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Materia: Caccia e pesca
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ITTICA E FAUNISTICO-VENATORIA n. 13960 del 26 maggio 2026
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura in attuazione del Piano Nazionale FEAMPA 2021-2027. Approvazione della graduatoria definitiva delle domande acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 637 dell'11 giugno 2025, a valere sull' Obiettivo Specifico 2.1 Azione 3 - Intervento 221303, Azione 4 - Intervento 221402 ed Azione 5 - Intervento 221502, in attuazione dell'art. 27 del Regolamento (UE) n. 1139 del 7 luglio 2021. Impegno di spesa e correlato accertamento di entrata.
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione FEAMPA 2021-2027 l'approvazione della graduatoria definitiva a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 637 dell'11 giugno 2025, pubblicata sul BUR Veneto n. 77 del 13 giugno 2025, le cui domande di contributo sono risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dall' art. 27 del Reg. (UE) n. 2021/1139.
Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) n. 1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio che reca le disposizioni comuni applicabili, fra gli altri, anche al nuovo Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura per il periodo di programmazione 2021-2027;
VISTO il successivo Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha istituito il FEAMPA (Fondo Europeo Affari Marittimi Pesca e Acquacoltura), nuovo strumento finanziario di sostegno del settore pesca e acquacoltura per il periodo di programmazione 2021-2027, e ne ha stabilito le priorità, il bilancio e le regole specifiche di erogazione dei finanziamenti dell'Unione, integrando le regole generali applicabili al FEAMPA a norma del Reg. (UE) n. 2021/1060;
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8023 final del 03 novembre 2022 con la quale è stato approvato il programma "Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura - Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027 ai fini del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia;
DATO ATTO del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 4 maggio 2023, n. 233337, adottato ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, con il quale è stato approvato l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, individuati nelle Regioni e Province Autonome italiane, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMPA nell'ambito del Programma Nazionale 2021-2027 tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano che ha, tra l'altro, definito il riparto delle risorse finanziarie e le relative competenze fra l'Amministrazione centrale e le Amministrazioni delle Regioni e delle Province Autonome, con un dettaglio a livello di tipologia di intervento;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 958 del 31 luglio 2023 con la quale è stato individuato nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027 il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, quale Referente dell'Organismo Intermedio (O.I.) dell'AdG PN FEAMPA per la Regione del Veneto e contestualmente è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in qualità di Autorità di Gestione del PN FEAMPA e la Regione del Veneto in qualità di O.I. dell'AdG PN FEAMPA, Convenzione sottoscritta digitalmente dalle parti rispettivamente in data 29 settembre 2023 e 22 settembre 2023;
VISTA la DGR n. 637 dell'11 giugno 2025, pubblicata sul BUR n. 77 del 13 giugno 2025 che ha fissato le risorse finanziarie messe a bando per attuazione dell'art. 27 del Reg. (UE) 2021/1139 "Investimenti per l'attività di acquacoltura sostenibile" di cui alla Priorità 2, Obiettivo specifico 2.1, Azione 3 "Transizione energetica e mitigazione degli impatti delle attività di acquacoltura" Intervento 221303, Azione 4 "Competitività e sicurezza delle attività di acquacoltura" Intervento 221402 ed Azione 5 "Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura" Intervento 221502, cod. operazioni 01 "Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell'efficienza energetica", 02 "Investimenti in sistemi di energia rinnovabile", 03 "Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo", 04 "Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo del motore", 32 "Investimento produttivi per l'acquacoltura sostenibile", 54 "Investimenti in dispositivi di sicurezza", 55 "Investimenti nelle condizioni di lavoro" e 66 "Altre operazioni", per un importo complessivo di contributo pubblico pari ad Euro 4.000.000,00= (di cui Euro 2.000.000,00 quota 50% FEAMPA; Euro 1.400.000,00 quota 35% FdR ed Euro 600.000,00 quota 15% Cofinanziamento Regionale);
VISTE le Linee guida per l'ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2024, approvate dal competente Tavolo Istituzionale come da nota prot. 110432 del 06 marzo 2024 del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - PEMAC 4;
VISTO il decreto n. 406 del 10 dicembre 2024 del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria, con cui è stato approvato il "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, contenente modifiche e integrazioni rispetto al precedente, approvato con DDR n. 155 del 6 maggio 2024;
PRESO ATTO del decreto n. 208 del 24 giugno 2024 del Direttore della medesima Direzione, con il quale sono state definite, tra l'altro, le modalità per l'esecuzione dei controlli sulle autodichiarazioni ex DPR 445/2000 rese dai richiedenti per i bandi FEAMPA;
RICHIAMATE, con nota prot. n. 374548 del 26 luglio 2024, le Disposizioni del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria riguardo alla validità dei preventivi allegati alle domande di sovvenzione a valere sui bandi FEAMPA 2021-2027, approvati con DGR n. 637/2025;
DATO ATTO, in particolare, che le verifiche relative all'ammissibilità delle domande ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 2021/1139, sono state completate per tutte le imprese che hanno presentato istanza di finanziamento in relazione al bando approvato con DGR n. 637 dell'11 giugno 2025;
