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Bur n. 121 del 11 settembre 2026


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 17935 del 01 settembre 2026

Cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto dell'Associazione per la tutela degli animali denominata "San Francesco", con sede a Feltre (BL), in Via Gorda n. 63, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 art. 9.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si provvede alla cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto dell'Associazione di cui in oggetto, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 art. 9.

Il Direttore

VISTA la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, con cui la Regione del Veneto ha disciplinato la materia della tutela degli animali d'affezione e della prevenzione del randagismo;

VISTA la successiva Circolare regionale 10 maggio 1994, n. 11, con cui sono state fornite le direttive attuative della sopraccitata legge regionale;

VISTA la DGR 6 settembre 1994, n. 4212, con la quale è stato istituito l'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche;

VISTA la legge regionale 27 maggio 2022, n. 12, art. 19 recante modifiche alla legge regionale n. 60/1993, con la quale è stata attribuita al Dirigente della struttura regionale competente in materia di sanità animale la competenza ed emettere i provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dall'Albo regionale suddetto;

VISTA la legge regionale n. 60/1993, art. 9, comma 6, ai sensi del quale i soggetti che sono iscritti all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche, qualora interessati, devono richiedere ogni tre anni la conferma dell'iscrizione, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione prevista dalla stessa legge regionale e dalla circolare regionale di cui sopra, pena la cancellazione automatica dall'Albo;

VISTA la nota prot. reg.le n. 316709 del 9 giugno 2026 di avviso di scadenza della validità dell'ultimo provvedimento emesso DDR n. 40/2023 sopra citato, prevista per il giorno 7 agosto 2026;

VISTA la documentazione prot. reg.le n. 400559 del 2 luglio 2026 trasmessa dall'Associazione per la tutela degli animali "San Francesco" di conferma all'iscrizione all'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche di cui alla legge regionale n. 60/1993;

VISTA la nota prot. reg.le n. 408383 del 8 luglio 2026 con la quale si richiedeva la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., richiedendo le informazioni e le integrazioni necessarie ai fini del prosieguo dell'istruttoria;

VERIFICATO CHE non era stata riscontrata alcuna documentazione richiesta di cui sopra, in data 28 luglio 2026 era stato inoltrato un sollecito a mezzo posta elettronica;

PRESO ATTO CHE non risultava ancora pervenuto alcun documento, con nota prot. reg.le n. 454559 del 5 agosto 2026 si sollecitava l'Associazione per la tutela degli animali "San Francesco", concedendo un termine di 20 giorni, per la produzione della documentazione integrativa richiesta;

VISTI i mancati riscontri alla richiesta di integrazione documentale e decorso inutilmente il termine assegnato, con il presente provvedimento, si procede alla cancellazione dall'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 60 del 28 dicembre 1993, dell'Associazione per la tutela degli animali "San Francesco", con sede a Feltre (BL), in Via Gorda n. 63;

DATO ATTO CHE tutta la documentazione è conservata agli atti della competente Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60;

VISTA la Circolare regionale 10 maggio 1994, n. 11;

VISTA la legge regionale 27 maggio 2022, n. 12;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTE le DGR n. 4212/1994; 410/1999;

VISTA la DGR 30 aprile 2026, n. 312 "Adempimenti connessi all'avvio della XII Legislatura e preordinati all'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Artt. 11 e 12 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii. Autorizzazione all'avvio delle procedure per addivenire al conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione e della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza";

VISTA la DGR 16 giugno 2026, n. 534 "Adempimenti connessi all'avvio della XII Legislatura: conferimento dell'incarico a termine di Direttore della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria, incardinata presso l'Area Sanità e Sociale, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii.";

VISTA la DGR 16 giugno 2026, n. 562 "Adempimenti connessi all'avvio della XII Legislatura e preordinati al completamento dell'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Istituzione delle Unità Organizzative, di alcune Strutture temporanee e connesso incardinamento degli attuali incarichi di Elevata Qualificazione. Artt. 17, 19 e 20 della L.R. n. 54/2012 e ss.mm.ii.";

VISTA la DGR 24 giugno 2026, n. 631 "Adempimenti connessi all'avvio della XII Legislatura: conferimento degli incarichi a termine di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale, ai sensi dell'art. 17della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. b) del Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.";

VISTO il DDR n. 40/2023;

RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

  2. di cancellare, per i motivi indicati in premessa, l'Associazione per la tutela degli animali "San Francesco", con sede a Feltre (BL), in Via Gorda n. 63, dall'Albo regionale delle Associazioni Protezionistiche del Veneto, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60;

  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

  4. di incaricare l'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, all'esecuzione del presente provvedimento;

  5. di dare atto che il presente Decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Michele Brichese



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