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Bur n. 64 del 22 maggio 2026


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 13812 del 21 maggio 2026

Riduzione della resa massima di vino classificabile a DOC Soave – vendemmia 2026. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 – art. 39 comma 2.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Soave per quanto riguarda la riduzione della resa massima di vino classificabile a DOC Soave.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante "disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" ed in particolare l'articolo 39 comma 2 che consente alle regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di ridurre la resa massima di vino classificabile delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato;

VISTO il Decreto ministeriale n. 313223 del 9 luglio 2025 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, che ha confermato l'incarico al Consorzio tutela vini Soave (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 41 commi 1 e 4 della Legge n. 238/2016 per le DO "Soave", "Recioto di Soave" e "Soave Superiore";

VISTI i decreti ministeriali del 24.10.2019 (G.U. 258 - 04.11.2019, G.U. 259 - 05.11.2019) con i quali sono stati approvate le modifiche ai disciplinari delle denominazioni di origine "Soave", "Recioto di Soave" e "Soave Superiore";

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2023 della Commissione del 12.11.2021 (G.U. UE L. 411 del 19.11.2021) relativo all'approvazione di una modifica dell'Unione al disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta "Soave";

VISTA la nota prot. n.211538 del 8 aprile 2026, con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 della LN 238/2016, la riduzione della resa massima di vino classificabile a DOC Soave;

VISTA la documentazione allegata alla richiesta ed in particolare:

  1. il verbale dell'Assemblea dei soci del 31 marzo 2026;
     
  2. la relazione tecnico economica inerente la situazione attuale e potenziale della denominazione;
     
  3. i pareri delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema DOC "Soave", che hanno formalmente manifestato parere pienamente favorevole alla richiesta del Consorzio;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 47 del 17/04/2026, è pervenuta l'osservazione, prot. n. 239073 del 24 aprile 2026, con cui viene segnalata la mancata motivazione e ritenuta non legittima, esclusione dalle riduzioni di resa per i produttori che nel corso delle due campagne precedenti non hanno registrato alcun esubero produttivo;

CONSIDERATO che detta osservazione è stata trasmessa al Consorzio con nota prot. n. 242284 del 27 aprile 2026;

PRESO ATTO della risposta, formulata dal Consorzio, trasmessa con nota prot. n. 242798 del 27 aprile 2026, che si ritiene risponda in modo esaustivo alla contestazione di cui alla nota prot. n. 239073 del 24 aprile 2026, evidenziando il percorso intrapreso dal Consorzio, nel corso degli anni, di incentivare nei produttori comportamenti virtuosi per un'attenta programmazione aziendale, al fine di evitare quell'eccedenza (esubero di produzione) che, per quanto consentita dalla norma, va ad aggravare la strutturale sovrapproduzione di vino (deprimendo la qualità complessiva delle uve destinate a DOC Soave) generando inoltre prodotti succedanei in competizione con la denominazione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2021 n. 851 con la quale è stato attribuito l'incarico di Direttore della Direzione Agroalimentare al dott. Alberto Zannol, ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54, come integrata con DGR n. 579 del 27 maggio 2024;

decreta

1. di stabilire per la vendemmia 2026, ai sensi del comma 2 dell'articolo 39 della Legge n. 238/2016, che la resa massima di vino classificabile a DOC Soave è così definita:

Tipologia

tonnellate/ha

Soave

13,5

Soave Classico

12,5

Soave Colli Scaligeri

12,5


2. di stabilire, in deroga al punto 1., che i limiti di resa definiti al punto 1 sono aumentati a 14,0 tonnellate per ettaro per le produzioni destinate a DOC Soave con o senza menzione (Classico o Colli Scaligeri), certificate biologiche;

3. di stabilire che, sono esclusi dalle limitazioni previste al precedente punto 1., i conduttori di vigneti idonei alla produzione dei vini DOC Soave che, nelle due vendemmie precedenti, non hanno prodotto alcun esubero di produzione sull'intera superfice vitata aziendale rivendicata a DOC Soave;

4. di stabilire che le aziende che intendono avvalersi delle deroghe di cui ai precedenti punti 2. e 3., devono presentare specifica richiesta di deroga, all'Organismo di Controllo Siquria spa entro il 31 luglio 2026;

5. di stabilire che spetta al Consorzio di tutela vini Soave la predisposizione e la pubblicazione sul proprio sito, del modulo per la richiesta di deroga di cui al precedente punto 4.;

6. di stabilire che è competenza dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) dare applicazione alle disposizioni di cui al presente provvedimento secondo le indicazioni della Direzione agroalimentare definite d'intesa con la medesima Agenzia;

7. di stabilire che spetta all'Organismo di Controllo Siquria spa verificare la sussistenza dei requisiti per l'esercizio della deroga sulla base dei documenti forniti con l'istanza di cui al punto 5

8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo, all'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) - Ufficio di Susegana (TV) -, all'AVEPA, all'Organismo di Controllo Siquria SpA e al Consorzio tutela vini Soave;

9. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

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