Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 109 del 11/08/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 109 del 11/08/2026
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 109 del 11 agosto 2026


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 16263 del 24 luglio 2026

L.R. 09.08.1988 n. 41; D. Lgs 31.03.1998 n. 112; L.R. 13.04.2001 n. 11, L.R. 25.11.2019 n. 45. Variante della concessione idraulica P00380 per riduzione della superficie demaniale occupata: mq 71.000 a vigneto, mq 3.500 a cappezzagne e mq 4.000 a fascia di rispetto della pista ciclabile "La Piave", in golena del fiume Piave nel Comune di Maserada sul Piave (TV). Elementi catastali di riferimento: C.T. Comune di Maserada sul Piave - Fg. 6 mapp. 73 porzione. C.T. Comune di Maserada sul Piave - Fg. 12 fr. mapp. 16, 6, 114, 4, 49, 115, 230, 40, 206. Richiedente: TENUTA CASENOVE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE. Pratica P00380/1.

Note per la trasparenza

Rilascio della concessione idraulica P00380/1 a seguito di domanda pervenuta in data 12.05.2026 prot. regionale n. 268285 per variante alla concessione P00380 conseguente alla riduzione della superficie demaniale occupata. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Voto della Commissione Tecnica Regionale Decentrata n. 79 del 18.05.2026. Disciplinare n. 172 del 23.07.2026 del registro atti.

Il Direttore

VISTA la domanda pervenuta in data 12.05.2026, acquisita al protocollo regionale n. 268285, presentata da TENUTA CASENOVE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, C.F./P.IVA 05333030269, con sede in Via Crosere n. 30, Vazzola (TV), intesa ad ottenere la variante della concessione idraulica P00380 mediante riduzione della superficie demaniale occupata per mq 71.000 a vigneto, mq 3.500 a cappezzagne e mq 4.000 a fascia di rispetto della pista ciclabile "La Piave", in golena del fiume Piave nel Comune di Maserada sul Piave;
 

VISTI gli elaborati progettuali e la documentazione tecnica allegata all'istanza;
 

VISTO il voto n. 79 del 18.05.2026 della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici presso il Genio Civile di Treviso, favorevole al rilascio della concessione con prescrizioni;
 

PRESO ATTO che il citato voto ha subordinato l'efficacia del provvedimento all'esito positivo della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA);
 

PRESO ATTO altresì che il medesimo voto ha formulato specifiche prescrizioni inerenti la gestione agronomica delle superfici interessate, la conservazione delle aree naturali presenti e il rispetto della disciplina comunale vigente;
 

RITENUTO di recepire le indicazioni formulate dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata con voto n. 79 del 18.05.2026, confermandone integralmente le finalità di tutela ambientale e di sostenibilità delle pratiche agricole;
 

RITENUTO, con riferimento alla prescrizione concernente l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, di modificarne il contenuto prevedendo che le pratiche agronomiche siano improntate a criteri di sostenibilità ambientale, con divieto di utilizzo di diserbanti chimici, limitazione dell'impiego di prodotti fitosanitari di sintesi e uso contenuto e razionalizzato dei fertilizzanti, con particolare riferimento ai reflui zootecnici, ritenendo che tale disciplina garantisca adeguatamente gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti dalla Commissione, risultando al contempo coerente con le esigenze di ordinaria conduzione agronomica del vigneto e con la normativa vigente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;
 

RITENUTO pertanto di recepire integralmente le prescrizioni formulate dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata con voto n. 79 del 18.05.2026, ad eccezione della prescrizione relativa all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, il cui contenuto viene modificato nei termini sopra indicati;
 

CONSIDERATO che il richiedente ha sottoscritto il Disciplinare n. 172 di registro atti con data 23.07.2026, contenente gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione;
 

ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria tecnica ed amministrativa;
 

RITENUTO che la concessione sia ammissibile sotto il profilo della polizia idraulica;
 

VISTO il Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e successive modificazioni ed integrazioni;
 

VISTA la Legge 24 dicembre 1993 n. 537, art. 10, comma 2;
 

VISTA la L. n. 537 del 24 dicembre 1993, art. 10, comma 2 "Interventi correttivi di finanza pubblica";
 

VISTO il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 e 89";
 

VISTA la D.G.R.V. n. 2509 del 8 agosto 2003, "definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico";
 

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25 giugno 2004 "Tariffario canoni del demanio idrico";
 

VISTA la Legge Regionale n. 11 del 13 aprile 2001 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112";
 

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 09 agosto 1988 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua, nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
 

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31/12/2012 e la D.G.R. n. 2139 del 25/11/2013 inerente le funzioni dirigenziali;
 

VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche";
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
 

VISTO il D.Lgs. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. 118/2011 "recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
 

VISTO il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) per il periodo 2021-2027 contenente le misure di salvaguardia ai fini della sicurezza idraulica e della prevenzione del rischio idraulico, adottato dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali con delibera n. 3 in data 21.12.2021 e pubblicato in G.U. n. 29 del 04.02.2022;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare il Disciplinare n. 172 del 23.07.2026 del registro atti, sottoscritto da TENUTA CASENOVE SOCIETA'AGRICOLA SEMPLICE, del quale si richiamano integralmente i contenuti;

3. di rilasciare a TENUTA CASENOVE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, C.F./P.IVA 05333030269, con sede in Via Crosere n. 30, Vazzola (TV), la concessione idraulica n. P00380/1 relativa alla variante della concessione P00380 per riduzione della superficie demaniale occupata, riguardante mq 71.000 a vigneto, mq 3.500 a cappezzagne e mq 4.000 a fascia di rispetto della pista ciclabile "La Piave", in golena del fiume Piave nel Comune di Maserada sul Piave, catastalmente individuata come segue:

  • C.T. Comune di Maserada sul Piave, Foglio 6 mappale 73 porzione;
  • C.T. Comune di Maserada sul Piave, Foglio 12 frazionamenti mappali 16, 6, 114, 4, 49, 115, 230, 40, 206;

4. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'esito positivo della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA);

5. di prescrivere che:

. le pratiche agronomiche siano improntate a criteri di sostenibilità ambientale, con divieto di utilizzo di diserbanti chimici, limitazione dell'impiego di prodotti fitosanitari di sintesi e uso contenuto e razionalizzato dei fertilizzanti, con particolare riferimento ai reflui zootecnici;

  • il vigneto sia gestito in consociazione permanente con prato stabile, al fine di favorire l'equilibrio ecosistemico e la conservazione della fertilità del suolo;
  • sia assicurata la conservazione integrale delle superfici boscate e delle aree a prato esistenti, evitando qualsiasi intervento che ne comporti riduzione o alterazione;
  • resti a carico del concessionario l'obbligo di verificare e garantire il rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti comunali vigenti;

6. di stabilire che la concessione abbia durata di anni sei (6), successivi e continui, decorrenti dalla data del presente decreto;

7. di dare atto che il canone annuo di concessione, riferito all'anno 2026, è determinato in euro 5.873,42, fatti salvi i successivi aggiornamenti previsti dalla normativa vigente;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

9. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto nei casi e nelle forme previste dalla normativa vigente;

10. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Nicola Gaspardo



Torna indietro