Ditta Beton Candeo s.r.l.. Cava di sabbia e ghiaia denominata "SANT'AGOSTINO" in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 494 del 05.03.2004, come modificata con D.G.R. n. 1799 del 09.12.2015 e D.D.R. n. 370 del 26.08.2020. Procedimento autorizzatorio unico regionale (art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025) riguardante il progetto di ampliamento della cava, presentato in conformità al P.R.A.C. aggiornato con D.G.R. n. 279 del 24.03.2025.
| Note per la trasparenza |
Con il presente atto viene rilasciato alla ditta Beton Candeo S.r.l. il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale alla coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata "Sant'Agostino" in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), già autorizzata con D.G.R. n. 494 del 05.03.2004, come successivamente modificata. |
Il Direttore
PREMESSO che con D.G.R. n. 494 del 05.03.2004 è stata rilasciata alla ditta Beton Candeo S.r.l. 'autorizzazione a coltivare della cava di sabbia e ghiaia denominata "SANT'AGOSTINO" in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), successivamente modificata con D.G.R. n. 1799 del 09.12.2015 e D.D.R. n. 370 del 26.08.2020, stabilendo con quest'ultimo provvedimento al 31.12.2026 il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione;
VISTE la domanda e la relativa documentazione progettuale allegata, con la quale la ditta Beton Candeo s.r.l. ha richiesto l'attivazione del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024, trasmessa a mezzo PEC (acquisita al protocollo regionale nn. 464380, 464389, 464402, 464407 e 464413 in data 17.09.2025) e perfezionata con PEC acquisita al prot. n. 525581 del 03.10.2025, riguardante l'ampliamento della sopra citata cava;
ATTESO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui alla lettera s) "Cave e torbiere con più di 500.000 m3/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari." dell'Allegato III° alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di PAUR di cui all'art. 27-bis del citato D.Lgs. n. 152/2006;
PRESO ATTO che alla domanda è stato allegato l'elenco nel quale il proponente ha indicato i titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, ai sensi del comma 1 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006;
PRESOATTO che con nota n. 621140 del 13.11.2025 la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso ha formalizzato al proponente la richiesta di integrazioni ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, e che quest'ultimo ha trasmesso la documentazione integrativa con PEC in data 03.12.2025 (note acquisite al protocollo regionale n. 654265, 654273, 654301 e 655734 del 03.12.20025) e perfezionata con PEC acquisita al n. 659038 del 04.12.2025;
CONSIDERATO che, con nota n. 700366 del 30.12.2025, la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso ha comunicato l'avvio del procedimento, ai sensi degli art. 7 e 8 della Legge n. 241/90;
PRESO ATTO che con nota n. 56815 del 03.02.2026 la Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso, preso atto di quanto comunicato dal proponente con nota acquisita al protocollo n. 48687 del 30.01.2026 in merito alla volontà di inserire tra gli Enti ed Amministrazioni potenzialmente coinvolti nel procedimento anche il Comune di Spresiano (TV), ha comunicato la riapertura dei termini per il recepimento delle osservazioni per la durata di trenta giorni, al fine di garantire la partecipazione del pubblico afferente al territorio del citato Comune;
PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 (30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico) nonché a seguito della riapertura dei termini di cui alla nota n. 56815/2026, è pervenuta l'osservazione con richiesta integrazioni formulata dalla Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - Ufficio Attività Estrattive e polizia mineraria, acquisito al prot. regionale n. 44988 del 28.01.2026, successivamente specificata con nota acquisita al protocollo n. 166299 del 16.03.2026;
PRESO ATTO che, con riferimento alla richiesta di integrazioni ai sensi dell'art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. n. 152/06 formulata nella seduta del 25.03.2026 dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A., formalizzata con nota n. 196079 del 31.03.2026 della Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso, la documentazione integrativa trasmessa dal proponente è stata acquisita al protocollo regionale nn. 211785, 211809, 211818, 211841, 211886 del 09.04.2026;
PRESO ATTO che successivamente all'avviso di cui alla nota n. 260581 del 07.05.2026 della Direzione Valutazioni Ambientali, supporto giuridico e contenzioso relativo all'avvio di una nuova consultazione del pubblico della durata di 15 giorni, ai sensi del comma 5 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, sono pervenuti i seguenti pareri/contributi:
