Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, SOS LAVORI E SERVIZI TECNICI n. 17752 del 26 agosto 2026
Ditta REGAZZONI TERME S.r.l. Riduzione areale della concessione mineraria n. 125 per l'utilizzo di acqua termale denominata "REGAZZONI" in Comune di Galzignano Terme (PD) rilasciata con D.G.R. 5728 del 20/10/1981. L.R. n. 40/1989.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si riduce l'areale della concessione mineraria per la coltivazione e l'utilizzo di acqua termale denominata "REGAZZONI", ubicata nel comune di Galzignano Terme (PD), e ricadente all'interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito della richiesta di data 25/09/2024 di n°. prot. 490453. |
Il Direttore
PREMESSO che:
- con D.G.R. 5728 di data 20/10/1981 è stata rilasciata alla ditta REGAZZONI TERME S.r.l. la concessione mineraria per utilizzo di acqua termale n. 125 denominata "REGAZZONI" in Comune di Galzignano Terme (PD) su una superficie di Ha 93.50.50 per la durata di 25 anni;
- con D.G.R. n. 149 del 30/01/2007 la concessione è stata rinnovata alla medesima ditta per la durata di 10 anni e con D.D.R. 185 del 27/10/2016 e nelle more delle procedure di evidenza pubblica per il conferimento il termine è stato differito;
- con D.G.R. 1729 del 19/11/2018 a seguito delle risultanze di evidenza pubblica la concessione è stata conferita nuovamente alla ditta REGAZZONI TERME S.r.l. per la durata di 21 anni;
- nell'ambito della concessione sono stati perforati numero 4 pozzi denominati pozzo 1, pozzo 2, pozzo 3 e pozzo 4 ed i tre pozzi più a sud sono stati poi nel tempo cementati.
VISTA l'istanza presentata dalla ditta REGAZZONI TERME S.r.l., C.F. 00507740306 con sede in Padova, in via N. Tommaseo n. 6, acquisita al prot. n. 490453 del 25/09/2024, per la riduzione areale della concessione denominata "REGAZZONI" su una nuova superficie complessiva di ha 28 a 58 ca 00 (285.800 m2);
PRESO ATTO del pagamento effettuato dell'imposta di bollo da 16,00 euro assolto con numero identificativo n. 01250920520155 del 27/05/2026 per la registrazione del presente decreto;
PRESO ATTO che nell'area oggetto di stralcio non sono presenti né pozzi né pertinenze minerarie, atteso che i tre pozzi sono stati cementati e che l'area interessata è stata ricomposta, nonché in relazione alle prescrizioni la proprietà ed il concessionario hanno sottoscritto un accordo di manutenzione.
CONSIDERATO che il concessionario ha ottemperato alle richieste regionali necessarie e propedeutiche alla riduzione areale della concessione protocollata con nota di n. prot. 495099 di data 27/09/2024;
PRESO ATTO che l'art. 13 della L.R. 40/1989 prevede che la concessionaria presenti nei termini e modi indicati dal provvedimento di concessione, un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, della corretta gestione della stessa, dal ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, per l'importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone di cui al comma 1 dell'art. 15 della L.R. 40/1989 e di Euro 10.000,00 per la messa in sicurezza e sistemazione di ciascuna captazione presente nell'ambito della concessione;
VISTOil D.D.R. n. 123 del 05/05/2025 di adeguamento biennale del canone di superficie delle concessioni di acqua minerale e termale;
PRESO ATTO che:
- la delimitazione della concessione, come risultante dal verbale di delimitazione in data 24/02/2026 si estende su una superficie di ha 28.58.00 (ettari ventotto are cinquantotto centiare zero) riportata nell'"Allegato A" al presente decreto;
- il canone annuo di superficie di cui all'art. 15 della L.R. n. 40/1989 è calcolato in Euro 1.765,47 (sulla base del canone unitario di Euro 58,84/ha o frazione con un minimo di Euro 1.765,47 e relativi adeguamenti biennali ai sensi del comma 9 del citato art.15 e di stabilire che per il calcolo del canone annuo 2026 si farà fede alla superfice ridotta a far data dal 01/01/2026;
- all'interno della concessione è presente un'opera di captazione attiva denominata pozzo n. 1;
- l'importo del deposito cauzionale è determinato in Euro 13.530,94 e deriva, ai sensi dell'art. 13 lettera m) comma 2 della L.R. n. 40/1989, dalla somma di due annualità del canone di superficie e i costi per la corretta ricomposizione dell'area, determinati in Euro 10.000,00 per ogni opera di captazione presente nell'ambito della concessione;
VISTA la L.R. 10/10/1989 n. 40 recante "disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" come modificata dalla L.R. 28/09/2021 n. 29;
VISTO che l'imposta di bollo da 16 euro è già stata assolta con numero identificativo n. 01250920520155 del 27/05/2026;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTA la L.R. n. 12 del 27.05.2024, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
PRESO ATTO che con Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 24 del 12/03/2019) è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura di V.I.A. cumulativa per la prosecuzione dell'attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);
VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 - "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e, la D.G.R. 761 del 15.03.2010;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la D.G.R. n. 95 del 20.01.1998;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
-
di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di ridurre l'area della concessione mineraria di acqua termale n. 125 denominata "REGAZZONI" sita in Comune di Galzignano Terme, per le motivazioni in premessa esposte, conferita alla ditta REGAZZONI TERME S.r.l. (CF: 00507740306) con sede legale in Padova (PD) Via Tommaseo n 6, con D.G.R. 1729 DEL 13/11/2018.
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di stabilire che l'area della concessione ora è pari ad ha 28.58.00 (ettari ventotto are cinquantotto centiare zero), sulla quale è determinato il canone di cui all'art. 15 della L.R. 40/1989, come definita dal verbale di delimitazione del 24/02/2026 allegato e di seguito denominato "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di stabilire che la ditta può presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti dell'importo di Euro 13.530,94 (tredicimilacinquecentotrenta/94) oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della concessionaria, degli obblighi derivanti dalla concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
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di stabilire che dalla data di accettazione della fidejussione di cui al punto 4 verrà svincolato il deposito costituito di polizza N. 147/2020/MV/em del 19/02/2020 della BANCA PATRIMONI SELLA & C. SP.A. di € 25.591,12, ord. definitivo di costituzione N. 0173/2020;
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di stabilire che la ditta è tenuta all'osservanza delle prescrizioni di cui alla DGR 1729 del 19/11/2018 e non in contrasto con il presente provvedimento ed inoltre le seguenti prescrizioni:
- trascrivere, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari e far pervenire alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa SOS Lavori e Servizi Tecnici, entro tre mesi dalla trasmissione del presente provvedimento, nota di avvenuta sua trascrizione, per la quale è già stata pagata l'imposta di bollo da 16,00 euro assolta con numero identificativo n. 01250920520155 del 27/05/2026;
- corrispondere alla Regione il canone annuo di superficie ai sensi dell'art.15 della L.R. 40/1989 per l'importo di Euro 1.765,47 e relativi adeguamenti biennali e di stabilire che per il calcolo del canone annuo 2026 si farà fede alla superfice ridotta a far data dal 01/01/2026;
- mantenere in buono stato di conservazione la pertinenza mineraria che risulta iscritta al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria ed effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie;
- installare, se non già presente, in luogo accessibile prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi che includa la registrazione dei tempi di funzionamento e salvaguardarne la funzionalità con le modalità dell'art. 52 della L.R. 40/1989;
- mantenere la certificazione di assoggettamento alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991, come previsto dall'art.20 della L.R. 40/1989;
- assicurare ai funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e dell'U.L.S.S. territorialmente competente la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sulle opere di captazione e sulle pertinenze della concessione mineraria, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
- attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
- presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le rilevazioni effettuate nell'anno precedente;
- far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della Salute almeno ogni 7 (sette) anni le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque e comunicare i risultati di tali analisi con le modalità di cui al punto 2 dell'articolo 24 della L.R. 40/1989;
- l'esercizio della concessione è tenuto all'osservanza delle misure di mitigazione indicate nello S.I.A. presentato dalla Gestione Unica del BIOCE il 14/06/2018 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 39/2018), nonché delle prescrizioni del Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12.03.2019) con il quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell'ambito della procedura di V.IA. cumulativa per la prosecuzione dell'attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);
-
di stabilire che qualora la ditta non realizzi gli interventi alla pertinenza necessari alla corretta coltivazione della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all'esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui al punto 4;
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di stabilire che il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite al punto 6 possono comportare la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell'art. 34 della L.R. 40/1989;
-
di prescrivere espressamente alla ditta il rispetto inoltre delle seguenti disposizioni:
- comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
- l'obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R.128/59 ed al D.lgs. 624/96 in materia di polizia mineraria e in particolare il rispetto delle distanze imposte dall'art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
- presentare alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e, per conoscenza, al Comune, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori per l'anno successivo con i contenuti indicati al comma 2 del medesimo art. 18;
- l'esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l'autorizzazione come previsto dal comma 4 dell'art. 17 della L.R. n. 40/1989;
- le opere di captazione della risorsa al momento dell'ultimazione, dovranno avere un'area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3 x 3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.
- i pozzi e le opere di captazione vetuste, obsolete e inutilizzate devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità, nonché il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora dette captazioni, a seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica dovranno essere sottoposte a sigillatura tramite cementazione, che nel caso di pozzi dovrà avvenire dal basso verso l'alto, con spesa a carico del concessionario;
- lo scarico dell'acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall'art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli art.34 e 35 del Piano regionale di Tutela delle Acque;
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di stabilire altresì, che la presente riduzione areale di cui al presente provvedimento è accordata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
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di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Galzignano Terme (PD), al Ministero della Salute, all'U.L.S.S. n. 6 "Euganea", alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., alla Direzione Regionale Gestione del Patrimonio;
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di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
-
di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Vincenzo Artico
(seguono allegati)
ALLEGATO A.pdf