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Bur n. 109 del 11 agosto 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUE, RIFIUTI E BONIFICHE n. 16299 del 24 luglio 2026

Società HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 40127 Bologna - C.F. - P.IVA 02175430392. Discarica per rifiuti non pericolosi e non putrescibili "ex cava ai Ronchi", ubicata in comune di Loria (TV), via Colombara. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. rilasciata con decreto del Direttore regionale del Dipartimento Ambiente n. 57 del 01/07/2014 e ss.mm. e ii. Aggiornamento dell'Autorizzazione a seguito di comunicazione ex art. 29-nonies. Approvazione aggiornamento al PMC e Appendice al PGO. Modifica termini per il completamento lotti e copertura finale.

Note per la trasparenza

Con il presente Provvedimento si aggiorna l'AIA in essere, DDR n. 57/2014, a seguito di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 di alcune modifiche all'Autorizzazione, da recepire anche nel PMC, relative alla procedura di gestione dei carichi di rifiuti in ingresso e ai parametri di monitoraggio della qualità dell'aria. Si approvano, di conseguenza, il PMC Ver. 1 del 30/07/10 Rev. 08 del 19/06/2026 e l'Appendice al PGO rev. 00 del 19/06/2026, acquisiti al prot. reg. n. 365007 del 22/06/2026. Si modificano inoltre i termini per il completamento della volumetria residua nei lotti di discarica e della copertura finale, in seguito alla proroga già concessa con precedente nota formale.

Il Direttore

Provvedimenti amministrativi di riferimento

DATO ATTO che con il decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 57 del 01/07/2024 è stata rinnovata alla Ditta Geo Nova S.p.A. con sede legale a Treviso, via Feltrina n. 230/232 l'Autorizzazione Integrata Ambientale, già rilasciata con DSR n. 41/2009 e ss.mm.ii., relativa alla discarica denominata "ex cava ai Ronchi", per rifiuti non pericolosi e non putrescibili ubicata in via Colombara in Comune di Loria (TV);

DATO ATTO che, con i successivi Decreti del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 80 del 02/10/2014 e n. 13 del 29/02/2016, l'AIA relativa alla discarica di cui trattasi è stata, rispettivamente, modificata e volturata alla Ditta HERAmbiente S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna;

DATO ATTO che con i successivi decreti del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo e Territorio n. 16 del 01/02/2017, n. 42 del 30/05/2017, n. 53 del 19/06/2017, n. 6 del 8/02/2018, del Direttore Regionale della Direzione Ambiente n. 648 del 8/07/2020, n. 94 del 3/03/2021, n. 391 del 7/05/2021 e del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 296 del 26/10/2022 e n. 56 del 03/04/2023 sono state recepite alcune modifiche ed integrazioni dell'Autorizzazione;

DATO ATTO che il successivo Provvedimento di Autorizzazione Unica Regionale (PAUR) di cui al decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 10 del 19/03/2024 con il quale è stato approvato il progetto di modifica sostanziale "Riprofilatura morfologica della discarica esistente con adeguamento dei volumi" comprensivo, tra l'altro, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 61 del 12/03/2024, è stato annullato per effetto della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 46/2026 del 12/01/2026;

DATO ATTO che, in conseguenza all'annullamento del PAUR n. 10/2024, l'Autorizzazione Integrata Ambientale e il Piano di Monitoraggio (PMC) attualmente vigenti sono, rispettivamente, il sopra richiamato DDR n. 57 del 01/07/2024 e ss.mm. e ii. e il PMC Ver. 1 del 30/07/2010 rev. 5 del 12/12/2022, quest'ultimo acquisito al prot. reg. n. 590595 in data 21/12/2022 e approvato con il DDR n. 56 del 03/04/2023;

DATO ATTO che in seguito alla suddetta sentenza e della successiva richiesta del Gestore di cui al prot. 472/23 del 13/01/2026, acquisita al prot. reg. n. 15054 del 14/01/2026, il Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha concesso, con nota prot. reg. n. 20425 del 16/01/2026, al Gestore la proroga dei termini per il completamento della volumetria residua e della copertura finale della discarica rispettivamente fino al 31/12/2031 e fino al 31/12/2032;


Iter amministrativo

DATO ATTO che con nota prot. n. 5197 del 16/04/2026, acquisita al prot. reg. n. 225617 nella stessa data, la Ditta ha comunicato, ai sensi del c. 1 art.29-nonies del D.Lgs 152/06 ss.mm.ii., alcune modifiche non sostanziali, e trasmesso l'"Elaborato 2 - Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) - Ver. 1 del 30/07/2010 rev. 006 del 10/04/2026" e l'"Elaborato 1 - Relazione tecnica - rev. 00 del 10/04/2026" riportante tutte le modifiche proposte, che consistono nel:

  • Modifica della procedura di gestione dei carichi di rifiuti sottoposti a Verifica di Conformità (VDC) e Verifica In Loco (VIL), descritta nel capitolo 2.6 del PMC, per adeguamento al DM Ambiente n. 59/2023 di attuazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti nell'ambito del sistema RENTRI mediante l'obbligo, dal 15/09/2026, per i gestori di rifiuti tenuti all'adesione al sistema, di utilizzo dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) digitali in sostituzione a quelli cartacei, non essendo, dalla data dell'obbligo del FIR digitale, "più possibile attuare l'attuale modalità di gestione del Carico non conforme nel caso il produttore sia un produttore iniziale, non autorizzato al trattamento dei rifiuti". Il Gestore propone, inoltre, di "inserire la possibilità per il produttore o detentore di destinare direttamente i rifiuti ad un impianto autorizzato, con il medesimo formulario utilizzato per riprendersi in carico il rifiuto, senza riportarlo al luogo di produzione";
  • Modifica della prescrizione (presente nelle considerazioni finali) del decreto del Direttore Regionale dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 16 del 01/02/2017 relativa alle verifiche di conformità (VDC) dei rifiuti in ingresso: il Gestore chiede di poter effettuare il prelievo dei campioni anche presso l'impianto di produzione dei rifiuti, per quelli prodotti da impianti gestiti dalle società del gruppo Herambiente S.p.A., e non solo in ingresso alla discarica;
  • Estensione delle modalità di campionamento sopra descritte per le Verifiche di Conformità (VDC) anche per le Verifiche in Loco (VIL) - esclusivamente nel caso di rifiuti pericolosi stabili e non reattivi prodotti dagli impianti del gruppo Herambiente S.p.A. - prevedendo la possibilità di campionamento presso l'impianto di produzione, come previsto, tra l'altro, dal c. 3 dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2003;
  • Modifica della prescrizione n. 6 del Decreto del Direttore Regionale del Dipartimento Ambiente n. 13 del 29/02/2016, di volturazione e riesame dell'AIA 2014, precisando per maggior chiarezza il riferimento alla sezione descrittiva delle verifiche di accettabilità all'interno del PMC a seguito della modifica del capitolo "D.2 - Accettazione del rifiuto" dello stesso proposta nella revisione n. 6, finalizzata a "chiarire gli adempimenti relativi ai profili analitici delle verifiche di conformità come previsto nel D. Lgs. 36/2003 e nella DGRV n. 242/2010 -Allegato D";
  • Ripristino delle modalità di monitoraggio delle polveri che erano previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. 4 del 06/03/2024, vigente fino alla data di annullamento del PAUR n. 10/2024: nello specifico, sostituzione del parametro "polveri totali" con i parametri "PM2.5" e "PM10" ed estensione della durata del monitoraggio mensile da 3-4 ore a 24 ore. Il Gestore chiede inoltre l'eliminazione del monitoraggio semestrale della carica batterica e micotica totale;

DATO ATTO che con nota prot. reg. n. 254047 del 05/05/2026 questa Amministrazione ha chiesto ad ARPAV e alla Provincia di Treviso il parere di cui all'art. 6 comma 1 del Regolamento Regionale n.1 del 09/01/2025 in merito alle modifiche proposte;

DATO ATTO che con nota 45401 del 25/05/2026, acquisita al prot. reg. n. 288780 nella medesima data, ARPAV ha trasmesso il proprio parere di competenza, evidenziando la necessità di modificare/aggiornare la proposta di PMC trasmessa;

DATO ATTO che con nota n. 306119 del 04/06/2026 questa Amministrazione ha dato riscontro alla comunicazione ex art. 29-nonies del 16/04/2026 alla Ditta, allegando il parere di ARPAV del 25/05/2026; nella stessa nota, oltre a confermare e motivare la non sostanzialità delle modifiche proposte è stato avviato il procedimento per l'aggiornamento del DDR n. 57/2014 e ss.mm. e ii. per l'approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), adeguato alle indicazioni di ARPAV;

DATO ATTO che con nota n. 7965 del 19/06/2026, assunta al prot reg. n. 365007 del 22/06/2026, il Gestore, in risposta alla richiesta del 4/06/2026, ha trasmesso i seguenti elaborati:

  • Elaborato 2 - PMC Ver. 1 del 30/07/10 Rev. 08 del 19/06/2026;
  • Elaborato 3 - Appendice al Piano di Gestione Operativa (PGO) rev. 00 del 19/06/2026;
  • Elaborato 4 - Relazione tecnica integrativa rev. 00 del 19/06/2026;

