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Bur n. 123 del 15 settembre 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 17941 del 01 settembre 2026

RNE ITALY SPV 26 SRL - Impianto agrivoltaico avanzato "Crespino" e opere connesse - Via San Cassiano. Comuni di localizzazione: Crespino, Pontecchio Polesine, Bosaro, Arquà Polesine e Rovigo (RO). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura VIA del progetto dell'impianto agrifovoltaico agrivoltaico avanzato "Crespino" e opere connesse – Via San Cassiano nei Comuni di Crespino, Pontecchio Polesine, Bosaro, Arquà Polesine e Rovigo (RO). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata in data 11/11/2025 con prot. reg. 618418, 618435, 618437, 618440, 618445, 618447, 618450 e 618455 del 12/11/2025.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
 

VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA";
 

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
 

VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
 

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e in particolare le semplificazioni introdotte in materia di VIA dall'art. 47;
 

VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;
 

VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 - Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;
 

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;
 

VISTO il D.L. n. 175 del 21/11/2025 "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili", convertito con modificazioni dalla L. 15 gennaio 2026, n.4;
 

VISTA la L.R. n. 17 del 22/07/2022 - Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
 

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", in particolare l'art. 23, comma 3, che stabilisce che "i procedimenti in materia di VAS,
 

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;
 

TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda, punto 2, lettera d-ter), denominata "impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentono l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole";
 

VISTA l'istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla società RNE ITALY SPV 26 SRL (C.F. e P IVA 12923000967), con sede legale in Piazza Borromeo n. 14 CAP 20123 (MI), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VIA in data 11/11/2025 con prot. reg. 618418, 618435, 618437, 618440, 618445, 618447, 618450 e 618455 del 12/11/2025;
 

VISTA la nota n. 638835 del 24/11/2025 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto ed il contestuale avvio del procedimento;
 

VISTO che, ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152/06, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sia di anni 10 (dieci);
 

VALUTATO che in ragione del cronoprogramma degli interventi allegato all'istanza, che prevede che la durata dei lavori sia pari a 15 mesi, la suddetta proposta non risulta congrua;
 

RITENUTO pertanto che l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. debba essere di 5 anni a far data dalla sua pubblicazione;
 

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/12/2025, è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;
 

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";
 

CONSIDERATO che, con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la documentazione per la procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I)", ai sensi del succitato Regolamento;
 

VISTA la nota di TERNA, acquisita con prot. reg. 671288 del 12/12/2025;
 

PRESO ATTO che risultano pervenute le seguenti osservazioni:

    • Consorzio di Bonifica Adige Po (prot. 14975 del 05/12/2025), acquisite con prot. reg. 663344 del 09/12/2025;
    • SNAM (prot. 192 del 15/12/2025), acquisite con prot. reg. 674754 del 15/12/2025;
    • Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza (prot. 41210-P del 27/12/2025), acquisite con prot. 698156 del 29/12/2025;
    • Provincia di Rovigo Area Governo del Territorio - Servizio Ponti-Patrimonio e Espropri -Elettrodotti - Trasporti Eccezionali - Autorizzazioni, acquisite con prot.reg. n. 3887 del 07/01/2026;

CONSIDERATO che l'argomento è stato discusso nella seduta del 14/01/2026 e che, in tale sede, il Comitato Tecnico Regionale VIA ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere alla società proponente, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., una serie di chiarimenti e integrazioni, richieste con nota prot. 27300 del 20/01/2026

CONSIDERATO che la società proponente ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa in data 19/02/2026, acquista con prot. reg. nn. 128491, 128494, 128500, 128504, 128517, 128523, 128533, 128535, 128537 e 128540 del 23/02/2026;

VISTE le osservazioni del Comune di Rovigo (prot. 26902 del 16/04/2026), acquisite con prot. reg. 229560 del 20/04/2026;

VISTA la nota prot. n. 162925 del 12/03/2026 con la quale è stata comunicata al proponente la proroga del termine di venti giorni per l'adozione del provvedimento di verifica, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che, dall'analisi effettuata dal gruppo istruttorio del CTR VIA, in merito alle integrazioni di cui sopra, è emerso che la società proponente, al fine di superare le criticità riscontrate dal Consorzio di Bonifica Adige Po nella nota prot. 14975 del 05/12/2025, ha apportato alcune modifiche al tracciato dell'elettrodotto, che coinvolgono mappali precedentemente non interessati dalle opere;

TENUTO CONTO che, al fine di garantire la massima partecipazione e trasparenza, con nota prot. 266448 del 12/05/2026 il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA, ha comunicato la riapertura del termine di 30 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e rinviato la discussione dell'argomento da parte del Comitato Tecnico Regionale VIA, prevista per il giorno 13/05/2026;

VISTA la nota della U.O. Genio Civile di Rovigo prot. 278102 del 18/05/2026;

VISTE le osservazioni del Comune di Rovigo (prot.39776 del 09/06/2026), acquisite con prot. reg. 316079 del 09/06/2026;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni di Acque Venete (prot. 11891/2026 del 14/07/2026), acquisito con prot. reg. 424355 del 17/07/2026;
VISTO il parere del Consorzio di Bonifica Adige Po (prot. 10236 del 31/07/2026), acquisito con prot. reg. 448883 del 03/08/2026; 

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 05/08/2026:

 VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

  •  il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
  •  il D.M. 10/09/2010;
  •  il D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011;
  •  il D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021;
  •  la Legge n. 41 del 21/04/2023;
  •  il D.L. n. 13 del 24/05/2023;
  •  Legge n. 11 del 02/02/2024;
  •  il D.L. n. 63 del 15/05/2024;
  •  il D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024;
  •  il D.L. n. 175 del 21/11/2025;
  •  la L. n. 4 del 15/01/2026;
  •  la L.R. n. 17 del 22/07/2022;
  • la L.R. n. 12 del 27/05/2024;
  • il Regolamento regionale n. 2/2025;
  • il Regolamento regionale n. 4/2025.

 ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta presso gli Uffici della U.O. VIA;

 VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

 CONSIDERATE le osservazioni e pareri pervenuti;

 PRESO ATTO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto agrivoltaico di pochipotenza nominale complessiva di 46.840,80 kW e potenza in immissione pari a 43.800,00 kW per una superficie di circa 60,577 ha;

 PRESO ATTO che l'intervento comprende la realizzazione delle opere di connessione in AT tra l'impianto agrivoltaico e il punto di connessione alla RTN, le quali interessano i Comuni di Crespino (RO), Rovigo (RO), Pontecchio Polesine (RO), Bosaro (RO) e Arquà Polesine (RO);

 PRESO ATTO che tutta l'area dell'impianto agrivoltaico ricade nella "Sottozona E2 - Zona agricola normale", mentre l'elettrodotto si sviluppa prevalentemente lungo la viabilità esistente, eccetto in un breve tratto che attraversa una "Sottozona E2 - Zona agricola normale";

 PRESO ATTO che il progetto di tipo agrivoltaico prevede, contestualmente alla produzione di energia elettrica, anche lo svolgimento dell'attività agricola;

 CONSIDERATO che sono stati analizzati gli indicatori di presuntiva non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3 della L.R. n. 17/2022 e che dalla verifica svolta risulta che l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza dei seguenti indicatori:

    • Comma 1 lett. B punto 5) aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico oggetto di specifiche disposizioni contenute nei piani di settore in materia di difesa e gestione del rischio idrogeologico.

 In quanto le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni riesaminate e aggiornate (link: https://webgis.adbpo.it/catalogue/#/map/2132) individuano per l'area in oggetto e per le opere di connessione i seguenti scenari di pericolosità idraulica da alluvione:

    • aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (M) per le piene del fiume Po, a cui è stata associata una pericolosità P2, limitatamente allo scenario di rottura arginale (RP - Reticolo principale);
    • aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (M) per le piene del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco (Po di Levante), a cui è stata associata una pericolosità P2, limitatamente allo scenario di rottura arginale (RSP-Reticolo secondario di pianura);
    • aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti (H) per le piene del fiume Fissero-Tartaro-Canalbianco (Po di Levante), a cui è stata associata una pericolosità P3 (RSP-Reticolo secondario di pianura);
    • aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (L), a cui è stata associata una pericolosità P1, connesse al funzionamento della rete idraulica secondaria di bonifica, limitatamente alla condizione di area definita "a scolo meccanico" (RSP-Reticolo secondario di pianura).

