Riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve, provenienti dalla vendemmia 2026, destinate alla produzione dei vini delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene Prosecco" , DOCG "Asolo Prosecco" e DOC Prosecco.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta congiunta dei Consorzi di Tutela della DOCG "Conegliano Valdobbiadene Prosecco", DOCG "Asolo Prosecco" e DOC "Prosecco", per quanto riguarda la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione di vino. |
Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO la Legge 238/2016 in particolare l'articolo 35, comma 1, lettera c), secondo cui le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare;
VISTA l'istanza prot. n. 461130 del 10 agosto 2026 presentata congiuntamente dal Consorzio di tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG, dal Consorzio tutela vini Asolo Montello e dal Consorzio tutela DOC Prosecco, corredata dalla relazione tecnica da cui risulta il quadro agro climatico del territorio di produzione delle citate denominazioni. In particolare in considerazione delle temperature elevate e dell'assenza di precipitazioni significative, l'anticipo di maturazione dell'uva Glera registrato, giustifica la raccolta nel mese di agosto. Più nel dettaglio si evidenzia come alla concentrazione degli zuccheri, sostenuta da fenomeni di concentrazione (disidratazione), si registri un repentino tracollo degli acidi, con una maggiore intensità per l'acido malico. Inoltre in considerazione delle previsioni metereologiche del mese di agosto, si teme un ulteriore e sensibile calo degli acidi organici. Sulla scorta di quanto sopra, si ritiene necessario per salvaguardare i valori degli acidi dell'uva riferire il momento della raccolta al raggiungimento di 13,4° Babo, corrispondenti a un titolo alcolometrico volumico naturale di 8,5% vol per le versioni frizzante e spumante delle tre Denominazioni e 9.0% vol per le versioni Rive e Cartizze della Docg Conegliano Valdobbiadene Prosecco (14 °Babo). Tali concentrazioni tenderebbero a preservare il corretto equilibrio tra contenuto zuccherino e acidità, salvaguardando la maturità tecnologica delle uve e, conseguentemente, la qualità delle basi destinate alla produzione di vini spumanti e frizzanti delle denominazioni;
VISTA quindi la richiesta, formulata con la nota di cui sopra, di permettere ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 35, per le uve, di cui all'articolo 2 dei rispettivi disciplinari delle DOCG "Conegliano Valdobbiadene Prosecco", DOCG "Asolo Prosecco" e DOC "Prosecco", raccolte nella vendemmia 2026 e destinate alla produzione dei vini, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dai medesimi disciplinari;
VISTA la legge regionale n. 54/2012 Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 Statuto del Veneto;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 giugno 2026 n. 551 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare e Servizio Fitosanitario al dott. Lucio Della Bianca, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;
RITENUTO sussistano le condizioni per l'accoglimento della richiesta formalizzata con la nota sopra richiamata;
decreta
1. di stabilire per la vendemmia 2026, per le uve, di cui all'articolo 2 dei disciplinari di produzione delle denominazioni
- "Conegliano Valdobbiadene Prosecco"
- "Asolo Prosecco"
- "Prosecco"
destinate alla produzione dei vini di cui ai rispettivi disciplinari di produzione, è consentito, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore di mezzo grado rispetto a quello previsto dagli stessi disciplinari.
2. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla società Valoritalia srl e ai Consorzi di Tutela delle, DOCG "Conegliano Valdobbiadene Prosecco", DOCG "Asolo Prosecco" e DOC "Prosecco";
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Lucio Della Bianca