la più recenti indicazioni fornite da ARPAV;
PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014, in data 21.04.2026 è stata inoltrata la richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 alla banca dati nazionale antimafia, riguardante la ditta Sartor Giovanni s.a.s. di Sartor Andrea - Fantin Janos - Fantin Michele ed i soggetti interessati;
CONSIDERATO che sono trascorsi i termini di cui all'art. 88 - comma 4 del D.Lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, purché nell'autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta comunicazione interdittiva;
CONSIDERATO l'esito favorevole della conferenza di servizi decisoria, nella quale sono stati acquisiti solo atti di assenso con prescrizioni accoglibili, senza apportare modifiche sostanziali al progetto, il parere favorevole della C.T.R.A.E. e l'esito dell'istruttoria svolta, si può procedere al rilascio di una nuova autorizzazione della cava, con contestuale modifica non sostanziale al piano di ricomposizione ambientale;
RITENUTO con il presente provvedimento di assorbire e sostituire la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 926 del 10.06.2014, poiché risulta scaduta il 30.09.2024, con l'obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale per l'importo indicato dalla C.T.R.A.E., in sostituzione di quello attualmente versato;
PRESO ATTO che la ditta ha presentato un deposito a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 926/2014 per l'importo complessivo di € 119.177,46 costituito da polizza n. PT060994 del 07.08.2020 emessa dalla società ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS E REASEGUROS, più successive appendici;
VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13, - Norme per la disciplina dell'attività di cava, e il Piano Regionale dell'Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018;
VISTI il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997, la L.R..7 maggio 2024, n. 12, e il Regolamento regionale n. 4 del 09 gennaio 2025 riguardanti le norme in materia di valutazione di incidenza;
VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;
DATO ATTO del versamento di € 300,00, quale importo per le spese di istruttoria, come stabilito dalla D.G.R. n. 78 del 29.01.2019 riguardante gli oneri di istruttoria per le domande relative all'attività di cava;
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata con L.R. 14/2016;
-
di precisare che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
-
di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n 276278 del 18.05.2026 ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
-
di far obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
- di stabilire che il materiale associato della cava (terreno agrario), da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti CSC dei primi 18 elementi della colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi del D.M. 46/2019;
- l'eventuale terreno agrario da impiegare nella ricostituzione del suolo organico proveniente dall'esterno dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessitura) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative della fitocenosi da utilizzare per la ricomposizione e simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV, oltre a possedere i requisiti di qualità ambientale indicati per le terre e rocce da scavo di cui alla successiva lett. d;
- la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, i sottoprodotti provenienti dall'impianto di prima lavorazione ubicato presso il cantiere 1 della cava, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e privi di sostanze pericolose derivanti dall'uso di flocculanti;
- è consentito, inoltre, l'utilizzo per la ricomposizione morfologica delle scarpate e per la ricostituzione dello strato superficiale, anche di terre e rocce da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quantità strettamente necessarie, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità al D.M. 46/2019. Dette verifiche dovranno essere integrate con quanto previsto al punto 9, lett. j, relativamente ai parametri dei PFAS;
- la ditta è tenuta ad effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell'allegato A alla DGR n. 761/2010, del limo sabbioso argilloso (sottoprodotti), almeno una volta ogni 12 mesi e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione dell'impianto di prima lavorazione della cava, inserendo, nel caso di utilizzo di flocculanti, anche l'analisi dell'acrilamide nel limo, secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R. n. 1987/2014, al fine di dimostrarne l'assenza;
- la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;
- il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all'autorità competente ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
-
la Regione, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 8, lett. a, procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Sartor Giovanni s.a.s. di Sartor Andrea - Fantin Janos - Fantin Michele a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 926 del 10.06.2014 per l'importo di € 119.177,46 costituito da polizza n. PT060994 del 07.08.2020 della società ATRADIUS CREDITO Y CAUCION DE SEGUROS E REASEGUROS per l'importo di € 102.094,58 (ordine definitivo di costituzione n. 0188/2020), e delle appendici n..1 del 05.08.2022 per l'importo di € 9.494,80 (ordine definitivo di costituzione n. 0155/2022) e n. 2 del 23.09.2024 per l'importo di € 7.588,08 (ordine definitivo di costituzione n. 0083/2024), nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
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si dà atto che nella procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., conclusasi con decreto n. 104 del 23.12.2022, è stato rilevato che l'area di intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, ritenendo pertanto che si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell'Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Pertanto sono recepite le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 127/2025 del 06.08.2025; redatta dall' U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, come di seguito riportate:
- di garantire il mantenimento dell'idoneità ecologica dell'area rispetto alle specie di interesse comunitario potenzialmente presenti, individuate in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014 sulla base delle specifiche attitudini ecologiche, e riconducibili a: Triturus carnifex, Hyla intermedia, Rana latastei, Emys orbicularis, Zamenis longissimus, Lycaena dispar, Phalacrocorax pygmeus, Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Myotis daubentonii; tale idoneità dovrà essere garantita attraverso il mantenimento o il ripristino degli elementi ecotonali e della struttura ambientale dell'intorno funzionali alla permanenza o al passaggio di tali specie, favorendo in particolare la continuità ecologica, la presenza di habitat favorevoli e rifugi naturali, e la limitazione di disturbi antropici, con specifica attenzione al ruolo delle siepi, degli ambienti umidi residuali e degli spazi di connessione con la matrice agricola e forestale.;il progetto dovrà prevedere l'indicazione del volume di terre e rocce da scavo necessario alla ricomposizione morfologica di progetto;
- di utilizzare, per l'impianto di specie arboree, arbustive ed erbacee, esclusivamente specie autoctone, selezionate in coerenza con le serie di vegetazione potenziale e con la vocazione ecologica dei siti interessati, facendo particolare riferimento alla serie dell'alta Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion betuli), nonché - nelle aree umide eventualmente presenti o ripristinate - alle fitocenosi igrofile e idrofitiche riconducibili ai complessi vegetazionali perilacustri ed acquatici della serie vegetazionale dei Laghi e specchi d'acqua dolce - include il geosigmeto idrofitico ed elofitico della vegetazione perilacuale (Charetea fragilis, Lemnetea minoris, Nymphaeion albae, Potamion pectinati, Magnocaricion elatae, Phragmition australis, Alnion glutinosae). La gestione e la manutenzione degli impianti dovranno essere garantite fino all'accertamento dell'avvenuta affermazione dei caratteri diagnostici propri di ciascuna tipologia fitocenotica di riferimento, prevedendo nel contempo l'attivazione di opportune misure di contenimento e contrasto alla diffusione di specie alloctone invasive;
- di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
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di far obbligo alla ditta del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono attualmente esercitate dalla Provincia;
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di trasmettere, prima della ripresa dei lavori, alla Provincia la verifica di stabilità integrata per gli aspetti di polizia mineraria, ai sensi della lettera m) "stabilità dei fronti" dell'art.10 del D.Lgs. 624/96 (Contenuti del Documento di Sicurezza e Salute), con l'indicazione delle misure e modalità operative ai fini della mitigazione dei rischi e una nuova relazione geotecnica, in applicazione dell'art. 52 (Coltivazione), sottoscritta da professionista abilitato, e predisposta in conformità alle vigenti normative tecniche, che specifichi, in funzione della natura e dello stato del terreno, nonché dei macchinari impiegati, l'altezza, la pendenza e la geometria dei fronti di coltivazione e dei terreni di copertura nonché il metodo di coltivazione impiegato tenendo conto dei parametri geotecnici del materiale estratto, della eventuale presenza di falda acquifera, di eventuali sovraccarichi, di spinte sismiche e del rischio di franamenti verificando le condizioni di sicurezza della coltivazione in fase di scavo, a scavo concluso ed a ricomposizione completata. La relazione deve essere aggiornata annualmente;
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di prendere atto che risultano ultimati i lavori di estrazione a distanze inferiori a quelle indicate all'art. 15, comma 7, delle N.T.A. del P.R.A.C., rispetto a tratto di strada comunale e di linea ferroviaria posti lungo il lato sud di cava; e della conseguente ricomposizione morfologica delle scarpate interessate;
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di stabilire che, decorso il termine di cui all'art. 88 - comma 4 del D.Lgs. 159/2011, come modificato con D.Lgs. 153/2014, senza comunicazioni da parte della Prefettura, il presente atto è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta comunicazione antimafia interdittiva da parte della Prefettura di Treviso;
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di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Istrana, alla Provincia di Treviso, all'A.R.P.A.V., e alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
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di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
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di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
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di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.