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Bur n. 84 del 30 giugno 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 14291 del 05 giugno 2026

Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, di un impianto, opere connesse ed infrastrutture indispensabili, per la produzione di biometano da digestione anaerobica di biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici, di capacità produttiva pari a circa 500 Smc/h, con successiva immissione in metanodotto Snam.Ditta proponente: BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l.Sede impianto: Comune di Vigasio, strada privata traversa Via dei Ronchi s.n.c.D. Lgs 387/2003; D. Lgs 28/2011; D. Lgs 152/2006; L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento unico si autorizza la costruzione e l'esercizio di un impianto, opere connesse ed infrastrutture indispensabili, per la produzione di biometano da digestione anaerobica di biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici, di capacità produttiva pari a circa 500 Smc/h, con successiva immissione in metanodotto Snam.

Il Direttore

RICHIAMATI il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" secondo cui la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e s.m.i., recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 26 commi 4 e 5 lettere b) e d) della Legge 5 agosto 2022, n. 118", in vigore dal 30.12.2024, ed in particolare l'art. 15 che stabilisce che ai procedimenti in corso si applichi la disciplina previgente;

- l'art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attribuisce alla Regione le funzioni di rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 alla realizzazione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, inferiori a 300 MW;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

- il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

- Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 "Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";

- il decreto MiTE del 15.09.2022 "Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.";

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 2 maggio 2013 "Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010";

- la L.R. n. 16 del 27 luglio 2023 con la quale sono stati modificati l'art. 5 della L.R. n. 33/1985 "Norme per la tutela dell'ambiente" e l'art. 79 della L.R. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" per l'aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;

- il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 contenente indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;

- il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;

- la D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";

- la Legge Regionale n. 12 del 27.05.2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)" e in particolare l'art. 23 "Disposizioni transitorie" secondo cui i procedimenti avviati prima della data di entrata in vigore dei regolamenti attuativi sono conclusi secondo le disposizioni previgenti;

- il Regolamento Regionale 09 gennaio 2025, n. 4 "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";

- il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";

- il D.Lgs. 24 marzo 2024, n. 48 "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche" ed in particolare l'art. 56 "Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze";

- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

- il D.lgs. 06.09.2011 n. 159 codice delle leggi antimafia;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTI INOLTRE

- l'articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;

- il Decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 309 del 28.06.2023 di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività;

- l'articolo 184-bis del D.Lgs n. 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l'art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall'ambito di applicazione della Parte IV;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 5.11.2009 e successive modifiche e integrazioni nonché la L.R. n. 33/1985 "Norme per la tutela dell'Ambiente";

- il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1530 del 28 agosto 2013, di "Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002";

- Il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 "Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allegamenti avicoli" ed in particolare l'Allegato A, paragrafo 5, lettera e) e paragrafo 9;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1076 del 15 settembre 2025 "Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare ne territorio regionale;

- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.02.2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" ed in particolare il Titolo IV relativo all'utilizzazione agronomica del digestato;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 "Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE."

- il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88";

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.";

VISTA l'istanza e la relativa documentazione assunte al protocollo regionale con nn nn.684688, 684684, 684682, 684679, 684674, 684671 del 27.12.2023 e n. 3250 del 03.01.2024, con le quali la Ditta BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l, con sede legale a Legnago (VR), via Zenate 11, C.F. e P.IVA n.IT04959520232, ha chiesto Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da digestione anaerobica di biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici, di capacità produttiva pari a 500 Smc/h, con successiva immissione in metanodotto Snam, da ubicarsi nel Comune di Vigasio (VR), strada privata traversa Via dei Ronchi s.n.c;

DATO ATTO che l'autorizzazione viene rilasciata dall'Autorità regionale competente a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate;

RICHIAMATO l'iter amministrativo, come di seguito riportato:

- la struttura regionale competente con nota prot. reg. n. 132044 del 14.03.2024 ha chiesto alla Ditta di identificare in modo univoco e compiuto gli atti di assenso necessari per la costruzione ed esercizio dell'impianto nonché delle opere e infrastrutture ad esso connesse, da far confluire nel provvedimento di autorizzazione unica e di completare eventualmente la documentazione già trasmessa con la documentazione richiesta dalle specifiche normative di settore relativa agli atti di assenso indicati dalla Ditta;

-con la medesima nota è stato comunicato alla Ditta e agli Enti potenzialmente interessati l'avvio del procedimento ad avvenuto completamento dell'istanza, ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990;

- la Ditta proponente con nota prot. reg. n. 146815 del 22.03.2024 ha trasmesso riscontro a quanto richiesto, richiedendo anche l'autorizzazione per opere in fascia di rispetto all'Autostrada del Brennero e allegando il parere favorevole con prescrizioni del Consorzio di Bonifica Veronese;

- Acque Veronesi con nota prot. reg. n.150915 del 25.03.2024, integrata da nota prot. reg. n.152198 del 26.03.2024, ha trasmesso il parere di competenza comunicando l'archiviazione della pratica prot. 7799/24 del 25.03.2024 e dichiarando che la zona di pertinenza dell'insediamento non è servita da pubblica fognatura;

- la Ditta con nota prot. reg. n.179695 del 11.04.2024 ha trasmesso ulteriore documentazione;

- la Regione del Veneto - U.O. Qualità dell'Aria Tutela dell'Atmosfera con nota prot. reg. n. 211763 del 02.05.2024 ha comunicato alla Ditta la necessità di completare la documentazione trasmessa, ha indetto la Conferenza di Servizi, fissando il termine finalizzato all'acquisizione da parte delle Amministrazioni coinvolte degli atti di assenso di competenza confluenti nel provvedimento conclusivo, ovvero delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi e ha comunicato che il medesimo restava sospeso fino all'espletamento della procedura di evidenza relativa all'apposizione del VPE - Vincolo Preordinato all'Esproprio;

- il Comando dei Vigili del Fuoco di Verona con nota prot. reg. n. 233900 del 15.05.2024 ha presentato le proprie richieste di integrazioni;

- l'Autostrada del Brennero con nota prot. reg. n. 24305 del 20.05.2024 ha presentato le proprie osservazioni e richieste di integrazioni;

- il Comando Forze Operative Nord con nota prot. reg. n. 268329 del 04.06 2024 ha espresso "NULLA CONTRO alla realizzazione dell'opera."

- il Comando 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica Militare con nota prot. reg n. 268318 del 04.06.2024 ha espresso il nulla osta all'esecuzione dell'intervento per gli aspetti demaniali di interesse e, relativamente alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione, ha richiamato la necessità di dover rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica" (Allegato B1);

- la Ditta con note prot. reg. nn. 268472, 268481, 268487 del 04.06.2024 e n. 283914 del 12.06.2024 ha trasmesso la documentazione di completamento;

- la Provincia di Verona Settore Pianificazione - Urbanistica - Viabilità con nota prot. reg. n. 278425 del 10.06.2024 ha presentato le proprie richieste di integrazioni di settore;

- la Regione del Veneto - U.O Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con nota prot. reg.321635 del 03.07.2024, a seguito della documentazione di completamento ricevuta da parte della ditta con le succitate note e non pervenuta agli enti stessi, ha dato comunicazione agli enti coinvolti della rideterminazione dei termini, comunicati con nota prot.reg. n. 211763 del 02.05.2024;

- il Consorzio di Bonifica Veronese con propria nota prot. n. 8451 del 08.07.2024 assunta a prot. reg. n.334207 del 08.07.2024 ha confermato e allegato il parere favorevole con prescrizioni, proprio prot. n. 22446 del 29.02.2024, in precedenza trasmesso alla Ditta e al Comune di Vigasio (Allegato B2);

- l'Autostrada del Brennero con nota prot. reg. n.353229 del 15.07.2024 ha confermato le richieste espresse con nota acquisita prot. reg. n. 24305 del 20.05.2024;

- la Provincia di Verona - Settore servizi in campo ambientale con nota prot. reg. n. 369418 del 24.07.2024 ha presentato le proprie richieste di integrazioni di settore;

- Arpav con nota prot. reg. n. 405464 del 09.08.2024 ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. reg. n. 407641 del 12.08.2024 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni, prot.n. 23941-P del 12.08.2024 (Allegato B3), e per quanto attiene la tutela archeologica ha allegato propria nota prot. n. 5911-P del 27.02.2024 (Allegato B4), trasmessa alla Ditta, con la quale comunica che nell'area oggetto di intervento non sussistono procedimenti di tutela in itinere, ma procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, segnalando l'opportunità che gli interventi di scavo previsti dal progetto siano condotti con assistenza di archeologi dotati dei prescritti requisiti di professionalità, con oneri a carico della Committenza e che eventuali ritrovamenti di beni nel sottosuolo appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D. Lgs. 42/2004, dovranno essere tempestivamente denunciati all'Ufficio medesimo ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto;

- la Regione del Veneto - U.O. Genio Civile di Verona con nota prot. reg. n. 417802 del 14.08.2024 ha espresso proprio parere comunicando che relativamente alla compatibilità idraulica, non essendo oggetto di indagine corpi idrici in gestione al Genio Civile di Verona, risulta necessario e sufficiente il solo parere del Consorzio di Bonifica Veronese per gli aspetti riconducibili alla DGR 2948/2009; che il Comune di Vigasio è classificato in zona sismica 3 e che pertanto relativamente alla microzonazione sismica non è tenuto ad esprimere pareri ex art.89 del DPR 380/2001 e che in merito al parere di polizia idraulica - tutela sulle acque pubbliche (R.D. 25 luglio 1904, n.523) non sono emerse interferenze delle opere di progetto con il reticolo idraulico di competenza;

- la Regione del Veneto - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con nota prot. reg. n. 563498 del 04.11.2024 ha chiesto alla Ditta di dare riscontro, entro 30 giorni, alle proprie richieste di integrazione / chiarimenti e a quelle pervenute dal Comando dei Vigili del Fuoco di Verona (prot. reg. n. 233900 del 15.05.2024), dall'Autostrada del Brennero (prot. reg. n. 243045 del 20.05.2024), dalla Provincia di Verona Settore Pianificazione- Urbanistica-Viabilità e Settore servizi in campo ambientale (prot. reg. n. 278425 del 10.06.2024 e n.369418 del 24.07.2024);

- la Ditta con nota prot. reg. n 614740 del 04.12.2024 ha chiesto una proroga di 30 gg per la trasmissione delle integrazioni /chiarimenti richiesti con nota 563498 del 04.11.2024;

- la Regione del Veneto - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con nota prot. reg. n. 621165 del 06.12.2024 ha concesso la proroga alla Ditta per la trasmissione delle integrazioni/chiarimenti succitate/i fissando come termine il 03.01.2025;

- il Comando dei Vigili del Fuoco di Verona con nota prot. reg. n.662867 del 31.12.2024 ha comunicato che precedentemente, aveva già trasmesso propria nota di richiesta di integrazione documentale e che in assenza della stessa non avrebbe potuto esprimere alcun parere di competenza;

- la Ditta con note prot. reg nn. 3819, 3828, 3839, 3842 del 07.01.2025 ha trasmesso le integrazioni richieste;

- Arpav con nota prot. reg. n. 32233 del 21.01.2025 ha trasmesso un ulteriore contributo tecnico, integrativo di quello con prot. reg. n. 405464 del 09.08.2024;

- la Provincia di Verona con nota prot. reg. n. 726815 del 11.02.2025 ha trasmesso il parere di competenza favorevole con prescrizioni reso dal Settore Servizi in campo ambientale - Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi (Allegato B5) e il parere di competenza reso dal Settore Pianificazione Urbanistica Viabilità;

- la Regione del Veneto - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con nota prot. reg. n. 75615 del 12.02.2025 ha comunicato il link a cui accedere per consultare la documentazione di progetto, considerato che, da una ricognizione di quanto era pervenuto alla struttura da parte della Ditta, le note assunte al protocollo regionale nn. 3819, 3828, 3839, 3842 del 07.01.2025 non risultavano essere state trasmesse a tutti gli enti coinvolti nel procedimento;

- la Ditta con prot. reg. n 127351 del 12.03.2025 ha trasmesso alcune integrazioni/chiarimenti da parte di Snam Rete Gas S.p.A distretto nord orientale;

- il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Verona con nota prot. reg. n 128917 del 12.03.2025 ha trasmesso una richiesta di chiarimenti/integrazioni, avendo rilevato un'incompletezza della documentazione consultabile ai fini di una corretta valutazione dell'interferenza;

- in merito al subprocedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001, relativo alla costruzione del metanodotto di connessione dell'impianto alla rete gas esistente, la Regione del Veneto - U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera, con note prot. reg. nn. 158360, 158379 del 27.03.2025 ha trasmesso la comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti proprietari delle aree interessate secondo il piano particellare fornito dalla Ditta, con nota acquisita al prot. reg. n. 684688 del 27.12.2023 e confermato con nota acquisita al prot.reg. n. 127351 del 12.03.2025;

- la Regione del Veneto - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con nota prot. reg. n 166430 del 01.04.2025 ha chiesto alla Ditta di trasmettere quanto richiesto da Snam con nota prot. reg. n.128917 del 12.03.2025, ha chiesto dei chiarimenti circa l'atto di disponibilità trasmesso e comunicato il link per accedere a tutta la documentazione di progetto;

- la Ditta con nota prot. reg. n. 177284 del 07.04.2025 ha trasmesso integrazioni volontarie;

- i soggetti proprietari/comproprietari delle aree interessate al subprocedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 con note prot. reg. n. 178701 del 07.04.2025 e n. 184004 del 10.04.2025 hanno dichiarato di non avere osservazioni in merito alla procedura incardinata;

- la Ditta con note prot. reg. n. 189807 e 190293 del 14.04.2025 ha trasmesso i chiarimenti richiesti da Snam e con nota prot. reg. n. 191025 del 14.04.2025 ha trasmesso ulteriori integrazioni;

- la Regione del Veneto - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con nota prot. reg. n. 20038 del 18.04.2025 ha trasmesso i dati forniti dalla Ditta alla U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari e per conoscenza al Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria del Veneto (CREV), secondo la procedura per la valutazione di nuovi impianti di biogas che utilizzano pollina;

- la Regione del Veneto Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria - U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari con nota prot. reg. n. 220571 del 05.05.2025 ha dato riscontro alla nota trasmessa dalla Regione del Veneto - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con prot. reg. n. 20038 del 18.04.2025;

- la Ditta con nota prot. reg. n. 221582 del 05.05.2025 ha trasmesso il parere condizionato del Comando dei Vigili del Fuoco di Verona;

- il Comando dei Vigili del Fuoco di Verona con nota prot. reg. n. 233897 del 12.05.2025 ha comunicato di avere espresso, con nota prot. 10762 del 29.04.2025, il parere in merito alla richiesta di valutazione del Progetto ricevuta in data 09.01.2024 ed assunta al proprio protocollo generale con n. 352 e comunicato che "ogni altra eventuale modifica significativa ad attività indicate nell'allegato I al DPR 151/11 dovrà essere regolarizzata mediante l'avvio delle procedure di cui all'art. 3 del DPR sopracitato. Si comunica inoltre che alla predetta conferenza dei servizi non parteciperà alcun tecnico di questo Comando in quanto il parere non potrebbe essere diverso da quello sopra riportato."

- il Comando dei Vigili del Fuoco di Verona con nota prot. reg. n. 274465 del 04.06.2025 ha trasmesso parere favorevole condizionato (proprio prot. U0010762 del 29.04.2025) con prescrizioni (Allegato B6);

- la Regione del Veneto - U.O qualità dell'Aria Tutela dell'Atmosfera con nota prot. reg. n. 279986 del 06.06.2025, considerata la conclusione dell'espletamento della procedura di evidenza relativa all'apposizione del VPE -Vincolo Preordinato all'esproprio ha chiesto agli enti entro 20 gg di trasmettere i pareri/ determinazioni di competenza o di confermare o meno quanto già trasmesso in considerazione delle integrazioni acquisite al protocollo regionale in data 07.04.2025 e 14.04.2025, chiedendo inoltre di acquisire entro 15 giorni gli accordi/manifestazione d'interesse mancanti a dimostrazione della disponibilità di tutte le matrici indicate nel piano di alimentazione;

- Acque Veronesi S.c.a.r.l. con nota prot. reg. n. 286446 del 11.06.2025 ha confermato i contenuti riportati nel "Parere di Competenza" trasmesso in data 25.03.2024 con proprio protocollo n. 7799/24;

- la Ditta con nota prot. reg. n.289215 del 12.06.2025 ha trasmesso ulteriori integrazioni;

- l'Autostrada del Brennero con nota prot. reg. 295505 del 17.06.2025 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni e condizioni subordinate all'accettazione del proponente (Allegato B7);

- la Provincia di Verona con nota prot. reg. n. 307136 del 23.06.2025 ha confermato i pareri trasmessi in data 07 febbraio 2025 e acquisiti con prot. reg. n. 726815 del 11.02.2025;

- l'U.L.S.S. 9 Scaligera con nota prot. reg. n. 314572 del 26.06.2025 ha manifestato l'esigenza di richiedere alcune integrazioni/ approfondimenti;

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza con nota prot. reg. n. 338141 del 09.07.2025 ha ribadito quanto già espresso con propria nota prot. 23941-P del 12.08.2024 rammentando che, per quanto attiene la tutela archeologica: "poiché l'intervento è oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale va sottoposto a Valutazione Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA). Si resta pertanto in attesa della relativa documentazione secondo quanto previsto dall'art. 41, c. 4 del D. Lgs. 36/2023 e All. I-8 al medesimo Decreto.";

- la Regione del Veneto - U.O Qualità dell'Aria Tutela dell'Atmosfera con nota prot. reg. n. 368128 del 28.07.2025 ha specificato che diversamente da quanto indicato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con la suddetta nota il progetto non è oggetto di Valutazione di Impatto Ambientale, ha chiesto al Comune di Vigasio di valutare le prescrizioni indicate dal Comando dei Vigili del Fuoco nella nota prot. reg. n. 274465 del 04.06.2025 al fine dell'inserimento nel titolo edilizio e di comunicare gli esiti di dette valutazioni, al DGAViCCA del MIT di trasmettere l'esito della valutazione di quanto rappresentato nell'istruttoria dell'Autostrada del Brennero nella nota prot. reg. 295505 del 17.06.2025 ai fini del rilascio del titolo autorizzativo per lavori sulle fasce di rispetto stradale, alla ditta di trasmettere quanto richiesto dall'ULSS 9 Scaligera nella nota prot. reg. n. 314572 del 26.06.2025 e documentazione relativamente all'antimafia;

- la Ditta con nota prot. n.396483 del 13.08.2025 ha trasmesso parte della documentazione richiesta, ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 2011 (antimafia);

- il Ministero delle infrastrutture dei Trasporti con nota prot. reg n. 417045 del 29.08.2025 ha comunicato che: "ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 -Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade-, 25 -Attraversamenti ed uso della sede stradale- e 26 - Competenza per le autorizzazioni e le concessioni- del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 -Nuovo Codice della Strada- la società "Autostrada del Brennero S.p.A." nella sua qualità di concessionaria del tratto autostradale eventualmente interessato a vario titolo dagli interventi di che trattasi, è legittimata a rilasciare le relative prescritte autorizzazioni; pertanto la società concessionaria è chiamata a rendere il parere di competenza nell'ambito della Conferenza di Servizi in oggetto, tenendo informato quest'Ufficio, fatte salve le attività di vigilanza e di controllo espletate da quest'ultimo in nome e per conto della Direzione Generale per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale";

- la Regione del Veneto - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con nota prot. reg. n. 516236 del 01.10.2025 ha chiesto alla Ditta di integrare la documentazione antimafia, all'Autostrada del Brennero di trasmettere il titolo autorizzativo di competenza come indicato dal DGAViCCA del MIT con nota prot. reg. n. 417045 del 29.08.2025, al Comune di Vigasio di trasmettere atto di competenza e all'ULSS 9 Scaligera di esprimere proprio parere/nulla osta di competenza;

- l'U.L.S.S. 9 Scaligera con nota prot. reg. n. 528202 del 03.10.2025 ha trasmesso il proprio nulla osta per il proseguo dell'iter procedurale;

- la Ditta con nota prot. n.550291 del 10.10.2025 ha trasmesso la documentazione richiesta con nota prot. reg. n. 516236 del 01.10.2025;

- l'Autostrada del Brennero con nota prot. reg.n. 592567 del 27.10.2025 ha confermato il parere favorevole con prescrizioni e condizioni espresso con la propria nota prot. 19680/25 del 16.06.2025 e acquisito con nota prot. reg. 295505 del 17.06.2025 dichiarando che "...stante il contenuto della nota prot. 25520 - del 29/08/2025 dell'Ufficio Ispettivo Territoriale di Bologna della DGAViCCA del MIT che legittima questa Società a rilasciare le prescritte autorizzazioni, è ora da considerarsi equivalente ad autorizzazione di competenza, sempre con le prescrizioni e subordinata all'accettazione delle condizioni di cui alle parti "prescrizioni" e "condizioni" della nota prot. 19680/25 del 16/06/2025 che viene allegata alla presente e che ne costituisce parte integrante".

- la Ditta con note prot. reg. nn. 109763, 109774, 109782, 109802, 109808, 109819, 109838 del 11.02.2026 ha trasmesso integrazioni volontarie;

- la Ditta con nota prot. reg. n. 149259 del 05.03.2026 ha comunicato che avendo riscontrato la presenza di refusi nella documentazione di progetto inviata, avrebbe trasmesso un documento di rettifica delle incongruenze riscontrate;

- la Ditta con nota prot. reg. n. 190619 del 27.03.2026 ha trasmesso delle integrazioni volontarie comprensive di chiarimenti;

- la Regione del Veneto - U.O Qualità dell'Aria Tutela dell'Atmosfera con nota prot. reg. n. 237966 del 23.04.2026 ha chiesto entro 20 giorni dal ricevimento della stessa di comunicare il proprio parere/determinazione ovvero l'eventuale riformulazione dei pareri già espressi comunicando che, visto la mancata ricezione di alcun parere o determinazione da parte del Comune di Vigasio, i subprocedimenti di competenza comunale che confluiscono nel presente procedimento unico riguardano: titolo edilizio - D.P.R. n. 380/2001, conformità agli strumenti urbanistici comunali, verifica valutazione impatto acustico - Legge n. 447/1995, autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura - D. Lgs. 152/2006 art. 124, autorizzazione paesaggistica D.Lgs 42/2004, autorizzazione alla realizzazione delle opere di connessione alla rete gas nazionale esterne al perimetro d'impianto (gasdotti di interesse esclusivamente locale ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR 327/2001), valutazione del traffico/viabilità in ambito comunale, valutazione circa l'adeguamento dell'intersezione con via dei Ronchi, variante urbanistica, eventuali misure compensative.

- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy con nota prot. reg. n. 259950 del 07.05.2026 ha dato riscontro di non partecipazione al procedimento unico e alla Conferenza di servizi specificando che, ai sensi dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 259/2003 come modificato dal D.Lgs. 48/2024 e dal D.L. n. 19 del 19/02/2026, nei soli casi in cui il progetto delle opere in oggetto preveda la costruzione, modifica o spostamento di condutture elettriche di classe terza (linee o condutture elettriche con tensione nominale maggiore di 30.000 V) e/o di tubazioni metalliche sotterrate con protezione catodica, è tenuta a sottoscrivere una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze delle condutture elettriche e/o delle tubazioni metalliche con le reti di comunicazione elettronica, ovvero linee di telecomunicazioni, corredata da una dettagliata relazione tecnica a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione in originale ove previsto (ex art. 120 del R.D. 1775/1933) e trasmettere tale documentazione via PEC direttamente allo scrivente Ispettorato;

VISTO l'Allegato A quale parte integrante e contestuale del presente provvedimento, nel quale sono riportati i principali elementi progettuali proposti dalla Ditta;

PRESO ATTO le aree interessate dall'intervento relativo all'impianto sono identificate catastalmente al Foglio 13 del Comune di Vigasio mappali nn. 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, nonchè i mappali nn. 54, 55, 56 relativamente all'area Snam e i mappali 18,40,41,79, per quanto riguarda la strada di accesso e i mappali 53,62,67 a servizio dell'impianto;

CONSIDERATO che il sedime interessato dall'intervento di costruzione dell'impianto di produzione di biometano in progetto, ai sensi del vigente P.T.R.C. - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, si trova in "area ad elevata utilizzazione agricola";

DATO ATTO che l'impianto, secondo quanto dichiarato dalla Ditta, non rientra tra le aree e siti non idonei alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di biometano ai sensi dell'allegato alla D.C.R.V. n. 38 del 02.05.2013 e rispetta la distanza di 500 mt dagli allevamenti avicoli ordinari preesistenti più prossimi, così come richiesto dal DM 30/05/2023;

CONSIDERATO che il DM 10.09.2010 al punto 15.3 del relativo Allegato prevede che l'autorizzazione unica, ove occorra, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico e precisa che "Gli impianti possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, nel qual caso l'autorizzazione unica non dispone la variante dello strumento urbanistico";

CONSIDERATO che l'area interessata ricade parzialmente tra le aree ritenute di interesse paesaggistico, art.142, comma1 lettera c) D. Lgs 42/2004 "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";

RICHIAMATA la nota prot. reg. n. 237966 del 23.04.2026 relativamente alle competenze Comunali;

VISTO l'atto di compravendita e costituzione di servitù soggette a condizioni sospensive del 21.03.2024, relativo, per quanto riguarda la compravendita, ai mappali 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 e 76 del Foglio 13 - Catasto Terreni del Comune di Vigasio e, per quanto riguarda la costituzione di servitù ai mappali 53, 62 e 67 del Foglio 13 - Catasto Terreni del Comune di Vigasio, nonché il preliminare di costituzione di servitù soggette a condizione sospensiva del 23.12.2024, relativo ai mappali 18, 40, 41 e 79 del Foglio 13 - Catasto Terreni del Comune di Vigasio prodotti dalla Ditta con note acquisite ai prot. reg. nn. 268487 del 04.06.2024 e 3828 del 07.01.2025 attestanti la disponibilità delle aree, ai sensi del punto 13.1 lett. C dell'allegato al D.M. 10.09.2010;