PRESO ATTO che le seguenti imprese sono intervenute nel procedimento con osservazioni scritte e/o altri documenti entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi inviata ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990:
CONSIDERATO che, relativamente alle osservazioni scritte e ai documenti presentati dagli interessati sopra elencati, siano da esprimere le seguenti valutazioni:
1. le osservazioni presentate dall'impresa individuale Garbi Alberto non contengono elementi idonei a rimuovere i motivi di irricevibilità comunicati con nota prot. n. 196903 del 31/03/2026 in quanto il capitolo 8.3 del bando stabilisce esplicitamente che l'assenza del documento "Domanda di sovvenzione" o della sottoscrizione del medesimo costituisce causa di irricevibilità. Tale disposizione è di per sé sufficiente a vincolare il comportamento dell'Amministrazione, oltre che dei concorrenti, costituendo il bando lex specialis non derogabile;
2. le osservazioni e la documentazione presentata dall'impresa Società Agricola Valnova s.r.l., non contengono elementi idonei a rimuovere i motivi ostativi parziali comunicati con nota prot. n. 219643 del 14/04/2026 in quanto:
a. l'esplicito inquadramento di una tipologia di investimenti prevista dal capitolo 9 del bando all'interno di una Azione ed Operazione, nello specifico dei mezzi escavatori per le valli da pesca e per le imprese che operano con vasche in terra all'interno dell'Azione 5 e dell'Operazione 32, diversamente da quanto asserito dall'interessato, non è oggetto di deroga e in tal senso nulla rileva che l'elenco delle spese ammissibili presente nel bando non sia esclusivo. La non esclusività, infatti, comporta la possibilità di inserire nella domanda di sovvenzione spese diverse da quelle esplicitamente citate nel bando, non la facoltà di riferire le spese presenti nell'elenco ad Azioni e Operazioni diverse da quelle indicate;
b. riguardo all'analisi tecnica proposta dall'interessato, a supporto dell'inquadrabilità dell'investimento sopra citato nell'Azione 4, per un presunto contributo in termini di sicurezza e di miglioramento delle condizioni di lavoro, si osserva inoltre che:
i. le operazioni di movimentazione di terra per lo scavo e la manutenzione in ambiente vallivo non sono svolte manualmente nell'epoca storica attuale né lo scavo manuale costituisce ragionevolmente un'opzione alternativa e pertanto l'utilizzo di mezzi escavatori non può in alcun caso rappresentare un intervento migliorativo delle condizioni di lavoro;
ii. i dispositivi e gli accorgimenti tecnici adottati dal fabbricante al fine di migliorare la sicurezza e la confortevolezza del mezzo non rappresentano la finalità dell'acquisto di quest'ultimo, che rimane invece la movimentazione della terra;
3. le osservazioni presentate dall'impresa Società Agricola Cà Bonelli 1924 s.r.l., contengono elementi idonei a rimuovere parte dei motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 241270 del 27/04/2026 in quanto:
a. la spesa relativa all'acquisto di due pontoni galleggianti, di cui al contratto di fornitura con la ditta Naldi Carpenterie s.r.l. del 17/09/2024 è da ritenersi potenzialmente ammissibile, poiché con la nota prot. 188351 del 26/03/2026 era stato trasmesso, in sostituzione della relazione sulla congruità del costo richiesta, un terzo preventivo confrontabile, della ditta Tecnoinfissi s.n.c. di Beccari Luca & C., acquisito il 08/09/2024, in data antecedente all'ordine. Non viene tuttavia a determinarsi alcuna variazione della sovvenzione concedibile poiché l'importo di questo acquisto risulta comunque eccedente rispetto al limite massimo di spesa ammissibile di 400.000,00 euro previsto dal bando;
b. non vengono apportati elementi idonei a modificare l'importo della spesa ammissibile per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, comunicata con i motivi ostativi, poiché nella documentazione integrativa trasmessa con la pec citata dal richiedente è compresa la nota del 9/3/2026, sottoscritta dal legale rappresentante Mario Visentini, nella quale viene ribadito che l'intero costo era già stato fatturato alla data della domanda di sovvenzione con l'eccezione di ulteriori 5.000,00 euro ancora da fatturare;
c. con riferimento al criterio di selezione Q1 dell'Azione 3, le osservazioni presentate non apportano elementi idonei a correlare gli investimenti previsti dal progetto per quanto riguarda l'Azione 3, ossia la realizzazione di un impianto fotovoltaico, alle azioni e agli obiettivi di cui alla linea strategica S3.8 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura 2021-2027. In particolare, la citata linea strategica mira a sviluppare conoscenze di tipo scientifico, tecnico, e organizzativo nelle imprese d'acquacoltura, promuovendo la ricerca e l'innovazione a sostegno delle imprese e la diffusione della conoscenza e delle pratiche innovative. La realizzazione di un impianto fotovoltaico non è idonea allo sviluppo di conoscenze tecniche, scientifiche e organizzative e non comporta certamente l'applicazione di conoscenze e pratiche innovative. Il progetto risulta pertanto coerente solamente con la linea strategica 1 del MO3 del PNSA e, come previsto dalla nota metodologica di cui al capitolo 13 del bando, presenta pertanto un grado di coerenza basso;
d. con riferimento al criterio di selezione criterio SO4 dell'Azione 5, le osservazioni presentate sono idonee al superamento dei motivi ostativi all'attribuzione del relativo punteggio, in quanto il richiedente ha dimostrato che l'effettuazione delle attività di scavo rese possibili dai nuovi mezzi ha contribuito al recupero di aree vallive ai fini dell'attività di acquacoltura, come risulta dai DDR n.11658/2026 e n. 11645/2026 che hanno autorizzato l'ampliamento delle superfici per l'attività di acquacoltura in Valle Valnova-San Carlo e in valle Sacchetta;
e. con riferimento al criterio di selezione SO12 dell'Azione 5, la nota metodologica di cui al capitolo 13 del bando specifica che i costi tematici da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio devono essere finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole attraverso certificazioni di qualità, non previste dal progetto, o miglioramento delle condizioni igieniche. La tesi dell'interessato secondo cui gli investimenti correlabili alla gestione idraulica del comprensorio vallivo e alla protezione dai predatori determinerebbe indirettamente un miglioramento di qualità della produzione ittica attraverso una riduzione dei fattori di stress non risulta supportata dalla citazione di alcuno studio o indagine specifica;
4. le osservazioni presentate dall'impresa Allevamento Trote Tibaldo Paolo, risultano idonee a rimuovere i motivi ostativi parziali comunicati con nota prot. n. 261844 del 08/05/2026 in quanto, come evidenziato dall'impresa, l'importo di 6.500,00 euro relativo al nuovo prezzo n. 02 del CME dell'ing. Calliaro, è stato pienamente giustificato con la trasmissione della documentazione integrativa acquisita al prot. 197455 del 31/03/2026. Ne consegue che anche le spese generali calcolate nel limite del 12% della spesa ammissibile risultano ammissibili per l'importo complessivo richiesto di 20.551,75 euro;
5. le osservazioni presentate dall'impresa Sacca Toro Soc. Agr. a r.l., risultano idonee a rimuovere i motivi ostativi parziali comunicati con nota prot. n. 261875 del 08/05/2026 in quanto è stato trasmesso il preventivo mancante ai fini della verifica della congruità del costo per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese generali per un importo complessivo di 17.200,00 euro;
6. le osservazioni presentate dall'impresa Ittica Allevamenti Ca' Pellestrina, contengono elementi idonei a rimuovere parzialmente i motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 241270 del 27/04/2026 in quanto:
a. relativamente al criterio di selezione Q2 dell'azione 3 si accolgono parzialmente le osservazioni presentate riconoscendo alla sola spesa relativa all'acquisto della pompa di calore e relativi componenti per la termoregolazione dell'acqua delle vasche (91.300,00 euro) le caratteristiche di innovazione tecnologica green richieste per l'attribuzione del punteggio. Non sono invece imputabili al presente criterio le spese generali che non costituiscono investimento tematico. Il punteggio riconoscibile risulta pertanto pari a 5,60;
b. relativamente al criterio di selezione Q1 dell'azione 5 si conferma la coerenza dell'iniziativa progettuale con due linee strategiche del PNSA (linee 1 e 6 del MO3) corrispondenti ad un livello di coerenza media. L'iniziativa progettuale non risulta invece pertinente alla Linea Strategica 4 del MO2 del PNSA in quanto nessuna delle attività previste riguarda l'"Ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per l'acquacoltura in acque interne" e in particolare l'uso sostenibile delle risorse idriche d'acqua dolce ai fini ambientali, produttivi e civili;
c. relativamente al criterio di selezione Q2 dell'azione 5 si accolgono parzialmente le osservazioni presentate, riconoscendo all'investimento dei fotobioreattori le caratteristiche di innovazione tecnologica richiesta dal bando e attribuendo conseguentemente al presente criterio tematico il punteggio di 4,90. Si conferma che l'acquisto del selezionatore e delle vasche in PVC non presentano le caratteristiche di innovazione tecnologica richieste dal bando trattandosi di attrezzature comunemente utilizzate negli schiuditoi e negli impianti di preingrasso di molluschi bivalvi presenti sul territorio regionale. Non è altresì possibile riconoscere all'intervento di innalzamento delle pareti delle vasche in cemento le caratteristiche di innovazione tecnologica trattandosi di un mero intervento edilizio di adeguamento della struttura;
d. relativamente al criterio di selezione SO1 dell'azione 5 si conferma che l'iniziativa progettuale attiva solamente l'operazione 32 relativa agli investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile, mentre non viene attivata l'operazione 66 che è finalizzata a migliorare le performance aziendali attraverso lo sviluppo di attività di impresa finalizzate a fornire valore aggiunto alle produzioni, consentendo alle imprese di acquacoltura di effettuare investimenti per la prima lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione all'ingrosso ovvero la vendita diretta del proprio prodotto;
e. relativamente al criterio di selezione SO5 dell'azione 5 si accolgono le osservazioni presentate, riconoscendo alla spesa per l'acquisto del fotobioreattore per la coltivazione delle microalghe le caratteristiche tecnologiche innovative richieste per l'attribuzione del punteggio;
7. le osservazioni presentate dall'impresa Rete di Impresa Pellestrina - Venezia, contengono elementi idonei a rimuovere solo parzialmente i motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 272412 del 14/05/2026 in particolare:
a. la documentazione trasmessa risulta idonea ad attribuire al criterio di selezione SR1, per le azioni 3, 4 e 5, il punteggio corrispondente alla qualifica di micro impresa. Infatti, posto che i parametri di fatturato e totale di bilancio risultavano fin da principio coerenti con tale qualifica, sulla base della documentazione acquisita è stato possibile attribuire un numero complessivo di effettivi pari a 3,34 ULA, come di seguito determinato. Per la Rete d'Impresa Pellestrina Venezia risulta confermato il valore di 0,34 ULA, così come per l'impresa collegata Laguna Viva S.C. alla quale, agli esiti dell'istruttoria, viene attributo il valore di 0 ULA, in quanto è stato precisato che i soci lavoratori sono tutti titolari di partita iva e soci conferitori. Tuttavia, per l'impresa collegata Società Agricola Italvivai s.s., la "dichiarazione informazioni relative alla qualifica di PMI" trasmessa a rettifica della precedente, indica un valore di ULA pari a 0 motivato dal fatto che "il totale delle giornate lavorate non supera le 135". Tale asserzione non può essere accolta in quanto non supportata da idoneo riferimento normativo. Pertanto, a quest'ultima impresa viene riconosciuto un numero di effettivi pari a 3 ULA così come riportato nella dichiarazione inziale prot. n. 204471 del 03/04/2026.