 Per le aree interessate dall'impianto in oggetto, localizzate all'interno dell'UoM ITI026 (ex bacino idrografico interregionale del Fissero Tartaro Canalbianco) non si rilevano motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento;

    • comma 1, lettera B punto 4) - Aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura individuate dal vigente Piano faunistico venatorio regionale.

 In quanto dall'analisi della Tavola A2 "Carta delle Invarianti" del PAT del Comune di Crespino si evince che l'area dell'impianto agrivoltaico è interessata da "Elementi puntuali" che corrispondono con i due laghetti presenti nell'area.
 A tal riguardo il proponente ha tenuto conto della presenza di tali specchi d'acqua e della loro vegetazione circostante, mantenendo una distanza dai moduli fotovoltaici di almeno 10 m dalle sponde, e prevedendo, come misura di mitigazione, un potenziamento della vegetazione già presente, e come siano garantite le condizioni di connettività  verso altri elementi seminaturali, quali i corsi d'acqua, all'interno di un territorio frammentato e caratterizzato da un'agricoltura intensiva;

 PRESO ATTO che l'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 è stato abrogato dal D.Lgs. 25 Novembre 2024, n. 190, come modificato dal D.L. 21 Novembre 2025, n. 175 ("Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili") entrato in vigore il giorno 22/11/2025 e convertito nella legge 15 gennaio 2026, n.4;
 TENUTO CONTO che il D.L. n. 175/2025 inserisce inoltre nel D.Lgs. n. 190/2024 l'art. 11-bis "Aree idonee su terraferma" che ridefinisce le tipologie di aree considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici;

 PRESO ATTO che l'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 175/2025 stabilisce che le nuove disposizioni sulle aree idonee si applichino alle procedure di valutazione ambientale per le quali la verifica della completezza della documentazione a corredo del progetto è compiuta successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso;

 CONSIDERATO che per il caso in esame la verifica di completezza documentale si è conclusa prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 190/2024, l'analisi dell'idoneità dell'area deve essere svolta ai sensi della normativa previgente, ossia ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021;

 PRESO ATTO che il proponente ha dichiarato che l'area risulta essere un'area idonea all'installazione di impianti agrivoltaici in base al combinato disposto dell'art. 20 comma 8, c-ter (punto 1), c-ter (punto 2) e c-quater del D.Lgs. 199/2021, data la sua ubicazione in parte all'interno di un buffer di 500 m da zone destinate ad attività produttive del  Comune di Crespino, in parte all'interno di un buffer di 500 m da stabilimenti industriali e in parte al di fuori dal buffer di 500 m tracciato da beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs.42/2004 Parte II oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;

 CONSIDERATO che, relativamente agli aspetti di coerenza con le Linee Guida ministeriali in materia di impianti agrovoltaici del giugno 2022, la dimostrazione del rispetto dei requisiti A1, A2, B1, B2 e D2, così come illustrata nella documentazione integrativa, risulta soddisfatta;

 CONSIDERATO che la proposta di rotazione, in considerazione anche della vasta superficie interessata (circa 68,4 ettari, di cui 60,5 ettari di superficie recintata) appare estremamente semplificata. Peraltro, la scelta della specie frumento duro presenta delle criticità in quanto, trattandosi di coltura eliofila è annoverata fra le "non adatte" dalle   linee guida ministeriali del 2022 in materia di impianti agrivoltaici e che, in relazione a ciò, viene prevista una condizione ambientale;

 CONSIDERATO che da verifiche svolte sulla visura camerale della società proponente emerge che nell'oggetto sociale è previsto anche "l'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile" e si ritiene accoglibile la previsione di "provvedere alla variazione del codice ATECO presso la camera di commercio e all'apertura di un fascicolo aziendale per la produzione primaria" successivamente alla sottoscrizione del contratto definitivo del diritto di superficie ed usufrutto del terreno, prevedendo a tal proposito una condizione ambientale;

