Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 18111 del 04 settembre 2026
VENETO ACQUE S.B.P.A. (soggetto subentrato a SIFA Scpa ai sensi della DGR 1843/2020) Accordo di Programma (A.d.P.) Moranzani 31/03/2008 - Art. 4, lettera D (WBSDM): impianto di smaltimento definitivo per rifiuti speciali non pericolosi "Discarica Moranzani", in Comune di Venezia (VE). Comune di localizzazione: Venezia; Comune interessato: Mira (VE) Procedura di modifica delle condizioni ambientali (L.R. 12/2024 e Regolamento regionale n. 2/2025). Modifica della condizione n. 37 di cui parere n. 329 del 14/11/2011 - Allegato A alla DGR n. 115 del 31/01/2012.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si provvede alla modifica della condizione n. 37 di cui parere n. 329 del 14/11/2011 - Allegato A alla DGR n. 115 del 31/01/2012 relativa all'intervento "Accordo di Programma (A.d.P.) Moranzani 31/03/2008 - Art. 4, lettera D (WBSDM): impianto di smaltimento definitivo per rifiuti speciali non pericolosi "Discarica Moranzani", in Comune di Venezia (VE)" sulla base di quanto richiesto da Veneto Acque S.B.P.A. (soggetto subentrato a SIFA Scpa ai sensi della DGR 1843/2020). |
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTOil D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;
VISTA l'istanza per la modifica di condizione ambientale, ai sensi dell'Allegato A, lettera I) al Regolamento n. 2/2025, disposta nel provvedimento di VIA (condizione n. 37 di cui al parere n. 329 del 14/11/2011 - Allegato A alla DGR n. 115 del 31/01/2012) e relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata da Veneto Acque S.B.P.A. (soggetto subentrato a SIFA Scpa ai sensi della DGR 1843/2020), con sede legale a Venezia - Mestre, Via Torino n. 180, e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo regionale n. 3416664 del 15/06/2026);
VISTA la nota prot. n. 367536 del 23/06/2026 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato A al Regolamento n. 2/2025 (lettera I) - Fase 2), alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che l'istanza in oggetto prevede la richiesta di modifica della condizione n. 37 di cui al parere n. 329 del 14/11/2011 - Allegato A alla DGR n. 115 del 31/01/2012;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 05/08/2026, premesse le valutazioni di seguito indicate: "[...]
- In data 31/03/2008 è stato sottoscritto tra varie amministrazioni pubbliche e soggetti privati l'Accordo di programma "Moranzani", per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e per la realizzazione di un complesso di interventi finalizzati alla riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera, a cui ha fatto seguito la D.G.R. n. 923 del 06/05/2008, che ha preso atto del testo sottoscritto ed individuato le attività conseguenti, tra le quali quelle di competenza regionale;
- con D.G.R. n. 115 del 31/01/2012, la Giunta regionale del Veneto ha espresso il giudizio favorevole di compatibilità ambientale (prendendo atto del parere n. 329 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 14/12/2011) per il progetto presentato dalla società S.I.F.A. S.c.p.a. che prevedeva:
-
- la realizzazione delle infrastrutture della piattaforma logistica in area "23 ha" per la ricezione, disidratazione, caratterizzazione dei materiali (fanghi di dragaggio e terre di scavo) provenienti dallo scavo dei canali portuali ovvero da altri interventi nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera e delle attività connesse all'Accordo di programma;
- la realizzazione della discarica "Vallone Moranzani" per rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi inertizzati/stabilizzati, ubicati in Comune di Venezia (VE)
- fra le prescrizioni relative alla realizzazione della Discarica "Moranzani", previste dall'Allegato A alla citata D.G.R.V. n. 115 del 31/01/2012, il punto 37 prevede che: "data la destinazione finale dell'area a parco pubblico, il terreno vegetale utilizzato per lo strato finale del pacchetto di copertura sommitale dovrà risultare conforme ai limiti di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152.06"