b. relativamente al criterio di selezione SO8 dell'azione 5 si conferma il non riconoscimento del punteggio in quanto gli investimenti tematici imputati al criterio SO8 risultano già inseriti all'interno dell'azione 3;
8. le osservazioni presentate dalla Società Agricola Blue Valley SRL contengono elementi idonei a rimuovere parzialmente i motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 251731 del 04/05/2026 in quanto:
a. riguardo all'attribuzione dei punteggi per i criteri relativi all'Azione 4, non si ravvisano elementi per rivedere quanto indicato nella comunicazione dei motivi ostativi in quanto:
i. l'esplicito inquadramento di una tipologia di investimenti prevista dal capitolo 9 del bando, che costituisce lex specialis, all'interno di una Azione ed Operazione, nello specifico dei mezzi escavatori per le valli da pesca e per le imprese che operano con vasche in terra all'interno dell'Azione 5 e dell'Operazione 32, diversamente da quanto asserito dall'interessato, non è oggetto di deroga e in tal senso nulla rileva che l'elenco delle spese ammissibili presente nel bando non sia esclusivo. La non esclusività, infatti, comporta la possibilità di inserire nella domanda di sovvenzione spese diverse da quelle esplicitamente citate nel bando, non la facoltà di riferire le spese presenti nell'elenco ad Azioni e Operazioni diverse da quelle indicate;
ii. quanto sopra riportato risulta già motivo conclusivo per il mancato accoglimento delle osservazioni presentate, comunque, anche riguardo all'analisi tecnica proposta dall'interessato, a supporto dell'inquadrabilità dell'investimento sopra citato nell'Azione 4, per un presunto contributo in termini di sicurezza e di miglioramento delle condizioni di lavoro, si osserva inoltre che:
A. le operazioni di movimentazione di terra per lo scavo e la manutenzione in ambiente vallivo non sono svolte manualmente nell'epoca storica attuale né lo scavo manuale costituisce ragionevolmente un'opzione alternativa e pertanto l'utilizzo di mezzi escavatori non può rappresentare un intervento migliorativo delle condizioni di lavoro;
B. i dispositivi e gli accorgimenti tecnici adottati dal fabbricante al fine di migliorare la sicurezza e la confortevolezza del mezzo non rappresentano la finalità dell'acquisto di quest'ultimo, che rimane invece la movimentazione della terra;
b. relativamente al criterio di selezione Q1 dell'azione 5 si accolgono le osservazioni presentate riconoscendo la coerenza dell'iniziativa progettuale con tre linee strategiche del PNSA (linee 1 e 6 del MO3 e linea 4 del MO2) corrispondenti ad un livello di coerenza alta, in quanto l'investimento relativo al gruppo elettrogeno sarà asservito anche al funzionamento delle paratie per la regimazione delle acque di valle e dunque incide sulla captazione di acqua dolce. Tale intervento risulta quindi coerente con l'obiettivo di "Ottimizzazione della gestione delle risorse idriche per l'acquacoltura in acque interne" e in particolare con l'uso sostenibile delle risorse idriche d'acqua dolce ai fini ambientali, produttivi e civili;
c. con riferimento al criterio di selezione SO12 dell'Azione 5, la nota metodologica di cui al capitolo 13 del bando specifica che i costi tematici da considerare ai fini dell'attribuzione del punteggio devono essere finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole attraverso certificazioni di qualità, non previste dal progetto, o miglioramento delle condizioni igieniche. La tesi dell'interessato secondo cui gli investimenti correlabili alla gestione idraulica del comprensorio vallivo e alla protezione dai predatori determinerebbe indirettamente un miglioramento di qualità della produzione ittica attraverso una riduzione dei fattori di stress non risulta supportata dalla citazione di alcuno studio o indagine specifica;
9. le osservazioni e la documentazione presentate dalla Società Agricola La Cozza S.S. contengono elementi idonei a rimuovere i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda comunicati con nota prot. n. 254314 del 05/05/2026 in quanto è stata trasmessa la documentazione relativa alla disponibilità degli impianti di acquacoltura oggetto di investimenti. Permangono tuttavia i seguenti motivi ostativi parziali come di seguito descritto:
a. si conferma la riduzione della spesa per la realizzazione e posa di corpi morti a 39.815,07 euro, in quanto non è stata presentata alcuna osservazione o documentazione utile a rimuovere i motivi ostativi evidenziati con la comunicazione prot. 275455 del 15/05/2026;
b. la spesa per l'acquisto delle boe viene ridotta da 8.700,00 euro a 5.800,00 euro in base al numero di boe effettivamente necessario, come da documentazione trasmessa in risposta alla comunicazione di motivi ostativi;
c. la riduzione della spesa ammissibile di cui alla lettera b) comporta, rispetto a quanto già comunicato, una ulteriore riduzione del punteggio da 53,45 a 53,40 per effetto del ricalcolo dei punteggi relativi ai criteri tematici;
10. le osservazioni presentate dalla Società Agricola Ravagnan srl, contengono elementi idonei a rimuovere solo parzialmente i motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 254294 del 05/05/2026 in particolare:
a. la spesa relativa all'acquisto del sistema di videosorveglianza, a seguito della trasmissione di un terzo preventivo con le caratteristiche di cui al capitolo 8.2 punto 8 del Bando, risulta ammissibile;
b. la spesa relativa ai lavori di rimozione e smaltimento dell'eternit, a seguito della trasmissione della documentazione attestante i titoli di possesso dell'immobile, risulta ammissibile;
c. per effetto di quanto sopra riportato sono rimossi i motivi ostativi all'attribuzione dei punteggi relativi all'azione 4, per la quale è riconoscibile il punteggio di 49,30;
d. si conferma la non ammissibilità della spesa relativa alla centralina di monitoraggio ambientale in quanto non è stata trasmessa la documentazione prevista dal capitolo 8.2, punto 8, del Bando per le spese per le quali è stato presentato un solo preventivo. La documentazione trasmessa non risulta infatti sottoscritta da un tecnico terzo ma dallo stesso fornitore e non risulta idonea ad attestare che il bene per caratteristiche tecniche e grado di perfezione può essere fornito da una sola ditta. Inoltre, non è stata fornita giustificazione dell'inserimento della spesa all'interno dell'operazione 55 (investimenti in condizioni di lavoro) dell'azione 4, né della finalità dell'acquisto.
11. le osservazioni presentate dall'Azienda Agricola Casonetto S.A.S. di Vianelli Veronica & C. contengono elementi idonei a rimuovere solo parzialmente i motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 259161 del 07/05/2026 in particolare:
a. si conferma la non ammissibilità delle seguenti spese:
i. realizzazione di impianto fotovoltaico della potenza di 19,32 kWp con sistema di accumulo, per l'importo di euro 111.425,96, di cui al preventivo della ditta TUMIATI IMPIANTI SRL n. 25-00012002 del 11/09/2025, in quanto sebbene la relazione tecnica della ditta TUMIATI IMPIANTI SRL riferisca che il distacco dell'alimentazione di n. 2 pompe di sollevamento dalla produzione elettrica dell'impianto fotovoltaico possa permettere di "superare il problema del possibile blocco impianto per squilibri di tensione", permane tuttavia non dimostrata la congruità tecnico-economica dell'intervento relativo, particolarmente con riferimento al costo aggiuntivo di 43.031,30 euro (pari al 38% del costo totale di impianto) per la realizzazione della linea di collegamento di lunghezza 2260 metri a fronte della realizzazione di un impianto di potenza di soli 19,32 kWp;
ii. costi di allacciamento dell'impianto fotovoltaico, per l'importo di euro 2.034,51, di cui alle voci 51-57 del Computo metrico estimativo dell'Arch. Carlotta Bellan in data 28/07/2025, in quanto strettamente correlata all'ammissibilità della spesa di cui al precedente punto i;
b. si accoglie invece la richiesta di attribuire il punteggio relativo al criterio SO4 dell'Azione 5, comportando un aumento del punteggio complessivo a 114,73 punti, in considerazione del fatto che l'installazione di una pompa di sollevamento da 785 l/sec, precedentemente non esistente, al fine della circolazione idrica nel segmento vallivo denominato Valle Spolverina, consente effettivamente il recupero produttivo di un'area vocata all'acquacoltura valliva estensiva;
12. le osservazioni presentate da Valle Cà Pasta Società Agricola S.R.L. contengono elementi idonei a rimuovere solo parzialmente i motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 244168 del 28/04/2026 in particolare:
a. la perizia tecnica dell'Ing. Riccardo Bazzan del 08/05/2026 attesta il fabbisogno energetico a fini produttivi dell'azienda, da cui si evince che l'intera produzione del nuovo impianto fotovoltaico da 15 kWp viene assorbita interamente dai fabbisogni energetici dell'area produttiva. Di conseguenza, le seguenti spese, previste dall'iniziativa progettuale, risultano ammissibili:
i. realizzazione di impianto fotovoltaico da 15 kWp su tetto a falda del casone caccia, per l'importo di euro 39.870,00, di cui al preventivo di Girotti Impianti Srl del 19/09/2025;
ii. rifacimento del manto di copertura con coibentazione e predisposizione per alloggiamento impianto fotovoltaico su tetto a falda del casone caccia, per l'importo di euro 77.070,94, di cui al computo metrico estimativo dell'Ing. Fabio Gui in data 24/09/2025;
iii. spese generali per prestazioni professionali relative alle "opere di coibentazione copertura e installazione impianto fotovoltaico", per l'importo di euro 10.215,49, di cui al preventivo dell'Arch. Marco Bottari del 23/09/2025;
b. a seguito della ammissibilità delle spese di cui al punto precedente, sono da confermare i punteggi autoattribuiti relativi all'Azione 3, per la quale è riconoscibile il punteggio di 52,48 comportando un aumento del punteggio complessivo a 114,73 punti;
13. le osservazioni presentate dalla Società Agricola Veniera S.R.L. non contengono elementi idonei a rimuovere i motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 187155 del 25/03/2026 in particolare:
a. relativamente all'intervento ancora da realizzare di manutenzione straordinaria e ai lavori già realizzati di consolidamento strutturale alle fondazioni, di parte del fabbricato rurale "Casone Sagreda" sito in Via delle Valli a Rosolina (RO), le osservazioni presentate non fanno che ribadire quanto riportato nei motivi ostativi, ossia che la quasi totalità dei locali del fabbricato oggetto dell'intervento sono destinati ad alloggio e a sale comuni per il personale. Si conferma pertanto, come riportato nella comunicazione dei motivi ostativi, che i costi relativi risultano in parte non pertinenti alle Azioni previste dal bando e in parte, per quanto riguarda i locali d'uso comune del personale, riferibili all'Azione 4 (operazione 55), per la quale non sussistono tuttavia i presupposti per l'attribuzione di alcun punteggio, ai sensi di quanto previsto dal capitolo 4.2.6 del Manuale delle procedure e dei controlli, atteso che l'impresa interessata non ha valorizzato in sede di domanda di sovvenzione i relativi criteri di selezione. Per quanto riguarda la parte residuale di locali situati al piano terra che manterrebbero, dopo l'intervento, un nesso strumentale con l'attività produttiva, non risulta possibile, sulla base della documentazione presentata, una appropriata suddivisione dei costi. Non rileva neppure il fatto che l'attuale classamento catastale riguardi un uso strumentale all'attività agricola in quanto ad esito dell'intervento la gran parte dell'immobile sarà destinata ad uso abitativo. Di conseguenza, non risulta ammissibile la relativa spesa di euro 116.308,92 dell'intervento ancora da realizzare per i lavori di manutenzione straordinaria di parte del fabbricato rurale "Casone Sagreda", di cui al computo metrico estimativo del Geom. Mario Biolcati del 25/09/2025. Essendo la spesa sopra indicata l'unica ancora da sostenere nel contesto dell'iniziativa progettuale, come riportato nel quadro riassuntivo dei costi, l'intera domanda di sovvenzione non risulta ammissibile, in quanto, come indicato al cap. 9 del bando, al fine di garantire il rispetto dell'art. 63, par. 6 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, non sono ammesse iniziative che comprendono oltre il 90% di spese già sostenute in data antecedente a quella di presentazione della domanda di sovvenzione, rispetto alle spese complessive al netto delle spese generali;