 CONSIDERATO che la compresenza su medesima superficie di attività agricola e della funzione di invarianza idraulica fa emergere criticità nella gestione delle superfici nel tempo e pertanto si ritiene necessario prescrivere un'attività di monitoraggio specifica delle quote raggiunte dal piano di campagna anno per anno, con particolare riferimento alle superfici interessate dei bacini di laminazione. Per tale attività di monitoraggio viene prevista una specifica condizione ambientale;

 CONSIDERATO che è prevista la realizzazione di fasce arboreo-arbustive lungo tutto il perimetro che costituiranno parte integrante del sistema agrivoltaico;

 PRESO ATTO della dichiarazione del proponente in merito alla non installazione di un impianto di illuminazione a servizio dell'opera e del fatto che le funzioni di sicurezza e videosorveglianza verranno svolte da un apposito impianto di telecamere ad infrarossi;

 CONSIDERATO che il Proponente, in riscontro alle richieste di integrazione, ha provveduto ad adeguare il Piano Preliminare di Utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo ai criteri tecnici di cui all'Allegato 2 del D.P.R. 120/2017;

 PRESO ATTO della rimodulazione della strategia di campionamento che prevede un incremento dei punti di indagine per i cavidotti interni (da 16 a 31 punti) e l'analisi di due orizzonti stratigrafici (superficiale e profondo) per tutti gli scavi con profondità superiore a un metro;

 VALUTATA l'adeguatezza della consistenza numerica del set analitico aggiornato, pari a complessivi 181 campioni (di cui 146 riferiti agli scavi lineari e 18 relativi alle tecnologie T.O.C.), atta a garantire una caratterizzazione rappresentativa del materiale;

 RITENUTA la struttura metodologica del Piano conforme alle disposizioni di cui agli Allegati 2 e 4 del D.P.R. 120/2017, con particolare riferimento alla frequenza di campionamento per opere lineari e alla localizzazione dei punti di indagine;

 VISTA la documentazione tecnica relativa alla valutazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, dalla quale si evince che i cavidotti AT (sia di collegamento alla stazione Terna che interni all'impianto) saranno realizzati in cavo cordato ad elica visibile;

 CONSIDERATO che le Distanze di Prima Approssimazione (DPA), calcolate in conformità al D.M. 29.05.08, risultano verificate e che, per quanto concerne le cabine di trasformazione e consegna, le suddette fasce di rispetto ricadono interamente entro le aree nella disponibilità del proponente;

 PRESO ATTO della dichiarazione di non intersezione delle DPA con edifici o aree destinate a permanenza prolungata di persone (superiore a quattro ore giornaliere), garantendo così il rispetto degli obiettivi di qualità previsti dalla normativa vigente;
 CONSIDERATO che il campo magnetico decade rapidamente allontanandosi dall'asse del cavidotto (nel caso in esame, il campo magnetico si riduce a valori dell'ordine di 1 microTesla già a una distanza di 1,5 m dall'asse) e che, pertanto, un effetto cumulativo apprezzabile richiederebbe distanze dell'ordine del metro tra i cavi in corrispondenza dei tratti in alta tensione;

 PRESO ATTO che il proponente dichiara la conformità del progetto a quanto previsto dal D.M. 29.05.08 e dichiara la non intersezione delle fasce di rispetto con luoghi destinati alla permanenza di persone per più di 4 ore/giorno;

 VALUTATI i livelli di rumore verificando il rispetto dei limiti delle classi acustiche di appartenenza, seguendo le tecniche indicate dal D.M. 16/03/1998;

 CONSIDERATO che per le fasi di cantiere e posa del cavidotto sarà necessario richiedere specifiche autorizzazioni in deroga per attività temporanee qualora non sia possibile garantire il rispetto dei limiti vigenti;

 CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 4/2025, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV ha riconosciuto, con parere motivato positivo n. 173 del 11/05/2026, che il progetto in argomento non determina un'incidenza significativa sui siti della Rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità dei medesimi con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

 RITENUTO che dovranno essere rispettate le indicazioni del Consorzio di Bonifica Adige Po (prot. 10236 del 31/07/2026), contenute nel parere favorevole (prot. 10236 del 31/07/2026) acquisito con prot. reg. 448883 del 03/08/2026;

 CONSIDERATO che per assoggettare a servitù le aree demaniali e le opere idrauliche di seconda categoria dovrà essere rilasciata apposita concessione;

 VISTO il parere favorevole (con prescrizioni) di AcqueVenete S.p.A. del 24/12/2025, subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:    

  1. necessità di garantire la continuità del servizio delle tubazioni idriche e fognarie;
  2. necessità di mantenere una distanza minima planimetrica dei nuovi cavidotti di progetto della ditta RNE ITALY SPV 26 SRL dalle condotte idriche e fognarie sufficiente pari ad almeno 1,5 metri per garantire una corretta manutenzione;
  3. le intersezioni tra le tubazioni acquedottistiche e fognarie con i nuovi cavidotti di progetto dovranno avvenire perpendicolarmente (a livello planimetrico) e ad una distanza altimetrica di almeno 1 metro al fine di consentire le future operazioni di manutenzione. I cavidotti di progetto dovranno trovarsi al di sotto dei sottoservizi esistenti di competenza della scrivente;
  4.  necessità del mantenimento di una quota di ricoprimento delle tubazioni esistenti di competenza della scrivente di almeno 90 cm nei tratti che saranno oggetto di modifica del piano stradale;
  5. necessità della messa in quota di tutti i chiusini a servizio delle reti idriche presenti sui sedimi oggetto di intervento con nuova pavimentazione;

 CONSIDERATO che il proponente dovrà dare riscontro, prima dell'autorizzazione del progetto, a quanto richiesto dalla U.O. Genio Civile di Rovigo prot. 278102 del 18/05/2026, che di seguito si riporta:

 "Dall'istruttoria preliminare è emerso che la Ditta intende realizzare un attraversamento del fiume Canalbianco mediante posa in subalveo di una linea AT da 36 kW in cavo sotterraneo, intervento pertanto assoggettato al rilascio del parere idraulico. La documentazione prodotta sopra citata non risulta corredata dagli elaborati tecnici necessari  (relazioni specialistiche e/o tavole grafiche) atti a dimostrare il rispetto delle distanze di sicurezza e delle profondità minime che la trivellazione in subalveo deve garantire rispetto alle opere idrauliche classificate di II categoria, a tutela della sicurezza idraulica e della stabilità delle arginature del fiume Canalbianco nei Comuni di Bosaro e Arquà Polesine.
 Si rende pertanto necessaria una integrazione della documentazione prodotta, nonché l'adeguamento degli elaborati progettuali, affinché risultino recepite le seguenti prescrizioni tecniche:

  • N. 2 indagini del sottosuolo (CPT, indagini tomografiche elettriche, ecc.) da effettuarsi sul piano campagna in destra e sinistra in corrispondenza del tracciato alla profondità di almeno 30 metri;
  • Relazione geotecnica le cui conclusioni diano esatta indicazione della profondità ottimale del profilo di trivellazione sottopassante l'alveo e le arginature, la quale dovrà in ogni caso rispettare un franco minimo, a garanzia della sicurezza idraulica del sito fluviale, non inferiore a m 25,00 misurati dal punto più depresso dell'alveo;
  • Conteggio dei meri lineari di occupazione demaniale.
  • Planimetria del tratto interessato in scala 1:500 con individuazione del tracciato del cavidotto in subalveo i cui fori di ingresso e di uscita della trivellazione dovranno essere ubicati a distanza non inferiore a m 100,00 dal piede a campagna delle arginature;
  • Sezione trasversale quotata e in scala adeguata rilevata del corso d'acqua. Il rilevo deve estendersi dal piano campagna in destra fino al piano campagna in sinistra evidenziando l'andamento della trivellazione sotterranea e le distanze del cavidotto rispetto alle sovrastanti opere idrauliche. Le quote devono essere agganciate alla rete di caposaldi regionali i cui dati sono disponibili sul sito della Regione Veneto;
  • Planimetria catastale con evidenziato il tracciato, i mappali demaniali interessati dall'opera e la fascia di rispetto idraulico di metri 10 dal piede dell'argine;

