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Bur n. 69 del 01 giugno 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 138 del 27 aprile 2026

INTEGRA S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale in Viale dell'Industria 42, Vicenza e ubicazione installazione in viale dell'Economia 60, Vicenza. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 207 del 18/08/2022 e ss.mm.ii. Aggiornamento dell'AIA e approvazione del progetto di copertura e aspirazione dell'area di scarico autobotti, a seguito di Ispezione Integrata Ambientale. Approvazione PMC rev. 10 del 10/03/2026.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilascia a INTEGRA S.r.l. a seguito dell'Ispezione Integrata Ambientale svoltasi nell'anno 2025, con contestuale approvazione del progetto di aspirazione dell'area di scarico autobotti e del PMC.

Il Direttore

RICHIAMATO il Decreto n. 207 del 18/08/2022 di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione in oggetto, per la gestione di rifiuti pericolosi, riferita alle attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

VISTI i successivi Decreti di modifica non sostanziale di seguito riportati:

  • Decreto n. 157 del 10/08/2023 di approvazione del PMC/PGO e di modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
  • Decreto n. 73 del 19/03/2024 di aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di una comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
  • Decreto n. 167 del 30/05/2024 di inserimento nell’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque di seconda pioggia provenienti dalle aree di viabilità e sosta (non interessate dalla movimentazione dei rifiuti) e modifica di alcune prescrizioni relative alla gestione degli scarichi;

ACQUISITA in data 05/05/2025 prot. reg. n. 221439 la Relazione Finale del 29/04/2025 (prot. Arpav 39554/2025) dell’attività ispettiva condotta da Arpav - Dipartimento Provinciale di Vicenza, ai sensi del d.lgs. 152/2006, art. 29-decies, comma 3, da cui si evincono le seguenti proposte di adeguamento così riassunte:

  • presentazione di un progetto di copertura/aspirazione dell’area di scarico delle autobotti, sia dalla vasca di dissabbiatura che dalla sezione di grigliatura, per una riduzione delle emissioni odorigene prodotte in questa fase;
  • adozione di procedure operative per una corretta modalità di compilazione dei registri di carico/scarico rifiuti per assicurare la tracciabilità degli stessi;
  • aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo;

VISTA la diffida comunicata dalla Provincia di Vicenza (prot. reg. n. 374189 del 31/07/2025) in merito allo svolgimento dell’attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 ed il mancato rispetto delle prescrizioni AIA;

PRESO ATTO che la diffida obbliga la ditta a inviare il progetto di copertura/aspirazione dell’area preposta allo scarico delle autobotti, della vasca di dissabbiatura e della sezione di grigliatura, per una riduzione delle emissioni odorigene;

VISTA la nota della Provincia di Vicenza, di cui al prot. reg. n. 377422 del 01/08/2025, in cui vengono formalizzate ulteriori richieste a seguito delle proposte di adeguamento da parte di Arpav, richiedendo la presentazione di apposita documentazione e demandando alla Regione in qualità di autorità competente l’eventuale necessità di aggiornamento del provvedimento autorizzativo;

VISTA la documentazione inviata dalla Ditta in data 07/08/2025 prot. reg. n. 387472 contenente il certificato ISO 14001:2015 vigente e la contestuale richiesta di proroga all’invio del progetto di copertura/aspirazione dell’area preposta allo scarico delle autobotti, della vasca di dissabbiatura e della sezione di grigliatura;

VISTA la proroga concessa dalla Provincia di Vicenza del 29/08/2025 prot. reg. n. 420017;

VISTA l’ulteriore documentazione inviata dalla Ditta a riscontro delle criticità rilevate nell’Ispezione Integrata Ambientale del 29/09/2025 del 500725;

ACQUISITA da parte della Ditta la documentazione relativa al progetto di copertura e aspirazione di cui sopra in data 29/10/2025 prot. reg. n. 595720 ed in data 30/10/2025 prot. reg. n. 597534;

VISTO l’avvio di procedimento e contestuale convocazione della Conferenza di Servizi per il giorno 19/12/2025 (prot. reg. n. 616617 del 11/11/2025);

