INNOVANDO s.r.l. – Impianto di sperimentazione e ricerca di rifiuti con sede legale in Via Vecchia Ferriera n.5, Vicenza (VI) e ubicazione impianto in Via Tavigliana, n.3 Grezzana (VR). Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio ai sensi dell'art. 211 del D. lgs. n. 152/2006 e art. 30 L.R. n. 3/2000. DDDATE n. 4 del 15/01/2026. Modifica dell'Autorizzazione.
| Note per la trasparenza |
Con il presente provvedimento si autorizza la modifica del Decreto n. 4/2026 di autorizzazione di un impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero di materiali plastici provenienti da rifiuti costituiti da caschi da moto ai sensi dell'art. 211 del D. lgs. n. 152/2006 e art. 30 L.R. n. 3/2000 a seguito dell'istanza, da parte della Innovando Srl, inerente il recupero di caschi da moto di marche differenti da quella attualmente autorizzata.
|
Il Direttore
PREMESSO il Decreto n. 4 del 15 gennaio 2026 con cui la Innovando Srl è stata autorizzata alla realizzazione ed esercizio, ai sensi dell'art. 211 del D. lgs. n. 152/2006 e art. 30 L.R. n. 3/2000, di un impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero di materiali plastici provenienti da rifiuti costituiti da caschi da moto, ubicato in Via Tavigliana n.3 in Comune di Grezzana (VR);
RICHIAMATE le prescrizioni n. 5 n. 9 del Decreto sopracitato, le quali autorizzano la ditta a trattare esclusivamente rifiuti costituiti da caschi da moto a marchio Dainese Group Spa, raccolti nei negozi appartenenti al gruppo Dainese nell'ambito del progetto denominato LIFE IMPACTO;
VISTA l'istanza presentata dalla Innovando s.r.l. acquisita al prot. reg. n. 287101 del 22/05/2026 con la quale chiede di poter recuperare anche caschi di marche diverse dal marchio Dainese Group Spa poiché, a seguito di verifiche, la ditta ha verificato che le tipologie di materiali costituenti i caschi sono molto omogenee anche per altre marche (ABS, EPS, PC, metalli, tessuti, cinghie) e pertanto possono essere oggetto di recupero tramite lo stesso trattamento autorizzato;
VERIFICATO che la modifica richiesta non varia i trattamenti autorizzati né aumenta le tipologie di rifiuti o i quantitativi autorizzati e può quindi ritenersi non sostanziale;
VISTO l'avvio del procedimento con contestuale richiesta di parere agli Enti prot. reg. n. 295669 del 28/05/2026;
VISTO il parere di Arpav di cui al prot. reg. n. 312991 del 08/06/2026, nel quale rileva che:
- [...] si conferma il parere ai sensi del c. 3 dell'art. 184-ter, già rilasciato con prot. n. 111746 del 23/12/2025;
- sotto il profilo tecnico si ritiene che non sussistano elementi di rilievo e che il Protocollo Sperimentale non necessiti di aggiornamento;
VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 323116 del 10/06/2026, la dichiarazione relativa all'emissione della marca da bollo con identificativo n. 012512225904919 del 08/06/2026 per il rilascio del provvedimento;
VISTA la L. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA la D.G.R. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. La prescrizione n. 5 del Decreto n. 4 del 15/01/2026 è modificata come segue:
La Ditta è autorizzata a trattare esclusivamente rifiuti costituiti da caschi da moto di varie marche, raccolti nei negozi appartenenti alla Dainese Group Spa nell'ambito del progetto denominato LIFE IMPACTO, ed aventi i seguenti codici EER:
|
Codice
|
Descrizione
|
|
20 01 10
|
Abbigliamento
|
|
20 01 39
|
Plastica
|
|
20 03 07
|
Rifiuti ingombranti
|
3. La prescrizione n. 9 del Decreto n. 4 del 15/01/2026 è modificata come segue:
Il conferimento e il controllo in ingresso dei rifiuti devono avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
- i rifiuti in ingresso sono costituiti esclusivamente da caschi da moto di varie marche, raccolti nei negozi appartenenti alla Dainese Group Spa; la documentazione di accompagnamento del rifiuto deve consentire di accertare tale requisito;
- all'atto del conferimento, il tecnico responsabile verifica la corrispondenza di ogni singolo carico di rifiuti a quanto previsto dal punto precedente;
- sulle frazioni plastiche ABS+EPS, prima dell'avvio a dissoluzione, e sulla frazione plastica PC devono essere svolte le analisi su Cd, Pb, KOH, con le frequenze e modalità riportate nel Protocollo sperimentale.
4. Resta fermo quanto stabilito dal Decreto n. 4 del 15/01/2026 per le parti non modificate dal presente provvedimento.
5. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 295669 del 28/05/2026.
6. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell'ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
7. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
8. Il presente provvedimento è notificato a Innovando s.r.l. e comunicato alla Provincia di Verona, al Comune di Grezzana, ARPAV.
9. Il presente provvedimento assume efficacia dalla notifica di cui al punto precedente.
10. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
11. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Paolo Giandon