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Bur n. 131 del 29 settembre 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 18352 del 11 settembre 2026

Subentro nella titolarità della concessione per l'occupazione di superficie demaniale con attraversamento, con ponte, della Valle Randina in Comune di Torri del Benaco (VR) ed autorizzazione idraulica all'esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del medesimo ponticello. Ditta: We Do Project s.r.l. L.R. N. 41/88 - R.D. N. 523/1904 - Norme di polizia idraulica Pratica n. 11170/1.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si assente al subentro nella titolarità della concessione in oggetto. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente "della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto dell'U.O. Genio Civile Verona n. 373 del 06/08/2019 e Disciplinare prot. n. 345364 del 02/08/2019, è stata rilasciata alla ditta Fininver s.r.l., in persona del legale rappresentante, ed alla signora Biasi Maria Teresa la concessione idraulica per l'occupazione di superficie demaniale per l'attraversamento, con un ponticello, della Valle Randina, in via Rossini, nel comune di Torri del Benaco (VR);

PREMESSO che con nota del 06/08/2024, pervenuta con prot. reg. n. 407553 del 12/08/2024, la Società We Do Project s.r.l. di Padova (PD), in persona del legale rappresentante, ha chiesto il subentro nella titolarità della concessione sopra descritta, a seguito di contratto di compravendita di terreni;

PREMESSO che, con nota del 21/10/2025 prot. n. 581994, la sig.ra Biasi Maria Teresa, contitolare della concessione di cui al Decreto n. 373/2019, ha dichiarato la volontà di cedere la medesima concessione a favore della società We Do Project s.r.l.;

DATO ATTO che la concessione rilasciata con Decreto n. 373/2019 prevede la demolizione e ricostruzione del ponte, come da progetto approvato dalla CTRD LL.PP. di Verona nell'adunanza del 22/05/2019 con voto n. 39;

DATO ATTO inoltre, che, come da dichiarazione del tecnico incaricato dalla Società richiedente resa in data 12/02/2026 con prot. n. 113138 e successiva integrazione di documentazione tecnica pervenuta con prot. n. 282348 del 20/05/2026, non sono stati eseguiti i lavori di demolizione del ponte esistente e costruzione del nuovo ponte;

CONSIDERATO che, con nota del 19/08/2026, prot. regionale n. 42093, l'U.O. Genio Civile Verona comunicava l'ammissibilità della richiesta di subentro nella titolarità della concessione avente ad oggetto l'occupazione di superficie demaniale con l'attraversamento, con ponticello, della Valle Rondina in via Rossini nel Comune di Torri del Benaco (VR), fatti salvi i contenuti e prescrizioni del decreto n. 373/2019;

CONSIDERATO che la Società We Do Project s.r.l., in persona del legale rappresentante, ha sottoscritto l'atto aggiuntivo n. 1, Reg. n. 3699 del 09/09/2026, al Disciplinare prot. n. 345364 del 02/08/2019;

RITENUTO pertanto di accogliere la richiesta di variazione nella titolarità della concessione rilasciata con Decreto dell'U.O. Genio Civile Verona n. 373 del 06/08/2019 e Disciplinare prot. n. 345364 del 02/08/2019;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs. n.33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;

VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";

VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";

VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le "Norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche";

VISTA la D.G.R. n. 2509 del 8 agosto 2003 "Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico";

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 "Tariffario canoni del demanio idrico";

VISTA la D.G.R. n. 312 del 30 aprile 2026 "Adempimenti connessi all'avvio della XII^ Legislatura e preordinati all'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Artt. 11 e 12 della L.R. n. 54 / 2012" e ss. mm. ii.. Autorizzazione all'avvio delle procedure per addivenire al conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione e della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza";

VISTA la D.G.R. n. 562 del 16 giugno 2026 "Adempimenti connessi all'avvio della XII^ Legislatura e preordinati al completamento dell'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Istituzione delle Unità Organizzative, di alcune Strutture temporanee e connesso incardinamento degli attuali incarichi di Elevata Qualificazione. Artt. 17, 19 e 20 della L.R. n. 54 / 2012 e ss. mm. ii.";

VISTA la D.G.R. n. 627 del 24 giugno 2026, "Adempimenti connessi all'avvio della XII^ Legislatura: conferimento degli incarichi a termine di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea nell'ambito dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss. mm. ii. ed ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. b) del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona n. 373 del 06 agosto 2019;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 "Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18",

decreta

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di disporre il subentro nella titolarità della concessione demaniale, assentita in data 06/08/2019 con Decreto della U.O. Genio Civile Verona n. 373 ed allegato Disciplinare prot. n. 345364 del 02/08/2019, a favore della Società We Do Project s.r.l. (P.Iva: 03680240276), con sede in Galleria Brancaleone n. 2 - Padova (PD), in persona del legale rappresentante Olivi Andrea (omissis) ;
  3. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, la Società subentrante sopra identificata ad eseguire i lavori di demolizione del ponte esistente e di ricostruzione dello stesso, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 39 del 22/05/2019:
    1. demolire il ponte e ricostruirlo come da progetto, garantendo la continuità della sezione idraulica del tratto a valle del ponte, già sistemato dall'autorità idraulica, anche sotto ed a monte del ponte;
    2. realizzare, in corrispondenza dell'accesso, nei metri 4 adiacenti alla valle, una recinzione removibile a servizio dell'Autorità idraulica;
    3. non arrecare danni alle opere esistenti durante l'esecuzione dei lavori e, nel caso, ripristinare a perfetta regola d'arte a carico della ditta stessa;
    4. non modificare, nemmeno temporaneamente, le sezioni idrauliche della valle con opere, scavi, depositi o altro;
    5. tenere in costante manutenzione la fascia di servitù idraulica corrente lungo il ciglio di sponda o il piede di campagna dell'arginatura per tutto il tratto interessato dall'intervento; non dovranno essere messe a dimora piante o arbusti di alcun genere fino alla distanza di m. 4,00 dai limiti suddetti, per consentire il libero transito dei mezzi e del personale addetto alla manutenzione idraulica; non dovranno, inoltre, essere realizzati scavi o costruzioni, nemmeno a titolo precario, nell'intera fascia di rispetto idraulico della larghezza di m 10, come previsto dal RD 523/1904, art. 96, lett. f;
    6. mantenere la sezione idraulica del ponte libera e funzionante, nonché rimuovere, nel tratto adiacente la proprietà della richiedente stessa, i materiali di deposito e possibile causa di occlusione del ponte stesso;
    7. consentire all'Autorità competente, laddove lo ritenesse necessario, di intervenire a garanzia della prioritaria funzione idraulica della valle e delle fasce di rispetto di cui al RD 523/1904; la medesima Autorità potrà richiedere in qualsiasi momento modifiche parziali o totali delle opere eseguite, a proprio insindacabile giudizio.

    La Società subentrante dovrà, inoltre:

    1. comunicare alla U.O. Genio Civile di Verona ed alla Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico Venatoria - Sede di Verona, con almeno 10 giorni di anticipo, l'inizio dei lavori, facendo pervenire i provvedimenti legittimanti le opere autorizzate, nonché informare le strutture citate della conclusione dei lavori;
    2. eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
    1. sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
    2. assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
    3. rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n.523 del 25.07.1904, nonché le altre e regolamenti in materia di polizia idraulica;
    4. non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere da piene, frane, alluvioni o altre cause;
    5. esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

    L'autorizzazione decorre dalla data del presente decreto con validità fino alla scadenza dello stesso provvedimento prevista al successivo punto 7. Entro tale data i lavori dovranno essere completamente ultimati.

    L'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni, comporterà l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche;

  4. di stabilire che il pagamento del canone annuo di concessione demaniale verrà richiesto alla Società subentrante We Do Project s.r.l. e sarà soggetto a rivalutazione periodica ai sensi di legge;
  5. che la concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nell'Atto aggiuntivo n. 1, Reg. n.3699 del 09/09/2026, al Disciplinare prot. n. 345364 del 02/08/2019, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell'intervento in argomento;
  6. di modificare ed integrare, limitatamente alla titolarità della concessione specificata in premessa, il precedente decreto n. 373 del 06/08/2019;
  7. di confermare la scadenza della concessione alla data del 05/08/2029. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi;
  8. che il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali;
  9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad eccezione del disciplinare d'uso e della documentazione tecnica, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all'Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.

Pasquale Lo Fiego

Allegati (omissis)



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