- nota di SNAM Rete Gas, prot. n. 286511 del 22.05.2026, contenente parere favorevole con prescrizioni inerenti la fase esecutiva dell'intervento in oggetto;
- nota di ATS - Alto Trevigiano Servizi prot. 302219 del 03.06.2026 in relazione al piano di monitoraggio idrochimico della falda;
- nota dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione del Settore Primario S.p.A con prot. 315248 del 09/06/2026;
- nulla osta della provincia di Treviso in relazione agli aspetti di polizia mineraria, prot. 310770 del 08/06/2026;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto, n. 204 del 04.06.2026, della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto, con estensione della validità della Valutazione preliminare fino a 11 anni;
CONSIDERATO che la documentazione allegata all'istanza, è stata pubblicata sul sito http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 61/2025;
VISTO il parere n. 279 in data 10.06.2026, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 10.06.2026, ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole ai fini del rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava di sabbia e ghiaia denominata "SANT'AGOSTINO" in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), alla ditta Beton Candeo s.r.l., con validità temporale pari a 11 (undici) anni a far data dall'efficacia del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, dando atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 204 in data 04.06.2026;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 11 comma 3 della L.R. n. 13/2018, per i progetti di cava soggetti a VIA, il Comitato Tecnico regionale V.I.A. si è espresso anche in luogo della C.T.R.A.E. per quanto attiene la normativa in materia di cave, ai fini:
- dell'autorizzazione mineraria a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata "SANT'AGOSTINO", secondo un nuovo progetto comprendente anche la parte già autorizzata per l'ultimazione dei lavori di estrazione e di ricomposizione ambientale sull'intera cava, in sostituzione della precedente autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 494 del 05.03.2004, come modificata con D.G.R. n. 1799 del 09.12.2015 e D.D.R. n. 370 del 26.08.2020;
- dell'approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta non vi sia produzione di rifiuti di estrazione;
- dell'approvazione del Piano di monitoraggio della falda ai sensi della D.G.R. n. 213/2022;
comma medesimo, rispetto a tratti di metanodotti ubicati a margine dell'area in ampliamento;
- subordinatamente al rispetto delle prescrizioni (da verificarsi nell'ambito delle attività di vigilanza ai sensi della L.R. 13/2018 e di polizia mineraria ai sensi del D.P.R. n. 128/1959), indicate nel parere medesimo;
- dell'avvicinamento degli scavi a distanze inferiori a quelle stabilite all'art. 15, comma 7 delle N.T.A. del P.R.A.C., in applicazione del
VISTO il decreto n. 14958 del 22.06.2026, conclusivo dell'endoprocedimento di cui alla lettera F, fase 8, dell'Allegato A al Regolamento regionale n. 2/2025, con il quale il Direttore della Direzione valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha adottato il provvedimento favorevole di VIA, facendo propria la determinazione favorevole del Comitato Tecnico Regionale VIA n. 279 del 10.06.2026;
PRESO ATTO che, con nota regionale n. 311755 del 06.06.2026 è stata convocata per il giorno 25.06.2026 la conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA (a valle dell'espressione del parere favorevole del Comitato tecnico regionale VIA) e dei titoli abilitativi richiesti dal proponente;
PRESO ATTO che con nota pervenuta in Regione in data 24.06.2026, prot. n. 369933, l'Alto Trevigiano Servizi S.p.A. ha comunicato l'aggiornamento, condiviso tra le parti, del Piano di Emergenza relativo alla gestione di eventuali sversamenti;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, svoltasi in data 25.06.2025 (Allegato B) in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 4-ter della L. 241/1990 e secondo quanto previsto dall'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e con la procedura stabilita dal citato regolamento regionale n. 2/2025, che all'unanimità dei presenti si è determinata favorevolmente con le prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 279 del 10.06.2026 del Comitato Tecnico regionale V.I.A., integrate con alcune ulteriori prescrizioni, in merito a:
- autorizzazione all'attività di cava, ai sensi della L.R. 13/2018;
- approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, ai sensi del D.Lgs. 117/2008;
- approvazione del Piano di monitoraggio della falda ai sensi della D.G.R. n. 213/2022;
- avvicinamento degli scavi a distanze inferiori a quelle stabilite all'art. 15, comma 7 delle N.T.A. del P.R.A.C., in applicazione del comma medesimo;
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce provvedimento autorizzatorio unico regionale comprendente il provvedimento di VIA;
PRESO ATTO che l'intervento riguardante il progetto di ampliamento della cava interessa un'ulteriore superficie di scavo di circa 37.750 mq, per un volume utile da estrarre di circa 797.000 mc di sabbia e ghiaia;
CONSIDERATO che con il citato progetto viene modificata l'area della cava si procederà alla rideterminazione della ripartizione fra il Comune di Nervesa della Battaglia e i Comuni confinanti del contributo previsto all'art. 19 della L.R. 13/2018, in applicazione della D.G.R. n. 79/2019,
RILEVATO che la ditta Beton Candeo s.r.l. a far data dal 05.12.2025 è inserita nell'elenco (c.d. "white list") istituito presso la Prefettura di Padova dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio come individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che l'iscrizione a tale elenco tiene luogo della informazione antimafia liberatoria;
VISTA la D.G.R. n. 79 del 29.01.2019 recante "disposizioni attuative dell'art. 19 della L.R. 16 marzo 2018 n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava";
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare l'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 rubricato Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale;
VISTA la L.R. 18.02.2016 n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale";
VISTA la L.R. n. 12 del 27.05.2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";
VISTO il Regolamento regionale n. 2/2025 in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTI la Dir. 92/43/CEE, il D.P.R. 357/1997, la L.R. 12/2024 e il correlato Regolamento attuativo n. 4 del 09.01.2025 che disciplina in materia di V.Inc.A;
VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13, - Norme per la disciplina dell'attività di cava, e il Piano Regionale dell'Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018 e aggiornato con D.G.R. n. 279 del 24.03.2025;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - ed il DPCM 12.12.2005;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 in relazione al vincolo idrogeologico;
VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;
VISTI il D.P.R. n. 128/1959, il D.Lgs. 624/1996 e il D.Lgs. 81/2008;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dal regolamento regionale n. 2/2025, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l'autorizzazione dell'intervento (o da un suo delegato);
RITENUTO per quanto argomentato di rilasciare alla ditta il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7 del D.Lgs. 152/2006, per l'approvazione del progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava denominata "SANT'AGOSTINO";
decreta
-
di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
-
di prendere atto e fare proprio il parere n. 279 del 10.06.2026 (Allegato A), con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale e dell'autorizzazione mineraria sul progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava di sabbia e ghiaia denominata "SANT'AGOSTINO" in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), di cui alla domanda pervenuta in Regione in data 17.09.2025 della ditta Beton Candeo s.r.l.;
-
di prendere atto e fare proprio il Decreto n. 14958 del 22.06.2026 del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, con il quale è stato adottato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale relativamente all'istanza di cui al punto 2 del presente provvedimento, e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 279 del 10.06.2026;
-
di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c. 2, della L.241/1990 del 25.06.2026 svolta in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della legge medesima, finalizzata al rilascio del titolo autorizzativo, come da relativo verbale (Allegato B), con la quale sono state confermate le prescrizioni per gli aspetti minerari espresse dal Comitato Tecnico V.I.A. con parere n. 279 del 10.06.2026, integrate di alcune ulteriori prescrizioni e prendendo atto del parere favorevole con prescrizioni/raccomandazioni, della società SNAM Rete Gas S.p.A.;
-
di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, alla ditta Beton Candeo s.r.l. (P.IVA. 00225290287), con sede legale in Via Prima Strada, n. 35/c, CAP 35129 Padova, il progetto di ampliamento e ricomposizione ambientale della cava di sabbia e ghiaia denominata "SANT'AGOSTINO" in Comune di Nervesa della Battaglia (TV), di cui alla domanda acquisita in data 17.09.2025 al protocollo regionale nn. 464380, 464389, 464402, 464407 e 464413, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d'ufficio, provvisti di firma digitale del Direttore dell'Unità Organizzativa Servizio Geologico e Attività Estrattive, modificati ed integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito elencati:
|
n.
|
Elaborato
|
Tipo
|
Data Prot.
|
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1
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A01ter
|
Relazione Tecnica
|
09.04.2026
|
|
2
|
A02bis
|
Relazione Geologica, Idrogeologica e Geotecnica
|
09.04.2026
|
|
3
|
A2.1
|
Verifiche di stabilità integrative
|
04.12.2025
|
|
4
|
A03bis
|
Piano di gestione dei rifiuti di estrazione
|
09.04.2026
|
|
5
|
A04
|
Relazione ambientale terreni di copertura nuova area escavazione
|
17.09.2025
|
|
6
|
A05
|
Piano industriale di sfruttamento e Programma economico finanziario
|
17.09.2025
|
|
7
|
A06
|
Relazione di sistemazione ambientale
|
17.09.2025
|
|
8
|
A07
|
Relazione Verifica coerenza con PGRA
|
04.12.2025
|
|
9
|
B01bis
|
Inquadramento territoriale - Estratti cartografici
|
09.04.2026
|
|
10
|
B02bis
|
Mappa catastale
|
09.04.2026
|
|
11
|
B03ter
|
Stato di fatto - Rilievo topografico
|
09.04.2026
|
|
12
|
B04bis
|
Stato autorizzato - Planimetria massimo scavo
|
09.04.2026
|
| 13 |
B05bis |
Stato autorizzato - Planimetria ricomposizione ambientale: morfologia |
09.04.2026 |
|
14
|
B06ter
|
Stato di progetto - Planimetria massimo scavo
|
09.04.2026
|
|
15
|
B07ter
|
Stato di progetto - Planimetria ricomposizione ambientale: morfologia
|
09.04.2026
|
|
16
|
B08ter
|
Sezioni di raffronto
|
09.04.2026
|
|
17
|
B09bis
|
Stato autorizzato - Planimetria ricomposizione ambientale: intervento agronomico
|
09.04.2026
|
|
18
|
B10ter
|
Stato di progetto - Planimetria ricomposizione ambientale: intervento agronomico - Sezione tipo ricomposizione
|
09.04.2026
|
|
19
|
B11bis
|
Viabilità di avvicinamento
|
09.04.2026
|
|
20
|
B12bis
|
Fasi di coltivazione
|
09.04.2026
|
|
21
|
B13bis
|
Stato di progetto - Sezioni di scavo e ricomposizione lato metanodotti
|
09.04.2026
|
|
22
|
C01
|
Introduzione allo Studio di Impatto Ambientale
|
17.09.2025
|
|
23
|
C02
|
Quadro di Riferimento Ambientale
|
17.09.2025
|
|
24
|
C03bis
|
Quadro di Riferimento Programmatico
|
09.04.2026
|
|
25
|
C04bis
|
Quadro di Riferimento Progettuale
|
04.12.2025
|
|
26
|
C05
|
Valutazione Impatti - Mitigazioni - Conclusioni
|
17.09.2025
|
| 27 |
C.05.1 |
Valutazioni emissioni in atmosfera |
09.04.2026 |
|
28
|
C06bis
|
Riassunto non tecnico
|
04.12.2025
|
|
29
|
C07
|
Citazione Fonti e Modelli - Dichiarazione
|
17.09.2025
|
|
30
|
D01bis
|
Carta Uso del Suolo
|
09.04.2026
|
|
31
|
D02bis
|
Carta dei Vincoli Territoriali
|
09.04.2026
|
|
32
|
D03bis
|
Estratto Piano degli Interventi con individuazione distanze dalle zto non agricole dell'area di cava
|
09.04.2026
|
|
33
|
E01bis
|
Documentazione previsionale di impatto acustico
|
09.04.2026
|
|
34
|
E02
|
Relazione Paesaggistica
|
17.09.2025
|
|
35
|
|
Documentazione afferente alla V.Inc.A.
|
04.12.2025
|
|
36
|
INT01
|
Relazione Integrativa
|
04.12.2025
|
|
37
|
INT02
|
Relazione Integrativa
|
09.04.2026
|
-
di stabilire che la compatibilità ambientale dell'intervento, rilasciata con il provvedimento di VIA di cui al D.D.R. n. 14958 del 22.06.2026, compresa nel presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, ha efficacia temporale pari a 11 (undici) anni dalla data di efficacia del provvedimento medesimo. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata della ditta, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente;
-
di stabilire, ai fini dello snellimento e della semplificazione dell'azione amministrativa, che la presente autorizzazione assorbe, integra e sostituisce l'autorizzazione già rilasciata con D.G.R. n. 494 del 05.03.2004, successivamente modificata con D.G.R. n. 1799 del 09.12.2015 e D.D.R. n. 370 del 26.08.2020;
-
di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione pervenuto in Regione in data 09.04.2026, ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all'autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010;
-
di stabilire che la ditta è tenuta a concludere i lavori di estrazione e quelli di sistemazione ambientale entro, rispettivamente, 9 anni e 11 anni dalla data del presente provvedimento;
-
di dare atto che il materiale utile espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito da sabbia e ghiaia per un volume utile relativo al progetto di ampliamento che è stato determinato in circa 797.000 mc;
-
di fare obbligo alla ditta, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni:
- di presentare alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall'autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l'avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale - Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto - "Depositi Cauzionali") - di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell'importo di € 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Regione, con apposito provvedimento, procederà allo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall'autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Regione provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che copre tutti gli adempimenti e oneri necessari alla ricomposizione a partire dalla data di avvio dei lavori dell'autorizzazione originaria;
- di presentare la documentazione che dimostri la disponibilità delle aree della cava per l'intera temporalità prevista al punto 9 del presente provvedimento;
- di nominare il direttore dei lavori di coltivazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. 13/18, utilizzando la modulistica scaricabile dal seguente link https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/modulistica3 e comunicarlo a Regione e Comune;
12. di far obbligo alla ditta di osservare le seguenti ulteriori prescrizioni:
- procedere con i lavori di coltivazione secondo la consequenzialità delle fasi di estrazione e di sistemazione ambientale previste dal cronoprogramma lavori e dallo schema di cui alla tavola di progetto 12 bis - FASI DI COLTIVAZIONE;
- realizzare, prima dell'inizio dei lavori di estrazione nelle aree di nuova escavazione, esternamente al ciglio di scavo, un arginello in terra alto almeno 50 centimetri in modo da impedire ruscellamenti sulle scarpate sottostanti;
- provvedere alla periodica manutenzione, a cadenza almeno semestrale, della recinzione perimetrale, che dovrà essere costituita da rete metallica di altezza almeno di 2 metri e munita di cartelli di avvertimento o pericolo (di forma triangolare con pittogramma nero su sfondo giallo) disposti in modo che almeno due di essi siano sempre visibili contemporaneamente da qualsiasi punto di arrivo, posizionati anche in corrispondenza degli accessi e delle zone di ciglio pericoloso;
- provvedere, entro la prima stagione utile, al completamento della siepe perimetrale di progetto, fatti salvi i tratti interferenti con l'attività di cantiere, con l'utilizzo delle specie forestali indicate a pag. 45 dell'elaborato di progetto A01 ter - Relazione Tecnica;
- effettuare le operazioni di accumulo e scarico del materiale di scotico solo all'interno dell'area della cava; tale materiale potrà essere utilizzato solo per i previsti lavori di sistemazione ambientale;
- assicurare il corretto deflusso e smaltimento delle acque meteoriche e porre in atto tutti quegli accorgimenti tecnici che si rendessero necessari per evitare eventuali ristagni delle acque. A tal fine realizzare, in fase di ricomposizione ambientale, un fosso di raccolta al piede delle scarpate, di sezione adeguata alla raccolta delle acque di ruscellamento lungo le scarpate medesime;
- mantenere durante le operazioni di escavazione un'altezza dei fronti di scavo di circa 5-6 metri e con inclinazioni sull'orizzontale temporanee non superiori a 65° come previsto da relazione tecnica A01 ter, punto 6.4 "Sicurezza dei fronti di scavo" data dicembre 2025 e dalla relazione geologica, idrogeologica e geotecnica A02bis "Verifica fronte di avanzamento dello scavo" datata aprile 2026;
- mantenere, in fase di estrazione, il profilo delle scarpate perimetrali con angolo di inclinazione sull'orizzontale non superiore a 40°, salvo modeste variazioni puntuali e momentanee, connesse esclusivamente con le modalità di scavo;
- provvedere al progressivo riempimento dell'appendice dello scavo in ampliamento secondo gli stralci funzionali indicati nella tav. 12 bis di progetto, con l'impiego di materiale limoso-argilloso proveniente dalla selezione e lavaggio degli inerti di cava (sottoprodotti) e da terre e rocce da scavo, nelle quantità strettamente necessarie;
- provvedere alla ricomposizione morfologica del tratto di circa 200 metri della scarpata perimetrale di nuova escavazione sul lato sud-est della cava, non interessato dal riempimento, passando da un'inclinazione sull'orizzontale da 40° a 25° mediante l'impiego di materiale limoso-argilloso proveniente dalla selezione e lavaggio degli inerti di cava (sottoprodotti) e da terre e rocce da scavo, nelle quantità strettamente necessarie. La ricostruzione delle scarpate deve essere eseguita previa ricarica di materiale al piede per strati successivi dello spessore non superiore a metri 1, con operazioni consequenziali di riporto e costipamento;
- provvedere alla stesura sulle scarpate finali rimodellate con angolo di inclinazione sull'orizzontale di 25° di uno strato di 30 cm di terreno vegetale;
- riportare sul fondo cava, a lavori di estrazione conclusi, uno strato dello spessore di almeno 1,10 metri di materiale limoso-sabbioso con permeabilità non superiore a 10-7 m/sec risultante dalla selezione del materiale ghiaioso di cava, nonché un successivo strato di almeno 0,40 metri di terreno agrario;
- presentare, prima dell'inizio del conferimento in cava di terre e rocce da scavo, a corredo del progetto di ricomposizione, fermo restando l'evoluzione tecnico scientifica e normativa in materia di PFAS nei suoli, una valutazione sito specifica dei livelli di presenza dei PFAS nei terreni circostanti la cava sia in riferimento alla Sommatoria PFAS, comprensiva dei relativi congeneri, sia per i singoli congeneri quali PFOA e PFOS. I terreni utilizzati per la ricomposizione non dovranno rappresentare una discontinuità territoriale per presenza di PFAS e i campioni prelevati nell'area di cava prima dello scotico e nelle aree circostanti, dovranno prevedere un'aliquota come contro campione da consegnare ad ARPAV per eventuali analisi;
- provvedere ad almeno due sfalci annuali sulle superfici che verranno progressivamente ricomposte e inerbite e all'effettuazione di altrettanti sfalci di pulizia delle aree sottoposte ad impianto arboreo e alla manutenzione della vegetazione messa a dimora con eventuale sostituzione delle fallanze;
- trasmettere, entro 90 giorni dalla data di efficacia del provvedimento autorizzativo, all'autorità di vigilanza in materia di cave in formato libero tridimensionale (3D), lo stato di fatto Tav. B03 ter data aprile 2026, lo stato di progetto del massimo scavo, Tav. B06 ter, data aprile 2026 e lo Stato di progetto della ricomposizione ambientale/morfologica, data aprile 2026, con materializzati i caposaldi, la modellazione digitale del terreno (Digital Terrain Model), le linee di discontinuità dello stesso ed i punti topografici (piano quotato non curve di livello);
- con riguardo agli aspetti segnalati dalla Provincia di Treviso con note prot. 44988 del 28/01/2026 e prot. 166299 del 16/03/2026, si evidenzia la necessità che la ditta identifichi correttamente in monografia le coordinate cartesiane del caposaldo di cava ridenominato "CS1" ovvero che lo sostituisca con la monografia dello stesso, già agli atti della Provincia nell'ambito di procedimenti pregressi, denominato "RIF PESA".
