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Bur n. 131 del 29 settembre 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI n. 18425 del 14 settembre 2026

Ditta BRISTOL BUJA SPA. Rinnovo della concessione mineraria n. 76 per l'utilizzo di acqua termale, denominata "BRISTOL" ubicata in comune di Abano Terme (PD), rilasciata con D.M. 15/07/1960 e rinnovata con DGR n. 2468 del 13/09/2005. L.R. 40/1989.

Il Direttore

PREMESSO che:

  • con D.M. del 15/07/1960 è stata rilasciata al Signor Buja Gino la concessione mineraria n. 76 per l'utilizzo dell'acqua termale, denominata "BRISTOL", nel Comune di Abano Terme (PD), su un'area di ettari 1.06.70 per la durata di 20 anni;
  • con DGR n. 2178 del 26/04/1983 la concessione è stata trasferita alla società Bristol Buja S.p.a. (C.F./P.IVA 00204250286) e rinnovata per la durata di 25 anni;
  • con DGR n. 2468 del 13/09/2005 la concessione è stata nuovamente rinnovata alla società Bristol Buja S.p.a per ulteriori anni 25, fino al 15/07/2026;
  • attualmente le pertinenze sono costituite dai pozzi n. 5 e n. 6 aventi capacità di portata di rispettivamente 500 l/min. e 600 l/min;

PRESO ATTO che la concessione denominata "BRISTOL" si estende su un'area di ha 1.06.70 (ettari uno, are sei, centiare settanta), all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.) e che ad oggi le pertinenze sono attive e alimentano lo stabilimento termale denominato "BRISTOL BUJA " autorizzato con D.G.R. n. 3559 del 16/06/1992 e con D.D.R. n. 168 del 15/05/2026 alla medesima ditta Bristol Buja S.p.a.;

VISTA l'istanza di rinnovo per la durata di 21 anni della concessione mineraria n. 76 per acqua termale, denominata "BRISTOL", rilasciata con D.M. 15/07/1960 e rinnovata da ultimo con D.G.R. n. 2468 del 13/09/2005, presentata dalla ditta titolare Bristol Buja S.p.a (C.F./P.IVA 00204250286) ai sensi dell'art. 32, comma 4 della L.R.40/1989, per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E., e acquisita al prot. 6631 del 09/01/2026;

PRESO ATTO dalla documentazione a corredo dell'istanza che il concessionario risulta possedere i requisiti di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2017 n. 205 e mantenere le capacità tecniche ed economiche di cui al comma 1 dell'art. 13 della L.R. 40/1989;

RILEVATO inoltre, dalla documentazione presentata e da quella agli atti d'ufficio che:

  • il programma di coltivazione è in corso e proseguirà mediante l'utilizzo dei pozzi n. 5 e 6;
  • l'utilizzo della concessione proseguirà nell'attività di alimentazione dello stabilimento termale denominato "BRISTOL BUJA" alla ditta concessionaria;
  • il concessionario possiede le necessarie capacità tecniche, professionali ed economiche e risulta in regola con il pagamento dei canoni di cui all'art. 15 della L.R. 40/1989;

PRESO ATTO che l'art. 13 della L.R. 40/1989 stabilisce che la concessione preveda l'importo delle garanzie finanziarie stimate sulla base dei costi per la corretta ricomposizione dell'area e del versamento di almeno due annualità del canone di superficie previsto al comma 1 dell'art. 15;

VISTO il D.D.R. n. 123 del 05/02/2025 di adeguamento biennale del canone di superficie delle concessioni di acqua minerale e termale;

PRESO ATTO che la concessione, come risultante dal verbale di delimitazione contenuta nell'atto di rilascio originario di cui al D.M. 15/07/1960, si estende su una superficie di ha 1.06.70 e che il canone annuo di superficie è pari a di € 1.765,47;

CONSIDERATO congruo un costo per la ricomposizione dell'area, comprensivo della eventuale messa in sicurezza e chiusura mineraria delle pertinenze, costituite dai pozzi n. 5 e 6, di € 20.000,00;

PRESO ATTO pertanto che l'importo della garanzia finanziaria è determinato in € 23.530,94 che la ditta Bristol Buja S.p.a. deve versare per l'efficacia del rinnovo della concessione;

CONSIDERATO che è stata richiesta al prot. 91903 in data 10/09/2026 per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, con esito di non sussistenza di cause di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la società Bristol Buja S.p.a.;

PRESO ATTO dell'urgenza del rinnovo della concessione, scaduta il 15/07/2026, al fine di ridurre il più possibile lo stato di inattività dei pozzi con conseguente riduzione della produttività degli stessi che alimentano lo stabilimento termale, e della necessità di procedere ai sensi del comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. n. 159/2011 al rinnovo della concessione sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva a carico della ditta Bristol Buja S.p.a. da parte del Prefetto;

VISTA la L.R. 10/10/1989 n. 40 recante "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" come modificata dalla L.R. 28/09/2021 n. 29;

VISTO il D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTA la L.R. n. 12 del 27.05.2024, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";";

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12/03/2019) è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura di V.I.A. cumulativa per la prosecuzione dell'attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);

VISTO l'art. 27 del P.U.R.T.;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 - "Norme di polizia delle miniere e delle cave";

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31/12/2012, n. 54;

VISTI gli atti d'ufficio;

CONSIDERATO necessario garantire il corretto utilizzo della risorsa e la continuità di esercizio e rilevato che la ditta mantiene i requisiti previsti;

RITENUTO pertanto di rinnovare alla ditta Bristol Buja S.p.a. la concessione mineraria n. 76 di acqua termale denominata "BRISTOL" in Comune di Abano Terme (PD), rilasciata con D.M. 15/07/1960 e rinnovata da ultimo con D.G.R. n. 2468 del 13/09/2005 fino al 15/07/2026 con le prescrizioni riportate nel dispositivo del presente atto;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  2. di rinnovare, per le motivazioni in premessa esposte, alla società Bristol Buja S.p.a. (C.F./P.IVA 00204250286) con sede nel Comune di Abano Terme (PD) in Via Monteortone n. 2, la concessione mineraria di acqua termale n. 76, denominata "BRISTOL", ricadente in Comune di Abano Terme (PD), rilasciata con D.M. 15/07/1960 e rinnovata da ultimo con D.G.R. n. 2468 del 13/09/2005, per la durata di anni 21 dalla data di scadenza nominale della citata concessione e quindi fino al 15/07/2047, con le prescrizioni riportate nel presente provvedimento;

  3. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'accettazione da parte della Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente provvedimento, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833) Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti dell'importo di € 23.530,94 (ventitremilacinquecentotrenta/94), oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della concessionaria, degli obblighi derivanti dalla concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

  4. di stabilire che la mancata presentazione del deposito cauzionale prescritto al precedente punto 3 nel termine stabilito, potrà comportare il ritiro amministrativo del presente provvedimento e la conseguente acquisizione della concessione a patrimonio regionale;

  5. stabilire che la ditta è tenuta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

    1. trascrivere, ai sensi dell'art.27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari e far pervenire alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici entro tre mesi dalla data di consegna del presente provvedimento, copia di avvenuta sua trascrizione;
    2. corrispondere alla Regione il canone annuo di superficie ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989 per l'importo di € 1.765,47 e relativi adeguamenti biennali;
    3. mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie che sono iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria ed effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie;
    4. installare, se non già presenti, in luogo accessibile prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi che includa la registrazione dei tempi di funzionamento e salvaguardarne la funzionalità con le modalità dell'art. 52 della L.R. 40/1989;
    5. sottoscrivere la certificazione di assoggettamento alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991, come previsto dall'art. 20 della L.R. 40/1989;
    6. assicurare ai funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e dell'U.L.S.S. territorialmente competente la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sulle opere di captazione e sulle pertinenze della concessione mineraria, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
    7. attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
    8. presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le rilevazioni effettuate nell'anno precedente;
    9. far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della Salute almeno ogni 7 (sette) anni le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque e comunicare i risultati di tali analisi con le modalità di cui al punto 2 dell'articolo 24 della L.R. 40/1989;
    10. per l'esercizio della concessione rispettare le misure di mitigazione indicate nello S.I.A. presentato dalla Gestione Unica del BIOCE il 14/06/2018 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 39/2018), nonché delle prescrizioni del Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12.03.2019) con il quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura di V.IA. cumulativa per la prosecuzione dell'attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);
  6. di stabilire inoltre che, qualora la ditta non realizzi gli interventi alle pertinenze necessari alla corretta coltivazione della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui al punto 3;

  7. di stabilire inoltre che il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite al punto 5 possono comportare la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 40/1989;

  8. di stabilire ai sensi del comma 2 dell'art. 92 del D.lgs. 159/2011 che il presente provvedimento è sottoposta a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;

  9. di stabilire che la ditta è tenuta inoltre ad osservare le seguenti disposizioni:

    1. comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
    2. l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R.128/59 ed al D.lgs. 624/96 in materia di polizia mineraria e in particolare il rispetto delle distanze imposte dall'art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
    3. presentare alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e, per conoscenza, al Comune, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori per l'anno successivo con i contenuti indicati al comma 2 del medesimo art. 18;
    4. l'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l'autorizzazione come previsto dal comma 4 dell'art. 17 della L.R. n. 40/1989;
    5. le opere di captazione della risorsa al momento dell'ultimazione, dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3 x 3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.
    6. i pozzi e le opere di captazione vetuste, obsolete e inutilizzate devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità, nonché il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora dette captazioni, a seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica dovranno essere sottoposte a sigillatura tramite cementazione, che nel caso di pozzi dovrà avvenire dal basso verso l'alto, con spesa a carico del concessionario;
    7. lo scarico dell'acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli art.34 e 35 del Piano regionale di Tutela delle Acque;
    8. il concessionario ha l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.) ed in particolare il quantitativo massimo di acqua utilizzabile in un anno solare non dovrà superare i limiti di cui ai all'art. 22 del P.U.R.T.;
  10. di ricordare alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R.128/59 ed al D.lgs. 624/96 in materia di polizia mineraria;

  11. di stabilire altresì, che il presente provvedimento è rilasciato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;

  12. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Abano Terme, al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n. 6 "Euganea", alla Direzione regionale Gestione del Patrimonio e alla ditta Bristol Buja S.p.a.;

  13. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

  14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Vincenzo Artico



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