Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 123 del 15/09/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 123 del 15/09/2026
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 123 del 15 settembre 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 17940 del 01 settembre 2026

AG 19 SRL - Realizzazione di un impianto agrifotovoltaico ai sensi delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici connesso alla rete elettrica per vendita di energia. Comuni di localizzazione: Bagnolo di Po (RO), Trecenta (RO). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura VIA del progetto dell'impianto agrifovoltaico nei Comuni di Bagnolo di Po (RO) e Trecenta (RO). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata in data 24/10/2025 con prot. reg. nn. 590910, 590928, 590933, 590976, 590981, 590982, 590984, 590985, 590986 e 590994 del 27/10/2025.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
 

VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA";
 

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
 

VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
 

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e in particolare le semplificazioni introdotte in materia di VIA dall'art. 47;
 

VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;
 

VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 - Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;
 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;
 

VISTO il D.L. n. 175 del 21/11/2025 "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili", convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 2026, n.4;
 

VISTA la L.R. n. 17 del 22/07/2022 - Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
 

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", in particolare l'art. 23, comma 3, che stabilisce che "i procedimenti in materia di VAS,
 

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;
 

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda, punto 2, lettera d-ter), denominata "impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentono l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole";
 

VISTA l'istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla società AG 19 SRL (C.F. e P IVA 01631660295), con sede legale in Via Combattenti Alleati d'Europa n. 9/G CAP 45100 Rovigo (RO), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VIA in data 24/10/2025 con prot. nn. 590910, 590928, 590933, 590976, 590981, 590982, 590984, 590985, 590986 e 590994 del 27/10/2025;
 

VISTA la nota n. 615167 del 10/11/2025 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto e contestualmente comunicato l'avvio del procedimento;
 

VISTO che, ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152/06, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sia di anni 5;
 

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/11/2025, è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
 

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";
 

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
 

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti comunicazioni:
 

    • Consorzio di Bonifica Adige Po (prot. 14387 del 20/11/2025), acquisita con prot. 634311 del 20/11/2025;
       
    • Provincia di Rovigo Area Governo del Territorio - Servizio Ponti-Patrimonio e Espropri -Elettrodotti - Trasporti Eccezionali - Autorizzazioni, acquisita con prot.reg. n. 637611 del 24/11/2025;
       
    • TERNA (prot. P20250138616 del 19/11/2025), acquisita con prot. reg. 631849 del 19/11/2025;
       
    • TERNA (nota del 28/11/2025), acquisita con prot. Reg. 65575 del 03/12/2025;
       

CONSIDERATO che l'argomento è stato discusso nella seduta del 17/12/2025 e che, in tale sede, il Comitato Tecnico Regionale VIA ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere alla società proponente, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., una serie di chiarimenti e integrazioni, richieste con nota prot. 694887 del 24/12/2025;
CONSIDERATO che la società proponente ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa in data 23/01/2025, acquista con prot. reg. nn. 37175, 37425, 37404, 37350 e 37330 del 26/01/2026;
VISTO il parere favorevole (con prescrizioni) di Acque Venete S.p.A. del 24/12/2025, acquisito con prot. 699104 del 30/12/2025;

VISTA la nota prot. n.162964 del 12/03/2026 con la quale è stata comunicata al proponente la proroga del termine di venti giorni per l'adozione del provvedimento di verifica, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATA la documentazione integrativa volontaria presentata dalla società proponente in data 26/03/2026 ed acquisita con prot. 188517 del 26/03/2026;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Adige Po (prot. 8969 del 03/07/2026), acquisito con prot. 402333 del 03/07/2026;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 05/08/2026:
 

 VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;

- il D.M. 10/09/2010;

- il D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011;

- il D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021;

- la Legge n. 41 del 21/04/2023;

- il D.L. n. 13 del 24/05/2023;

- Legge n. 11 del 02/02/2024;

- il D.L. n. 63 del 15/05/2024;

- il D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024;

- il D.L. n. 175 del 21/11/2025;

- la L. n. 4 del 15/01/2026;

- la L.R. n. 17 del 22/07/2022;

- la L.R. n. 12 del 27/05/2024;

- il Regolamento regionale n. 2/2025;

- il Regolamento regionale n. 4/2025.
 

 ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta presso gli Uffici della U.O. VIA;

 VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

 PRESO ATTO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico a strutture a terra nel Comune di Bagnolo di Po (RO) con una potenza complessiva di 23.891,76 kWp, installata su una superficie agricola utile di circa 30.3 ettari;

 PRESO ATTO che è prevista la realizzazione di un elettrodotto interrato di lunghezza circa 2,1 km intervallato da un breve tratto aereo di 540 m sfruttando la connessione aerea dei pali elettrici esistenti ed interesserà i Comuni di Bagnolo di Po e Trecenta;

 PRESO ATTO che nel Piano degli Interventi del Comune di Bagnolo di Po l'area di impianto è classificata come zona E "agricola;

 PRESO ATTO che il progetto di tipo agrivoltaico prevede, contestualmente alla produzione di energia elettrica, anche lo svolgimento dell'attività agricola mediante la semina di colture quali: orzo, soia e colza;

 CONSIDERATO che sono stati analizzati gli indicatori di presuntiva non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3 della L.R. n. 17/2022 e che dalla verifica svolta risulta che l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza dei seguenti indicatori:

  • Comma 1 lett. b) numero 4 - aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale;

In quanto l'immobile in oggetto ricade all'interno dell'ATC 01, e alla Zona di Ripopolamento e Cattura, ZR_RO_005 denominata BAGNOLO DI PO-STIENTA individuata con la Deliberazione della Giunta regionale n. 401 del 9 aprile 2024;

A tal riguardo, il proponente ha specificato e dettagliato in maniera congrua come sono garantiti i requisiti previsti dall'articolo 10, comma 8 lettera b) della L. 157/92 e ss.mm.ii, tuttavia lo stesso dovrà sottoscrivere con l'Ambito Territoriale di Caccia competente uno specifico protocollo d'Intesa al fine di garantire le attività di gestione della fauna selvatica e le eventuali attività di controllo delle specie invasive all'interno dell'impianto. A tal fine verrà prevista una condizione ambientale;

  • Comma 1 lett. B punto 5) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico.

In quanto le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni del PGRA, riesaminate e aggiornate, individuano per l'area in oggetto i seguenti scenari di pericolosità idraulica da alluvione:

    • aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (M) per le piene del fiume Po, a cui è stata associata una pericolosità P2, limitatamente allo scenario di rottura arginale (RP - Reticolo principale);
       

    • aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (L), a cui è stata associata una pericolosità P1, connesse al funzionamento della rete idraulica secondaria di bonifica, limitatamente alla condizione di area definita "a scolo meccanico" (RSP-Reticolo secondario di pianura).

Per le aree interessate dall'impianto in oggetto, localizzate all'interno dell'UoM ITI026 (ex bacino idrografico interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco) non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento;
 

 PRESO ATTO che l'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 è stato abrogato dal D.Lgs. 25 Novembre 2024, n. 190, come modificato dal D.L. 21 Novembre 2025, n. 175 ("Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili") entrato in vigore il giorno 22/11/2025 e convertito nella legge 15 gennaio 2026, n.4;

 TENUTO CONTO che il D.L. n. 175/2025 inserisce inoltre nel D.Lgs. n. 190/2024 l'art. 11-bis "Aree idonee su terraferma" che ridefinisce le tipologie di aree considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici;

 PRESO ATTO che l'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 175/2025 stabilisce che le nuove disposizioni sulle aree idonee si applichino alle procedure di valutazione ambientale per le quali la verifica della completezza della documentazione a corredo del progetto è compiuta successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso;

 CONSIDERATO che per il caso in esame la verifica di completezza documentale si è conclusa prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 190/2024, l'analisi dell'idoneità dell'area deve essere svolta ai sensi della normativa previgente, ossia ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021;

 PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato che l'area risulta essere un'area idonea all'installazione di impianti agrivoltaici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 comma 8, c-quater del D.Lgs. 199/2021;

 CONSIDERATO che, tuttavia, la documentazione prodotta non consente di verificare compiutamente la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata disposizione normativa, in quanto non risulta corredata da un adeguato elaborato grafico idoneo a evidenziare l'assenza di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nonché il rispetto della fascia di 500 metri prevista per gli impianti fotovoltaici e pertanto il proponente, in fase di autorizzazione del progetto, dovrà adeguatamente sviluppare e documentare tale verifica;

 CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti di coerenza con le Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrovoltaici del giugno 2022, la dimostrazione del rispetto dei requisiti A1, A2, B1, B2 e D2, così come illustrata nella documentazione integrativa, risulta soddisfatta, tuttavia, in fase autorizzativa, il proponente dovrà ottemperare a quanto stabilito all'articolo 11bis comma 2 del D.lgs. n. 190 del 2024 in merito alla conservazione di almeno l'80 % della Produzione Lorda Vendibile;

 CONSIDERATO che, ai fini della verifica della coerenza del progetto con quanto previsto dal comma 4bis dell'art. 4 della L.R. n.17/2022, prima dell'autorizzazione del progetto il proponente dovrà produrre una lettera di intenti o altro accordo scritto tra il soggetto che coltiverà il fondo ed il richiedente;

 RITENUTO che dovranno essere rispettate le indicazioni del Consorzio di Bonifica Adige Po (prot. 8969 del 03/07/2026) per quanto riguarda l'aspetto idraulico sul progetto in esame;

 VISTO il parere favorevole (con prescrizioni) di Acque Venete S.p.A. del 24/12/2025, subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. necessità di garantire la continuità del servizio delle tubazioni idriche e fognarie;
 

2. necessità di mantenere una distanza minima planimetrica dei nuovi cavidotti di progetto della società in indirizzo dalle condotte idriche e fognarie sufficiente pari ad almeno 1,5 metri per garantire una corretta manutenzione;
 

3. le intersezioni tra le tubazioni acquedottistiche e fognarie con i nuovi cavidotti di progetto dovranno avvenire perpendicolarmente (a livello planimetrico) e ad una distanza altimetrica di almeno 1 metro al fine di consentire le future operazioni di manutenzione. I cavidotti di progetto dovranno trovarsi al di sotto dei sottoservizi esistenti di competenza della scrivente;
 

4. necessità del mantenimento di una quota di ricoprimento delle tubazioni esistenti di competenza della scrivente di almeno 90 cm nei tratti che saranno oggetto di modifica del piano stradale;
 

5. necessità della messa in quota di tutti i chiusini a servizio delle reti idriche presenti sui sedimi oggetto di intervento con nuova pavimentazione".
 

 CONSIDERATO che per la mitigazione esterna del parco agrivoltaico è prevista la messa a dimora di una fascia perimetrale costituita da specie arboree (Populus nigra, Salix alba e Ulmus minor) ed arbustive (Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea e Prunus spinosa), appartenenti alla flora autoctona locale. Le specie verranno disposte a doppio filare ed il materiale vivaistico sarà di provenienza certificata;

 CONSIDERATO che le valutazioni relative al rispetto dei limiti di rumore in prossimità dei ricettori individuati, risultano esaustive e coerenti con le finalità della valutazione previsionale di impatto acustico;

 CONSIDERATO che, relativamente alla fase di cantiere, risulta necessario richiedere apposita deroga all'autorità comunale competente, con particolare riferimento al rispetto del limite di immissione differenziale, in ragione della natura temporanea e delle specifiche esigenze operative connesse alle lavorazioni previste;

 CONSIDERATO che, al fine di mitigare il disturbo nei confronti della popolazione residente, dovranno essere adottati durante le operazioni di cantiere i seguenti accorgimenti:

    • interruzione delle operazioni rumorose per almeno 1 ora durante la pausa pranzo;
       

    • informazione preventiva circa i giorni in cui verranno effettuate le operazioni rumorose;

 CONSIDERATO che il calcolo della DPA risulta corretto per cavidotti, skid di trasformazione BT/MT e cabine di consegna e che tali installazioni risultano conformi ai vigenti limiti di legge non essendo previsti nel layout di progetto luoghi destinati a ospitare persone per più di 4 ore giornaliere;

 CONSIDERATO che, non essendo state effettuate valutazioni sui limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (100 microtesla), potenzialmente superabili nelle zone limitrofe ai trasformatori BT/MT accessibili a personale non professionalmente esposto (es. lavoratore agricolo), in fase di realizzazione, ove necessario, le aree in cui è superato il limite di esposizione dovranno essere interdette al personale non professionalmente esposto;

 CONSIDERATO che, nel complesso, la documentazione presentata relativamente agli effetti dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici risulta adeguata;

 CONSIDERATO che l'impianto di illuminazione, previsto a servizio dei due ingressi (2 punti luce), verrà mantenuto sempre spento e acceso unicamente in caso di operazioni di manutenzione prolungate in orario notturno, e che, in base alla documentazione tecnica fornita, gli apparecchi utilizzati sono di tipo stradale a LED con emissione nulla verso l'alto se correttamente installati, efficienza delle sorgenti superiore a 90 lm/W, temperatura di colore (TTC) di 3000 K e flusso luminoso di 3204 lm, in conformità alle Linee Guida ARPAV, il progetto illuminotecnico risulta conforme alla Legge Regionale n. 17/09 e alle Linee Guida ARPAV;

 CONSIDERATO che, relativamente alla matrice terre e rocce, il proponente ha dichiarato che le volumetrie escavate sono pari a 2.000 mc, per la realizzazione di uno scavo di sbancamento di circa un metro di spessore, finalizzato alla realizzazione del campo fotovoltaico, il quale impegnerà una superficie di circa 2.000 mq, e che tali volumi verranno riutilizzati in sito per ripristinare le quote post intervento, avendo altresì specificato la colonna di riferimento per la specifica destinazione d'uso urbanistica del sito e corretto i refusi relativi alla normativa vigente;

 CONSIDERATO che, per il completo riutilizzo in sito, il riferimento normativo è l'art. 24, comma 1, del DPR 120/2017, e che a tale riguardo il proponente dovrà utilizzare il portale ARPAV (https://terrerocce.arpa.veneto.it/) per l'autodichiarazione;

 CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 4/2025, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV ha riconosciuto, con parere motivato positivo n. 150 del 20/04/2026, che il progetto in argomento non determina un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità dei medesimi con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

 CONSIDERATO che, con riferimento al piano particellare, prima dell'autorizzazione del progetto, il proponente dovrà fornire chiarimenti in merito agli indirizzi degli intestatari della particella castale al f. 17, map.52;

 PRESO ATTO che il proponente ha indicato un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 5 (cinque) anni;

 CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti del gruppo istruttorio;

 TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;


ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA per l'intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, si possono escludere con ragionevole certezza impatti ambientali significativi negativi, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa e della seguente condizione ambientale:
 

1

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente, sentiti i competenti Uffici Regionali della Sede territoriale di Rovigo della U.O. Pianificazione e gestione risorse ittiche e fondi UE, dovrà sottoscrivere con l'Ambito Territoriale di Caccia competente, uno specifico protocollo d'Intesa al fine di garantire le attività di gestione della fauna selvatica e le eventuali attività di controllo delle specie invasive all'interno dell'impianto.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Entro 180 giorni dal provvedimento di autorizzazione

Soggetto verificatore

Regione Veneto - U.O. Pianificazione e gestione risorse ittiche e fondi UE


 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 05/08/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

decreta

1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
 

2) di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 05/08/2026 e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l'intervento descritto nell'istanza presentata dalla società AG 19 SRL (C.F. e P IVA 0163166029505696740280), con sede legale in Via Combattenti Alleati d'Europa n. 9/G CAP 45100 Rovigo (RO) relativo alla realizzazione di un "impianto agrifotovoltaico ai sensi delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici connesso alla rete elettrica per vendita di energia nei Comuni di Bagnolo di Po (RO) e Trecenta (RO), dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa e della seguente condizione ambientale;

1

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Il proponente, sentiti i competenti Uffici Regionali della Sede territoriale di Rovigo della U.O. Pianificazione e gestione risorse ittiche e fondi UE, dovrà sottoscrivere con l'Ambito Territoriale di Caccia competente, uno specifico protocollo d'Intesa al fine di garantire le attività di gestione della fauna selvatica e le eventuali attività di controllo delle specie invasive all'interno dell'impianto.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Entro 180 giorni dal provvedimento di autorizzazione

Soggetto verificatore

Regione Veneto - U.O. Pianificazione e gestione risorse ittiche e fondi UE

3) l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
 

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
 

5) di trasmettere il presente provvedimento alla società AG 19 SRL (C.F. e P IVA 01631660295) con sede legale in Via Combattenti Alleati d'Europa n. 9/G CAP 45100 Rovigo (RO) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alle seguenti amministrazioni/enti: Comune di Bagnolo di Po (RO), Comune di Trecenta (RO), Provincia di Rovigo, Direzione Generale di ARPAV, Consorzio di Bonifica Adige Po, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Acquevenete S.p.A., Terna S.p.A., Enel distribuzione S.p.A., Direzione Energia - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, Direzione Sviluppo rurale e agroambiente, Direzione Pianificazione Territoriale, Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici - U.O. Genio Civile Rovigo e Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV;
 

6) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna



Torna indietro