Svincolo totale del prodotto, atto ad essere designato con la denominazione doc prosecco, oggetto di stoccaggio, proveniente dalla vendemmia 2025, di cui al decreto direttoriale n. 142 del 29 luglio 2025. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 art. 39 comma 4.
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTA la Legge n. 238/2016 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";
VISTO il decreto ministeriale del 18/07/2018, recante "Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini";
VISTO il DDR n. 142 del 29 luglio 2025 con cui, tra l'altro ai sensi dell'art. 39 comma 4 della Legge n. 238/2016, è stata attivata la misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte alla Doc Prosecco ottenuto dalla vendemmia 2025;
VISTO in particolare il punto 3.ii del decretato del DDR n. 142 del 29 luglio 2025 che dispone che, prima della conclusione del periodo di validità della misura di stoccaggio, fissata al 31 dicembre 2026, il Consorzio tutela vini Doc Prosecco (nel seguito Consorzio) può presentare richiesta di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio;
ACQUISITA la nota protocollo n. 163/2026 del 5 agosto 2026 (prot. regionale n. 455239 del 5 agosto 2026) con la quale il Consorzio chiede lo svincolo dei volumi residui sottoposti a stoccaggio, ai sensi del DDR n. 142/2025, per renderlo disponibile alla designazione con la Denominazione di Origine Controllata Prosecco;
VALUTATA la documentazione allegata alla nota richiamata ed in particolare:
- la relazione tecnico economica a supporto della richiesta;
- l'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2026;
TENUTO CONTO dell'attuale situazione congiunturale di mercato, in particolare che la giacenza di prodotto disponibile (non sottoposto a stoccaggio) al 1° agosto 2026, pari a circa 1.212.000 ettolitri, risulta insufficiente a soddisfare la domanda stimata in circa 2.000.000 di ettolitri, per il periodo agosto - dicembre 2026 e che i quantitativi attualmente sottoposti a stoccaggio (circa 680.000 ettolitri), con l'aggiunta dei volumi per il taglio d'annata (circa 120.000 ettolitri), porta l'offerta complessiva sostanzialmente in equilibrio con la domanda prevista per i prossimi mesi;
CONSIDERATO che, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003, spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, il presente atto;
VISTA la legge regionale 31/12/2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto";
VISTA la deliberazione della giunta regionale 16 giugno 2026 n. 551 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare e servizio fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;