b. il permanente motivo di inammissibilità sopra riportato assorbe gli ulteriori motivi ostativi relativi specificamente alla spesa già sostenuta di euro 20.790,00 relativa a n.3 fatture per la "valutazione crediti di carbonio in ambiente lagunare", specificamente la n. 4 del 11/03/2025 e la n. 5 del 08/04/2024 di Edera SRL, la n. 3286 del 02/09/2025 di Ecogruppo Italia SRL. L'affermazione del richiedente che sussiste una esclusività del fornitore per il servizio indicato, che giustificherebbe l'assenza di almeno tre preventivi o di una relazione del tecnico sulla congruità del costo sostenuto, non risulta supportata da alcuna evidenza documentale per cui il costo non sarebbe comunque ammissibile;
c. infine, non risultano comunque assegnabili i punteggi auto-attribuiti per l'Azione 3, relativi all'intervento già realizzato per "lavori di adeguamento idrovore", a seguito dei "Lavori di sistemazione argine sinistro del Fiume Po di Levante", in quanto non è stata prodotta alcuna documentazione tecnica a supporto, in particolare una perizia che quantifichi l'energia risparmiata per effetto dell'intervento, né è stato conseguentemente valorizzato l'indicatore di risultato CR18 riguardante la riduzione del consumo di energia per unità di prodotto;
14. le osservazioni e la documentazione presentate dalla Società Agricola Nirvana S.S. contengono elementi idonei a rimuovere i motivi ostativi all'ammissibilità della domanda comunicati con prot. n. 262652 del 08/05/2026. In particolare, la copia della nota di consegna n. DS-20251112-00230, riguardante n. 1.250 cestini e dei verbali di intervento del tecnico francese della ditta Medithau SAS, responsabile dell'installazione e avviamento dell'impianto, sono datati rispettivamente 12 novembre 2025 e 18/21 novembre 2025, per cui risulta comprovato che la fornitura di cui al preventivo n. DEV-2024-005 del 14/08/2024 della ditta Medithau SAS non era stata completata alla data della domanda, mancando ancora la consegna di materiale del valore di 30.000,00 euro. Di conseguenza risulta comprovato il possesso del criterio di ammissibilità, previsto dal Capitolo 7 del bando, secondo cui "Non possono essere selezionate per il sostegno FEAMPA le operazioni materialmente completate e pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento a valere sul Programma sia stata presentata dal beneficiario, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati o meno";
15. le osservazioni presentate dall'impresa Società Agricola Florian & Berti s.s., non contengono elementi idonei a rimuovere i motivi ostativi parziali comunicati con nota prot. n. 262643 del 08/05/2026 in quanto, ai sensi del capitolo 9 del bando, le spese relative a progetti, indagini e studi di fattibilità, tra cui rientrano nel caso specifico le verifiche strutturali (collaudo statico) e le perizie tecniche (prove cementizie), sono qualificabili quali "Spese generali". Ne consegue tali spese risultano ammissibili entro il limite del 12% delle altre spese ammissibili, che nel caso specifico ammontano a 37.802,32 euro e, pertanto, risultano ammissibili per l'importo complessivo di euro 4.536,27, come già precedentemente comunicato;
16. le osservazioni presentate dall'impresa Rosada Mario s.n.c. di Rosada Vittorio & C., contengono elementi idonei a rimuovere solo parzialmente i motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 262648 del 08/05/2026 in particolare:
a. la spesa relativa all'acquisto di n. 100 ceste per ostriche con galleggiante, tipo flipfarm, risulta ammissibile in quanto il ruolo della società I.WAY Food s.r.l. quale distributore esclusivo autorizzato per il territorio italiano del sistema di allevamento delle ostriche brevettato di FlipFarm Systems Ltd., tenuto conto delle caratteristiche della fornitura e della documentazione acquisita, determina comunque la condizione di esclusività del fornitore di cui al capitolo 8.2, punto 8 del bando;
b. il costo relativo alle spese generali risulta ammissibile a seguito della trasmissione degli elementi necessari alla qualificazione del professionista autore del terzo preventivo acquisito, Dott. agronomo Luigi Lazzarotto. Pertanto, la spesa relativa alle spese generali, di cui al preventivo di C.I.A. Serenissima Servizi s.r.l. n. 4 del 25/09/2025, per cui è stato chiesto di ammettere una spesa di euro 4.191,08, risulta ammissibile, limitatamente all'importo di euro 3.483,25, come rideterminato in base all'offerta presentata, sommando la quota fissa di euro 250 alla quota variabile corrispondente al 2.5% del contributo concedibile;
c. si conferma la non ammissibilità delle spese relative al GPS Garmin Echimap Uhd2 completo di cartografia e al Traspallet manuale con bilancia. La presentazione di ulteriori preventivi per la fornitura delle attrezzature risulta infatti irrilevante, dal momento che, come indicato nella comunicazione dei motivi ostativi e come previsto dal capitolo 9 del bando, tale strumentazione si inquadra nel contesto dell'Azione 4, per la quale il richiedente si è autoattribuito in sede di domanda della sovvenzione un punteggio pari a 24,788 punti, inferiore alla soglia minima di 40 punti prevista per ciascuna azione. Ai sensi del capitolo 12 del bando, infatti, non risulta ammissibile un'istanza specifica, riferita alla singola Azione, che non raggiunge un punteggio uguale o superiore a 40;