CONSIDERATO che nella Relazione tecnica integrativa del 19/06/2026 sopra citata il Gestore ha evidenziato, tra le modifiche apportate agli elaborati, di aver stralciato, come richiesto, la descrizione della "procedura per la gestione dei carichi sottoposti a Verifica di Conformità (VdC) e Verifica in Loco (ViL)" dal PMC e di averla tuttavia inserita nell'Appendice al PGO rev. 00 del 19/06/2026 di cui sopra;

DATO ATTO che con nota n. 59222 del 09/07/2026, assunta al prot. reg. n. 411679 nella stessa data, ARPAV ha comunicato il proprio parere favorevole in merito al PMC Ver. 1 del 30/07/10 Rev. 08 del 19/06/2026 e contestualmente dato alcune raccomandazioni/indicazioni circa la corretta compilazione della documentazione obbligatoria (RENTRI) e la compilazione delle schede nell'applicativo ORSO;


Considerazioni finali e conclusioni

CONSIDERATO che il Gestore propone di modificare parte della prescrizione n. 6 del DDR n. 13/2016 in relazione alla frase introduttiva al primo capoverso "Di prescrivere, nelle more della definizione a livello nazionale di specifici criteri omogenei di valutazione, l'effettuazione nell'ambito delle verifiche di conformità previste dal PMC, relativamente ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in discarica (...)" con la seguente: "Di prescrivere, nelle more della definizione a livello nazionale di specifici criteri omogenei di valutazione, l'effettuazione nell'ambito delle verifiche di accettabilità, come descritte nell'apposita sezione del PMC, relativamente ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in discarica (...)" che, consiste nella correzione del riferimento alla sezione del PMC riguardante le verifiche di accettabilità del rifiuto, effettuata al fine di "evitare incongruenze tra gli atti/documenti", come evidenzia la Relazione tecnica rev. 00 del 10/04/2026 (prot. n. 5197 del 16/04/2026);

CONSIDERATO che il Gestore propone altresì di modificare parte delle prescrizioni inserite nelle premesse del DDR n. 16/2017 e richiamate nella prescrizione n. 1 del decreto stesso; nello specifico, il Gestore propone di eliminare la frase "le verifiche analitiche di conformità dovranno essere sempre effettuate su campioni prelevati in ingresso alla discarica con proprio personale o laboratorio terzo incaricato" sostituendola con "le verifiche analitiche di conformità dovranno essere svolte con proprio personale o laboratorio terzo incaricato su campioni prelevati con le seguenti modalità:

  • per i rifiuti prodotti da impianti gestiti dalle società del gruppo Herambiente S.p.A., in ingresso alla discarica o presso l'impianto di produzione;
  • per i rifiuti prodotti da impianti terzi, in ingresso alla discarica.";

Il Gestore chiede, inoltre, di estendere le modalità di campionamento sopra descritte anche alle Verifiche in Loco (ViL), secondo quanto previsto dal c. 3 dell'art. 11 del D. Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che le prescrizioni di cui al DDR n. 16/2017 sopra richiamate sono già state superate con il DDR n. 296 del 26/10/2022 che ha approvato il PMC Ver. 001 del 15/07/10 Rev. 004 del 25/06/2022 in sostituzione delle precedenti versioni, e che tali modifiche sono state recepite anche nel PMC Rev. 8 di giugno 2026, oggetto di approvazione del presente provvedimento;

RITENUTO , per quanto sopra, non necessario modificare le prescrizioni di cui alle premesse del DDR n. 16/2017 e citate dalla prescrizione n. 1 dello stesso decreto;

CONSIDERATO che ARPAV, come da sua nota del 25/05/2026, ha dichiarato di non ravvisare elementi di rilievo riguardo alla modifica delle prescrizioni del DDR n. 16/2017;

CONSIDERATO il parere favorevole espresso da ARPAV, di cui alla nota acquisita in data 09/07/2026, riguardo al PMC Ver. 1 del 30/07/10 Rev. 08 del 19/06/2026;

CONSIDERATO che non sono stati acquisiti agli atti ulteriori pareri o richieste da parte degli Enti;

RITENUTO di approvare il PMC Ver. 1 del 30/07/10 Rev. 08 del 19/06/2026 e l'Appendice al Piano di Gestione Operativa Rev. 00 del 19/06/2026, acquisiti con il prot. reg. n. 365007 del 22/06/2026 e di aggiornare, di conseguenza, l'Autorizzazione Integrata Ambientale in tal senso;

RITENUTO di modificare la prescrizione n. 6 del DDR n. 13/2026, di modifica del DDR n. 57/2014, come proposto dal Gestore come sopra evidenziato;

RITENUTO opportuno modificare inoltre, al fine dell'allineamento dell'Autorizzazione vigente con le proroghe concesse con la sopra richiamata nota prot. n. 20425 del 16/01/2026, le prescrizioni n. 18 e 19 del DDR n. 57/2024 e ss.mm. e ii. relative ai termini per il completamento della volumetria residua e della copertura finale;

