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Bur n. 71 del 05 giugno 2026


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA n. 14059 del 27 maggio 2026

Flusso Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza primaria denominato SIAP. Nomina di Azienda Zero quale Responsabile del trattamento, ex art. 4, punto 8 del Regolamento UE 2016/679 e approvazione del relativo schema di convenzione.

Note per la trasparenza

In conformità alle previsioni normative di cui al Regolamento 2016/679/UE, si nomina Azienda Zero quale Responsabile del trattamento dei dati personali contenuti Flusso Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza primaria denominato SIAP e si approva il relativo schema di convenzione.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante disposizioni sul Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020 che, all'art.1 comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108 s.m.i, recante l'individuazione della Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, che prevede alla Missione 6, Componente 2, l'Investimento 1.3.2 "Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA e di sorveglianza e vigilanza sanitaria";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del piano Nazionale di Riprese e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022 n.77, recante "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio Sanitario nazionale";

VISTA l'Intesa, sancita ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 aprile 2024 (Rep. Atti n. 51/CSR) sul documento "Ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 8 del Decreto legislativo n. 502 /1992 e successive modificazioni ed integrazioni - Triennio 2019-2021" pubblicata in Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2024 - Suppl. ordinario n. 28 e in particolare l'art. 6 - Flussi informativi, il quale prevede che "i medici di medicina generale assolvono i compiti informativi derivanti dalla normativa nazionale e dai conseguenti provvedimenti regionali attraverso i sistemi informativi nazionali e regionali mediante la cooperazione ed interoperabilità dei propri applicativi, nel rispetto della normativa sulla privacy" e "il medico assolve al debito informativo ottemperando in particolare agli obblighi previsti da: - sistema informativo nazionale (NSIS) (...);

VISTA l'Intesa, sancita ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013, Rep. Atti n. 164/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2024 (Rep. Atti n. 132/CSR) sul documento "Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 78 del Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni -Triennio 2019-2021" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 199 del 26 agosto 2024 - Suppl. ordinario n. 32, ed in particolare l'art. 6 - Flussi informativi, il quale prevede che "I pediatri di libera scelta assolvono ai compiti informativi derivanti dalla normativa nazionale e dai conseguenti provvedimenti regionali attraverso i sistemi informativi nazionali e regionali mediante la cooperazione ed interoperabilità dei propri applicativi, nel rispetto della normativa sulla privacy " e " il pediatra assolve al debito informativo ottemperando in particolare agli obblighi previsti da: - sistema informativo nazionale NSIS (...)";

VISTE le medesime disposizioni contenute nell'articolo 6 dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali per la medicina generale del 15/01/2026 e per la pediatria di libera scelta del 18/03/2026;

VISTO il decreto del Ministero della salute 7 dicembre 2016, n. 262, concernente "Regolamento recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello stato", pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale dell'8 febbraio 2017, n. 32, ed in particolare l'articolo 3, che ha introdotto il codice univoco nazionale dell'assistito (CUNA), che permette l'interconnessione a livello nazionale, nell'ambito del NSIS, dei sistemi informativi su base individuale oggetto del decreto;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

VISTO il regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto del Ministero della salute 20 gennaio 2022 recante "Ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province autonome per i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari relativo alla ripartizione delle risorse;

VISTA la nota 0021573-29/05/2023-DGSISS-DGSI SS-UFF03-P con la quale il Ministro della salute ha fornito all'Autorità garante per la protezione dei dati personali le motivazioni tecnico-scientifiche correlate all'individuazione del periodo di conservazione dei dati personali trattati nell'ambito dei sistemi informativi NSIS interconnettibili;

VISTO il parere della Cabina di regia NSIS, reso in data 18 dicembre 2024;

VISTO il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 315 del 4 giugno 2025;

VISTO il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, nella seduta del 30 luglio 2025 (Rep Atti n. 144/CSR);

VISTO il decreto del Ministero della salute del 4 agosto 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 1° settembre 2025, che istituisce il "Sistema informativo dell'assistenza primaria (di seguito denominato SIAP) e il relativo disciplinare tecnico di cui al "Comunicato relativo al decreto 4 agosto 2025", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 226 del 29.9.2025;

DATO ATTO CHE le Regioni e le Province autonome:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3, DM citato, sono tenute a mettere "a disposizione del NSIS, presso il Ministero della salute, le informazioni secondo le modalità riportate nel disciplinare tecnico, allegato 1";

- ai sensi dell'allegato tecnico al punto 6.1 del DM citato, in ordine ai flussi in ingresso, inviano "i dati di cui all'articolo 3, esclusivamente in modalità elettronica in due tracciati distinti";

- ai sensi dell'art. 4 del DM citato, hanno accesso ai dati per "consultare le informazioni rese disponibili dal SIAP in forma aggregata a livello aziendale su base mensile e di propria competenza territoriale, anche al fine di effettuare analisi comparative sulle attività e prestazioni dell'assistenza sanitaria di base erogate ";

DATO ATTO CHE l'articolo 8 del DM citato, rubricato "trattamento dei dati", al comma 1, prevede che "nel SIAP sono raccolti, trattati e conservati solo i dati che sono adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità del presente decreto";

CONSIDERATO CHE l'istituzione di un flusso informativo per il monitoraggio dell'assistenza primaria è un obiettivo specificatamente previsto dal PNRR Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3.2 "Infrastruttura tecnologica del MdS, analisi di dati e modello predittivo per garantire i LEA e di sorveglianza e vigilanza sanitaria", in particolare, al sub intervento 1.3.2.2.1 "Implementazione di 4 flussi informativi a livello regionale (riabilitazione territoriale, cure primarie, ospedali di comunità e consultori)";

DATO ATTO CHE l'adozione dei nuovi flussi informativi risulta anche in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";

CONSIDERATO che con la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19 è stata istituita l'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, sociosanitari e tecnico-amministrativi del servizio sanitario regionale, (...) denominata Azienda Zero, ente del servizio sanitario regionale, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, tecnica, gestionale e contabile;

VISTO CHE l'art. 2 della citata Legge Regionale n. 19/2016, nell'elencare le funzioni spettanti ad Azienda Zero, al comma 1, lett. g), individua espressamente "la gestione di attività tecnico - specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale" comprensive delle "infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT", pertanto tra le funzioni attribuite ad Azienda Zero quale Ente di governance della sanità regionale veneta, vi è anche la gestione dei sistemi e dei flussi informativi regionali;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area sanità e sociale n. 139 del 30.9.2025 con il quale successivamente è stato adottato a livello regionale il Flusso Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza primaria denominato SIAP demandando a successivo atto del Direttore della Direzione programmazione sanitaria la nomina di Azienda Zero quale responsabile del trattamento dei dati;

RILEVATO che, ai sensi dell'attuale assetto organizzativo privacy, definito da ultimo con Deliberazione della Giunta Regionale 8 maggio 2018 n. 596, tutti i Dirigenti in servizio presso l'Amministrazione regionale, ognuno per la parte di propria competenza, sono delegati al trattamento di dati personali e sono tenuti a nominare il Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, qualora le operazioni di trattamento dei dati personali siano affidate ad un soggetto esterno alla Regione medesima;

VISTA la Deliberazione n. 4 del 9 gennaio 2024 avente ad oggetto "Adempimenti connessi alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

RICHIAMATO l'art. 28, comma 1, del Regolamento UE 2016/679 in base al quale: "Qualora il trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato"; il citato art. 28, al comma 3, prevede che i trattamenti effettuati da parte del Responsabile siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che regoli nel dettaglio la materia e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;

RITENUTO che Azienda Zero, quale Ente di governance della sanità regionale veneta riconosciuto con Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19, presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, come prescritto dall'art. 28, comma 1, del Regolamento medesimo;

VISTO lo schema per la nomina di Azienda Zero quale Responsabile del trattamento dei dati personali elaborato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 2016/679/UE, che costituisce l'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di nominare Azienda Zero quale Responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nel nuovo Flusso Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza primaria denominato SIAP;

3. di approvare lo schema per la nomina di Azienda Zero quale Responsabile del trattamento dei dati personali, che costituisce l'Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

4. di dare atto che gli effetti della nomina decorreranno dalla data di sottoscrizione della convenzione di cui al punto che precede da parte del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria e dal Direttore Generale di Azienda Zero;

5. di adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione degli adempimenti derivanti dalla nomina di Azienda Zero quale Responsabile del trattamento dei dati personali contenuti nel Flusso Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza primaria denominato SIAP;

6. di incaricare la U.O. Cure primarie afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Romina Cazzaro

(seguono allegati)

ALLEGATO_A_583549.PDF

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