ASSOCIAZIONE "SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA", con sede legale in Albaredo d'Adige (VR). Presa d'atto scioglimento, con contestuale iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361/2000.
PREMESSO CHE:
- con atto a rogito del dott. Nicodemo Zordan, notaio in San Bonifacio (VR), datato 30 gennaio 1974, rep. n. 43931, si costituiva l'Associazione denominata "Scuola Materna Maria Assunta", con sede legale in Albaredo d'Adige (VR);
- ai fini del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, con atto a rogito del dott. Gregorio Castellani, notaio in Buttapietra (VR), in data 20 maggio 2022, rep. n. 2869, veniva approvato un nuovo statuto dell'Associazione che veniva denominata "Scuola dell'Infanzia Maria Assunta", con sede legale in Albaredo d'Adige (VR);
- con decreto del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi n. 42 del 21 febbraio 2023 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 1153 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, all'Associazione e se ne approvava lo statuto di cui all'atto a rogito del dott. Gregorio Castellani, rep. n. 2869 del 20 maggio 2022;
- come da atto di cessione d'azienda adottato con scrittura privata autenticata in data 31 luglio 2025 e registrata a Verona in data 8 agosto 2025, rep. n. 6373 del dott. Gregorio Castellani, notaio in Buttapietra (VR), l'Associazione, al fine di garantire le migliori condizioni per la prosecuzione dell'attività educativa, cedeva e trasferiva, con effetto a decorrere dal 1° settembre 2025, alla "Cooperativa Sociale Promozione Lavoro", con sede in San Bonifacio (VR), c.f. 01843260231, l'azienda costituita da beni e rapporti giuridici aventi ad oggetto l'attività didattica paritaria;
- l'Associazione deliberava lo scioglimento in data 15 dicembre 2025, come da verbale a rogito del dott. Gregorio Castellani, notaio in Buttapietra (VR), rep. n. 6836;
- tale decisione, come evidenziato nel suddetto verbale, veniva motivata dal fatto che, a seguito del suddetto atto di cessione d'azienda, non erano più presenti soci aventi diritto al voto, in quanto gli stessi non avevano presentato al Comitato di Gestione una nuova e/o il rinnovo della loro iscrizione all'Associazione e/o alla Scuola dell'Infanzia, ai sensi dello statuto vigente;
- con istanza pervenuta in data 11 agosto 2026, integrata con successiva documentazione pervenuta in data 24 agosto 2026, l'Associazione chiedeva all'Amministrazione regionale l'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche dell'avvenuto scioglimento;
- con nota del 26 agosto 2026 gli Uffici regionali, accertata la completezza formale della documentazione prodotta, comunicavano all'Associazione l'avvio del procedimento amministrativo in questione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della deliberazione della Giunta regionale n. 1625 del 19 dicembre 2022.
TUTTO CIÒ PREMESSO:
- VISTO l'atto a rogito del dott. Nicodemo Zordan, notaio in San Bonifacio (VR), datato 30 gennaio 1974, rep. n. 43931;
- VISTO l'atto a rogito del dott. Gregorio Castellani, notaio in Buttapietra (VR), datato 20 maggio 2022, rep. n. 2869;
- VISTO il decreto del Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi n. 42 del 21 febbraio 2023;
- VISTO l'atto di cessione d'azienda adottato con scrittura privata autenticata in data 31 luglio 2025 e registrata a Verona in data 8 agosto 2025, rep. n. 6373 del dott. Gregorio Castellani, notaio in Buttapietra (VR);
- VISTO l'atto a rogito del dott. Gregorio Castellani, notaio in Buttapietra (VR), datato 15 dicembre 2025, rep. n. 6836;
- VISTA l'istanza dell'Associazione pervenuta in data 11 agosto 2026 (prot. reg. n. 464694/2026) e la successiva documentazione integrativa pervenuta in data 24 agosto 2026 (prot. reg. n. 477743/2026);
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 482285 del 26 agosto 2026;
- VISTA la documentazione agli atti;
- VISTO il Codice Civile;
- VISTO l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 1625 del 19 dicembre 2022;
RITENUTO sussistere i presupposti di diritto e di fatto per la presa d'atto dell'avvenuto scioglimento dell'Associazione, con contestuale iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche;
DATO ATTO che nel verbale di scioglimento dell'Associazione è stato individuato il nominativo del liquidatore, nonché è stato indicato, di devolvere il patrimonio residuo all'Associazione "Circolo Noi Arena nel Verde APS", c.f. 91021600233;