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Bur n. 93 del 14 luglio 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 15232 del 26 giugno 2026

H-SOLAR 6 S.r.l. - Impianto agrivoltaico denominato "Oppeano" e opere di connessione alla rete 20 kV potenza nominale impianto 18.461,52 kWp. Comuni di localizzazione: Oppeano (VR), San Giovanni Lupatoto (VR) e Zevio (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura VIA del progetto dell'impianto agrivoltaico denominato "Oppeano" e opere di connessione alla rete 20 kV potenza nominale impianto 18.461,52 kWp nei Comuni di Oppeano, San Giovanni Lupatoto e Zevio (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata in data 21/11/2025 ed acquisita al protocollo regionale con nn. 637859, 637728, 637725, 637722, 637720, 637712, 637704, 637697, 637679 del 24/11/2025.

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA";

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTO il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune e in particolare le semplificazioni introdotte in materia di VIA dall'art. 47;

VISTA la Legge 2 febbraio 2024, n. 11 conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione dei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023;

VISTO il Decreto Legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 - Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO il DL n. 175 del 21/11/2025 "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili", convertito nella legge 15 gennaio 2026, n.4;

VISTA la L.R. n. 17 del 22/07/2022 - Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)", in particolare l'art. 23, comma 3, che stabilisce che "i procedimenti in materia di VAS,

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all'articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;

TENUTO CONTO che il proponente dichiara che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV alla Parte Seconda, punto 2, lettera d-quater), denominata "impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee";

VISTA l'istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dalla società H-SOLAR 6 SRL (C.F. e P IVA 05696740280), con sede legale in Via G.A. Longhin n. 23 CAP 35129 (PD), trasmessa tramite PEC in data 21/11/2025 ed acquisita al protocollo regionale con nn. 637859, 637728, 637725, 637722, 637720, 637712, 637704, 637697, 637679 del 24/11/2025;

VISTA la nota n. 666430 del 10/12/2025 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto e contestualmente comunicato l'avvio del procedimento;

VISTO che, ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152/06, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sia di anni 5;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/12/2025, è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

VISTA la nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Verona -Ufficio Prevenzione Incendi- prot. 31190 del 12/12/2025, acquisita con prot. reg. 670747 del 12/12/2025;

VISTA la nota di richiesta integrazioni di ENAC (prot. 181484-P del 15/12/2025), acquisita con prot. reg. 674105 del 15/12/2025;

CONSIDERATO che l'argomento è stato discusso nella seduta del 28/01/2026 e che, in tale sede, il Comitato Tecnico Regionale VIA ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi deciso di richiedere alla società proponente, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., una serie di chiarimenti e integrazioni, richieste con nota prot. 58731 del 04/02/2026;
 

VISTO il nulla osta dell'Aeronautica Militare (prot. 11297 del 09/02/2026), acquisita con prot. reg. 107481 del 10/02/2026;
 

CONSIDERATO che la società proponente ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa in data 02/03/2026, acquista con prot. reg. nn. 153089 e 153094 del 06/03/2026;
 

VISTA la nota prot. n. 189311 del 26/03/2026 con la quale è stata comunicata al proponente la proroga del termine di venti giorni per l'adozione del provvedimento di verifica, ai sensi del comma 6 dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06;
 

VISTO il parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Veronese (prot. 6239 del 30/04/2026), acquisito con prot. reg. 248912 del 30/04/2026;
 

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 27/05/2026:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
  • il D.M. 10/09/2010;
  • il D.Lgs. n. 28 del 03/03/2011;
  • il D.Lgs. n. 199 del 08/11/2021;
  • la Legge n. 41 del 21/04/2023;
  • il D.L. n. 13 del 24/05/2023;
  • Legge n. 11 del 02/02/2024;
  • il D.L. n. 63 del 15/05/2024;
  • il D.Lgs. n. 190 del 25/11/2024;
  • il D.L. n. 175 del 21/11/2025;
  • la L. n. 4 del 15/01/2026;
  • la L.R. n. 17 del 22/07/2022;
  • la L.R. n. 12 del 27/05/2024;
  • il Regolamento regionale n. 2/2025;
  • il Regolamento regionale n. 4/2025;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;
 