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 19/12/2025, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 32420 del 22/01/2026, con cui è stata richiesta documentazione integrativa;

VISTA la documentazione integrativa della ditta in riscontro alle richieste dalla Conferenza di Servizi, acquisita al prot. reg. n. 126775 del 20/02/2026;

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi del 10/03/2026, convocata con nota prot. reg. n. 135955 del 26/02/2026, secondo il verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 193212 del 30/03/2026;

CONSIDERATO in particolare che la Conferenza di Servizi:

  • ha approvato il progetto di copertura e aspirazione dell’area di scarico delle autobotti per una riduzione delle emissioni odorigene prodotte sia dalla vasca di dissabbiatura che dalla sezione di grigliatura;
  • ha approvato le modifiche al provvedimento vigente e al Piano di Monitoraggio e Controllo a seguito dell’Ispezione Integrata Ambientale;

CONSIDERATO inoltre che nel corso della Conferenza di Servizi è stato richiesto un ulteriore adeguamento delle planimetrie per l’indicazione di tutti gli interventi in progetto, relativi alla aspirazione della zona di scarico autobotti e alla linea di trattamento PFAS già approvata con l’AIA n. 207/2022 (progetto definitivo acquisito con prot. reg. n. 198772 del 30/04/2021), nonché le relative tempistiche di realizzazione;

CONSIDERATO altresì che nel corso della Conferenza di Servizi è stato acquisito il parere favorevole di Arpav sul PMC rev. 9 del 02/02/2026, con riferimento alle procedure oggetto di rilievo nella relazione di Ispezione Integrata Ambientale, ferma restando la necessità di acquisire un’ulteriore revisione che recepisca le ultime indicazioni della Conferenza di Servizi;

ACQUISITA la nota della ditta prot. reg. n. 190058 del 26/03/2026 in cui la ditta, dopo aver visionato la bozza di decreto inviata informalmente, suggerisce, in sede di collaudo del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene, che vengano effettuate analisi esclusivamente dopo il secondo stadio, ovvero in uscita al biofiltro, dove sono previsti anche i limiti autorizzativi, aggiungendo inoltre che solo “qualora gli esiti di cui sopra non fossero soddisfacenti, di eseguire, se ritenuto necessario, eventuali ulteriori campionamenti in ingresso/uscita dello scrubber e del biofiltro”;

VISTO che il progetto di copertura e aspirazione dell’area di scarico delle autobotti per una riduzione delle emissioni odorigene è stato presentato dalla ditta a seguito degli esiti dell’Ispezione Integrata Ambientale del 2025, nella quale sono state evidenziate:

  • pregresse segnalazioni di odori anche al di fuori del perimetro aziendale;
  • presenza di odori prodotti dall’attività durante le verifiche ispettive, avvertibili anche al di fuori del perimetro aziendale;

 si ritiene necessario, in fase di collaudo, un controllo puntuale dell’efficacia ed efficienza del sistema di abbattimento;

CONSIDERATO altresì che è facoltà della ditta proporre le modalità specifiche per le verifiche in questione ad Arpav e alla Provincia di Vicenza, in quanto enti competenti alla valutazione del collaudo;

VISTA la documentazione acquisita al prot. reg. n. 217962 del 13/04/2026, con cui la Ditta, in recepimento delle indicazioni conclusive della Conferenza di Servizi ha trasmesso: revisione delle planimetrie, cronoprogramma di realizzazione degli interventi in progetto, PMC rev. 10 del 10/03/2026;

CONSIDERATO che nella documentazione sopra citata e con riferimento al progetto PFAS, la ditta ha dichiarato di voler sospendere, in attesa di ulteriori verifiche, la realizzazione delle due nuove pompe all’interno delle vasche di ossidazione, in quanto l’opera è stata “rivalutata e ritenuta verosimilmente non idonea al nostro impianto in quanto l’invio del mixer liquor ai sedimentatori tramite pompaggio potrebbe comportare la disgregazione dei fiocchi di fango e rendere più complessa la sedimentazione”;

