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Bur n. 70 del 03 giugno 2026


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 14023 del 27 maggio 2026

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione del Veneto, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana rientrante nel territorio afferente alla provincia di Treviso e la Direzione regionale INPS del Veneto per la messa a disposizione di spazi e di personale medico, infermieristico, amministrativo ed operatori sociali per l'esercizio del nuovo procedimento di valutazione di base per il riconoscimento della disabilità. DGR n. 105 del 25 febbraio 2026.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si approva lo schema di convenzione tra Regione del Veneto, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, rientrante nel territorio afferente alla provincia di Treviso, e la Direzione regionale INPS per la messa a disposizione di spazi e di personale medico, infermieristico, amministrativo ed operatori sociali per l'esercizio del nuovo procedimento di valutazione di base in osservanza del D.Lgs n. 62/2024 e in attuazione della DGR n. 105/2026.

Il Direttore

VISTO il Decreto Legislativo 3 maggio 2024, n. 62, attuativo della Legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, dell'accomodamento ragionevole, nonché della valutazione multidimensionale finalizzata alla predisposizione e realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato", che aggiorna la disciplina vigente in materia di disabilità;

PRESO ATTO dell'evoluzione normativa introdotta dal suddetto decreto che ha significativamente modificato il procedimento di riconoscimento della disabilità, accorpando e semplificando i precedenti accertamenti in un'unica procedura di valutazione di base, attribuita in via esclusiva all'INPS;

RILEVATO che il decreto introduce, altresì, i principi dell'accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale quali strumenti fondamentali per la definizione e l'attuazione del Progetto di Vita della persona, provvedendo contestualmente a un aggiornamento del lessico in materia;

CONSIDERATA la portata innovativa della riforma, che pone al centro il coinvolgimento attivo della persona con disabilità e prevede la cooperazione tra diversi soggetti, istituzionali e non, impegnati congiuntamente nella definizione del Progetto di Vita individuale;

RICHIAMATO l'articolo 33 del medesimo decreto, il quale prevede l'avvio di una fase sperimentale della durata di dodici mesi, dedicata sia alle nuove modalità di valutazione di base (comma 1), sia alle procedure di analisi multidimensionale necessarie per la definizione e l'attuazione del Progetto di Vita (comma 2);

CONSIDERATO che la Legge n. 15/2025 (art. 19-quater) ha esteso la fase sperimentale della riforma ad ulteriori undici province, includendo anche quella di Vicenza con decorrenza dal 30 settembre 2025, e che la Regione del Veneto, con la DGR n. 670/2025, ha definito linee guida e indicazioni operative per gli Ambiti Territoriali Sociali, le Aziende ULSS e tutti i soggetti coinvolti nel territorio vicentino;

PRESO ATTO che l'art. 7, comma 1, del Decreto-Legge 19 febbraio 2026, convertito con modificazioni dalla Legge 20 aprile 2026, n. 50, ha ulteriormente ampliato, a decorrere dal 1° marzo 2026, le attività sperimentali ad altre province italiane, includendo per la Regione del Veneto i territori di Treviso, Venezia e Verona;

TENUTO CONTO che la DGR n. 105/2026 recepisce tale estensione delle attività sperimentali alle province di Treviso, Venezia e Verona, applicando a questi territori le disposizioni già previste dalla precedente DGR n. 670/2025 per l'avvio della medesima iniziativa nel territorio vicentino, avvenuto il 30 settembre 2025;

CONSIDERATO che il D.Lgs n. 62/2024 all'art. 9 comma 4 prevede che "Al fine di garantire la semplificazione e razionalizzazione degli oneri procedurali connessi all'espletamento della valutazione di base, l'INPS, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, può stipulare apposite convenzioni con le regioni per avvalersi delle risorse strumentali e organizzative delle aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, necessarie allo svolgimento dei procedimenti di valutazione di base";

PRESO ATTO altresì che la menzionata DGR n. 105/2026 demanda al Direttore della Direzione Servizi Sociali la predisposizione e l'approvazione degli atti necessari alla definizione di uno schema di convenzione che disciplini i dettagli della collaborazione che prevederà la disponibilità a titolo gratuito di spazi resi fruibili dalle Aziende ULSS interessate dalla sperimentazione per l'attività delle Commissioni di valutazione INPS e l'apporto di personale medico e amministrativo a supporto delle Commissioni attraverso gli appositi istituti contrattuali;

ATTESO CHE conseguentemente alle menzionate disposizioni di cui alla citata Deliberazione di Giunta, è stato definito un testo condiviso dello schema di Convenzione tra la Direzione INPS regionale, la Regione del Veneto e l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, finalizzato a disciplinare i reciproci rapporti tra i soggetti coinvolti in relazione al funzionamento della valutazione di base;

RICHIAMATA anche l'esperienza maturata attraverso le collaborazioni in essere tra la Regione del Veneto e l'INPS, avviate con la DGR n. 262/2018, con la quale è stata approvata la Convenzione-Quadro per l'affidamento all'INPS delle funzioni relative all'accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, con riferimento alle Aziende ULSS n. 3 Serenissima, n. 4 Veneto Orientale e n. 9 Scaligera, convenzione da ultimo prorogata per l'anno 2025 con DGR n. 1549 del 30 dicembre 2025;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di procedere all'approvazione ed all'autorizzazione alla stipula della convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, recante "Convenzione tra la Regione del Veneto, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e la Direzione regionale INPS del Veneto per la messa a disposizione - in modalità non esclusiva - di spazi e di personale medico, infermieristico, amministrativo ed operatori sociali per l'esercizio del nuovo procedimento di valutazione di base per il riconoscimento della disabilità";

PRESO ATTO che la Convenzione di cui all'Allegato A entrerà in vigore a partire dal 1° giugno 2026 o dalla data di sottoscrizione della stessa, se successiva, e fino all'entrata in vigore della riforma della disabilità, prevista per il 1° gennaio 2027;

RITENUTO che, al termine della fase sperimentale, la convenzione potrà essere rinnovata, fermo restando che la durata potrà essere modificata previo accordo tra le parti;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, contenente il "Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione di benefici economici";

VISTO il decreto del Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, recante "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al Titolo V della Parte Seconda della Costituzione";

VISTO l'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii, rubricato "Accertamento dell'handicap";

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

VISTO l'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

VISTO l'articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO l'articolo 29-ter del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, solo "Regolamento UE") del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito, solo "Codice"), così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

VISTO il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393, del 2 luglio 2015, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

VISTA Legge 22 dicembre 2021, n. 227, "Delega al Governo in materia di disabilità";

VISTO il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato";

VISTA Legge 21 febbraio 2025, n. 15 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi";

VISTA Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS";

VISTA Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 "Piano socio sanitario regionale 2019-2023";

VISTA Legge Regionale 4 aprile 2024, n. 9 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali";

VISTE le DGR n. 670 del 17 giugno 2025 e n. 105 del 25 febbraio 2026;

decreta

  1. di approvare le premesse e l'Allegato A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
     
  2. di approvare lo schema di Convenzione recante "Convenzione tra la Regione del Veneto, l'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana e la Direzione regionale INPS del Veneto per la messa a disposizione - in modalità non esclusiva - di spazi e di personale medico, infermieristico, amministrativo ed operatori sociali per l'esercizio del nuovo procedimento di valutazione di base per il riconoscimento della disabilità" come da Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
     
  3. di confermare, che alla stipula della Convenzione e degli eventuali ulteriori atti conseguenti, in ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. 105/2026, provvederà il Direttore della Direzione Servizi Sociali;
     
  4. di stabilire che la Convenzione di cui al punto 2 avrà efficacia a partire dal 1° giugno 2026 o dalla data di sottoscrizione della stessa, se successiva, e resterà valida fino all'entrata in vigore della riforma della disabilità, prevista dal Decreto Legislativo n. 62/2024 con decorrenza dal 1° gennaio 2027;
     
  5. di stabilire che, al termine della fase sperimentale, la convenzione potrà essere rinnovata, fermo restando che la durata potrà essere modificata previo accordo tra le parti;
     
  6. di trasmettere il presente provvedimento all'INPS regionale, e all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;
     
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
     
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza, salva diversa determinazione da parte degli interessati;
     
  9. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pierangelo Spano

(seguono allegati)

ALLEGATO_A_583473.PDF

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