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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 14363 del 08 giugno 2026
Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. Azienda agricola "Mirandola Emilietto" – Comune di Bovolone (VR). Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ora D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190.
Con il presente provvedimento si approva la modifica e integrazione all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola rilasciata all'azienda agricola "Mirandola Emilietto", con sede legale in via San Giovanni, 150 – Comune di Bovolone (VR) e sede operativa (sede impianto) in via Bassa San Giovanni s.n., medesimo Comune, con DGR n. 1362 del 17 luglio 2012 e s. m. e i. (DGR n. 732 del 21 giugno 2022).
Il Direttore
VISTI:
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118, entrato in vigore il 30 dicembre 2024, con il quale è stata modificata la disciplina per il rilascio dei titoli autorizzativi e abilitanti in materia di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003;
- gli articoli 8 e 9 del citato D. Lgs. n. 190/2024 con i quali è stata rimodulata, rispettivamente, la competenza comunale e regionale per il rilascio dei titoli alla costruzione e all'esercizio -e la loro eventuale successiva modifica e integrazione- degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, in funzione della produzione di energia primaria installata ovvero dell'assetto impiantistico assentito precedentemente;
VISTE le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2204/2008, con la quale erano state approvate le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell'autorizzazione unica;
- n. 1391/2009, con la quale è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (successivamente aggiornata con Decreto del Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport n. 5/2023) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'agricoltura, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
- n. 1192/2009 e n. 453/2010, con le quali sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna Struttura regionale finalizzate al rilascio dell'autorizzazione unica;
- n. 253/2012, con la quale è stata dettagliata la disciplina delle garanzie per la messa in pristino dei luoghi una volta cessata l'attività di produzione di energia e biometano;
- n. 725/2014, recante nuove disposizioni procedurali per l'approvazione, tra altro, del titolo abilitativo agli impianti di produzione di biometano;
- n. 958/2024, recante le ulteriori determinazioni organizzative in materia di autorizzazioni alla gestione degli impianti da fonti rinnovabili alimentati da biogas, biomassa e per la produzione di biometano in base alla L.R. n. 11/2001, art. 42;
CONSIDERATO, pertanto, che la competenza in materia di rilascio dei titoli autorizzativi - e loro varianti - agli impianti di produzione di energia rinnovabile, la cui competenza è stata assegnata, sulla base della DGR n. 958/2024, all'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport, deve essere ricondotta agli assetti impiantistici di cui all'allegato C del D. Lgs. n. 190/2024;
CONSIDERATO, altresì, che all'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura, Sport è confermata la competenza autorizzatoria in capo alle istanze presentate da imprenditori agricoli con nesso di connessione all'attività agricola ai sensi dell'articolo 44 della L.R. n. 11/2004;
CONFERMATI i contenuti del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, con il quale sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, nelle more del nuovo provvedimento in attuazione del D. Lgs. n. 190/2024;
VISTA la DGR n. 1362 del 17 luglio 2012, con la quale l'azienda agricola "Mirandola Emilietto" (CUAA: (omissis) ), con sede legale in via San Giovanni, 150 - Comune di Bovolone (VR) e sede operativa (sede impianto) in via Bassa San Giovanni s.n., medesimo Comune, ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Bovolone (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto e sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino);
DATO ATTO che, in data 12 novembre 2012, l'impianto termoelettrico è entrato formalmente in esercizio;
DATO ATTO, altresì, con successiva modifica e integrazione del titolo abilitativo (DGR n. 732 del 21 giugno 2022) la medesima Azienda agricola ha ottenuto la conferma di variazione qualitativa del Piano di approvvigionamento della biomassa (DGR n. 997/2016), con contestuale incremento quantitativo del sottoprodotto di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino) e nuova introduzione di sottoprodotto di origine biologica proveniente da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo - pollina), ossia:
PRESO ATTO che in data 11 novembre 2024 il medesimo Soggetto intestatario dell'autorizzazione unica ha inoltrato agli Uffici regionali un'istanza (n. id. 575593/2024) di rilascio di un'ulteriore modifica e integrazione del titolo abilitativo, a seguito della necessità di adeguare il lay-out dell'impianto come conseguenza della messa fuori uso della sezione di essiccamento del digestato, precedentemente autorizzata;
DATO ATTO che per effetto del venir meno della sezione di essiccazione dell'impianto termoelettrico, la Ditta ha previsto un diverso assetto della produzione di energia dalla combustione di biogas, che prevede in sintesi (vedi Allegato A):
- la realizzazione di tre (3) vasche di stoccaggio della frazione chiarificata del digestato in prossimità dell'impianto esistente (Comune di Bovolone, foglio 45, mappali nn. 86 e 262);
- la realizzazione di una nuova vasca di carico del digestato, prossima alle tre vasche di stoccaggio di progetto;
- la suddivisione di una trincea esistente (su mappale n. 266) al fine di ricavare un'area idonea ad ospitare la frazione solida del digestato;
- la trasformazione dell'attuale vasca di stoccaggio del digestato in un post-digestore, con conseguente installazione delle opere di termostatazione e della copertura gasometrica;
- lo spostamento planimetrico della tramoggia di carico delle biomasse in prossimità della vasca esistente di idrolisi;
- l'eliminazione dell'impianto di estrusione;
- l'eliminazione dell'impianto di essiccazione;
- la modifica del Piano di approvvigionamento della biomassa, articolato secondo:
CONSIDERATO che seppur l'istanza n. id. 575593/2024 sia stata acquisita dagli Uffici regionali precedentemente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 190/2024, con la nuova versione del progetto di variante (fine 2025) si è ritenuto opportuno far confluire l'iter avviato nel corso del 2024 nell'ambito dell'articolo 9 del D. Lgs. n. 190/2024, avendo le caratteristiche di cui all'allegato C del medesimo decreto legislativo (lettera "g") e non essendo compiuta, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, la verifica della documentazione presentata a corredo del progetto (comma 2, art. 15 del D. Lgs. n. 190/2024);
CONSIDERATO che è stato necessario, ai fini dell'indizione della Conferenza di servizi, chiedere al Soggetto istante di completare il progetto con quanto risultato carente in sede di fase istruttoria dagli Uffici regionali (vedi protocollo regionale n. 0646833 del 19 dicembre 2024);
DATO ATTO, inoltre, che:
- in data 20 febbraio 2025 l'Azienda agricola ha chiesto una prima proroga di trasmissione della documentazione per la "sopravvenuta esigenza di un aggiornamento della dieta di alimentazione [...]";
- soltanto in data 14 agosto 2025 il Soggetto istante ha trasmesso la documentazione tecnica utile all'indizione della Conferenza di servizi;
- in data 19 agosto 2025 è stata indetta la Conferenza di servizi tra le Amministrazioni e Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento mettendo a disposizione la documentazione tecnica aggiornata;
- il successivo 21 agosto 2025 è stata avviata, conformemente all'articolo 9 del D. Lgs. n. 190/2024, la fase di verifica della completezza della documentazione progettuale e l'eventuale richiesta di integrazioni da far pervenire al Soggetto istante;
- in data 15 settembre 2025 gli Uffici regionali hanno comunicato la fase di verifica della completezza della documentazione, richiedendo ulteriori integrazioni progettuali;
- nei termini previsti dal comma 4, art. 9 del decreto legislativo (30 gg) il Soggetto istante, in data 15 e 17 ottobre 2025, ha trasmesso le integrazioni documentali richieste;
- entro i termini previsti dal comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 190/2024 (10 gg), gli Uffici regionali hanno indetto la Conferenza di servizi finalizzata ad acquisire gli atti di assenso alla realizzazione delle nuove opere di progetto, nonché il nuovo assetto del piano di approvvigionamento della biomassa;
- i lavori della Conferenza di servizi, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, come in ultima modificata dal D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, è stata fissata in 45 gg (in luogo dei 120 gg ordinari);
- in data 14 e 17 novembre 2025 il titolare dell'azienda agricola, sig. Emilietto Mirandola, ha trasmesso un aggiornamento della documentazione di progetto in variante;
- nei nuovi termini previsti di durata della Conferenza di servizi (27 dicembre 2025), le seguenti Amministrazioni e Enti pubblici hanno trasmesso il proprio parere/contributo istruttorio favorevole:
DATO ATTO, altresì, che nei medesimi termini di cui al precedente punto in elenco (12 dicembre 2025), l'Amministrazione comunale di Bovolone ha, viceversa, trasmesso il parere sfavorevole, richiedendo:
- di integrare la documentazione tecnica con taluni elaborati grafici (sistemazione a verde della nuova area di progetto);
- valutare un diverso assetto per la gestione di alcune fasi del processo produttivo, allo scopo di minimizzare il traffico e l'eventuale emissione di odori;
- valutare l'opportunità di avviare l'iter per la dichiarazione dello stabilimento come "Industria insalubre";
- l'accettazione di misure compensative ai sensi del D. MiSE 10 settembre 2010;
COMUNICATO dagli Uffici regionali l'esito istruttorio dell'Amministrazione comunale di Bovolone e ritenuto che vi fossero le condizioni per superare il dissenso rispondendo alle richieste del Comune, in data 16 dicembre 2025 è stata formalizzata al titolare dell'Azienda agricola la richiesta di nuove integrazioni documentali utili alla definizione favorevole dell'atto espresso;
ACQUISITO in data 12 e 17 gennaio 2026 il contributo dell'Azienda agricola in merito alla documentazione tecnica richiesta dall'Amministrazione comunale di Bovolone;
ACQUISITO, altresì, in data 24 aprile 2026 un nuovo parere del Comune di Bovolone, favorevole alla realizzazione della variante di progetto in argomento, subordinatamente al rispetto della Convenzione approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 26 febbraio 2026 (sottoscritta in data 22 aprile 2026), nonché al rispetto di talune nuove prescrizioni vincolanti già emerse nel corso del precedente parere del 12 dicembre 2025;
COMUNICATO in data 6 e 22 maggio 2026 alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati l'aggiornamento dell'iter amministrativo in argomento e la versione definitiva della nuova proposta di documento prescrittivo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto termoelettrico assentito nel 2012 all'azienda agricola "Mirandola Emilietto";
DATO ATTO che nei termini (10 gg) prescritti dalle citate note non sono state acquisite ulteriori memorie ostative al progetto di variante in argomento;
RILEVATO che il sopra citato progetto di variante prevede l'integrazione dell'originaria documentazione di progetto approvata, con:
- Relazione tecnica - ver 2 (aggiornamento OTT 2025);
- integrazione alla pagina 29 della Relazione tecnica;
- Analisi impatto viabilità - Relazione tecnica - ver 1 (agg. LUG 2025);
- Relazione modalità di distribuzione digestato e rispetto normativa vigente - ver. 1 (agg. LUG 2025);
- Relazione bilancio energetico (agg. AGO 2025);
- Relazione geologica-geognostica-sismica (agg. AGO 2025);
- Verifica compatibilità idraulica - Relazione Generale (agg. OTT 2025);
- Tavole grafiche di progetto:
- Aggiornamento perizia stima costi per messa in pristino luoghi (asseverazione del 15 ottobre 2025);
- CDU e relativo estratto di mappa;
RITENUTO opportuno, ai fini della semplificazione amministrativa, di fare propri, nel corso del procedimento in argomento, i contenuti progettuali intervenuti con DGR n. 732 del 21 giugno 2022 e che, pertanto, si determina il venir meno dell'efficacia di quanto precedentemente autorizzato con la citata deliberazione, in quanto superata dai contenuti progettuali della variante in argomento;
CONFERMATA la disponibilità dei luoghi sui quali insiste l'impianto termoelettrico in capo all'azienda agricola "Mirandola Emilietto" (Comune di Bovolone - VR, foglio 45, particelle nn. 86 e 266), tramite:
- atto di compravendita registrato all'Ufficio del Registro di Legnago (VR) il 2 maggio 1997 al n. 536, e trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verona in data 21 aprile 1997, al Registro generale n. 12000 e Registro particolare n. 8961, come da atto notarile del 14 aprile 1997 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago -VR (Rep. n. 59826 e Racc. n. 8988), con riferimento al sedime catastale individuato in Comune di Bovolone - VR, foglio 45, particella n. 79;
- istanza di frazionamento del 2 maggio 2007, n. 213887.1/2007 in atti del 2 maggio 2007 (protocollo n. VR0213887), presentata il 20 aprile 2007, dalla particella catastale originaria n. 79 sono state ricavate le particelle catastali derivate n. 239 e 240;
- istanza di frazionamento e contestuale soppressione del mappale n. 239 del 31 dicembre 2012 (pratica n. VR0389954), dalla particella catastale n. 239 è stata ricavata la particella n. 266;
- atto di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Legnago (VR) l'8 gennaio 2002 al n. 23, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 3 gennaio 2002, al Registro generale n. 134 e Registro particolare n. 114, come da atto notarile del 20 dicembre 2001 a firma del dott. Sergio Macchi, notaio in Legnago (Rep. n. 98764 e Racc. n. 13867) - ), con riferimento al sedime catastale individuato in Comune di Bovolone - VR, foglio 45, particella n. 86;
CONFERMATO, altresì, che l'azienda agricola "Mirandola Emilietto" ha stipulato:
- un "Atto per impianto biogas costruito in diritto di superficie", registrato all'Ufficio delle Entrate di Verona 2 il 10 marzo 2014 al n. 815/1T, e trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio di Verona il 10 marzo 2014 (Reg. gen. n. 7058/7059/7060 e Reg. part. n. 4987/4988/4989), come da atto notarile del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone -VR (Rep. n. 8342 e Racc. n. 5651), in data 26 febbraio 2014, con la società "Mediocredito Italiano S.p.A." con sede legale in via Carnaia n. 8/10 - Comune di Milano, inerente la cessione del sedime individuato in Comune di Bovolone -VR, foglio 45, particelle n. 86 e 266, sino al 24 febbraio 2039;
- contestualmente un contratto di locazione finanziaria con la medesima società "Mediocredito Italiano S.p.A." (contratto n. 00975536/001 del 26 febbraio 2014, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 il 11 febbraio 2016, al n. 712) con il quale risulta che la medesima Azienda agricola ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere e delle infrastrutture connesse al medesimo (Comune di Bovolone (VR), foglio 45, mappali n. 86 e 266) fino al 26 febbraio 2028;
DATO ATTO che anche le nuove superfici catastali interessate dalla variante di progetto (Comune di Bovolone, foglio 45, mappale n. 262) sono nella piena disponibilità del titolare dell'Azienda agricola, tramite:
- atto di compravendita registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 2 il 17 marzo 2014 al n. 893, serie 1T, e trascritto a Verona il 18 marzo 2014 ai nn. 8168 e 8169 R.G. e ai nn. 5884 e 5885 al R.P., come da atto notarile del 3 marzo 2014 a firma del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone - VR (Rep. n. 8350 e Racc. n. 5658);
RITENUTO necessario apportare una modifica e integrazione al documento prescrittivo utile alla costruzione e all'esercizio dell'impianto termoelettrico alimentato a biogas, prevedendo la sostituzione, per le intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, dell'Allegato A alla DGR n. 1362 del 17 luglio 2012 con l'Allegato B al presente provvedimento;
DATO ATTO che nel corso dell'istruttoria, l'Azienda agricola interessata, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 453/2010, ha trasmesso la perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Luca Crema il 15 ottobre 2025, iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Verona al n. 239 e giurata presso lo Studio notarile del dott. Nicola Marino, notaio in Bovolone - VR il 3 novembre 2025 (Rep. 19089), inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto, nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, pari a euro 593.594,09;
CONSIDERATO che in fase di stipula della relativa garanzia fideiussoria il soggetto contraente sarà tenuto ad elevare i costi per spese tecniche (10%) e oneri fiscali (22%), ai sensi di quanto disposto dalla DGR n. 253/2012 e pertanto ad aggiornare l'attuale polizza fideiussoria n. 96.150841165 -e relativo Allegato e Appendice n. 1- per l'importo complessivo di euro 675.823,27, una volta avviati i lavori di variante di progetto e comunque entro 120 giorni dalla data di approvazione dell'atto, a pena di decadenza dell'autorizzazione;
CONSIDERATO che i termini per la trasmissione di eventuali pareri, osservazioni ovvero dinieghi al contenuto della variante progettuale in oggetto sono scaduti in ultima alla data 16 maggio 2026;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale:
- 15 maggio 2012, n. 856;
- 22 giugno 2021, n. 813;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto di variante n. 575593/2024, sulla base di quanto indicato nelle premesse a favore dell'azienda agricola "Mirandola Emilietto" (CUAA: (omissis) ), con sede legale in via San Giovanni, 150 - Comune di Bovolone (VR) e sede operativa (sede impianto) in via Bassa San Giovanni s.n., medesimo Comune, consistente nella/o:
3. di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di confermare in capo all'azienda agricola "Mirandola Emilietto" le autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio delle opere e degli impianti elencati nell'Allegato stesso e assentiti con DGR n. 1362 del 17 luglio 2012, catastalmente individuati nel Comune di Bovolone (VR), foglio n. 45, mappali nn. 86 e 266, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 82386 del 20 febbraio 2012, n. 144103 del 27 marzo 2012, n. 427449 del 22 ottobre 2015, n. 6659 dell'11 gennaio 2016, n. 398920 del 14 agosto 2025, n. 567047 del 15 ottobre 2025, n. 626888 del 17 novembre 2025, n. 11026 del 12 gennaio 2026;
4. di prendere atto che, per le motivazioni esposte in premessa, cessa l'efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 732 del 21 giugno 2022 inerente la precedente modifica dell'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas assentito all'Azienda agricola meglio identificata al precedente punto 2.;
5. di confermare che le autorizzazioni di cui all'Allegato A al presente provvedimento, inerenti le opere catastalmente individuate nel Comune di Bovolone (VR), foglio 45, mappali n. 86 e 266, perdono efficacia il 26 febbraio 2028, termine ultimo di validità del contratto di locazione finanziaria stipulato con la società "Mediocredito Italiano S.p.A." (n. 00975536/001 del 26 febbraio 2014);
6. di approvare l'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dell'Allegato "A" approvato al punto 8. del dispositivo della DGR n. 1362 del 17 luglio 2012, nell'ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere assentiti;
7. di confermare per il resto, quanto disposto della citata DGR n. 1362 del 17 luglio 2012 non modificato o in contrasto con il presente provvedimento;
8. di precisare che l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto termoelettrico alimentato a biogas di origine agricola comprende tutti gli atti di assenso della Pubblica Amministrazione intervenuta nel procedimento amministrativo (n. id. 575593/2024), nonché i titoli per gli interventi edilizi da realizzare;
9. di prendere atto degli esiti della Conferenza di servizi, durante la quale è stata verificata la conformità delle opere di cui al precedente punto 2 agli strumenti urbanistici vigenti;
10. di prendere atto, altresì, che al Comune di Bovolone (VR) è stata accordata una compensazione territoriale e ambientale di euro 65.000,00 corrispondente al 1,62 % del valore economico della produzione di energia attesa nell'arco dei prossimi due anni di durata della Convenzione tra la Ditta e il GSE;
11. di approvare l'importo di euro 675.823,27 (seicentosettantacinquemilaottocentoventitre/27) quale ammontare complessivo necessario per l'eventuale esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti all'Allegato A, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali;
12. di notificare il presente atto all'azienda agricola "Mirandola Emilietto", nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici interessati;
13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza del provvedimento ovvero, alternativamente, ricorso straordinario di cui al Capo Terzo del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e s.m. e i., entro 120 giorni;
14. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
15. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Pietro Salvadori
(seguono allegati)
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