 CONSIDERATO che la Provincia di Rovigo Area Governo del Territorio - Servizio Ponti-Patrimonio e Espropri -Elettrodotti - Trasporti Eccezionali - Autorizzazioni, con nota prot.reg. n. 3887 del 07/01/2026, ha comunicato che:

 "In riferimento al procedimento di cui all'oggetto, si comunica che la documentazione relativa alle opere di connessione presentata ed esaminata da questo Ente è esaustiva dal punto di vista progettuale e che nulla osta alla realizzazione dell'elettrodotto previsto. Essendo previsto l'interessamento, con un elettrodotto interrato, di aree stradali di proprietà della Provincia di Rovigo, si comunica che per la realizzazione di detti interventi dovrà, successivamente all'approvazione del progetto, essere presentata richiesta di concessione alla Provincia di Rovigo, dove verranno definite le modalità di esecuzione delle opere stesse";


 CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. 41210-P del 27/12/2025 (acquisita con prot. 698156 del 29/12/2025) ha comunicato che:

 "Esclusivamente per quanto inerente alla tutela archeologica preventiva, si segnala che il progetto (impianto e opere di connessione) insiste su un'area ad alto rischio archeologico, come illustrato nel Documento di Valutazione preventiva dell'interesse archeologico, per la presenza di siti noti di epoca protostorica, romana e medievale, affioramenti di materiali archeologici e tracce antropiche visibili dallo studio delle foto aeree. Eventuali rinvenimenti in corso d'opera potrebbero dunque condizionare la realizzabilità del progetto in questione. Pertanto, in base a quanto esposto, la scrivente Soprintendenza, pur non ravvisando la necessità di sottoporre il piano in oggetto alla procedura di V.I.A., onde evitare e ridurre gli impatti negativi del progetto sul patrimonio archeologico, ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., indicare le seguenti prescrizioni:

 - che la realizzazione dell'impianto sia preceduta da operazioni di verifica archeologica preliminare che consentano di accertare la compatibilità del progetto con la consistenza archeologica dell'area: eventuali rinvenimenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione delle opportune misure di tutela";


 CONSIDERATO che, in relazione ai tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, il proponente, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, ha proposto che l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sia di 10 (dieci) anni;


 VALUTATO che in ragione del cronoprogramma degli interventi allegato all'istanza, che prevede che la durata dei lavori sia pari a 15 mesi, la suddetta proposta non risulta congrua;


 RITENUTO pertanto che l'efficacia temporale del provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. debba essere di 5 anni a far data dalla sua pubblicazione;


 CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti del gruppo istruttorio;


 TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA per l'intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, si possono escludere con ragionevole certezza impatti ambientali significativi negativi, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa e delle seguenti condizioni ambientali:

1

Macrofase

ANTE OPERAM In fase di autorizzazione.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare una relazione agronomica aggiornata contenente un piano che permetta una adeguata rotazione colturale seminativa tenendo conto dell'ordinarietà dell'ambito di riferimento (soia, orzo, erba medica, graminacee foraggere, ...) e delle Linee Guida del MITE del Giugno 2022.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell'autorizzazione del progetto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente.

2

Macrofase

CORSO D'OPERA In fase di esercizio.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà fornire dimostrazione dell'avvenuto inserimento del codice ATECO attinente l'attività agricola nei registri aziendali presso la CCIAA. Dovrà inoltre essere dimostrata l'avvenuta costituzione del fascicolo aziendale, completo di iscrizione dei terreni oggetto dell'impianto.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Entro la data di comunicazione di fine lavori.

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente.

