Concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie demaniale con ponteggi e con area ad uso cantiere, per lavori di manutenzione del Ponte Delaini, in attraversamento del fiume Adige, tra i Comuni di Belfiore e Ronco all'Adige (VR). Ente: Provincia di Verona R.D. n. 523/1904 - L.R. n. 41/88 Pratica n. 10748/1.
| Note per la trasparenza |
Provvedimento emesso al fine del rilascio della concessione idraulica per l'occupazione temporanea di area appartenente al demanio pubblico dello Stato – ramo idrico. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. |
Il Direttore
PREMESSO che, con nota pervenuta con prot. regionale n. 130301 in data 23/02/2026, la Provincia di Verona, con sede legale in Via Franceschine, 10, 37122 - Verona (VR), Partita IVA 00654810233, in persona del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Enrico Zanchetta (omissis) , ha presentato istanza di concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie demaniale con ponteggi e con area ad uso cantiere, per lavori di manutenzione del Ponte Delaini, in attraversamento del fiume Adige, tra i Comuni di Belfiore e Ronco all'Adige (VR);
PREMESSO che la Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la Provincia di Verona, nell'adunanza del 28/07/2023 con voto n. 112, ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto, subordinato al rispetto delle prescrizioni fissate dalla Commissione stessa e riportate all'art. 2 del disciplinare di concessione allegato al presente provvedimento e che forma parte integrante dello stesso;
RITENUTO che l'opera non rechi sostanzialmente pregiudizio al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato, né sia di impedimento all'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica;
CONSIDERATO che la Provincia di Verona ha sottoscritto digitalmente il disciplinare e ha provveduto a versare il canone richiesto e la cauzione definitiva;
RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. .mm. ii., di pubblicare, con le modalità previste dall'art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto;
VISTO il Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, artt. 86 ed 89";
VISTA la L.R. n. 41 del 9 agosto 1988 "norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale";
VISTA la L.R. n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509 del 8 agosto 2003 "Definizione e snellimento delle procedure per il rilascio delle concessioni di superfici del Demanio idrico dello Stato e delle autorizzazioni in area di rispetto idraulico";
VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25 giugno 2004 "Tariffario canoni del demanio idrico";
VISTA la L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018, art. 9 riguardante le "norme generali in materia di garanzie per l'utilizzo di beni del demanio idrico e delle acque pubbliche";
VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308 del 2 settembre 2019 e la nota protocollo 442192 del 04 ottobre 2021 "Individuazione degli atti di provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 18";
VISTA la D.G.R. n. 312 del 30 aprile 2026 "Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura e preordinati all'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Artt. 11 e 12 della L.R. n. 54 / 2012" e ss. mm. ii.. Autorizzazione all'avvio delle procedure per addivenire al conferimento degli incarichi di Direttore di Area, di Direttore di Direzione e della struttura ACOR - Responsabile Anticorruzione e Trasparenza";
VISTA la D.G.R. n. 562 del 16 giugno 2026 "Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura e preordinati al completamento dell'articolazione delle strutture della Giunta regionale. Istituzione delle Unità Organizzative, di alcune Strutture temporanee e connesso incardinamento degli attuali incarichi di Elevata Qualificazione. Artt. 17, 19 e 20 della L.R. n. 54 / 2012 e ss. mm. ii.";
VISTA la D.G.R. n. 627 del 24 giugno 2026, "Adempimenti connessi all'avvio della XII legislatura: conferimento degli incarichi a termine di Direttore di Unità Organizzativa e di Responsabile di Struttura temporanea nell'ambito dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio, ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e ss. mm. ii. ed ai sensi dell'art.12, comma 8, lettera b) del Regolamento regionale 31 maggio 2016, n.1 e ss.mm.ii.";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di rilasciare, alla Provincia di Verona, con sede legale in Via Franceschine, 10, 37122 - Verona (VR), Partita IVA 00654810233, in persona del Responsabile Unico del Progetto, Ing. Enrico Zanchetta (omissis) , la concessione idraulica per l'occupazione temporanea di superficie demaniale con ponteggi e con area ad uso cantiere, per lavori di manutenzione del Ponte Delaini, in attraversamento del fiume Adige, tra i Comuni di Belfiore e Ronco all'Adige (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona con voto n. 112 del 28/07/2023.
3. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n° 523 del 25 luglio 1904, il sopracitato Ente ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Delaini, tra i Comuni di Belfiore e Ronco all'Adige (VR), in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che formano parte integrante del presente provvedimento, disponendo il rispetto delle sottoelencate prescrizioni e condizioni di carattere speciale:
- che in destra idraulica sia presente una protezione delle sponde oggetto di scavo, con adeguata ammorsatura a monte e a valle, eseguita con materiali di idonea pezzatura;
- che in sinistra idraulica si dovrà prevedere una protezione dell'eventuale fuoriuscita della testa del palo con massi idonei di pezzatura, senza sopraelevare i massi della coronella oltre la testa del palo. Inoltre, sarà necessario garantire un raccordo con la sponda al fine di evitare l'aggiramento.
L'autorizzazione è, inoltre, subordinata alle seguenti prescrizioni di carattere generale:
a) eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d'acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
b) non modificare in alcun modo, nemmeno provvisoriamente, le sezioni idrauliche del corso d'acqua con opere, scavi, depositi o altro;
c) riparare tempestivamente, qualsiasi danno o guasto dovesse verificarsi alla proprietà demaniale per effetto della presente concessione in conformità alle prescrizioni impartite dalla Unità Organizzativa Genio Civile Verona;
d) comunicare in anticipo l'inizio dei lavori e successivamente la loro conclusione, trasmettendo certificato di regolare esecuzione delle opere con contestuale attestazione dell'esecuzione delle prescrizioni impartite e collaudo statico, secondo le indicazioni della normativa di settore;
e) sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l'intera area interessata dai lavori e sgomberare l'alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
f) provvedere in forma continua, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera;
g) assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù creatasi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori;
h) non pretendere risarcimenti od oneri per eventuali danni, di qualunque specie, che dovessero essere causati alle opere, oggetto della presente concessione, da piene, alluvioni od ogni altra causa, anche per effetto di lavori che si dovessero eseguire nell'asta del corso d'acqua stesso;
i) rispettare, in ogni caso, la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, nonché le altre normative e regolamenti in materia di polizia idraulica.
4. che il Concessionario dovrà valutare e richiedere autonomamente ulteriori autorizzazioni, atti di assenso e nulla osta (a titolo esemplificativo e non esaustivo V.I.N.C.A. permesso di costruire, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 42/04-vincolo paesaggistico, parere ambientale di cui D. Lgs. n. 152/2006, ecc..) necessarie per l'esecuzione dell'intervento e non ricomprese nel presente provvedimento. Ogni responsabilità nei riguardi della sicurezza del personale impiegato, anche con riferimento agli adempimenti del D.lgs. n.81/2008, resta in capo al Concessionario.
5. che l'esecuzione di diverse od ulteriori opere, oltre a quelle oggetto del presente provvedimento, o la non osservanza delle suddette disposizioni, comporterà l'immediata decadenza della concessione stessa, oltre all'obbligo del ripristino dei siti e del risarcimento degli eventuali danni cagionati alle opere idrauliche.
6. che le condizioni di utilizzo della concessione ora rilasciata sono contenute nel disciplinare allegato al presente decreto. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Concessionario, così come i lavori nel corso d'acqua che avessero per unico oggetto la conservazione del ponte, compresi gli interventi per garantire la pulizia della vegetazione e l'officiosità idraulica nel tempo della sezione di deflusso in corrispondenza dell'attraversamento (art. 12 R.D. 523/1904).
7. la durata della presente concessione in mesi 18 (diciotto) successivi e continui, a decorrere dalla data del presente decreto. Nel caso in cui non fosse possibile rispettare i termini per l'esecuzione delle opere, dovrà essere richiesta proroga prima della scadenza, pena la decadenza della concessione. Essa potrà, ad ogni modo, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici e dell'interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l'obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, lo stato dei luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.
8. per la presente concessione idraulica, è stato determinato il canone di € 4.473,89 (euro quattromilaquattrocentosettantatre/89) come previsto rispettivamente dall'art. 9 del disciplinare citato, il quale è stato versato dalla Provincia di Verona.
9. in caso di violazione delle norme di polizia idraulica di cessione dell'uso del bene da parte del Concessionario, l'Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall'art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale con l'obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.
10. che il presente decreto dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.
11. di pubblicare integralmente il presente decreto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ad esclusione dell'allegato disciplinare di concessione e degli elaborati tecnici, ai sensi della L.R. n. 29 del 27 dicembre 2011 e della D.G.R. 14 maggio 2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art. 23 del Dlgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss. mm. ii. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.
Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti all'Autorità Amministrativa Competente del Veneto, nei termini di 60 giorni dalla notifica ovvero, se del caso, avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria entro i termini di legge. Entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento è altresì ammesso ricorso al Capo dello Stato.
Pasquale Lo Fiego
Allegati (omissis)