CONSIDERATO che il progetto presentato prevede la connessione dell'impianto all'esistente metanodotto denominato "Zimella - Cervignano DN1400 (56")"attraverso la realizzazione di una nuova linea di metanodotto denominato "Allacciamento Biometano A004408 di Vigasio (VR) DN100 (4") - 75 bar" di lunghezza pari a circa 200 metri e che l'accesso agli impianti sarà garantito dalla realizzazione di una strada di accesso e da una piazzola di sosta e manovra, da realizzare in corrispondenza della strada "Via dei Ronchi";

PRESO ATTO che le opere di connessione in progetto ricadono nel territorio del Comune di Vigasio su area definita Zona Agricola;

VISTO il piano particellare fornito dalla Ditta secondo cui saranno interessate le aree identificate catastalmente al Foglio 13 mappali 77-78-79-41-40-55-53-54-56-57-59 per quanto riguarda gli asservimenti e Foglio 13 mappali 77-78-55-54-56-57-59 per quanto riguarda le occupazioni;

CONSIDERATO che la Regione del Veneto - U.O. Qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera ha dato avvio, su istanza del proponente, al procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'asservimento/occupazione sui terreni che saranno interessati dall'opera di connessione alla rete di metanodotto esistente, ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., espletando tutte le formalità previste dalla citata normativa di riferimento;

DATO ATTO che entro i termini previsti dal D.P.R. n. 327/2001 i soggetti proprietari/comproprietari delle aree interessate al subprocedimento per l'apposizione del vincolo succitato hanno dichiarato di non avere osservazioni in merito alla procedura incardinata;

CONSIDERATO che Snam Rete Gas S.p.A con nota prot. reg. n. 127351 del 12.03.2025 ha chiesto che l'autorizzazione all'esercizio del metanodotto sia rilasciata in favore della stessa puntualizzando che le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie relative al gasdotto saranno di proprietà della medesima;

CONSIDERATO che la Ditta nella relazione tecnica "DES-774-B-Relazione Tecnica-R4" prot. reg. n. 109763 del 11.02.2026 ha dichiarato che: "l'impianto di biometano che prevede la produzione di biogas in eccesso per poter alimentare i servizi ausiliari (elettrici e termici). In specifico il sistema di cogenerazione e la caldaia di servizio, entrambe alimentate a biogas, provvederanno a fornire energia elettrica e termica in autonomia. Il gruppo elettrogeno di emergenza, alimentato a gasolio, garantirà la continuità della fornitura elettrica all'impianto in caso di fermata del cogeneratore." e che "è previsto che l'impianto funzioni ad isola e pertanto NON è previsto allaccio alla rete elettrica esterna. Il progetto pertanto non include elettrodotto (né in forma passiva né in forma attiva) dall'esterno. L'energia elettrica prodotta dal cogeneratore viene trasformata all'interno dello stesso container in Bassa Tensione e successivamente distribuiti ai sistemi ausiliari mediante cavidotti in bassa tensione. Non è pertanto presente la cabina elettrica" e con nota prot. reg. n. 190619 del 27.03.2026 ha ribadito l'assenza di cabina elettrica;

CONSIDERATO che l'area risulta inoltre interessata dalla fascia di rispetto relativa alla viabilità autostradale, normata dall'art.18 delle NTA del PAT;

RICHIAMATA la nota del Ministero delle infrastrutture dei Trasporti prot. reg n. 417045 del 29.08.2025;

PRESO ATTO del parere dell'Autostrada del Brennero da considerarsi equivalente ad autorizzazione di competenza, con le prescrizioni e subordinata all'accettazione delle condizioni di cui alle parti "prescrizioni" e "condizioni" della nota prot. 19680/25 del 16.06.2025;

RITENUTO di prescrivere che la ditta entro 30 giorni prima dell'inizio dei lavori provveda all' accettazione delle condizioni di cui al suddetto parere favorevole del 16.06.2025 rilasciato dall'Autostrada del Brennero quale condizione dell'efficacia dell'autorizzazione da parte dell'Autostrada del Brennero;

DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale;

VISTO l'art. 272-bis del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;

RITENUTO di prescrivere l'adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis, rimandando ad eventuali ulteriori interventi di contenimento a seguito delle risultanze dei monitoraggi odorigeni post-operam;

VISTA la competenza delle Province al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs n.152/2006 incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;

PRESO ATTO delle prescrizioni contenute nel parere di competenza della Provincia di Verona reso dal Settore Servizi in campo ambientale - Servizio A.U.A prot. reg. n. 726815 del 11.02.2025 relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/2006 derivanti dall'impianto;

RICHIAMATO il contributo di ARPAV prot. reg. n.405464 del 09.08.2024;

CONSIDERATO che la Ditta ha comunicato di non ritenere sostenibile dal punto di vista economico il recupero della CO2, proveniente dall'off-gas;

RITENUTO di prescrivere che entro18 mesi la ditta valuti nuovamente la fattibilità di un sistema di recupero di CO2, ovvero proponga un sistema alternativo di compensazione ambientale per la CO2 emessa;

PRESO ATTO che gli scarichi derivanti dall'esercizio dell'impianto soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 39 comma 3 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.C.R.V. n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii., sono gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura di competenza comunale e lo scarico in corpo idrico delle acque meteoriche di dilavamento di competenza provinciale;

PRESO ATTO delle prescrizioni contenute nel parere di competenza della Provincia di Verona prot. reg. n. 726815 del 11.02.2025 reso dal Settore Servizi in campo ambientale - Servizio A.U.A., procedure semplificate e scarichi prot. reg. n. 726815 del 11.02.2025 relativamente all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del PTA della Regione del Veneto, allo scarico in corpo idrico delle acque meteoriche di dilavamento;

CONSIDERATO che la Ditta intende utilizzare parte del digestato prodotto per lo spandimento agronomico;

DATO ATTO che per l'utilizzazione agronomica del digestato la Ditta debba rispettare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto - D.G.R. n. 813 del 22 giugno 2021;

CONSIDERATO che la Ditta prevede di utilizzare parte del digestato prodotto per produrre ammendante previo compostaggio per cui devono essere rispettati i criteri di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

PRESO ATTO che la ditta prevede l'utilizzo di un sistema di strippaggio dell'ammoniaca e che intende gestire il solfato d'ammonio prodotto in regime di deposito temporaneo all'interno dell'impianto;

CONSIDERATO che ARPAV con proprio contributo prot. reg. n. 32233 del 21.01.2025 ha preso atto della valutazione di assoggettabilità prodotta dalla Ditta ai sensi del D.Lgs 105/2015 ritenendo al contempo di "...prescrivere l'implementazione di un idoneo Sistema di Gestione seguendo uno standard riconosciuto al fine di ridurre il rischio di incidenti che possono implicare conseguenze anche ambientali";

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all'istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall'allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000";

PRESO ATTO che le opere in progetto sono esterne alle aree individuate dalla Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che è ammessa l'attuazione degli interventi qualora:

- non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e s.m.i., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;

- ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DATO ATTO che l'Unità Organizzativa qualità dell'Aria e Tutela dell'Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 1 del 2026 agli atti dell'ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) con prescrizioni a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

CONSIDERATO che l'importo della fidejussione di cui all'Allegato A della D.G.R.V. n. 253 del 22.02.2012 nella quale si stabilisce che "L'importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel "Piano di ripristino", comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento.", risulta pari ad euro 952.643,56 (novecentocinquantaduemilaseicentoquarantatre/56) così come indicato nell'elaborato "DES-774-R-Piano di ripristino-R1" acquisito con prot. reg. n. 109774 del 11.02.2026;

VISTI i contributi, gli atti di assenso e le determinazioni conclusive pervenute sui subprocedimenti di settore per quanto di competenza delle Amministrazioni e Gestori di beni o servizi pubblici interessati coinvolti in Conferenza di Servizi;

PRESO ATTO delle prescrizioni/condizioni/raccomandazioni contenute nei suddetti contributi, atti di assenso e determinazioni conclusive;

DATO ATTO che per le Amministrazioni che non hanno espresso motivato dissenso il parere è da intendersi favorevole ai sensi del comma 7, art. 14-ter della L. 241/1990;

PRESO ATTO del silenzio assenso esercitato dal Comune di Vigasio;

CONSIDERATO che, in applicazione del D.Lgs n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136"), è stata effettuata in data 25.07.2025, la richiesta di rilascio comunicazione, ai sensi dell'art. 87 alla Banca Dati Nazionale Antimafia, acquisita per via telematica con prot. n. PR_VRUTG_Ingresso_0075966_20250725 e che in data 03.12.2025 è stata acquisita la comunicazione in parola attestante che a carico della società BIOMETHAN GREEN PARK 2 Società Agricola - S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 alla suindicata data non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di Autorizzazione Unica regionale;

EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all'art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell'Allegato al D.M 10.09.2010;

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;

DATO ATTO del pagamento degli oneri istruttori, calcolati ai sensi dell'art.4. comma 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n.7;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l'assetto organizzativo per lo svolgimento dell'attività amministrativa delle Strutture regionali;

il R.R. n. 1/2016;

la D.G.R. n. 232/2020;

la D.G.R. n. 24/2021;

la D.G.R. n. 473/2022;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto delle determinazioni/pareri/nulla osta/atti di assenso di competenza acquisite dalle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici interessati, coinvolti nella Conferenza di Servizi, indetta ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990 nell'ambito del procedimento unico di cui al D.Lgs n. 387/2003;

3. di adottare conseguentemente la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi e di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 autorizzando:

a) la Ditta BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l con sede legale a Legnago (VR) in via Zenate 11, C.F. e P.IVA04959520232 (di seguito denominata "Ditta") alla costruzione ed esercizio di un impianto, opere connesse ed infrastrutture indispensabili, per la produzione di biometano da digestione anaerobica di biomasse vegetali, sottoprodotti agroindustriali e reflui zootecnici, di capacità produttiva pari a 500 Smc/h, con successiva immissione in metanodotto Snam, nel Comune di Vigasio (VR), strada privata traversa Via dei Ronchi s.n.c, su area censita catastalmente al Foglio 13 del Comune di Vigasio mappali nn. 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, nonchè i mappali nn. 54, 55, 56 relativamente all'area Snam e i mappali 18,40,41,79, per quanto riguarda la strada di accesso e i mappali 53, 62, 67 a servizio dell'impianto;

b) SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale San Donato Milanese (MI) piazza Santa Barbara,7 C.F. e P.IVA 10238291008, alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione del sopracitato impianto di produzione di biometano all'esistente rete di trasporto del gas naturale, su terreni censiti al Comune di Vigasio al Foglio 13 mappali_77-78-79-41-40-55-53-54-56-57-59 per quanto riguarda gli asservimenti e Foglio 13 mappali 77-78-55-54-56-57-59 per quanto riguarda le occupazioni;

4. di subordinare la validità del presente provvedimento al permanere di valido titolo di disponibilità dell'area su cui sono realizzati gli impianti e le opere connesse;

5. di porre a carico della BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l. l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dal verificarsi, le eventuali variazioni che incidono sul titolo di disponibilità delle aree interessate dall'impianto;

6. di dare atto che il presente provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico comunale;

7. di dichiarare, in conformità al D.P.R. 327/2001, la pubblica utilità delle opere connesse e infrastrutture indispensabili e di apporre sui relativi beni immobili interessati (Foglio 13, mappali 77-78-79-41-40-55-53-54-56-57-59) il vincolo preordinato all'esproprio, richiamando la competenza del Comune di Vigasio, ai sensi dell'art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001, a procedere alle procedure espropriative;

8. di riconoscere una positiva conclusione della procedura di valutazione d'incidenza per l'esercizio dell'impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

9. di stabilire che l'impianto nonché le opere di connessione dovranno essere realizzati ed eserciti in conformità alle proposte progettuali di cui agli elaborati acquisiti a prot. Reg. con nn. 684671, 684674, 684679, 684682, 684684, 684688 del 27.12.2023, n. 3250 del 03.01.2024, n. 1426815 del 22.03.2024, n. 179695 del 11.04.2024, nn. 268472, 268481, 268487 del 04.06.2024, n. 283914 del 12.06.2024, nn. 3819, 3828, 3839, 3842 del 07.01.2025, n.127351 del 12.03.2025, n. 177284 del 07.04.2025, nn. 189807, 190293, 191025 del 14.04.2025, n. 289215 del 12.06.2025, n. 396483 del 13.08.2025, n. 550291 del 10.10.2025, nn. 109763, 109774, 109782, 109802,109808,109819,109838 del 11.02.2026 e n. 190619 del 27.03.2026. Ogni modifica dovrà essere assentita dagli Enti competenti ai sensi della normativa vigente;

10. di stabilire che nella costruzione ed esercizio dell'impianto devono essere rispettate le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all'Allegato B e agli Allegati B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, parte integrante del presente provvedimento;

11. di stabilire che è fatto obbligo il ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto e a tal fine la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, prima dell'inizio dei lavori e pena la decadenza del titolo abilitativo, una garanzia a prima e semplice richiesta, di importo pari a euro 952.643,56 IVA inclusa, nel rispetto della relativa prescrizione di cui all'Allegato B, ovvero indicizzato secondo l'importo previsto al momento della presentazione della garanzia; la fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla D.G.R.V. n. 253/2012 e s.m.i. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell'indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla D.G.R. n. 253/2012;

12. di informare che in caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs n. 190/2024 e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento;

13. di dare atto che la durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore; i rinnovi/aggiornamenti necessari per le singole autorizzazioni incluse nella presente autorizzazione unica dovranno essere richiesti, con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente, alla Regione del Veneto ai fini dell'aggiornamento del presente provvedimento;

14. di precisare che sono fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze delle Amministrazioni e Gestori di beni o servizi pubblici relative ad eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari alla costruzione ed esercizio dell'impianto nonché delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, che non confluiscono nel presente atto;

15. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso e che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;

16. di trasmettere il presente provvedimento alla Ditta BIOMETHAN GREEN PARK 2 Soc. Agr. S.r.l, a Snam Rete Gas S.p.A e ai seguenti soggetti: Comune di Vigasio, Provincia di Verona, ARPAV- Dipartimento Regionale Coordinamento Controlli e Bonifiche - U.O Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli preventivi e ARPAV- Dipartimento provinciale di Verona, Soprintendenza archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XII- Ispettorato Territoriale Veneto, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po, Consorzio di Bonifica Veronese, Acque Veronesi, ULSS 9 Scaligera, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto Direzione generale per le autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione autostradale Ufficio ispettivo territoriale di Bologna, Autostrada del Brennero S.p.A, E - distribuzione S.p.A., ENAC- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione operazione Nord Est, ENAV S.p.A, Ministero della Difesa Comando 1a Regione Aerea Ufficio Territorio e Patrimonio Comando Forze Operative Nord - Ufficio Affari Territoriali Regione del Veneto - Genio Civile di Verona e Direzione prevenzione, sicurezza alimentare veterinaria e GSE, Ufficio delle Dogane di Verona;

17. di informare che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

18. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

19. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

ALLEGATO_A.PDF
ALLEGATO_B0.PDF
ALLEGATO_B1.PDF
ALLEGATO_B2.PDF
ALLEGATO_B3.PDF
ALLEGATO_B4.PDF
ALLEGATO_B5.PDF
ALLEGATO_B6.PDF
ALLEGATO_B7.PDF


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