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di un impianto agrivoltaico con potenza di picco complessiva pari a 18.461,52 kWp su una superficie di 22,6 ha nel Comune di Oppeano (VR);

PRESO ATTO che l'impianto sarà connesso alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) tramite un nuovo elettrodotto a 20 kV completamente interrato lungo viabilità esistente e che la linea si svilupperà in parte anche nei Comuni di San Giovanni Lupatoto (VR) e di Zevio (VR);

PRESO ATTO che nel Piano degli Interventi del Comune di Oppeano l'area di impianto è classificata come zona E "agricola;

PRESO ATTO che il progetto di tipo agrivoltaico prevede, contestualmente alla produzione di energia elettrica, anche lo svolgimento dell'attività agricola mediante la semina di colture estensive da rinnovo e colture orticole;

CONSIDERATO che sono stati analizzati gli indicatori di presuntiva non idoneità all'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'art. 3 della L.R. n. 17/2022 e che dalla verifica svolta risulta che l'area interessata dall'impianto è caratterizzata dalla presenza del seguente indicatore:

    • punto 4) aree agricole di pregio
      • La provincia di Verona ha approvato la mappatura delle "aree agricole di pregio" secondo quanto previsto dall'articolo 5 della LR nr. 17 del 2022. Dalla consultazione della tavola 1B SUD allegata alla delibera del Consiglio Provinciale di Verona n. 35 del 19/12/2024, atto che ha individuato le aree agricole di pregio, si osserva che le particelle oggetto del progetto rientrano nei valori di punteggio corrispondenti alla classe 0,001-0,2. Detta classe di punteggio è la seconda su 5 classi di rappresentazione, con scala di pregio estesa tra 0 (minor valore di pregio) a 1 (massimo valore di pregio);

PRESO ATTO che l'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 è stato abrogato dal D.Lgs. 25 Novembre 2024, n. 190, come modificato dal D.L. 21 Novembre 2025, n. 175 ("Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili") entrato in vigore il giorno 22/11/2025 e convertito nella legge 15 gennaio 2026, n.4;

TENUTO CONTO che il D.L. n. 175/2025 inserisce inoltre nel D.Lgs. n. 190/2024 l'art. 11-bis "Aree idonee su terraferma" che ridefinisce le tipologie di aree considerate idonee all'installazione di impianti fotovoltaici;

PRESO ATTO che l'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 175/2025 stabilisce che le nuove disposizioni sulle aree idonee si applichino alle procedure di valutazione ambientale per le quali la verifica della completezza della documentazione a corredo del progetto è compiuta successivamente all'entrata in vigore del decreto stesso;

CONSIDERATO che per il caso in esame la verifica di completezza documentale si è conclusa prima dell'entrata in vigore delle modifiche introdotte al D.Lgs. n. 190/2024, l'analisi dell'idoneità dell'area deve essere svolta ai sensi della normativa previgente, ossia ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021;

CONSIDERATO che l'area risulta essere un'area idonea all'installazione di impianti agrivoltaici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 comma 8, c-ter (punto 2) del D.Lgs. 199/2021, data la sua ubicazione all'interno di un buffer di 500 m da uno stabilimento produttivo;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica Veronese ha espresso parere favorevole (prot. 6239 del 30/04/2026) all'approvazione della valutazione di compatibilità idraulica, relativa all'intervento in esame, con le seguenti prescrizioni:

    • dovrà essere realizzato un volume complessivo per la laminazione delle acque meteoriche pari ad almeno 5865 m3;
    • dovrà essere garantita la portata massima in uscita dal sistema di laminazione pari a 214 l/s;
    • in sede esecutiva dovrà essere posta particolare attenzione ai corsi d'acqua e canali irrigui in gestione consortile presenti lungo il tracciato di connessione alla rete MI. Tutti gli interventi in prossimità di questi dovranno essere sottoposti a specifica autorizzazione e/o concessione da parte dello scrivente Consorzio di Bonifica;
    • Si fa in ogni caso presente che tutte le opere entro e fuori terra, movimenti terra e sistemazioni varie, dovranno rispettare le distanze dai corsi d'acqua secondo le disposizioni di polizia idraulica del vigente regolamento del Consorzio di Bonifica Veronese e della normativa di cui ai RR.DD. 368 e 523 del 1904. Inoltre, dovranno rispettare le distanze dalle opere irrigue secondo le disposizioni del Regolamento delle Utenze Irrigue e Norme di Polizia delle Acque da valere per l'irrigazione Strutturata.

CONSIDERATO che, per la gestione dei bacini di laminazione, ed in particolare degli attraversamenti, il proponente prevede il possibile utilizzo di "fresato di asfalto compatto" (conosciuto anche come conglomerato bituminoso di recupero) che costituisce materiale classificato per legge come rifiuto speciale non pericoloso (Codice CER 170302), si ritiene che l'utilizzo di tale tipologia di inerte non sia compatibile con le finalità agricolo/produttive del progetto;

VISTE le Linee guida in materia di impianti agrovoltaici, pubblicate sul sito del MITE nel giugno 2022;

CONSIDERATO che con riferimento al rispetto dei requisiti di cui alle suindicate Linee Guida del MITE in materia di impianti agrovoltaici si rileva che l'integrazione alla relazione agronomica non presenta l'aggiornamento dei calcoli richiesto. Da verifiche svolte d'ufficio risulta tuttavia che il dato della superficie agricola, anche se sovrastimato (84%), risulta con buona approssimazione superiore al limite del 70 % della S agricola sulla S totale. Si evidenzia inoltre che, per l'effetto delle modifiche al D.lgs. 190/2024 apportate dalla legge n. 4/2026, in fase di richiesta di autorizzazione unica il proponente dovrà presentare la dichiarazione attestante che l'impianto è idoneo a conservare almeno l'80% della produzione lorda vendibile, secondo quanto previsto dall'art. 11/bis del D.Lgs 190/2024;

CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una fascia di mitigazione creata con l'impiego di specie arboree, in particolare una siepe polispecifica ottenuta mediante messa a dimora di Ligustrum Vulgare, Rhamnus cathartica, Euonymus europaeus e Cornus sanguinea e verrà realizzata, ad ovest, lungo la SP51 per un tratto di circa 300 metri ed anche lungo i lati nord e sud;

CONSIDERATO che il riempimento degli scavi effettuati per la posa di cavidotti, previsti nella proposta d'intervento, dovrà essere concordato con il gestore stradale, con l'obiettivo di garantire la migliore compattazione ed evitare cedimenti del tratto oggetto di scavo.

In particolare, per quanto concerne il ripristino dello strato di usura, a tutela dell'infrastruttura stradale oggetto d'intervento, dovrà essere previsto, salvo diversa indicazione del gestore della strada:

    • in caso di attraversamento della sede stradale:
      fresatura a cavallo della zona di scavo interessata dall'intervento fino alla quota dello strato di collegamento (binder), e larghezza minima di 20,00 m;
       
    • in caso di parallelismo della sede stradale:
      fresatura lungo tutto lo scavo della larghezza minima di 1,00 m fino alla quota dello strato di collegamento (binder).

La realizzazione del tappeto d'usura, dopo congruo periodo di assestamento, sarà dello spessore e tipologia concordato con il gestore della strada, per tutta la corsia interessata, nel caso di intervento in parallelismo, ovvero per una larghezza minima di 20 m, nel caso di attraversamento.

I raccordi con il piano viabile esistente dovranno essere effettuati a regola d'arte in modo tale che la pavimentazione finita risulti perfettamente livellata senza presenza di avvallamenti o dossi che, in ogni caso dovranno essere eliminati a cura e spese del proponente, con riprese o fresature fino al perfetto assestamento e regolarizzazione della sagoma stradale;

CONSIDERATO che, in merito alle distanze tra le piante su ciascuna fila, negli elaborati aggiornati si rileva un aumento a 4 m rispetto ai 3 m precedenti e si evidenzia che, ai fini di un sufficiente effetto schermante (mitigazione visiva), è da ritenersi migliore la soluzione inizialmente prevista (distanza pari a 3 m);

CONSIDERATO che, per le 6 cabine di trasformazione BT/MT, il proponente ha effettuato correttamente il calcolo delle Distanze di Prima Approssimazione e che nel Layout di progetto non si evidenzia la presenza di luoghi deputati ad ospitare la presenza di persone per un periodo superiore alle 4 ore giornaliere;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato la valutazione previsionale d'impatto acustico relativa alla fase di esercizio che si ritiene adeguata;

CONSIDERATO che la società dichiara che non ha effettuato una valutazione previsionale di impatto acustico per la fase di cantiere in quanto nella attuale fase progettuale tali attività di cantiere con relativo sviluppo temporale e soprattutto i possibili mezzi d'opera impiegati non appaiono definiti;

CONSIDERATO che il titolare dell'autorizzazione si farà carico di richiedere alla Ditta esecutrice una preventiva valutazione previsionale d'impatto acustico e di valutare il rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa nazionale facendo riferimento a quanto previsto dalla norma UNI11728-20218 "Pianificazione e gestione del rumore di cantiere - Linee guida per il committente comprensive di istruzioni per l'appaltatore" e di richiedere al Comune di Oppeano l'eventuale autorizzazione in deroga con le relative indicazioni operative;

RITENUTO che, relativamente all'inquinamento luminoso, ai fini autorizzativi, il proponente dovrà fornire tutti i documenti attestanti la conformità e il rispetto dell'impianto alla Legge regionale n. 17/09 e alle normative in materia, quali certificati e schede tecniche dei prodotti usati, dati fotometrici dei corpi illuminanti, dichiarazione di conformità, planimetrie, calcoli illuminotecnici e quanto altro possa servire per meglio dettagliare gli interventi illuminotecnici, secondo le Linee Guida ARPAV;

CONSIDERATO che, relativamente al "Piano preliminare di gestione delle terre e rocce da scavo", è necessario, nel caso in cui lo scavo superi il metro di profondità, che il proponente preveda un ulteriore campione come indicato all'allegato 2 del DPR n. 120/2017;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 4/2025, la Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV ha riconosciuto, con parere motivato positivo n. 128 del 07/04/2026, che l'istanza non determina un'incidenza significativa sul Sito della rete Natura 2000, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità del medesimo con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

PRESO ATTO che il proponente ha indicato un'efficacia temporale di durata del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA pari a 5 (cinque) anni;

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti del gruppo istruttorio;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al NON ASSOGGETTAMENTO alla procedura di VIA per l'intervento in oggetto, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, si possono escludere con ragionevole certezza impatti ambientali significativi negativi, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 27/05/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

decreta

1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/05/2026 e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l'intervento descritto nell'istanza presentata dalla società H-SOLAR 6 SRL (C.F. e P IVA 05696740280), con sede legale in Via G.A. Longhin n. 23 CAP 35129 (PD) relativo all'intervento di realizzazione di un "Impianto agrivoltaico denominato "Oppeano" e opere di connessione alla rete 20 kV potenza nominale impianto 18.461,52 kWp nei Comuni di Oppeano (VR), San Giovanni Lupatoto (VR) e Zevio (VR)", dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza e subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa;

3) l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;

4) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

5) di trasmettere il presente provvedimento alla società H-SOLAR 6 SRL (C.F. e P IVA 05696740280), con sede legale in Via G.A. Longhin n. 23 CAP 35129 (PD) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alle seguenti amministrazioni/enti: Comune di Oppeano (VR), Comune di San Giovanni Lupatoto, Comune di Zevio, Provincia di Verona, Direzione Generale di ARPAV, Consorzio di Bonifica Veronese, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Ulss 9 Scaligera, Comando dei Vigili del Fuoco di Verona, Agenzia del Demanio- Direzione Territoriale del Veneto, Comando Territoriale Nord, Aereonautica Militare - Comando I Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, ENAC, ENAV, ANSFISA, Sezione UNMIG dell'Italia Settentrionale, Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e Faunistico-venatoria, Direzione Pianificazione Territoriale e Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV;

6) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna



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