3

Macrofase

CORSO D'OPERA In fase di esercizio.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà mantenere, per tutta la durata dell'impianto, la funzionalità delle opere di invarianza idraulica. Allo scopo, dovrà inviare una relazione tecnica completa di piano quotato, attestante l'integrità dei bacini di laminazione e delle affossature di progetto.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Allo scadere del terzo anno a far data dall'entrata in funzione dell'impianto.

Per il periodo successivo la verifica avrà cadenza quinquennale.

Soggetto verificatore

Consorzio di Bonifica Adige Po.

4

Macrofase

Ante operam.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare la documentazione richiesta dalla U.O. Genio Civile di Rovigo (prot. 278102 del 18/05/2026).

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell'autorizzazione del progetto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto - U.O. Genio Civile di Rovigo.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 05/08/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

decreta

1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
 

2) di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 05/08/2026 e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l'intervento descritto nell'istanza presentata dalla società RNE ITALY SPV 26 SRL (C.F. e P IVA 12923000967), con sede legale in Piazza Borromeo n. 14 CAP 20123 (MI), relativo alla realizzazione dell'"impianto agrifovoltaico agrivoltaico avanzato "Crespino" e opere connesse - Via San Cassiano nei Comuni di Crespino, Pontecchio Polesine, Bosaro, Arquà Polesine e Rovigo (RO)", dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto delle indicazioni richiamate in premessa e delle seguenti condizioni ambientali:
 

1

Macrofase

ANTE OPERAM In fase di autorizzazione.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare una relazione agronomica aggiornata contenente un piano che permetta una adeguata rotazione colturale seminativa tenendo conto dell'ordinarietà dell'ambito di riferimento (soia, orzo, erba medica, graminacee foraggere, ...) e delle Linee Guida del MITE del Giugno 2022.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell'autorizzazione del progetto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente.

2

Macrofase

CORSO D'OPERA In fase di esercizio.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà fornire dimostrazione dell'avvenuto inserimento del codice ATECO attinente l'attività agricola nei registri aziendali presso la CCIAA. Dovrà inoltre essere dimostrata l'avvenuta costituzione del fascicolo aziendale, completo di iscrizione dei terreni oggetto dell'impianto.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Entro la data di comunicazione di fine lavori.

Soggetto verificatore

Regione Veneto - Direzione Sviluppo Rurale e Agroambiente.

3

Macrofase

CORSO D'OPERA In fase di esercizio.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà mantenere, per tutta la durata dell'impianto, la funzionalità delle opere di invarianza idraulica. Allo scopo, dovrà inviare una relazione tecnica completa di piano quotato, attestante l'integrità dei bacini di laminazione e delle affossature di progetto.

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Allo scadere del terzo anno a far data dall'entrata in funzione dell'impianto.

Per il periodo successivo la verifica avrà cadenza quinquennale.

Soggetto verificatore

Consorzio di Bonifica Adige Po.

4

Macrofase

Ante operam.

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà presentare la documentazione richiesta dalla U.O. Genio Civile di Rovigo (prot. 278102 del 18/05/2026).

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell'autorizzazione del progetto.

Soggetto verificatore

Regione Veneto - U.O. Genio Civile di Rovigo.


3) l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
 

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
 

5) di trasmettere il presente provvedimento alla società RNE ITALY SPV 26 SRL (C.F. e P IVA 12923000967), con sede legale in Piazza Borromeo n. 14 CAP 20123 (MI) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alle seguenti amministrazioni/enti: Comune di Crespino, Comune di Pontecchio Polesine, Comune di Bosaro, Comune di Arquà Polesine, Comune di Rovigo, Provincia di Rovigo, Direzione Generale di ARPAV, Consorzio di Bonifica Adige Po, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Acquevenete S.p.A., Veneto Strade S.p.A., ULSS 5 Polesana, Terna S.p.A., Enel distribuzione S.p.A., R.F.I. S.p.A., Fibercop S.p.A., SNAM S.p.A., AP Reti Gas S.p.A., Anas S.p.A., Direzione Energia - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, Direzione Sviluppo rurale e agroambiente, Direzione Pianificazione Territoriale, Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici - U.O. Genio Civile Rovigo e Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV;
 

6) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna



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