- trasmettere annualmente, alla competente Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici, entro il 28 febbraio, la seguente documentazione:
- rilievo dello stato di fatto della cava;
- volume di materiale estratto, di materiale lavorato, commercializzato e destinazione di utilizzo dello stesso;
- volumi di materiale equiparabile a quello di cava proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in cava;
13. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
- il materiale associato della cava (terreno agrario), da utilizzarsi nella ricomposizione morfologica del sito, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti CSC dei primi 18 elementi della colonna A della Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi del D.M. 46/2019;
- l'eventuale terreno agrario da impiegare nella ricostituzione del suolo organico proveniente dall'esterno dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessiturali) adeguate alle condizioni stazionali rappresentative della fitocenosi da utilizzare per la ricomposizione e simili a quelle dell'unità cartografica di riferimento della carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicata sul sito ARPAV, oltre a possedere i requisiti di qualità ambientale indicati per le terre e rocce da scavo di cui alla successiva lett. d;
- la ditta può utilizzare, per la ricomposizione morfologica di progetto, i sottoprodotti provenienti dall'impianto di prima lavorazione ubicato presso il cantiere di cava, nonché da quello di proprietà ubicato in Comune di Fontaniva (PD), nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e privi di sostanze pericolose derivanti dall'uso di flocculanti;
- è consentito, inoltre, l'utilizzo per la ricomposizione morfologica delle scarpate, anche di terre e rocce da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quantità strettamente necessarie, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC dei primi 18 elementi della colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità al D.M. 46/2019. Dette verifiche dovranno essere integrate con quanto previsto al punto 4, lett. m, relativamente ai parametri dei PFAS;
- la ditta è tenuta ad effettuare le analisi di cui alla parte C) punto 2) dell'allegato A alla DGR n. 761/2010, del limo sabbioso argilloso (sottoprodotti), almeno una volta ogni 12 mesi per ciascun degli impianti di provenienza e ogni qualvolta sia modificato il ciclo di lavorazione degli impianti medesimi, inserendo, nel caso di utilizzo di flocculanti, anche l'analisi dell'acrilammide nel limo, secondo le specifiche modalità indicate nella D.G.R. n. 1987/2014, al fine di dimostrarne l'assenza;
- la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall'esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell'ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell'allegato A alla DGR 761/2010;
- il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all'Unità Organizzativa Servizio Geologico e Attività Estrattive ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2008;
14. l'approvazione, ai sensi della D.G.R. n. 213/2022, del piano di monitoraggio delle acque di falda, costituito dalla documentazione di cui all'All. 01 dell'elaborato INT01 - Relazione Integrativa pervenuto in Regione in data 04.12.2025, come integrata dal punto 3.5 dell'elaborato INT02 - Relazione Integrativa pervenuto in Regione in data 09.04.2026, è subordinata all'osservanza delle seguenti:
prescrizioni/condizioni:
- siano mantenuti ai fini del monitoraggio qualitativo delle acque, oltre ai piezometri Pz6 e Pz7, anche i piezometri Pz1bis e Pz2;
- il piezometro Pz7 sia realizzato fino ad una profondità di 15 metri dal piano di fondo cava e sia finestrato per l'intera lunghezza;
- è fatto obbligo alla ditta di contattare entro 24 ore dall'evento e/o dal suo rilievo, nel caso in cui l'entità e la gravità dell'evento non sia gestibile mediante quanto previsto nella procedura contenuta nel piano di emergenza, i recapiti inseriti nel capitolo 6.3 della Procedura "A09 Bonifica in caso di contaminazione suolo, sottosuolo ed Acque_Rev.=1 del 22.062026";
raccomandazioni per la realizzazione dei nuovi piezometri:
- le miscele cementizie utilizzate non devono contenere additivi o sostanze che possano essere lisciviate sia in fase di getto che di maturazione, potendosi in tal modo diffondere nell'ambiente. Ciò a maggior ragione quando tali sostanze, ad esempio, siano:
- caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nella eventuale forma degradata o metabolizzata;
- siano persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi;
- siano in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina;
-