- l'Accordo di Programma "Moranzani" prevede, fra gli interventi compensativi di cui all'art. 9, la realizzazione di parchi urbani nell'area compresa fra Fusina Malcontenta e il Lusore ed in particolare è stata prevista, a conclusione della gestione della discarica "Moranzani", la realizzazione, come ricomposizione ambientale e paesaggistica, del parco lineare Moranzani, il cui progetto definitivo è stato valutato dal Comitato Tecnico e Scientifico (CTS) del Commissario Delegato per l'emergenza socio economico ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia nella seduta del 20/09/2010;
- l'Accordo di Programma "Moranzani" prevede altresì, fra gli interventi di riqualificazione ambientale di cui all'art. 8, la realizzazione di una serie di interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore finalizzati alla riduzione del rischio idraulico del territorio di Mestre- Marghera - Malcontenza e che il progetto definitivo "Interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore" è stato approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia con Decreto n. 25 del 06/08/2012;
- nel progetto "interventi sulla rete idraulica del Bacino Lusore" è previsto l'intervento di ricalibratiìura del fosso di via Moranzani, di competenza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive;
- tra gli interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore è ricompreso l'intervento di rimodellazione del cosiddetto Parco Lusore e che il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Interventi rete idraulica bacino Lusore - 2°lotto - rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino Cesenego-Vecchio Comuna" è stato approvato con i Decreti del Soggetto Attuatore del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel Veneto n. 108 del 27/10/2023 e n. 74 del 22/10/2025;
- con Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Strategica e Sviluppo dell'Autorità di Sistema Portuale n. 1523 del 06/02/2026 è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis della L. 84/1994, l'intervento, proposto da Veneto Acque S.p.A., relativo al progetto "Nuovo accesso da via dell'Elettronica Discarica Moranzani - 1^ stralcio parco lineare - ricalibratura fosso Moranzani" che prevede, in prossimità del nuovo accesso alla discarica, la realizzazione di un primo stralcio delle opere di ricomposizione ambientale del "Parco Lineare Moranzani" con contestuale ricalibratura e copertura di un tratto di ca. 500 m del fosso di Via Moranzani funzionale alle attività di piantumazione conseguenti alla realizzazione del parco;
- il progetto "Nuovo accesso da via dell'Elettronica Discarica Moranzani - 1^ stralcio parco lineare - ricalibratura fosso Moranzani" è stato approvato con la seguente prescrizione della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici presso il Genio Civile di Venezia:
- Il riutilizzo delle terre provenienti dal progetto "Interventi rete idraulica bacino Lusore - 2° lotto -rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino Cesenego-Vecchio Comuna" nell'ambito dell'intervento in argomento dovrà essere conforme alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017.
PRESO ATTO che il progetto "Interventi rete idraulica bacino Lusore - 2°lotto - rimodellazione per invaso e sistemazione a parco del bacino Cesenego-Vecchio Comuna", attualmente in fase di esecuzione da parte del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive ha comportato la produzione di un volume di terre da scavo, attualmente abbancato nell'area di cantiere, pari a circa 282.000 mc;
CONSIDERATO che parte di detto materiale risulta conforme ai limiti di colonna A di cui alla Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152/06, ad eccezione del parametro Arsenico che presenta concentrazioni entro i valori di fondo naturale intrinseci dell'area, come evidenziato nella pubblicazione ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto - definizione dei valori di fondo" del 2019
ESAMINATA la documentazione predisposta dal proponente finalizzata alla modifica della condizione prevista dal punto 37 dell'ALLEGATO A alla D.G.R.V. n. 115 del 31.01.2012;
CONSIDERATO che il punto 37 dell'ALLEGATO A alla D.G.R.V. n. 115 del 31.01.2012 prevedeva che: "data la destinazione finale dell'area a parco pubblico, il terreno vegetale utilizzato per lo strato finale del pacchetto di copertura sommitale dovrà risultare conforme ai limiti di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152.06".
