Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 84 del 30/06/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 84 del 30/06/2026
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 84 del 30 giugno 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 14775 del 17 giugno 2026

DAL MASO GROUP S.R.L. – Nuova linea recupero RAEE. Comune di localizzazione: Arzignano (VI). Procedura di Verifica di assoggettabilità interregionale (art. 19 e art. 30 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla società DAL MASO GROUP S.r.l., riguardante l'ampliamento delle attività di gestione dei rifiuti già effettuate presso l'impianto, localizzato in comune di Arzignano (VI), con l'introduzione dell'attività di recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";

VISTO in particolare l'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 "Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA";

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)";

VISTI i Regolamenti attuativi regionali n. 2 e n. 4 del 09.01.2025, rispettivamente in materia di VIA e VINCA;

VISTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV, punto 8, lettera t), denominata "modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente", riferita ad un progetto di cui all'Allegato II, lettere m), n) e o);

VISTA l'istanza acquisita agli atti con prot. nn. regionale 656143, 656151 e 656152 del 03/12/2025, con la quale la società DAL MASO GROUP S.r.l. (sede legale: Arzignano, Via Decima Strada 8; C.F. e P.IVA 03729430243) ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025, l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che il progetto riguarda l'ampliamento delle attività di gestione dei rifiuti già effettuate presso l'impianto in oggetto, con l'introduzione dell'attività di recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);

VISTA la nota n. 668926 del 11/12/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;

CONSIDERATO che in data 22/12/2025 il proponente ha trasmesso, con nota ricevuta al protocollo regionale n. 688856, lo studio di ricaduta degli inquinanti, erroneamente omesso nel precedente invio della documentazione;

VISTA la nota n. 13323 del 13/01/2026, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VIA hanno comunicato la riapertura dei termini relativi alla presentazione delle osservazioni ai sensi del comma 4, art. 19, del D.Lgs. 152/2006, tenuto conto della rilevanza ambientale della documentazione inviata in data 22/12/2025;

VISTO inoltre, che ai sensi dell'art. 19 comma 10 del D.Lgs. 152/06, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA sia di anni 5;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/12/2025 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso, comunicato con nota prot. n. 691531 del 23/12/2025;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute osservazioni presentate dal comune di Arzignano (ricevuta con prot. n. 7539 del 09/01/2026;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/03/2026 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell'istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 12/03/2026 prot. n. 163065;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 15/04/2026 (acquisita con prot. nn. 222189 e 222206);

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: "Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)";

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d'incidenza dell'intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I - screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;

VISTO l'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV n. 213 in data 09/06/2026, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

CONSIDERATA la nota prot. n. 296917 del 28/05/2026 con la quale gli uffici della U.O. Valutazione Impatto Ambientale hanno comunicato la proroga del termine per l'adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell'art. 19, comma 6bis, del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell'istanza e nella relativa documentazione allegata ha proposto che l'efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità sia di 5 anni;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell'Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 83/25);

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 10/06/2026, premesse le valutazioni di seguito indicate:

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";
  • il D.M. n. 52 del 30/03/2015;
  • la L.R. n. 12/2024;
  • il Regolamento regionale n. 2/2025;
  • il Regolamento regionale n. 4/2025;
  • la L.R. n. 3 del 21/01/2000.

TENUTO CONTO dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

CONSIDERATO che il progetto presentato dal proponente riguarda l'ampliamento delle attività di gestione dei rifiuti già effettuate presso l'impianto in oggetto, con l'introduzione dell'attività di recupero dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE);

VISTA la nota prot. n. 163065 del 12/03/2026 di richiesta integrazioni trasmessa al proponente a seguito di quanto disposto dal Comitato Tecnico Regionale nella seduta del 11/03/2026;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla società DAL MASO GROUP S.r.l. in data 15/04/2026 (acquisita con prot. nn. 222189 e 222206);

TENUTO CONTO per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati, rispetto alle quali il proponente ha presentato le integrazioni e gli approfondimenti richiesti a seguito della richiesta integrazioni;

CONSIDERATO che le integrazioni fornite dal proponente sono da considerarsi esaustive;

VERIFICATO che l'intervento previsto risulta coerente con i contenuti della pianificazione regionale;

CONSIDERATO che la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata, alle condizioni operative dichiarate dalla Ditta è da ritenersi corretta per quanto concerne la descrizione del futuro impatto acustico determinato dallo stabilimento nella configurazione di progetto;

VALUTATO che, ad impianto a regime nella configurazione di progetto, sia comunque necessario effettuare una campagna di misure al fine di dare conferma alle conclusioni della suddetta valutazione per la fase di esercizio e che tale verifica dovrà essere ricompresa all'interno del PMC;

CONSIDERATO che, al fine di valutare l'impatto delle modifiche impiantistiche a livello di emissioni in atmosfera, il proponente ha sviluppato uno studio di ricaduta degli inquinanti che si ritiene adeguato ed esaustivo;

VALUTATO che la ricaduta media annuale dei SOV sul massimo di dominio risulta essere pari a 1.65 ug/m3 e 1.80 ug/m3, rispettivamente nello stato autorizzato e di progetto e che tali concentrazioni contribuiscono a più del 5% del valore limite del benzene del D.Lgs. 155/2010, ma che comunque non si ritiene critico tale risultato, in quanto:

  • secondo un approccio estremamente cautelativo, si è fatto il confronto della ricaduta di una somma di sostanze con il limite previsto per un solo composto contenuto in essa;
  • come indicato dal proponente, il massimo di dominio ricade in aree industriali non abitate;
  • le simulazioni sono state eseguite considerando concentrazioni limite e portate massime nominali, quindi flussi di massa di inquinanti massimi teorici.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli aspetti tecnico gestionali, quanto presentato dal proponente si ritiene sufficiente rispetto alle richieste di integrazioni fatte;

VALUTATO che, per quanto riguarda e l'eventuale necessità di gestione delle emissioni derivanti dal trattamento delle batterie, il proponente ha presentato una dichiarazione del costruttore secondo cui l'impianto è già predisposto per l'installazione di un filtro assoluto con carbone attivo e che si ritiene opportuno che il proponente doti l'impianto di tale filtro, anche con reimmissione in ambiente di lavoro, e proceda all'avvio dell'impianto con un monitoraggio del filtro al fine di determinare le ore di lavoro massime per poi procedere alla sostituzione del carbone;

CONSIDERATO che ai fini autorizzativi il proponente dovrà presentare un'analisi dei risultati del monitoraggio di falda effettuato dalla ditta con gli attuali 3 piezometri, sia in relazione alla ricostruzione della direzione della falda sia in relazione all'analisi qualitativa delle acque sotterranee, in quanto tali informazioni, integrate con le caratteristiche dei processi in progetto ed eventuali apprestamenti tecnici e/o gestionali, serviranno alla valutazione della necessità o meno di ampliare l'attuale rete piezometrica;

RITENUTO che il caso in esame non ricada nell'ambito di applicazione della misura I.1.a del Piano Aria, in quanto trattasi di installazione esistente per la quale l'incremento del flusso di massa delle Polveri per il trattamento meccanico è inferiore al 50% e per la quale le attività associate al previsto superamento della soglia AIA di cui al punto 5.1 per il pretrattamento di rifiuti pericolosi (batterie) e di cui al punto 5.5 per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi con l'entrata in vigore della decisione delegata (UE) 2025/934, non generano flussi convogliati a camino;

PRESO ATTO che con la prossima entrata in vigore della decisione delegata (UE) 2025/934, l'intervento proposto comporterà il superamento della soglia AIA di cui al punto 5.1 per il pretrattamento di rifiuti pericolosi (batterie) e di cui al punto 5.5 per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi, secondo le tabelle 6.24 e 6.26 dello SPA aggiornato con le integrazioni acquisite al prot. reg. n. 222189 e 222206 del 15/04/2026;

RITENUTO pertanto, che, pur a fronte di un provvedimento di esclusione da VIA, sia necessario sottoporre la variante all'iter previsto per le modifiche AIA sostanziali, in conformità all'art. 29-ter del d.lgs. n. 152/2006, fermo restando che gli incrementi R13/R12 non sono in ogni caso soggetti a procedure di cui al Titolo III alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 mentre l'incremento in D15, soggetto a verifica di assoggettabilità, è già stato valutato nella presente procedura negli scenari ante e post entrata in vigore della decisione delegata (UE) 2025/934 (cfr. tabelle 6.23, 6.24, 6.25, 6.26 dello SPA aggiornato con le integrazioni acquisite al prot. reg. n. 222189 e 222206 del 15/04/2026);

PRESO ATTO dell'esito dell'istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV di cui al Parere motivato n. 213 in data 09/06/2026, in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale, che esprime, a conclusione della procedura di VINCA "Valutazione Preliminare - Screening Specifico (Livello I)", un parere motivato positivo per il progetto in oggetto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, il proponente, tenuto conto dei tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, ha proposto un'efficacia temporale di durata del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A pari a 5 (cinque) anni;

VALUTATO che, in ragione dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, la suddetta proposta risulta congrua e, pertanto, l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. si conferma debba essere di 5 anni a far data dalla sua pubblicazione. Decorsa l'efficacia temporale, senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza motivata del Proponente, di specifica proroga da parte dell'Autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio;

ha espresso all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'esclusione dell'intervento in oggetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato n. 213 del 09/06/2026, in quanto il progetto non comporta impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle indicazioni riportate in premessa.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 10/06/2026, sono state approvate, per l'argomento in parola, seduta stante;

decreta

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 10/06/2026 in merito all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all'istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato n. 213 del 09/06/2026, in quanto il progetto non comporta impatti ambientali significativi negativi sull'ambiente, in riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto delle indicazioni riportate in premessa;

3) che l'efficacia temporale del presente provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 5 (cinque) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Qualora l'istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;

4) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

5) Di trasmettere il presente provvedimento alla società DAL MASO GROUP S.r.l. ( C.F. e P.IVA 03729430243) con sede legale in Via Decima Strada 8, Arzignano (VI), (PEC: dalmasogroupsrl@legalmail.it) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Arzignano (VI), alla società Acque del Chiampo S.p.A., all'Azienda ULSS 8 Berica, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologia - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare e U.O. Qualità dell'aria e tutela dell'atmosfera, alla U.O. VAS VINCA e NUVV e alla Direzione Generale di ARPAV;

6) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna



Torna indietro