Società HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Via C. Berti Pichat 2/4 - Bologna, C.F. e REA 02175430392 - P.IVA 03819031208. Autorizzazione alla chiusura della Discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in loc. Siberie in Comune di Sommacampagna (VR) ai sensi dell'Art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii. Autorizzazione Integrata Ambientale - Attività individuata al Punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 324 del 24/11/2022. Aggiornamento Livelli di Guardia.
| Note per la trasparenza |
Con il presente Provvedimento si approva un'Appendice al PMC relativa all'aggiornamento dei livelli di guardia per le acque sotterranee proposto dal Gestore con la comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 trasmessa in data 30/12/2025.
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Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
DATO ATTO che con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 324 del 24/11/2022 è stata rilasciata alla Ditta HERAmbiente S.p.A., C.F. 02175430392, con sede legale in Viale Carlo Alberto Pichart n. 2/4 – Bologna, su istanza della stessa, l’Autorizzazione alla chiusura, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm. e ii., della discarica per rifiuti non pericolosi - sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Siberie in Comune di Sommacampagna (VR);
Iter amministrativo
DATO ATTO che con nota prot. 15113 del 30/12/2025, acquisita al prot. reg. n. 698917 nella medesima data, la ditta HERAmbiente S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la modifica non sostanziale relativa al monitoraggio delle acque sotterranee previsto dal PMC vigente, rev. 07 datato 02/11/2022;
DATO ATTO che a tal fine il Gestore ha trasmesso, con la stessa nota del 30/12/2025, il documento “ELABORATO 2 Appendice PMC Rev.7 del 02/11/2022”, rev. 00 del 22/12/2025, contenente la nuova Scheda 3.3 della Sezione D del PMC, con evidenziate le modifiche proposte, unitamente a una relazione tecnica (rev. 00 datata 29/12/2025) esplicativa delle modifiche apportate al testo;
CONSIDERATO in particolare che le modifiche proposte alla Scheda 3.3 del PMC (“Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione: Qualità delle acque di falda”), al paragrafo “Limiti e/o condizioni di attenzione e di allarme”, prevedono:
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l’aggiornamento dei livelli di guardia per il monitoraggio delle acque sotterranee, basati sul calcolo del differenziale monte/valle fra coppie di piezometri, per alcuni parametri, revisionati sulla base di un set più ampio e significativo di dati e di serie storiche allineate temporalmente e confrontabili, ricavato dai più recenti dati di monitoraggio;
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la modifica della procedura per la valutazione delle non conformità e il piano di intervento, finalizzata, tra l’altro, a evitare l’attivazione di procedure di intervento a seguito di superamenti del differenziale dovuti alla naturale oscillazione dei parametri nella falda;
DATO ATTO che con nota prot. reg. n. 54233 del 02/02/2026 questa Amministrazione ha chiesto ad ARPAV e alla Provincia di Verona di esprimere il proprio parere di competenza in merito alla modifica proposta, come previsto dall’art. 6 comma 1 del Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2025 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
CONSIDERATO che con la stessa nota del 02/02/2026 questa Amministrazione ha altresì confermato la non sostanzialità della proposta, condividendo le motivazioni formulate dal Gestore nella nota del 30/12/2025, evidenziando, a tal fine, che le modifiche proposte non rientrano nella fattispecie di cui all’art. 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. n. 152/2006, non prevedendo una variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell’impianto né potenziali impatti negativi sull’ambiente, ma essendo invece improntate al miglioramento del monitoraggio della falda a tutela dell’ambiente e della salute umana;
DATO ATTO che con nota prot. n. 14216 del 18/02/2026, acquisita al prot. reg. n. 122766 nella medesima data, ARPAV ha comunicato, in riscontro alla nota di richiesta parere, quanto segue:
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“si ritengono accettabili i nuovi valori dei livelli di guardia indicati dal gestore e la metodologia con i quali sono stati ottenuti;
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si ritiene non condivisibile l’estensione dell’incertezza di misura nel calcolo del differenziale monte/valle, già in uso per il parametro Ossidabilità di Kubel, anche ai parametri Cloruri e Solfati, in quanto, in analogia con quanto disposto dal D. Lgs. n. 18/2023, Allegato III, Parte B per le acque destinate al consumo umano, l’incertezza di misura non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di un parametro;
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si ritiene non accettabile quanto proposto in merito alle azioni da intraprendere in caso di superamento dei livelli di guardia: è stata infatti tolta la comunicazione puntuale e tempestiva agli Enti in caso di confermato superamento; nel caso di superamento di entità non superiore al 50% del valore di riferimento nel punto di valle per il parametro considerato, non si provvede a ulteriori azioni, se non ripetere il monitoraggio dopo sei mesi; nel caso il superamento sia superiore al 50% del valore di riferimento nel punto di valle per il parametro considerato, si dà luogo a un monitoraggio più frequente, mensile per massimo tre mesi di tempo). Si ritiene che tale modifica costituisca un indebolimento significativo delle misure previste dal PMC rev. 7 del 02/11/2022, attualmente vigente, che prevede vincoli più stringenti sia per intraprendere il monitoraggio suppletivo sia per le azioni da attivare, compresa l’asportazione forzata da subito del percolato in modo da mantenere il relativo battente nei pozzi di raccolta al livello più basso possibile”;
DATO ATTO che con nota prot. reg. n. 141347 del 02/03/2026 questa Amministrazione ha dato riscontro alla suddetta comunicazione, chiedendo al Gestore di trasmettere l’Appendice al PMC con il solo aggiornamento dei valori dei livelli di guardia, in conformità al parere di ARPAV;
