Conferimento di delega alla firma alla dott.ssa Elisabetta Biasuto, titolare dell'Elevata Qualificazione (E.Q.) "Istruttorie e segreteria NUVV", limitatamente agli atti inerenti alcune specifiche materie d'ufficio.
PREMESSO CHE:
- la Regione del Veneto, con Deliberazione della Giunta regionale n. 250/2001, in conformità all'art. 1 della L. n. 144/1999, ha istituito il proprio Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV), unità tecnica di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, nonché alla valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi/attuati dall'Amministrazione;
- ai sensi del comma 2 del citato art. 1 della L. n. 144/1999 e della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/09/1999, i Nuclei di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, istituiti sia presso i Ministeri che presso gli enti regionali, devono operare all'interno delle rispettive amministrazioni esprimendo adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa, al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento:
- all'assistenza ed al supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi;
- all'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica;
- la Segreteria Tecnica del NUVV è stata costituita presso la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, NUVV, identificandosi con la posizione di Elevata Qualificazione, di fascia A), denominata "Istruttorie e segreteria NUVV".
PREMESSO ALTRESI' CHE:
- fin dal suo avvio il NUVV della Regione del Veneto ha focalizzato le proprie attività sull'assistenza e sul supporto tecnico per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, con una particolare attenzione alla valutazione della sostenibilità degli interventi da realizzare in regime di partenariato pubblico privato;
- in tale ambito ha quindi sviluppato peculiari competenze che lo stesso legislatore regionale ha riconosciuto e valorizzato disponendo che il NUVV partecipi al processo di programmazione dei lavori pubblici, subordinando l'approvazione degli stessi alla preventiva favorevole valutazione della relativa sostenibilità economica finanziaria da parte del NUVV. In particolare, l'attività valutativa del NUVV si concretizza in:
- analisi sotto il profilo tecnico, della fattibilità e della convenienza economica della realizzazione di opere pubbliche di competenza regionale mediante il ricorso alla tecnica della finanza di progetto (art. 45 comma 1 della L.R. 27/2003);
- assistenza agli Enti Locali per la valutazione della sostenibilità economico finanziaria delle proposte di finanza di progetto e supporto agli stessi nell'ambito della revisione dei contratti di concessione (art. 45 comma 2 della L.R. 27/2003);
- valutazione degli interventi di importo dell'investimento superiore a 5.000.000 euro e degli interventi di qualunque importo da realizzare mediante forme di partenariato pubblico-privato, per l'inserimento negli elenchi annuali dei lavori (art. 4-5 della L.R. 27/2003);
- analisi dell'impatto dell'azione regionale rispetto agli obiettivi e alle priorità, e analisi delle incidenze su problemi strutturali specifici sottoposti al NUVV dalla Giunta regionale (art. 28 L.R. 35/2001);
- verifica della coerenza con la programmazione regionale per l'accesso ai contributi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti finalizzati al finanziamento degli oneri per la progettazione preliminare (art. 4 commi 5 e 6 della L. 144/99, L. 549/95, art. 1 commi 54−58, L. 289/02, art. 70);
- valutazione dei progetti di investimento sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità (art. 31 L.R. 35/2001), tra cui: a) supporto, su richiesta, all'attività istruttoria delle Direzioni regionali connessa all'erogazione di contributi a favore di progetti infrastrutturali; b) supporto all'autorità di gestione FESR per la valutazione del deficit di finanziamento, o spesa massima ammissibile, per progetti di investimento generatori di entrate, finanziati da contributo sui fondi strutturali, ai fini della determinazione della spesa massima ammissibile (art. 55 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006).
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" con particolare riferimento all'art. 1-bis, introdotto dalla Legge 11 febbraio 2005 n.15, il quale testualmente prevede che:" la Pubblica Amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge non disponga diversamente".
VISTO l'art. 16, comma 3-bis, della Legge Regionale 10 gennaio 1997, n. 1 recante "Ordinamento delle funzioni e delle Strutture della Regione".
VISTO l'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale testualmente recita: "le Amministrazioni Pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi (...)".
POSTO CHE:
- l'art. 5 del citato D.Lgs. n. 165/2001 disciplina il potere di organizzazione prevedendo, al comma 2, che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (...)";
- ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis, del medesimo provvedimento: "I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile".
VISTO l'art. 18 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, il quale disciplina i compiti di gestione e organizzazione delle strutture, nonché l'art. 20, comma 1, che prevede l'istituzione di Posizioni Organizzative (oggi Elevate Qualificazioni) caratterizzate dall'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato.
RICHIAMATI l'art. 18 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Funzioni Locali 2019-2021 del 16 novembre 2022 e gli artt. 15, 16 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - comparto Funzioni Locali 2022-2024 del 23 febbraio 2026, i quali disciplinano gli incarichi di Elevata Qualificazione.
ATTESO che, nell'ambito dell'assetto delle competenze e nel rispetto degli indirizzi organizzativi della Giunta Regionale, il Direttore della struttura può attribuire al personale incaricato di Elevata Qualificazione la responsabilità di specifici adempimenti e la sottoscrizione dei relativi atti.
CONSIDERATO che l'incarico di titolare della posizione di Elevata Qualificazione "Istruttorie e segreteria NUVV" è stato conferito alla dott.ssa Elisabetta Biasuto, in organico alla Direzione Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso - UO VAS, Vinca e NUVV, in ragione dell'elevata competenza tecnico-specialistica acquisita nella valutazione della sostenibilità economico-finanziaria e giuridica di proposte di finanza di progetto di competenza e/o di interesse regionale.
RITENUTO pertanto opportuno, ai fini di una maggiore efficienza amministrativa, fluidità operativa e semplificazione dei procedimenti di competenza della Direzione, demandare alla titolare della predetta E.Q. la firma degli atti istruttori funzionali alle attività del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, con specifico ed esclusivo riferimento al rilascio dei pareri facoltativi per la valutazione di progetti di opere pubbliche da realizzare mediante il ricorso all'istituto del Partenariato Pubblico Privato.