Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 18320 del 10 settembre 2026
Benedetti Giuseppe e Luigi snc - Richiesta rinnovo autorizzazione e variante al piano di coltivazione e sistemazione ambientale della cava denominata "MONTE LOFFA 2". Comune di localizzazione: S. Anna d'Alfaedo (VR) Procedura di Verifica di assoggettabilità (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
| Note per la trasparenza |
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di alcune indicazioni e di una condizione ambientale, dell'intervento presentato da Benedetti Giuseppe e Luigi snc riguardante il rinnovo dell'autorizzazione di cava con contemporanea variante al progetto di scavo e di ricomposizione ambientale della cava denominata "Monte Loffa 2" in comune di S. Anna d'Alfaedo. |
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dalla L. n. 191/2024;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Benedetti Giuseppe e Luigi snc, con sede a S. Anna d'Alfaedo, Via C. Battisti 21, e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 272672 e 272654 del 14/05/2026;
ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all'allegato IV, punto 8 lettera i) "cave e torbiere";
VISTA la nota prot. n. 283173 del 20/05/2026 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/05/2026 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non sono pervenute osservazioni al progetto;
CONSIDERATO che, nella seduta del del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/06/2026, sono state chieste integrazioni al progetto e che la richiesta è stata formalizzata al proponente con nota prot. 399812 del 02/07/2026;
PRESO ATTO che, nel termine di 30 giorni, il proponente ha dato riscontro alla richiesta di integrazioni, trasmettendo via PEC i documenti richiesti, acquisiti al prot. 442773 del 29/07/2026;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell'istanza e nella relativa documentazione allegata ha proposto un'efficacia temporale pari a 13 anni;
DATO ATTO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del 09/09/2026:
vista la normativa vigente in materia, in particolare:
- il D.Lgs. n. 152/2006;
- il D. Lgs. n. 117/2008;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 Norme di polizia delle miniere e delle cave ed il D. Lgs. 25/11/1996, n. 624 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- la L.R. n. 13/2018;
- la L.R. n. 12/2024;
- il Piano Regionale per le Attività di Cava (P.R.A.C.);
- la D.G.R. 761 del 15/03/2010;
- il Regolamento Regionale n. 2/2025;
- il Regolamento Regionale n. 4/2025;
vista l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Benedetti Giuseppe e Luigi snc, con sede a S. Anna d'Alfaedo, Via C. Battisti 21, e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale 272672 e 272654 del 14/05/2026;
esaminato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;
vista la documentazione integrativa trasmessa in data 29/07/2026 con PEC registrata al prot. n. 442773 con la quale il proponente ha dato riscontro alle richieste formulate dal comitato tecnico regionale VIA del 24/06/2026;
considerato che i terreni su cui insiste il progetto ricadono in aree soggette a Vincolo Idrogeologico (RD 3267/1923), e che l'U.O. Servizi Forestali di Verona si è espressa non ravvisando motivi ostativi all'intervento in oggetto, dato atto che non sono presenti sostanziali variazioni a quanto precedentemente autorizzato;
considerato che la Valutazione previsionale di Impatto Acustico presentata, alle condizioni operative dichiarate dalla Ditta, è da ritenersi corretta per quanto concerne la valutazione previsionale di impatto acustico determinata dalle attività di progetto descritte;
valutato comunque necessario che, ad impianto a regime, il proponente effettui una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione per le fasi di esercizio, secondo la specifica condizione ambientale prevista
considerato che il proponente nella nello Studio Preliminare Ambientale dichiara che "Le acque di segagione sono gestite secondo la procedura imposta dalla Regione Veneto nella sua ordinanza. Tutte le fratture beanti presenti sulla bancata saranno infatti sigillate e rese impermeabili tramite una colata di bentonite e malta cementizia."
ritenuto che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere che, nel caso venissero utilizzate miscele cementizie per sigillare le fratture che dovessero formarsi sul piazzale, tali miscele non debbano contenere additivi o sostanze che possano essere lisciviate sia in fase di getto che di maturazione, potendosi in tal modo diffondere nell'ambiente, in particolare quando tali sostanze, ad esempio, siano:
- caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nell'eventuale forma degradata o metabolizzata;
- siano persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi (come i PFAS);
- siano in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina;
considerato che, in ogni caso, poiché le sole schede di sicurezza non danno informazioni sulle sostanze presenti in percentuali minori dell'1%, il Proponente dovrà prevedere che, prima dell'inizio delle lavorazioni, una volta determinato il fornitore ed i materiali utilizzati, dovranno essere effettuate le analisi di questi ultimi al fine di verificare l'assenza delle sostanze di cui sopra e che i referti di tali analisi dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo nel caso di richiesta da parte degli stessi.