CONSIDERATI i sopravvenuti aggiornamenti normativi in materia di terre e rocce da scavo e in particolare le disposizioni di cui al Capo IV del D.P.R. 120/2017 "Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA";
CONSIDERATO che l'art. 20 c. 2 del DPR 120/2017 stabilisce che "nel caso in cui per fenomeni di origine naturale siano superate le CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2".
CONSIDERATO che l'art. 11 del DPR 120/2017 in particolare prevede che:
1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente (...).
2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avvengono secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.
RICHIAMATA la pubblicazione ARPAV "Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto - definizione dei valori di fondo" del 2019, che relativamente al bacino deposizionale del fiume Brenta, riporta valori di concentrazione di fondo naturale per Arsenico e Berillio superiori alla concentrazione soglia di contaminazione (CSC) di cui alla Colonna A, (Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale, e che tali superamenti sono ascrivibili a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;
CONSIDERATO che le aree di scavo e di riutilizzo ricadono nell'ambito della medesima unità deposizionale del Brenta;
[...]"
ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole alla modifica del punto n. 37 dell'ALLEGATO A alla D.G.R.V. n. 115 del 31.01.2012 come di seguito specificato:
"data la destinazione finale dell'area a parco pubblico, il terreno vegetale utilizzato per lo strato finale del pacchetto di copertura sommitale dovrà risultare conforme ai limiti di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152.06, nonché alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017.
Si richiama al riguardo l'art. 11 del DPR 120/2017:
1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente (...).
2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avvengono secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.
Per quanto sopra richiamato, relativamente al caso in esame, si dovrà fare riferimento, per i valori di fondo naturale esistente, alla pubblicazione ARPAV "Rapporto Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto - definizione dei valori di fondo - ed. 2019 (ISBN 978-88-7504-169-4) che ha superato la precedente edizione del 2011 (ISBN 978-88-7504-155-7)".
CONSIDERATOche le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 05/08/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;
decreta
1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2) Di prendere atto, facendolo proprio, del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 05/08/2026 in ordine alla modifica della condizione n. 37 di cui parere n. 329 del 14/11/2011 - Allegato A alla DGR n. 115 del 31/01/2012, ai sensi della L.R. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025.;
3) di modificare la condizione n. 37 dell'ALLEGATO A alla D.G.R.V. n. 115 del 31.01.2012 come di seguito specificato:
"data la destinazione finale dell'area a parco pubblico, il terreno vegetale utilizzato per lo strato finale del pacchetto di copertura sommitale dovrà risultare conforme ai limiti di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, Titolo V del D. Lgs. 152.06, nonché alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017.
Si richiama al riguardo l'art. 11 del DPR 120/2017:
-
Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente (...).
-
Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avvengono secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.
Per quanto sopra richiamato, relativamente al caso in esame, si dovrà fare riferimento, per i valori di fondo naturale esistente, alla pubblicazione ARPAV "Rapporto Metalli e metalloidi nei suoli del Veneto - definizione dei valori di fondo - ed. 2019 (ISBN 978-88-7504-169-4) che ha superato la precedente edizione del 2011 (ISBN 978-88-7504-155-7)";
4) Di trasmettere il presente provvedimento a Veneto Acque S.b.p.a. (CF e P.IVA 03285150284), con sede legale a Venezia - Mestre in Via Torino n. 180, (PEC: posta@pec.venetoacque.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, al Comune di Mira, alla Direzione Acque, rifiuti e bonifiche, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS lavori e Servizi Tecnici - U.O. Genio civile di Venezia, alla Direzione Pianificazione Territoriale, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, al Provveditorato interregionale per il Veneto, Trentino A.A., Friuli Venezia Giulia - Autorità per la Laguna di Venezia, all' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, alla Direzione Generale di ARPAV;
5) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
6) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Cesare Lanna