d. si conferma l'ammissibilità della spesa per l'acquisto relativo a n.16 boe lt 180, 55 sfere di profondità riempite in poliuretano espanso lt 93,685 boe lt130, 4 boe di segnalazione, limitatamente all'importo di euro 34.838,00, corrispondente al preventivo più basso tra quelli presentati. Secondo quanto previsto dal capitolo 7.8 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021/2027, ferma restando la libera scelta del richiedente tra i preventivi trasmessi, l'importo del preventivo più basso corrisponde alla spesa ammissibile. Ai fini dell'istruttoria si evidenzia infatti che la spesa ammissibile è determinata sulla base del confronto tra tutti i preventivi acquisiti, indipendentemente dal fatto che siano stati inseriti o meno nel quadro di riepilogo, fermo restando che, sulla base dell'esame dei medesimi, le offerte risultano tra loro confrontabili;
17. le osservazioni presentate dall'impresa Perla Nera Società Semplice Agricola di Scarpa Jacopo e Ballarin Stefano, contengono elementi idonei a rimuovere solo parzialmente i motivi ostativi comunicati con nota prot. n. 244153 del 28/04/2026 in particolare:
a. la spesa relativa alle spese generali risulta ammissibile a seguito della trasmissione della corrispondenza e-mail tra il richiedente e la professionista Dott.ssa Paris Francesca Maria, necessarie ad appurare la data di emissione del preventivo, che risulta essere antecedente alla domanda di sovvenzione. Pertanto, la spesa relativa alle spese generali di cui al preventivo della Dott.ssa Paris Francesca Maria del 23/09/2025, per cui è stato chiesto di ammettere una spesa di Euro 2.779,98, risulta ammissibile limitatamente all'importo di Euro 2.297,59, come rideterminato in base all'offerta presentata, sommando la quota fissa di euro 200 alla quota variabile corrispondente al 3% del contributo concedibile;
18. le osservazioni presentate dall'impresa Società Agricola F.lli Cavallari Società Semplice, non contengono elementi idonei a rimuovere i motivi ostativi parziali comunicati con nota prot. n. 251697 del 04/05/2026 in quanto le osservazioni confermano una preventiva collaborazione nella determinazione degli importi riportati nei preventivi trasmessi dalle ditte fornitrici Stefanelli S.p.A. (preventivo n. 145716330 del 29/08/2025) e Lauri s.r.l. (preventivo n. 946/2025 del 25/07/2025). La citazione degli elementi presuntivi inserita nel bando, riguardanti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, risulta infatti nel caso di specie superata dell'evidenza della collaborazione tra le due ditte offerenti citate, dal momento che nel caso dell'offerta di Stefanelli S.p.A., l'allestimento del furgone refrigerato verrebbe effettuato da Lauri s.r.l., che concorre pertanto oggettivamente alla determinazione del valore dell'offerta principale. Considerato che, dei tre preventivi acquisiti, due risultano privi del necessario carattere di indipendenza, non è possibile ammettere la spesa a contributo;
DATO ATTO che, alla conclusione dell'istruttoria dei progetti acquisiti a seguito del bando di cui trattasi, risultano ammissibili e finanziabili e ammissibili e non finanziabili con le risorse messe a bando le domande riportate nel relativo elenco contenuto nell'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportati i riferimenti alle eventuali note con le quali sono stati comunicati i motivi ostativi parziali e le relative motivazioni per il non totale riconoscimento del contributo o del punteggio auto attribuito;
DATO ATTO che l'importo complessivo delle sovvenzioni concedibile a favore delle domande ammesse e finanziabili, risulta pari ad Euro 3.805.453,23 (di cui Euro 1.902.726,69 quota 50% FEAMPA; Euro 1.331.908,64 quota 35% FdR ed Euro 570.817,90 quota 15% Cofinanziamento Regionale);
CONSIDERATO che le imprese beneficiarie elencate nel sopracitato Allegato A possono richiedere, già dalla data di approvazione del presente decreto, un anticipo e presentare un acconto per attività già realizzate (S.A.L.) del contributo concesso, in conformità a quanto stabilito al paragrafo 4.2.23 "Richiesta di anticipo progetto" e al paragrafo 4.2.24 "Richiesta di Stato di Avanzamento dei Lavori (S.A.L.)" del "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, approvato con proprio decreto n. 406 del 10 dicembre 2024, in quanto i progetti hanno incluso molte spese già sostenute dai beneficiari in conformità a quanto stabilito dal bando approvato con DGR n. 637 dell'11 giugno 2025;
RAVVISATA quindi la necessità di prevedere, per ogni beneficiario di cui all'Allegato A, un impegno di spesa da imputare per il 50% nel bilancio di previsione per l'esercizio 2026 e per il rimanente 50% nel bilancio di previsione per l'esercizio 2027;
DATO ATTO che le domande non ammissibili e non ricevibili sono elencate nell'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento, il quale riporta i riferimenti ai numeri di protocollo delle note con cui sono stati comunicati i motivi ostativi e le relative motivazioni;
VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;
VISTE la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione e ss.mm.ii e la Legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1, Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi e ss.mm.ii. e la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e ss.mm.ii;
VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 Aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 219 del 09 aprile 2026 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2026 - 2028";
VISTA la Legge regionale n. 2 del 10 aprile 2026 "Legge di stabilità regionale 2026";
VISTA la Legge regionale n. 3 del 10 aprile 2026 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2026";
VISTA la Legge regionale n. 4 del 10 aprile 2026 "Bilancio di previsione 2026 - 2028";
VISTO il Decreto n. 3 del 15 aprile 2026 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2026 - 2028;
VISTA la DGR n. 311 del 30 aprile 2026 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2026-2028";
ATTESA l'avvenuta regolare istruttoria delle pratiche, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di diritto e di fatto per dar corso all'impegno delle risorse necessarie.
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria definitiva che individua le domande ammissibili acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 637 dell'11 giugno 2025, in attuazione dell'Obiettivo Specifico 2.1 "Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile", Azione 3 - Intervento 221303, Azione 4 - Intervento 221402 ed Azione 5 - Intervento 221502 del Regolamento (UE) n. 1139 del 7 luglio 2021, di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che la graduatoria relativa agli Interventi 221303 - 221402 - 221502 di cui al punto 2 riporta, per ciascuno dei 38 progetti ammissibili e finanziati e per ciascuno dei 31 progetti ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse, i seguenti dati:
- numero di posizione in graduatoria; - codice progetto; - descrizione sintetica del progetto; - CUP; - ragione sociale; - anagrafica NUSICO; - codice fiscale; - punteggio totale; - spesa ammissibile in Euro; - percentuale della sovvenzione; - importo della sovvenzione per singola Azione in Euro; - importo complessivo della sovvenzione in Euro; - riparto della sovvenzione tra quota comunitaria, statale e cofinanziamento regionale in Euro; - riferimento alla comunicazione motivi ostativi parziali;
4. di approvare l'elenco delle domande non ammissibili di cui all'Allegato B, facente parte integrante del presente provvedimento, nel quale è riportato il riferimento al numero di protocollo della nota con cui sono stati comunicati i motivi ostativi e le relative motivazioni;
5. di disporre la concessione dei contributi ed i conseguenti impegni di spesa a valere sul bilancio regionale per gli esercizi 2026 e 2027 per complessivi euro 3.805.453,23 a favore dei soggetti beneficiari inseriti nella tabella di cui all'Allegato A facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (codici qualifiche NUSICO: 221303-221402-221502 e DGR 637/2025);
6. di dare atto che le obbligazioni assunte nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al punto 5 sono perfezionate ed esigibili nella misura del 50% nell'anno 2026 e nella misura del 50% nell'anno 2027 come riportato in premessa, a seguito di idonea rendicontazione delle spese sostenute come da cronoprogramma allegato alle domande di contributo;
7. di assicurare la copertura finanziaria della spesa di Euro 3.234.635,33 disponendo l'accertamento in entrata per competenza, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., allegato 4/2 punto 3.12, 1° comma, sui correlati capitoli di entrata come di seguito indicato:
Annualità
Capitolo d'entrata QUOTA UE n. 101870 PdC 4.02.05.99.999
Capitolo d'entrata QUOTA FDR n. 101868 PdC 4.02.01.01.001
TOTALE
2025
951.363,48
951.363,21
1.902.726,69
2026
665.954,38
665.954,26
1.331.908,64
Totale
1.617.317,86
1.617.317,47
3.234.635,33
tutti a carico del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura) in qualità di Autorità di Gestione PN FEAMPA (Anagrafica 00109086);
8. di dare atto che alle liquidazioni delle somme di cui trattasi provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria entro l'esercizio finanziario 2026 e 2027 ad avvenuta registrazione dell'impegno contabile e successivamente alle verifiche previste dal "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AdG dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto, approvato con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 406 del 10 dicembre 2024;
9. di dare atto che le obbligazioni di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno hanno natura non commerciale;
10. di impegnare conseguentemente la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato C contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni di cui alla premessa;
11. di dare atto che il capitolo di spesa n. 104993 deriva da cofinanziamento regionale e non è soggetto a vincoli di accertamento in entrata;
12. di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;
13. di dare atto che per le domande di cui si dispone l'impegno con il presente atto sono stati adottati i CUP come riportati nell'Allegato A;
14. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento e dell'efficacia;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del combinato disposto dagli artt. 26 comma 2 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
16. di dare atto che avverso al presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente atto, come previsto agli articoli 8 e ss. del D.P.R. n. 1199/1971;
17. di notificare il presente decreto a tutte le imprese interessate;
18. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, con la sola esclusione dell'Allegato C contabile.
Pietro Salvadori
Allegato C (omissis)
(seguono allegati)
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