ACCERTATO il versamento da parte del gestore, con nota acquisita al prot. regionale n. 225617 del 16/04/2026, degli oneri di cui all'art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e verificatane la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dall'Allegato B "Modalità di quantificazione delle Tariffe" Regolamento Regionale n. 1 del 9 gennaio 2025 (articolo 11);

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 225617 del 16/04/2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 01250816250897 del 13/04/2026 per il rilascio del presente provvedimento;

VISTO il 7° capoverso del punto B) dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014 riguardante le garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti, che prevede testualmente che "Ad ogni eventuale modifica dell'attività, con conseguente variazione dell'autorizzazione, deve corrispondere un'esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente";

RITENUTO che l'approvazione del PMC aggiornato di cui al presente decreto non dia luogo ad una "modifica dell'attività" di gestione dei rifiuti di cui alla DGRV n. 2721/2014 sopra richiamata;

CONSIDERATO che il beneficiario delle garanzie finanziarie individuato dalla richiamata DGRV n. 2724/2014 è individuato nella Provincia competente per territorio;

RITENUTO quindi non necessario prescrivere l'integrazione della fideiussione già presentata, fermo restando che il soggetto beneficiario della stessa può, qualora lo ritenga necessario, richiedere tale integrazione sotto forma di nuova fideiussione o di appendice al contratto esistente;

VISTE la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 3/2000, la L.R. n. 12/2024 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii;

VISTA la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTE le DGR 242/2010 e 863/2012 in materia di PMC;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2025 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

decreta

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;


2. che il presente provvedimento conclude il procedimento Amministrativo avviato con prot. reg. n. 306119 del 04/06/2026;


3. di approvare il PMC Ver. 1 rev. 08 del 19/06/2026, acquisito al prot. reg. n. 365007 del 22/06/2026;

4. di approvare l'Appendice al PGO rev. 00 del 19/06/2026 acquisita al reg. n. 365007 del 22/06/2026, riguardante la procedura per la gestione dei carichi sottoposti a Verifica di conformità e Verifica in loco;

5. di prescrivere che, a far data dal ricevimento del presente provvedimento, per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore deve attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) Ver. 001 del 30/07/10 Rev. 008 del 19/06/2026 sopra richiamato;

6. di prescrivere che il PMC Ver. 001 del 30/07/10 Rev. 008 del 19/06/2026 sostituisce il PMC Ver. 001 del 15/07/10 Rev. 005 del 12/12/2022 approvato con il decreto n. 56 del 03/04/2023;

7. di modificare il DDR n. 57/2014 e ss.mm. e ii. come di seguito specificato:

7.1. la prescrizione n. 29 è così integralmente sostituita: "L'impianto deve essere gestito conformemente a quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dal D.lgs. n. 36/2003, secondo quanto previsto nel Piano di Gestione Operativa e nel Piano di Gestione Post Operativa approvati con la DGRV n. 3304 del 23/10/2007, nonché in conformità con l'Appendice al Piano di Gestione Operativa Rev. 00 del 19/06/2026, acquisita al prot. reg. n. 365007 del 22/06/2026 e secondo le prescrizioni di cui alla presente Autorizzazione";

7.2. le prescrizioni n. 18 e 19 sono così integralmente sostituite:

18. "È fissato al 31/12/2031, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della volumetria residua e quindi per la fine dei conferimenti dei rifiuti in discarica";

19. "È fissato al 31/12/2032, salvo proroga concessa su motivata istanza del Gestore, il termine per il completamento della copertura finale della discarica.
Tale copertura finale, per quanto possibile, dovrà essere realizzata per stralci, in funzione dell'avanzamento del riempimento del bacino, così come previsto dal Piano di Ripristino Ambientale allegato al progetto approvato.";

8. di modificare la prescrizione n. 6 del DDR n. 13/2016 (di modifica del DDR n. 57/2014) stabilendo che, al primo capoverso, la frase introduttiva sia sostituita con la seguente: "Di prescrivere, nelle more della definizione a livello nazionale di specifici criteri omogenei di valutazione, l'effettuazione nell'ambito delle verifiche di accettabilità, come descritte nell'apposita sezione del PMC, relativamente ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferibili in discarica" ferma restando l'invarianza delle restanti disposizioni contenute nel medesimo punto 6;

9. di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni e indicazioni contenute nel DDR n. 57 del 01/07/2014 e ss.mm.ii.;

10. di incaricare l'U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare dell'attuazione del presente provvedimento;

11. di comunicare il presente provvedimento alla Società HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Via Carlo Berti Pichat n. 2/4, 40127 Bologna - C.F./P.IVA 02175430392, al Comune di Loria, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV;

12. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

 

13. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Matteo Lizier



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