CONSIDERATO che con la medesima nota del 02/03/2026 questa Amministrazione ha anche comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 per l’aggiornamento del provvedimento di AIA rilasciato con il DDR n. 324/2022, chiedendo preventivamente ad ARPAV e alla Provincia di Verona di esprimere il proprio parere in merito all’Appendice al PMC riformulata secondo le indicazioni sopra richiamate;
DATO ATTO che con nota prot. 3608 del 13/03/2026, acquisita al prot. reg. n. 164590 nella medesima data, il Gestore ha trasmesso il documento aggiornato come richiesto, denominato “ELABORATO 2 Appendice PMC Rev. 7 del 02/11/2022” Rev. 01 del 10/03/2026;
DATO ATTO che con nota prot. 27833 del 31/03/2026, assunta al prot. reg. n. 199184 del 01/04/2026, ARPAV ha espresso parere favorevole in merito al sopra richiamato elaborato;
CONSIDERATO che non sono stati acquisiti agli atti ulteriori pareri o richieste da parte di altri enti in merito al suddetto elaborato;
Considerazioni finali e conclusioni
CONSIDERATO che con DDR n. 324/2022 è stato approvato il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) della discarica in oggetto, Rev. 07 datato 02/11/2022 (trasmesso dal Gestore con nota n. 14078 del 10/11/2022, assunta al prot. n. 523197 in data 11/11/2022);
CONSIDERATO che la possibilità di rivedere i livelli di guardia era già prevista nell’Appendice REV. 01 del 21/01/2021 al PMC Rev. 5 del 11/01/2018, approvato con decreto del Direttore Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 56 del 17/02/2021 di riesame dell’AIA 2020, nel quale, al paragrafo “C. Aggiornamento dei livelli di guardia – proposta”, il Gestore prevedeva che “Vista la limitata quantità di dati a disposizione per il nuovo piezometro I e, soprattutto, la scarsa presenza di valori superiori al limite di rilevabilità strumentale in particolare per l’Ossidabilità Kübel [...] si riserva comunque di presentare una eventuale proposta di revisione dei livelli di guardia tra due anni, a seguito dell’acquisizione di ulteriori dati derivanti dalle attività di monitoraggio, che possano rendere più robusto il set di dati a disposizione”;
CONSIDERATO che i contenuti della sopra richiamata Appendice REV. 01 del 21/01/2021 sono stati integrati all’interno della Sezione D del nuovo PMC Rev. 7 del 02/11/2022 approvato con il DDR n. 324/2022 alla Scheda 3.3 “Riduzione dei rischi per l’ambiente e disagi per la popolazione: Qualità delle acque di falda”, come specificato dallo stesso elaborato al paragrafo “A. Introduzione – A1. Premessa”;
CONSIDERATO il parere favorevole di ARPAV sul documento “ELABORATO 2 Appendice PMC Rev. 7 del 02/11/2022” Rev. 01 del 10/03/2026;
RITENUTO , alla luce di quanto sopra:
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di approvare le modifiche previste dal documento “ELABORATO 2 Appendice PMC Rev. 7 del 02/11/2022” Rev. 01 del 10/03/2026 acquisito al prot. reg. n. 164590 del 13/03/2026;
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di modificare la prescrizione n. 13 dell’Allegato A del DDR n. 324/2022, al fine di aggiornare il PMC di riferimento integrando la nuova Appendice;
VISTO che il paragrafo B dell’Allegato A alla D.G.R. n. 2721/2014 prevede, tra l’altro, che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;
RITENUTO che le modifiche in parola non diano luogo ad una “modifica dell’attività” di gestione dei rifiuti di cui alla DGRV n. 2721/2014;
ACCERTATO il versamento da parte del Gestore degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i e la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dall’Allegato B al Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2025;
VISTE la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 12/2024, e loro ss.mm.ii.;
VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 e il D. Lgs. n. 152/2006 e loro ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. in materia di procedimento amministrativo;
VISTE le DGR 242/2010 e 863/2012 in materia di PMC;
VISTA la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2025 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
decreta
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che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
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che questo provvedimento conclude il procedimento amministrativo avviato con nota prot. n. 141347 del 02/03/2026;
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di approvare il documento “ELABORATO 2 Appendice PMC Rev.7 del 02/11/2022” Rev. 01 datata 10/03/2026, trasmesso dalla Società HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Via C. Berti Pichat 2/4 - Bologna, C.F. e REA 02175430392 - P.IVA 03819031208, con nota prot. 3608 del 13/03/2026, acquisita al prot. reg. n. 164590 nella medesima data;
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che il sopra richiamato ELABORATO 2 sostituisce integralmente la Scheda 3.3 della Sezione D del PMC Rev.7 del 02/11/2022, già approvato con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 324 del 24/11/2022;
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di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 324 del 24/11/2022, come di seguito specificato:
5.1. al punto 13 dell’Allegato A è aggiunto quanto segue:
“come integrato dal documento “ELABORATO 2 Appendice PMC Rev.7 del 02/11/2022” Rev. 01 datato 10/03/2026, assunto al prot. reg. n. 164590 del 13/03/2026, che sostituisce integralmente la Scheda 3.3 della Sezione D;”
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di dare atto che rimane valido quanto prescritto nel decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 324 del 24/11/2022, non in contrasto con il presente provvedimento;
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di comunicare il presente provvedimento alla Ditta HERAmbiente S.p.A., con sede legale in Via C. Berti Pichat 2/4 – Bologna, al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona e ad A.R.P.A.V.;
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di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
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di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon