EGi Zanotto srl - Variante non sostanziale al progetto di ricomposizione ambientale della cava di sabbia e ghiaia denominata "POSCOLA". Comuni di localizzazione: Montecchio Maggiore e Arzignano (VI). Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da EGI Zanotto srl, con sede a Marano Vicentino (VI) in via Monte Grappa 5 e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 289783 e 289787 del 25/05/2026);
ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all'allegato IV, punto 8 lettera i) "cave e torbiere";
VISTA la nota prot. n. 306635 del 04/06/2026 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/06/2026 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
CONSIDERATO che l'intervento in oggetto prevede la variante al piano di sistemazione ambientale della cava POSCOLA, situata nel Comune di Montecchio maggiore e Arzignano (VI);
PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute osservazioni da parte del Comune di Montecchio Maggiore al prot. 390429 del 29/06/2026;
PRESO ATTO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/07/2026, sono state chieste integrazioni al progetto e che la richiesta è stata formalizzata al proponente con nota prot. 438510 del 27/07/2026;
PRESO ATTO che, nel termine di 30 giorni, il proponente ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni, trasmettendo via PEC i documenti richiesti, acquisiti al prot. 460463 del 10/08/2026
VISTO il contributo istruttorio pervenuto Direzione Difesa del Suolo e della Costa SOS e Servizi Tecnici - UO Servizio geologico e attività estrattive;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO dell’esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell'istanza e nella relativa documentazione allegata ha proposto un'efficacia temporale pari a 10 (dieci) anni;
DATOATTO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 09/09/2026:
VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D. Lgs. n. 117/2008;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- la L.R. n. 4/2016;
- la L.R. n. 13/2018;
- la L.R. n. 12/2024;
- il Piano Regionale per le Attività di Cava (P.R.A.C.);
- la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
- il Regolamento Regionale n. 2/2025;
- il Regolamento Regionale n. 4/2025;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da EGI Zanotto srl, con sede a Marano Vicentino (VI) in via Monte Grappa 5 e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 289783 e 289787 del 25/05/2026)
VALUTATO lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
CONSIDERATO che i terreni su cui insiste il progetto di ampliamento ricadono in aree soggette a Vincolo Paesaggistico ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n. 42/2004 per la presenza del Torrente Poscola;
CONSIDERATO che la documentazione integrativa prodotta dal proponente in risposta alle osservazioni formulate risulta completa ed esaustiva;
CONSIDERATO che la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dal proponente, alle condizioni operative dichiarate dalla Ditta, è da ritenersi corretta per quanto concerne la descrizione del futuro impatto acustico determinato dalle future attività di ricomposizione della cava.
CONSIDERATO che si concorda sia con le opere di mitigazione acustica sia con la proposta delle attività di verifica dell'impatto acustico previste dalla Ditta, raccomandando di porre particolare attenzione ai ricettori potenzialmente più esposti (con specifico riferimento ai ricettori A, B1 e B2); per tali ricettori, infatti, i livelli di rumore stimati in fase previsionale risultano prossimi ai limiti di applicabilità del criterio differenziale.
CONSIDERATO che nello Studio Preliminare Ambientale il proponente prevede una serie di mitigazioni e misure operative atte al contenimento delle emissioni diffuse di polveri e che tali misure si ritengono condivisibili ed adeguate, sottolineando la necessità della loro puntuale e costante applicazione.
CONSIDERATO che il materiale apportato dall'esterno ai fini della ricomposizione dovrà rispettare i limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV (o quelli del fondo naturale geochimico per l'unità cartografica di riferimento), ovvero del DM 46/2019 in caso di terreno ad uso agricolo, e che inoltre, le terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017 dovranno presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;
CONSIDERATO che, prima dell'inizio del conferimento in cava di terre e rocce da scavo, fermo restando l'evoluzione tecnico scientifica e normativa in materia di PFAS nei suoli, dovrà essere effettuata una valutazione sito specifica dei livelli di presenza dei PFAS nei terreni circostanti la cava e nell'area di cava (qualora possibile), sia in riferimento alla Sommatoria PFAS, comprensiva dei relativi congeneri, sia per i singoli congeneri quali PFOA e PFOS. I terreni utilizzati per la ricomposizione non dovranno rappresentare una discontinuità territoriale per presenza di PFAS e i campioni prelevati nell'area di cava prima dello scotico e nelle aree circostanti, dovranno prevedere un'aliquota come contro campione da consegnare ad ARPAV per eventuali analisi;
CONSIDERATO che nella Relazione Tecnica Rev. Agosto 2026 il proponente ha confermato il conferimento di sottoprodotti derivanti dalla realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta secondo le autorizzazioni su citate";
VALUTATO quindi che l'indagine sito specifica dei livelli di presenza dei PFAS debba tenere conto dell'elemento sopra richiamato, in quanto i valori di PFAS dei terreni apportati come sottoprodotto derivanti dalla realizzazione della SPV potrebbero alterare la valutazione del livello di PFAS caratterizzante i terreni circostanti, fatti comunque salvi gli esisti della procedura di riesame degli impatti della SPV, in corso presso il competente Ministero, cui il proponente dovrà adeguarsi;
VALUTATO necessario che, nel presentare il progetto per l'autorizzazione, il proponente preveda anche un sistema di monitoraggio idrochimico che rilevi la presenza di PFAS nelle acque di falda mediante la realizzazione di tre piezometri così posizionati rispetto alla direzione di deflusso della falda: uno a monte del sito oggetto dell'intervento di riempimento, uno al centro ed uno a valle della cava già ricomposta, proponendo anche la frequenza di campionamento;
DATO ATTO che, con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO dell’esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, nonchè, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I)", il parere motivato positivo n. 329 in data 28/08/2026;
PRESO ATTO che, al momento della presentazione dell'istanza dell'autorizzazione, il proponente dovrà presentare un'integrazione al piano di gestione dei rifiuti di estrazione indicando i nuovi quantitativi di Terre e Rocce da Scavo e comprendente le analisi sui PFAS eseguite con le modalità che saranno fornite da ARPAV;
CONSIDERATO che l'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia evidenziato come questi siano di bassa entità o di entità trascurabile e circoscritti all'ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente;
PRESO ATTO che il proponente nella documentazione integrativa ha indicato un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 10 (dieci) anni;
VALUTATO che, in ragione del cronoprogramma degli interventi presente agli atti, risulta necessario prevedere anche le tempistiche per l'ottenimento dell'autorizzazione finale e che pertanto l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. debba essere prevista di 11 (undici) anni a far data dalla sua pubblicazione;
CONSIDERATI infine, la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;
ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto l'intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dando atto della positiva conclusione della procedura di VINCA, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte;
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 09/09/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;
RIBADITA la necessità che siano poste in atto tutte le cautele e gli accorgimenti tecnico-operativi utili alla gestione dei materiali in ingresso in relazione alle loro caratteristiche chimiche, con particolare riferimento alle sostanze perfluoroalchiliche - PFAS