VERIFICATO che l’intervento originario di installazione delle pompe sommerse era stato presentato e acquisito formalmente in sede di riesame perché la ditta aveva valutato necessario regolare il flusso di fango dalle vasche di ossidazione verso i sedimentatori secondari al fine di gestire le portate di ingresso. Tale intervento di adeguamento della sezione biologica, secondo quanto dichiarato dalla ditta, permette “di migliorare le capacità di separazione solido-liquida a monte del trattamento terziario, migliorando la qualità dell’acqua da inviare ai trattamenti successivi di valle, con miglioramento delle prestazioni e gestione del nuovo settore di abbattimento PFAS finale”;

VERIFICATO altresì che la ditta nella propria documentazione non ha fornito ulteriori dettagli al fine di ovviare alla regolamentazione delle portate in ingresso, criticità questa valutata in fase progettuale;

RITENUTO quindi di non poter accettare tale modifica progettuale senza ulteriori specifiche;

CONFERMATO dunque il progetto PFAS con tutti gli interventi previsti, così come acquisito con prot. reg. n. 198772 del 30/04/2021 e approvato con l’AIA n. 207/2022;

CONSIDERATO che in ogni caso la ditta ha facoltà di presentare modifiche al progetto PFAS conformemente alle procedure e modalità previste dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che Arpav, in data 22/04/2026, ha confermato per le vie brevi l’adeguatezza del PMC rev.10 del 10/03/2026, aggiornato come richiesto nella Conferenza di Servizi del 10/03/2026;

PRESO ATTO del fatto che gli approfondimenti svolti in Conferenza di Servizi alla luce dei rilievi riportati nella relazione di ispezione integrata ambientale hanno portato ad estendere la possibilità di effettuare l’operazione di stoccaggio anche nei serbatoi della Piattaforma 4 e della Piattaforma F “fanghi”, attualmente autorizzati alla sola lavorazione; il conseguente incremento dei quantitativi autorizzati allo stoccaggio non si configura come un incremento fisico dei rifiuti gestibili in installazione, già valutati nei precedenti procedimenti autorizzativi, ma come adeguamento gestionale nell’eventualità che i rifiuti permangano in tali serbatoi senza subire trattamenti oltre le tempistiche previste per le registrazioni obbligatorie;

VERIFICATO che la prescrizione n. 30 del Decreto n. 207 del 18/08/2022 relativa al progetto di fattibilità tecnico-economico per il trattamento disgiunto dei fanghi provenienti dal trattamento fisico-chimico e da quello biologico è stata superata dal parere di Arpav di cui al prot. reg. n. 293171 del 30/05/2023 e dal riscontro finale prot. reg. n. 374117 del 12/07/2023;

VERIFICATO che la Ditta non è tenuta alla corresponsione degli oneri istruttori in quanto procedimento di ufficio avviato dall’autorità competente, al fine di dare riscontro ai rilievi dell’Ispezione Integrata Ambientale;

VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 239439 del 24/04/2026, la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01230475486781 del 06/03/2025 per il rilascio del provvedimento;

VISTA la l. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTA la l.r. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;

VISTA la d.g.r. n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Il presente provvedimento:

2.1. approva il progetto di copertura e aspirazione dell’area di scarico autobotti e recepisce gli adeguamenti proposti nella relazione di Ispezione Integrata Ambientale del 29/04/2025 (prot. APRAV 39554/2025, prot. reg. n. 221439 del 05/05/2025);

2.2. approva il PMC rev. 10 del 10/03/2026;

  1. Le planimetrie di cui agli Allegati B, C, D dell’AIA n. 207/2022, già modificate con i decreti n. 157/2023, n. 73/2024 e 167/2024, sono integralmente sostituite dai seguenti allegati, comprensivi delle linee di progetto:

3.1. Allegato B: Planimetria della gestione rifiuti;

3.2. Allegato C: Planimetria delle reti fognarie, dei sistemi di trattamento, dei punti di emissione degli scarichi liquidi;