la Regione, quando la ditta effettuerà un nuovo deposito cauzionale dell'importo stabilito al punto 10, lett. a, procederà, con decorrenza dalla data di effettuazione dello stesso, a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Beton Candeo s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DDR n. 370 del 26.08.2020 per l'importo di Euro 475.269,74 costituito da polizza digitale n. 0714408133 del 04.10.2022 della società HDI Assicurazioni S.p.A per l'importo di € 437.633,28, più l'appendice digitale n. 1 del 15.05.2024 per l'importo di € 37.636,46, nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
-
di far obbligo alle ditte di applicare, ai fini dell'abbattimento delle emissioni di polveri, le misure di mitigazione individuate dalla ditta medesima, di seguito richiamate:
- prevedere la telonatura per i mezzi che trasportano materiali pulverulenti;
- mantenere un'altezza massima non eccessiva di cumuli di materiali che potrebbero produrre emissioni polverose (indicativamente l'altezza del cumulo dovrebbe essere inferiore a 1/5 del diametro della base dello stesso);
- limitare la velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
- evitare lo sbancamento e le movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;
- preferire l'utilizzo di automezzi per le movimentazioni ed il trasporto dei materiali con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV e, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, è opportuno l'acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 6 e STAGE V;
e le ulteriori seguenti misure:
- negli interventi di scotico/sbancamento: gli strati soggetti a tale attività di rimozione dovranno essere preventivamente umidificati;
- in funzione della distanza dei recettori sensibili, dovranno essere valutati i layout degli stoccaggi di materiali polverulenti, l'eventuale installazione di barriere antipolvere o la piantumazione di siepi adatte al contenimento delle stesse lungo il perimetro di cava:
- la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e gli operatori dovranno essere istruiti per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza;
- siano omologati i serbatoi di servizio in cava contenenti carburanti e/o sostanze pericolose e che questi rispettino le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, e dotati di idonea vasca di contenimento;
-
di prendere atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d'Incidenza espresso dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 204 in data 04.06.2026, per una validità di anni 11;
-
di precisare che sono fatti salvi i diritti di terzi e che è sempre fatto obbligo alla ditta titolare dell'autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall'attività di coltivazione della cava;
-
di dare atto che è consentito di avvicinarsi con gli scavi ad una distanza inferiore a quella definita dall'art. 15, comma 7 delle N.T.A. del P.R.A.C. rispetto a:
- due metanodotti che si sviluppano in parallelo a margine del lato sud-est dell'area della cava, nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere espresso dalla SNAM Rete Gas S.p.A., in qualità di gestore dei manufatti, ed in particolare della distanza minima di 15 metri da mantenere tra gli scavi e il metanodotto più vicino, con la prescrizione di vietare di intraprendere qualsiasi lavoro all'interno della fascia di sicurezza, senza una preventiva formale autorizzazione da parte della società SNAM. Rete Gas S.p.A.;
- un metanodotto ubicato a margine del lato est dell'area della cava in ampliamento, mantenendo la distanza minima tra gli scavi e il metanodotto medesimo definita dal progetto (rif. : Tav B06ter), con la prescrizione di vietare di intraprendere qualsiasi lavoro all'interno della fascia di sicurezza, senza una preventiva formale autorizzazione da parte della società SNAM. Rete Gas S.p.A.;
-
è fatto obbligo per la ditta del rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori nelle industrie estrattive di cui al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624, al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, ed in via generale al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono attualmente esercitate dalla Provincia;
-
di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di Nervesa della Battaglia e Spresiano, alla Provincia di Treviso, alle Direzioni regionali Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici e Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, alla società SNAM Rete Gas S.p.A., alla società Alto Trevigiano Servizi S.p.A. e all'A.R.P.A.V.;
-
di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
-
di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.
Luca Marchesi
(seguono allegati)
ALLEGATO A.PDFALLEGATO B.PDF