Concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie demaniale adibita a cantiere per la realizzazione del rivestimento delle sponde del torrente Illasi, funzionali alla costruzione del ponte ferroviario in località Sabbionara nel Comune di Caldiero (VR) Ditta: Consorzio Iricav Due L.R. n. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica Pratica n. 11551.
PREMESSO che con nota prot. n. 118082 del 15/03/2022, il Consorzio Iricav Due ha richiesto una concessione per l'occupazione temporanea di superficie demaniale da adibire ad area di cantiere per la realizzazione del rivestimento delle sponde del torrente Illasi, funzionali alla costruzione del ponte ferroviario in località Sabbionara nel Comune di Caldiero (VR), per un periodo di 33 mesi;
PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona nell'adunanza del 23/06/2022 con voto n. 81 ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;
DATO ATTO che con nota prot. n. 144283 del 21/03/2024, il Consorzio Iricav Due ha trasmesso la documentazione tecnica integrativa, comprensiva del progetto delle opere provvisionali necessarie per il varo dell'impalcato metallico, come richiesto dalla nota inviata da questa Struttura in data 24/11/2022 prot. n. 543662 e prescritte dalla CTRD nel voto n. 81/2022;
CONSIDERATO che, con nota prot. reg. n. 378122 del 01/08/2025, il Consorzio Iricav Due ha presentato la polizza assicurativa a garanzia di eventuali danni che dovessero verificarsi alle opere preesistenti nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata pari a € 1.000.000,00 (euro un milione/00), comprensiva altresì della copertura dei costi di ricostruzione delle opere preesistenti, dei costi di demolizione e sgombero, nonché dei danni derivanti da vibrazioni, rimozioni, franamenti e cedimenti del terreno;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
CONSIDERATO che il Consorzio Iricav Due ha sottoscritto digitalmente il disciplinare ed ha provveduto a versare il canone richiesto;
VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 "Tariffario canoni del demanio idrico";
VISTA la D.G.R. n. 2509 del 8 agosto 2003 "Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico";
VISTA la D.G.R. n. 312 del 30 aprile 2026 "Adempimenti connessi all'avvio della XII^ Legislatura e preordinati all'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Artt. 11 e 12 della L.R. n. 54 / 2012" e ss. mm. ii.. Autorizzazione all'avvio delle procedure per addivenire al conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione e della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza";
VISTA la D.G.R. n. 562 del 16 giugno 2026 "Adempimenti connessi all'avvio della XII^ Legislatura e preordinati al completamento dell'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Istituzione delle Unità Organizzative, di alcune Strutture temporanee e connesso incardinamento degli attuali incarichi di Elevata Qualificazione. Artt. 17, 19 e 20 della L.R. n. 54 / 2012 e ss. mm. ii.";
VISTA la D.G.R. n. 627 del 24 giugno 2026, "Adempimenti connessi all'avvio della XII^ Legislatura: conferimento degli incarichi a termine di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea nell'ambito dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio, ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss. mm. ii. ed ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett. b) del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 "Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18";
L'autorizzazione ha validità di mesi 33, decorrenti dalla data del presente decreto. Entro tale termine i lavori dovranno essere completamente ultimati; nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza dell'autorizzazione; il periodo di proroga dovrà comunque coincidere con la scadenza della concessione.