considerato che nella documentazione integrativa il proponente prevede di apportare dall'esterno circa 8.235 mc di materiale dall'esterno necessari a garantire il completo rimodellamento morfologico dell'area di cava;
considerato che il materiale apportato dall'esterno ai fini della ricomposizione dovrà rispettare i limiti CSC di colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV (o quelli del fondo naturale geochimico per l'unità cartografica di riferimento), ovvero del DM 46/2019 in caso di ripristino ad uso agricolo, e che inoltre le terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017 dovranno presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV;
considerato che, prima dell'inizio del conferimento in cava di terre e rocce da scavo, fermo restando l'evoluzione tecnico scientifica e normativa in materia di PFAS nei suoli, dovrà essere effettuata una valutazione sito specifica dei livelli di presenza dei PFAS nei terreni circostanti la cava e nell'area di cava (qualora possibile), sia in riferimento alla Sommatoria PFAS, comprensiva dei relativi congeneri, sia per i singoli congeneri quali PFOA e PFOS. I terreni utilizzati per la ricomposizione non dovranno rappresentare una discontinuità territoriale per presenza di PFAS e i campioni prelevati nell'area di cava prima dello scotico e nelle aree circostanti, dovranno prevedere un'aliquota come contro campione da consegnare ad ARPAV per eventuali analisi;
ritenuto che il progetto da presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività di cava, rispetto a quello esaminato dovrà prevedere il rispetto delle seguenti misure di mitigazione per le emissioni polverose:
- limitare la velocità di transito dei mezzi all'interno dell'area di cava e in uscita dalla stessa, in particolare lungo i percorsi sterrati (con valori massimi non superiori a 20 km/h).
- utilizzo di cassoni chiusi (coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento delle polveri) per i mezzi che movimentano terra o eventuale materiale polverulento.
- nelle giornate di intensa ventosità, ridurre le operazioni di escavazione/movimentazione di materiali polverulenti o sospendere le stesse quando siano evidenti i fenomeni di risollevamento.
- i depositi di eventuale materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, devono essere protetti da barriere e umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione devono essere protetti mediante coperture.
- preferire l'utilizzo di mezzi di cantiere con standard qualitativo minimo di omologazione EURO 5 e STAGE IV. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione, si dovranno preferire mezzi che adottano le migliori tecnologie intese come categoria STAGE per le macchine operatrici ed EURO per i trasporti su strada.
considerato che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
preso atto dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV - parere n. 243 del 26/06/2026, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;
considerato che l'analisi degli impatti potenziali dell'intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate ha evidenziato come questi siano di bassa entità o di entità trascurabile e circoscritti all'ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente;
preso atto che il proponente nella documentazione integrativa ha indicato un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 13 (tredici) anni;
valutato che, in ragione degli interventi previsti la suddetta proposta risulta congrua e, pertanto, l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. si conferma debba essere di 13 anni a far data dalla sua pubblicazione;
considerati infine, la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti effettuati dal gruppo istruttorio;
ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 in quanto l'intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dando atto della positiva conclusione della procedura di VINCA, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte e con la seguente condizione ambientale
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n. 1
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CONTENUTO
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DESCRIZIONE
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Macrofase
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Corso d'opera
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Oggetto della condizione
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Emissioni acustiche
Sia effettuata una verifica di impatto acustico secondo quanto previsto dal Decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", al fine di verificare i limiti applicabili previsti dal DPCM 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", presso i ricettori potenzialmente più esposti; la verifica dovrà essere effettuata in condizioni di massima gravosità al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale acustica. I risultati di tale verifica dovranno essere inviati ad ARPAV, alla Regione Veneto, alla Provincia di Verona e al Comune di Sant'Anna d'Alfaedo.
Nel caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune, alla Provincia e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall'accertamento, per l'immediato rientro nei limiti.
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Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza
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Entro 6 mesi dalla ripresa dei lavori, il proponente dovrà presentare istanza di verifica di ottemperanza alla presente condizione allegando i risultati della verifica di impatto acustico. I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità, nel caso di superamenti, dovranno essere concordati con la Regione Veneto.
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Soggetto verificatore
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ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.
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CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 09/09/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;
decreta
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Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
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Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 09/09/2026 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle indicazioni di cui in premessa;
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Che l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 13 (tredici) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
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Di trasmettere il presente provvedimento a Benedetti Giuseppe e Luigi snc (CF e P.IVA 01803670239), con sede legale in via C. Battisti 21 - 37020 S. Anna d'Alfaedo (VR), (PEC: benedettilgsnc@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di San S. Anna d'Alfaedo (VR), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Foreste, programmazione e gestione faunistico-venatoria, alla U.O. VAS VINCA e NUVV, alla Direzione Generale di ARPAV, a e-distribuzione SpA;
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Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna