Consorzio Tutela Pietra della Lessinia - Riqualificazione ambientale con rettifica posizionamento altimetrico ed estinzione parziale di cava "Prearole" (dismessa). Comune di localizzazione: S. Anna d'Alfaedo (VR) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Consorzio Tutela Pietra della Lessinia, con sede a S. Anna d'Alfaedo, Via Roma 2, e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 244878 del 28/04/2026;
ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all'allegato IV, punto 8 lettera i) "cave e torbiere";
VISTA la nota prot. n. 260702 del 07/05/2026 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/05/2026 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non sono pervenute osservazioni al progetto;
CONSIDERATO che, nella seduta del del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/06/2026, sono state chieste integrazioni al progetto e che la richiesta è stata formalizzata al proponente con nota prot. 349246 del 16/06/2026;
PRESO ATTO che, nel termine di 30 giorni, il proponente ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni, trasmettendo via PEC i documenti richiesti, acquisiti al prot. 405320 del 06/07/2026;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO dell’esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell'istanza e nella relativa documentazione allegata ha proposto un'efficacia temporale pari a 11 anni;
VISTA la necessità di un approfondimento istruttorio, come espressa dal Comitato VIA nella seduta del 05/08/2026;
VISTI la nota di richiesta chiarimenti inviata al proponente in data 02/09/2026 prot. 490834 e il riscontro pervenuto al prot. 492290 del 02/09/2026;
DATO ATTO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 09/09/2026:
vista la normativa vigente in materia, in particolare:
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D. Lgs. n. 117/2008;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- la L.R. n. 13/2018;
- la L.R. n. 12/2024;
- il Piano Regionale per le Attività di Cava (P.R.A.C.);
- la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
- il Regolamento Regionale n. 2/2025;
- il Regolamento Regionale n. 4/2025;
vista l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Consorzio Tutela Pietra della Lessinia, con sede a S. Anna d'Alfaedo, Via Roma 2, e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 244878 del 28/04/2026;
esaminato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
vista la documentazione integrativa trasmessa in data 16/06/2026 con PEC registrata al prot. 405320, con la quale il proponente ha dato riscontro alle richieste formulate dal comitato tecnico regionale VIA del 10/06/2026, e la successiva documentazione trasmessa in data 02/09/2026 prot. 492290, utile all'approfondimento istruttorio richiesto dal Comitato nel corso della seduta del 05/08/2026;
considerato che i terreni su cui insiste il progetto di ampliamento ricadono in aree soggette a Vincolo idrogeologico - forestale e vincolo Paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 per la presenza di corsi d'acqua e area boscata e che l'Unità Organizzativa Servizi Forestali - Ufficio di Verona si è espressa favorevolmente prendendo atto delle previsioni progettuali e dei contenuti delle relazioni tecniche a supporto per gli aspetti idrogeologici, evidenziando la necessità di procedere al corretto inquadramento territoriale dell'area di cava;
considerato che, alle condizioni operative dichiarate dalla Società, la valutazione previsionale di impatto acustico è da ritenersi corretta e completa per quanto concerne l'impatto acustico determinato dalle attività di progetto;
ritenuto comunque opportuno che, ad impianto a regime, il proponente effettui una campagna di misure al fine di dare conferma delle conclusioni della suddetta valutazione per le fasi di esercizio e per tale verifica è stata inserita una specifica condizione ambientale;
considerato che il materiale apportato dall'esterno ai fini ricompositivi dovrà rispettare i limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV (o quelli del fondo naturale geochimico per l'unità cartografica di riferimento), ovvero del DM 46/2019 in caso di terreno ad uso agricolo, ed inoltre:
- le terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017 dovranno presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;
considerato che, prima dell'inizio del conferimento in cava di terre e rocce da scavo, fermo restando l'evoluzione tecnico scientifica e normativa in materia di PFAS nei suoli, dovrà essere effettuata una valutazione sito specifica dei livelli di presenza dei PFAS nei terreni circostanti la cava e nell'area di cava (qualora possibile), sia in riferimento alla Sommatoria PFAS, comprensiva dei relativi congeneri, sia per i singoli congeneri quali PFOA e PFOS. I terreni utilizzati per la ricomposizione non dovranno rappresentare una discontinuità territoriale per presenza di PFAS e i campioni prelevati nell'area di cava prima dello scotico e nelle aree circostanti, dovranno prevedere un'aliquota come contro campione da consegnare ad ARPAV per eventuali analisi;
ritenuto che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere che, nel caso venissero utilizzate miscele cementizie per sigillare le fratture che dovessero formarsi sul piazzale, tali miscele non debbano contenere additivi o sostanze che possano essere lisciviate sia in fase di getto che di maturazione, potendosi in tal modo diffondere nell'ambiente, in particolare quando tali sostanze, ad esempio, siano:
a) caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nell'eventuale forma degradata o metabolizzata;
b) siano persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi (come i PFAS);
c) siano in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina;
considerato che nella ricomposizione del sedime di cava e nella successiva fase di post-gestione del sito estrattivo non dovranno essere utilizzati erbicidi per le attività di manutenzione delle zone vegetate e delle siepi perimetrali;
considerato che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:
- utilizzare cassoni chiusi (coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri) per i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento;
- effettuare operazioni di bagnatura delle piste di cava e del fronte di scavo, con frequenza da adattare in funzione delle condizioni operative e meteorologiche, al fine di garantire un tasso ottimale di umidità del terreno;
- i depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, devono essere protetti da barriere e umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione devono essere protetti mediante coperture;
- limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cava e in uscita dalla stessa, in particolare lungo i percorsi sterrati (con valori massimi non superiori a 20 km/h);
- nelle giornate di intensa ventosità le operazioni di escavazione e movimentazione di materiali polverulenti dovranno essere ridotte o sospese quando siano evidenti i fenomeni di risollevamento;
- tenere conto della posizione dei recettori sensibili nella definizione del layout degli stoccaggi di materiali polverulenti;
- valutare la possibilità di piantumare siepi/alberature adatte al contenimento delle polveri lungo il perimetro di cava;
- prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie per i mezzi operanti all'interno della cava e nel trasporto dei materiali, intesi come categoria STAGE per le macchine operatrici ed EURO per i trasporti su strada;
considerato che, con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
preso atto dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV - parere motivato positivo n. 288 del 24/07/2026, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
considerato che l'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate ha evidenziato come questi siano di bassa entità o di entità trascurabile e circoscritti all'ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente;
considerato che, per quanto riguarda la ricomposizione del settore nord posto immediatamente al di fuori dell'attuale limite di cava, utile a garantire il rimodellamento e il raccordo morfologico con l'ambito di cava "Prearole" oggetto della presente riqualificazione ambientale, si procederà attraverso Conferenza dei Servizi, all'interno della quale si acquisirà il parere del Comune di S. Anna d'Alfaedo ai sensi della normativa edilizia ex D.P.R. 380/2001;
preso atto che il proponente ha indicato un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 11 (undici) anni;
valutato che, in ragione degli interventi previsti in progetto, la suddetta proposta risulta congrua e, pertanto, l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. si conferma debba essere di 11 anni a far data dalla sua pubblicazione;
ritenuto che gli approfondimenti istruttori effettuati a seguito di quanto emerso nella seduta del Comitato VIA del 05/08/2026 siano esaustivi e diano completo riscontro alle richieste di chiarimento
ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto l'intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dando atto della positiva conclusione della procedura di VINCA, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte, con le indicazioni e le limitazioni di cui in premessa e con la seguente condizione ambientale:
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n.1
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d'opera
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Oggetto della condizione
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Emissioni acustiche
Sia effettuata, ad impianto a regime, una verifica di impatto acustico secondo quanto previsto dal Decreto 16 marzo 1998 'Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico', al fine di verificare i limiti applicabili previsti dal DPCM 14 novembre 1997 'Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore', presso i ricettori potenzialmente più esposti; la verifica dovrà essere effettuata per ciascun ricettore individuato nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e in condizioni di massima gravosità dell'impianto (lavorazioni più vicine a ciascun ricettore) al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Sant'Anna di Alfaedo entro 60 giorni dall'effettuazione delle misurazioni.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Sant'Anna di Alfaedo, alla Provincia di Verona e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 30 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
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Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza
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Entro 60 giorni dall'effettuazione delle misurazioni, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico ed una relazione sulle azioni attuate in caso di superamento dei limiti.
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Soggetto verificatore
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Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
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CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 09/09/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;