3.3. Allegato D: Planimetria dei punti di emissione e trattamento degli scarichi in atmosfera.

  1. Il punto 8.1 dell’AIA n. 207/2022 è integralmente sostituito dal seguente:

“8.1 capacità massima autorizzata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R13 – D15]: 760 Mg (anche tutti pericolosi) calcolata considerando i seguenti quantitativi:

Piattaforma

Attività

Serbatoio

Capacità di stoccaggio

(m3)

(Mg)

Piattaforma 4

Stoccaggio D15

4F

30

30

4G

30

30

4H

30

30

4D

50

50

4E

50

50

4R

50

50

Piattaforma 5

Stoccaggio D15

5A

30

30

5B

50

50

5R (*)

30

30

Piattaforma 6

Stoccaggio D15

6A

30

30

6B

30

30

6C

30

30

Piattaforma F

Linea fanghi

Stoccaggio D15

F1

50

50

F2

50

50

F3

50

50

F4

50

50

Box fanghi

Stoccaggio fanghi in uscita

Box

80

120

   

totali

720

760


(*) Il serbatoio 5R è destinato a riserva in caso di anomalie / guasti / emergenze operative e non viene impiegato per l’accettazione dei rifiuti in ingresso alla piattaforma.

  1. Il punto 10.7 dell’AIA n. 207/2022 è integralmente sostituito dal seguente:

10.7 le aree e i contenitori (serbatoi, cassoni, cisterne) adibiti allo stoccaggio nonché le aree adibite alla lavorazione dei rifiuti devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile facente riferimento alla planimetria approvata; per cassoni e cisternette la cartellonistica deve indicare i Codici dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (CER) e le eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti; per serbatoi e vasche l’identificazione dei rifiuti gestiti può essere garantita attraverso il sistema gestionale interno, che deve garantire la tracciabilità dei rifiuti in relazione al numero/sigla dei serbatoi/vasche indicati in planimetria”.

  1. Dopo il punto 11.10 dell’AIA n. 207/2022 è aggiunto il seguente punto:

“11.11 nelle registrazioni di cui all’art. 190 del d.lgs. n. 152/2006 deve essere indicata una sola codifica dell’operazione effettuata (D8) o (D9) a seconda dell’attività di trattamento prevalente per la specifica tipologia di rifiuto in ingresso; le modalità di identificazione dell’attività prevalente vanno indicate nel PMC/PGO; resta fermo che gli stadi chimico-fisico in continuo e biologico in continuo costituiscono una linea integrata di trattamento cui vengono avviati i rifiuti, indipendentemente dalla codifica prescelta in relazione all’attività prevalente; di conseguenza un rifiuto ritirato in D8 subisce in ogni caso un preliminare trattamento chimico-fisico e un rifiuto ritirato in D9 subisce un successivo trattamento biologico.”

  1. La tabella di cui al punto 24 dell’AIA n. 207/2022 è integralmente sostituita dalle seguenti tabelle:

 

Camino

Sezione di provenienza

Portata aspirazione (Nm3/h)

Sistema di abbattimento preliminare

Sistema di abbattimento finale

Portata a camino (Nm3/h)

Parametri

UM

VLE

1E

Serbatoi di stoccaggio liquidi e fanghi

6.480

scrubber doppio stadio

biofiltro

19.740

Polveri

mg/Nm3

5

Sgrigliatura e stazioni di rilancio (aspirazione attiva solo a seguito della realizzazione dello specifico progetto)

NH3

mg/Nm3

5

Vasche di equalizzazione EQ1 e EQ2

HCl

mg/Nm3

5

Reattori del trattamento chimico-fisico in continuo e discontinuo

H2S

mg/Nm3

2

vasche di equalizzazione EQ3 e EQ4

13.260

-

TVOC*

mg C/ Nm3

20

Locale trattamento fanghi

odore

U.O./Nm3

300

Box stoccaggio fanghi

Locale lavaggio autobotti

* Il limite di concentrazione è riferito al parametro TVOC come definito nelle BAT Conclusions (2018) (rif. metodica analitica UNI EN 12619). Restano in ogni caso impregiudicati i limiti di cui alla Tab. D, All. I alla Parte V del d.lgs. 152/2006.

 

Settori di provenienza

Trattamento

Punto di emissione

Ricambio aria laboratorio(1)

/

1A-2A-3A-4A-5A

Sfiati silos calce(1)

Filtro a maniche

1B-2B

Caldaia riscaldamento

/

1C

Ricambio aria officina(1)

/

1D

(1) Emissione dichiarata ma senza necessità di controllo delle emissioni.

 

  1. Il punto 25 dell’AIA n. 207/2022 è soppresso.
  2. Il punto 30 dell’AIA n. 207/2022 è soppresso.
  3. Resta fermo quanto stabilito dal decreto AIA n. 207/2022 e ss.mm.ii per le parti non modificate dal presente provvedimento.
  4. La ditta è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia, Comune, ARPAV le seguenti comunicazioni relative alla realizzazione della copertura e aspirazione dell’area di scarico delle autobotti per la riduzione delle emissioni odorigene prodotte sia dalla vasca di dissabbiatura che dalla sezione di grigliatura:

11.1. comunicazione di avvio lavori, da trasmettere entro il 01/04/2027 fatte salve motivate proroghe;

11.2. comunicazione preventiva di almeno 15 giorni alla messa in esercizio nella configurazione di progetto, da trasmettere entro 90 giorni dall’avvio lavori fatte salve motivate proroghe, contenente:

a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto;

b) data di avvio dell’esercizio nella configurazione di progetto;

11.3. collaudo funzionale, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio alla configurazione di progetto, che dia evidenza dell'efficacia ed efficienza del sistema di abbattimento, comprensivo di campionamenti chimici e olfattometrici a monte e a valle dei singoli stadi di abbattimento, diversificati per ogni area presidiata.

  1. La ditta è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia, Comune, ARPAV le seguenti comunicazioni relative alla realizzazione della linea di trattamento PFAS già approvata con Decreto n. 207 del 18/08/2022 e confermata con il presente provvedimento:

12.1. comunicazione di avvio lavori, da trasmettere entro il 01/10/2027 fatte salve motivate proroghe;

12.2. comunicazione preventiva alla messa in esercizio nella configurazione di progetto, da trasmettere entro 18 mesi dall’avvio lavori fatte salve motivate proroghe, contenente:

a) dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto;

b) data di avvio dell’esercizio nella configurazione di progetto;

12.3. collaudo funzionale, entro 180 giorni dalla data di messa in esercizio alla configurazione di progetto, comprensiva di almeno 3 rapporti di prova sui parametri PFAS, in ingresso e in uscita dal sistema di abbattimento dedicato. 

  1. I lavori previsti dal progetto PFAS di cui al punto precedente possono essere realizzati per stralci funzionali, nel rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma presentato dalla ditta (prot. reg. n. 217962 del 13/04/2026), e le relative comunicazioni di cui al punto precedente devono essere presentate con riferimento ai singoli stralci; in tal caso i termini si intendono rispettati se l’avvio lavori del primo stralcio avviene entro la data indicata nel punto 12.1 e la messa in esercizio dell’ultimo stralcio avviene entro 18 mesi dall’avvio lavori del primo stralcio.
  2. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014. Resta fermo che l'incremento dei quantitativi in stoccaggio da 320 Mg autorizzati con decreto n. 207 del 18/08/2022 a 760 Mg autorizzati con il presente provvedimento, può essere applicato solo a seguito di accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia.
  3. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. prot. reg. n. 616617 del 11/11/2025.
  4. Il presente provvedimento è notificato a Integra S.r.l. e comunicato al Comune di Vicenza, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV.
  5. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data di notifica di cui al punto precedente.
  6. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
  7. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti. In particolare per la realizzazione delle linee di progetto la ditta è tenuta all’assolvimento degli adempimenti previsti dalla normativa in tema di edilizia.
  8. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
  9. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

138_AllegatoB_DDR_138_27-04-2026_583177.pdf
138_AllegatoC_DDR_138_27-04-2026_583177.pdf
138_AllegatoD_DDR_138_27-04-2026_583177.pdf

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