Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 18 del 15 maggio 2026
AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.a. Autostrada (A13) Bologna-Padova. Tratto Ferrara Nord-Occhiobello (RO) Interventi di sistemazione del fondale in corrispondenza del ponte sul fiume Po (13.03.0273.0.0) al Km 47+528. Comune di localizzazione: Occhiobello (RO) in Regione Veneto e Ferrara (FE) in Regione Emilia Romagna. Procedura di Verifica di assoggettabilità interregionale (art. 19 e art. 30 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A con condizioni ambientali.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato da Autostrade per l'Italia S.p.A., riguardante la richiesta di interventi di sistemazione del fondale in corrispondenza del ponte sul fiume Po al Km 47+528 nei comuni di Occhiobello (RO) e Ferrara (FE), subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali nonché degli esiti e delle condizioni poste dalla Regione Emilia Romagna con Determina dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 1512 del 27/01/2026, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 1 del D.Lgs 152/2006.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTI l’art. 19 e l’art. 30 del D.Lgs. n. 152/06;
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
VISTO il Regolamento attuativo n. 2 del 09/01/2025 in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12, pubblicato sul BUR n. 9 del 19/01/2025;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede a Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, e la relativa documentazione trasmessa tramite PEC (acquisita al protocollo n. 389858 del 08/08/2025) successivamente perfezionata con PEC in data 13/08/2025 (acquisita al prot. n. 397822, 397830, 397837, 397841 del 13/08/2025 e n. 398224 del 14/08/2025);
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale prevista dalla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. all’allegato IV, punto 8 lettera t) come modifica di un’opera prevista in allegato IV, punto 7, lettera o);
CONSIDERATO che, essendo l’intervento localizzato anche sul territorio della confinante Regione Emilia Romagna, il proponente ha provveduto al deposito di istanza di verifica di assoggettabilità anche presso detta amministrazione (acquisita con Prot. 07/08/2025.0775346) e che ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs 152/2006 le procedure di valutazione ambientale saranno effettuate d’intesa tra le amministrazioni competenti.
VISTA la nota prot. n. 399834 del 18/08/2025 con la quale gli Uffici della Unità Organizzativa VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati della avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e alla contestuale comunicazione di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/09/2025 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
CONSIDERATO che l’istanza in oggetto è relativa agli interventi di sistemazione del fondale e difesa spondale in corrispondenza del ponte sul fiume Po, ubicato al Km 47+528 dell’autostrada A13, nei Comuni di Ferrara ed Occhiobello (RO), al fine di contrastare la tendenza all’erosione localizzata che si è potuta riscontrare grazie ai rilievi topografici disponibili;
CONSIDERATO che le opere consistono in sintesi negli interventi di ripascimento delle sole pile di alveo numeri 22, 23, 24, 25 del ponte sul fiume Po, mediante la posa di massi sciolti di diametro pari a 50 cm, e la realizzazione delle protezioni arginali in prossimità delle pile 21 e 26;
PRESO ATTO che nei termini previsti ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 sono pervenute le seguenti osservazioni:
PRESO ATTO della nota trasmessa dalla Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Cura del Territorio e dell’ambiente – Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni trasmessa con PEC del 01/10/2025 e acquisita al prot regionale n. 532306 del 06/10/2025 di richiesta integrazioni;
CONSIDERATO che nella seduta del 08/10/2025 il Comitato Tecnico Regionale VIA ha esaminato la pratica e ha disposto di richiedere, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., chiarimenti e integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota prot. n. 563912 del 15/10/2025 la quale, ai fini dell’intesa di cui al citato art. 30 del D.Lgs 152/2006, comprende altresì la richiesta formulata dalla Regione Emilia Romagna;
PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta con PEC in data 18/11/2025 (acquisite al prot regionale con nn. 629163, 629173, 629213, 629217, 629225, 629302, 629405, 629411, 629442, 629478, 629478, 629482, 630974 e 630985) e successivamente integrata con PEC in data 10/02/2026 (acquisite al prot regionale con nn. 107064, 107079 e 107090);
VISTA la nota prot. n. 660600 del 05/12/2025 con la quale viene comunicata la proroga per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi del c. 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che a seguito del deposito della documentazione integrativa, comunicata con nota prot. n. 660634 del 05/12/2025, l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po ha trasmesso il proprio parere con nota prot. 10967 del 23/12/2025 - nota acquisita al prot. regionale n. 697791 del 29/12/2025;
PRESO ATTO della Determina dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna n. 1512 del 27/01/2026 – acquisita al prot regionale n. 45447 del 28/01/2026;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357 del 1997;
VISTO il Regolamento regionale n. 4/2025 avente per oggetto: “Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12)”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione appropriata (Livello II) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025;
PRESO ATTO del Parere motivato n. 58 del 20/02/2026 reso, in relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza, dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV;
CONSIDERATO che il proponente con il deposito dell’istanza e nella relativa documentazione allegata ha proposto che l’efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità sia di 5 anni;
CONSIDERATO che l’argomento è stato discusso nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 22/04/2026 nel corso della quale la Regione Emilia Romagna, preso atto del deposito di documentazione integrativa da parte del proponente in data 10/02/2026 e quindi successivamente all’adozione della determina di propria competenza sul provvedimento avvenuta in data 27/01/2026, ha ritenuto opportuno effettuare un approfondimento in merito ad eventuali ulteriori impatti non valutati nel territorio di competenza;
CONSIDERATO che il Vice-Presidente del Comitato Tecnico Regionale VIA, concordando sulla perplessità emersa e sulla necessità di effettuare gli approfondimenti del caso, ha proposto la sospensione della votazione dell’argomento, rinviando la discussione alla successiva seduta di Comitato VIA;
PRESO ATTO che l’argomento è stato discusso nella seduta di Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 13/05/2026, nel corso della quale i rappresentanti della Regione Emilia Romagna, visionata la documentazione integrativa prodotta dal proponente in data 10/02/2026, hanno comunicato che quanto prodotto non modifica le valutazioni né le condizioni riportate nella Determina dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia Romagna n. 1512 del 27/01/2026 – acquisita al prot regionale n. 45447 del 28/01/2026;
SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 13/05/2026, premesse le valutazioni di seguito indicate: “[…]
CONSIDERATO che l’intervento oltre che nel territorio della Regione Veneto è localizzato nel territorio della Regione Emilia Romagna e che, in coerenza a quanto previsto dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs 152/2006, le procedure di valutazione ambientale sono effettuate d’intesa tra le amministrazioni competenti;
CONSIDERATO che poiché la maggior parte del progetto ricade nel territorio veneto, in particolare per quanto concerne la localizzazione delle aree di cantiere, nell’ambito degli incontri di coordinamento con la confinante regione si è concordato che la Regione Emilia Romagna trasmettesse la propria determina alla Regione Veneto, al fine di dare evidenza degli esiti e delle condizioni poste nel provvedimento di competenza;
PRESO ATTO che la Regione Emilia Romagna con Determina dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 1512 del 27/01/2026 – acquisita al prot regionale n. 45447 del 28/01/2026 - ha comunicato l’esclusione dalla procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 del progetto in oggetto nel rispetto di alcune condizioni ambientali;
VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;
TENUTO CONTO della documentazione integrativa e dei chiarimenti depositati nel corso del procedimento;
PRESO ATTO delle caratteristiche dell’intervento e delle misure gestionali/mitigative proposte;
TENUTO CONTO che tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche integrativa, e le misure adottate per la mitigazione degli impatti, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell’opera proposta, salvo le ulteriori indicazioni di seguito specificate;
CONSIDERATA l’analisi del quadro programmatico dell’intervento e che non si ravvisano condizioni di incompatibilità o motivi ostativi o di contrasto con gli strumenti di pianificazione analizzati;
CONSIDERATO che l’area è soggetta a vincolo paesaggistico in quanto interessa aree tutelate ai sensi dell’art. 142 comma 1 del D.Lgs 42/2004, e che, per quanto concerne la parte veneta, l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 è stata rilasciata con DDR n. 83 del 03/077/2025;
DATO ATTO del nulla osta idraulico comunicato dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) con nota acquisita al prot. regionale n. 427491 del 03/09/2025 nonché del parere dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, acquisito al prot. regionale n. 10967 del 23/12/2025, il quale conclude ritenendo che l’intervento “[…] sia idraulicamente compatibile e adeguato, ai sensi dell’art. 19 delle NA del PAI Po e della collegata Direttiva Infrastrutture”;
CONSIDERATO che in relazione all’elaborato “Gestione Terre - Relazione sulla Gestione delle Materie – rev 3” il riscontro del proponente alle richieste d’integrazione desunto dall’elaborato “Documento di risposta alle richieste di integrazione del Comitato Tecnico Regionale VIA” può ritenersi complessivamente esaustivo;
RITENUTO che il limite di riferimento da assumere per la caratterizzazione del suolo sia la colonna A della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V, parte quarta, del D.Lgs. 152/2006;
CONSIDERATA l’analisi del traffico indotto dovuta ai mezzi di cantiere ed in particolare la proposta di tragitto indicata dal progettista, che prevedeva che gli automezzi provenienti dalle aree di cava uscissero dall’Autostrada A4 in località Occhiobello, proseguissero lungo la SR 6, e, attraversando la zona industriale di Occhiobello, pervenissero sulla SS16 Adriatica, per giungere al ponte sul fiume Po di competenza ANAS, per poi proseguire su viabilità locale in comune di Ferrara e raggiungere il cantiere situato alla base dell’infrastruttura autostradale;
CONSIDERATO che il ponte sulla SS16 Adriatica, interessato dal passaggio di mezzi pesanti durante l’esecuzione dei lavori, presenta diverse criticità, evidenziate dalla segnaletica verticale posizionata all’imbocco, il quale non consente l’accodamento a distanza ridotta di mezzi pesanti durante il suo attraversamento;
CONSIDERATO che nel merito il proponente riferisce che “[…] Considerando cautelativamente che l’intero volume di 96 autocarri transiti sul ponte della SS16, e tenendo conto che la posa del pietrame “in asciutto” è prevista in 10 giorni (vedasi elaborato T0924-LL01-PE-DG-GENGE000-00000-S-PRG-0001 – Diagramma dei Lavori), con un singolo turno giornaliero di 8 ore, si ottiene un valore medio di circa 1,2 autocarri carichi/ora. Data la posizione della cava di approvvigionamento, situata a oltre 100 km dal viadotto autostradale, e la bassa frequenza dei transiti sopra calcolata, la probabilità di incolonnamento degli autocarri carichi sul ponte della Autostrada A13 Bologna – Padova sulla SS16 risulta estremamente ridotta. […] In alternativa, si propone un tracciato viario che consente agli autocarri di raggiungere la sponda lato Ferrara utilizzando l’uscita autostradale di Ferrara Nord (A13), evitando così il transito sul ponte della SS16 sul fiume Po. […]”;
RITENUTO opportuno che venga data apposita disposizione all’impresa esecutrice di seguire il percorso alternativo per l’approvvigionamento del pietrame da posare sotto il ponte autostradale: questo nuovo tracciato si snoda lungo zone industriali e prevalentemente libere da residenze, ha una lunghezza simile al tragitto originario e limita i rischi nell’utilizzo del ponte, non determinando, ad una prima analisi, ripercussioni sul sistema di approvvigionamento del materiale;
CONSIDERATO altresì che il campo base si trova a nord del fiume si ritiene che, anche in questo caso, venga data apposita disposizione all’impresa esecutrice di porre particolare attenzione alle modalità di attraversamento del citato ponte della SS16 da parte dei mezzi pesanti di servizio dell’impresa, nel rispetto dei limiti imposti dalla segnaletica. Si dovranno indicare puntualmente le modalità di accesso e di uscita dal cantiere, sia nella fase di approvvigionamento dei materiali sia durante l’esercizio del cantiere, al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità ordinaria e garantire adeguati livelli di sicurezza;
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che lo Studio preliminare ambientale, come aggiornato a seguito del deposito delle integrazioni, presenta l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento evidenziando la compatibilità dello stesso con le componenti ambientali prese in considerazione;
CONSIDERATO che l’analisi ha tenuto in considerazione le misure mitigative previste che consistono principalmente in misure gestionali e azioni legate alla buona prassi di cantiere volte a minimizzare i disturbi sui vari fattori ambientali;
PRESO ATTO che il proponente ha altresì predisposto un elaborato denominato “Piano delle verifiche e controlli ambientali del cantiere – Relazione generale” nel quale viene specificato che lo stesso “[…] è stato redatto in via del tutto cautelativa al fine di disporre di un set congruo di dati ambientali ante operam che consentano di comprendere le dinamiche ambientali esistenti, e di distinguere, nel corso dei lavori, le alterazioni indotte da altri fattori naturali o legati alle attività antropiche del territorio estranee ai lavori in oggetto, nonché di verificare l’efficacia degli apprestamenti di cantiere prescritti all’appaltatore nel progetto e specificatamente nel Capitolato Ambientale”;
CONSIDERATO che, in riferimento all’impatto acustico, la valutazione previsionale presentata risulta essere sufficiente a valutare l’impatto acustico nei tre scenari:
- Cantiere per la sistemazione spondale sul lato del Comune di Occhiobello.
- Cantiere per la sistemazione nel fiume e sull’altra sponda.
- Cantiere logistico per il conferimento del materiale lapideo e il carico sui pontoni;
PRESO ATTO che durante le operazioni del cantiere sul lato del Comune di Occhiobello è stata rilevata la possibilità per il periodo diurno di superamenti dei limiti presso i ricettori più prossimi;
PRESO ATTO che, come riportato nel documento 15-R-PAC-0001-01 “Documentazione previsionale di impatto acustico – Fase di cantiere” “[…] sarà compito dell’impresa appaltatrice, in base alla propria organizzazione e ai tempi programmati, redigere in ogni caso la Valutazione di Impatto Acustico per tutte le aree di cantiere ed per i cantieri mobili, nel rispetto delle specifiche contenute nelle disposizioni per le imprese in materia ambientale e considerando il presente studio come base analitica e modellistica”, e valutando la necessità di chiedere l’autorizzazione in deroga ai limiti di rumore (compreso il limite differenziale) al Comune di Occhiobello;
CONSIDERATO inoltre che al paragrafo 8 della valutazione previsionale di impatto acustico vengono fornite indicazioni generali per la mitigazione degli impatti che l’azienda appaltatrice dovrà applicare, tra le quali “programmare le operazioni più rumorose dei diversi cantieri evitando le ore di maggiore quiete o destinate al riposo”, e che “Sarà comunque obbligatorio da parte dell’impresa recepire le seguenti indicazioni generali per l’organizzazione del cantiere e la conduzione delle lavorazioni”;
PRESO ATTO che in relazione alla qualità delle acque, il proponente, in merito alla necessità di produrre un’analisi dello stato di fatto rispetto ai dati di qualità ambientale che caratterizzano il corpo idrico fluviale nel tratto d’interesse che rappresenta un riferimento per strutturare il controlloe la gestione delle attività di cantiere, dichiara che aggiornerà il “Piano delle verifiche e controlli ambientali del cantiere” ed in particolare il paragrafo “Definizione soglie monitoraggio ambientale” con la definizione delle soglie di intervento in caso di “eventi anomali”, che verranno determinate al termine della fase Ante Operam consultando anche i dati di classificazione di cui alla DGR 3/2022;
CONSIDERATO che, nel caso si prevedessero operazioni e lavorazioni di cantiere che utilizzino materiali cementizi o miscele acceleranti, si fa presente che, come principio metodologico, tali materiali non devono contenere additivi o sostanze che possano essere lisciviate sia in fase di getto che di maturazione, potendosi in tal modo diffondere nell'ambiente, ciò in particolare quando tali sostanze siano:
PRESO ATTO comunque che, come dichiarato dal proponente, “Il progetto non prevede la realizzazione di opere in cemento armato gettato in opera (…)”;
RITENUTO che, in merito alle miscele cementizie, nel caso l’Appaltatore in fase di appalto dovesse proporre modifiche costruttive, si ribadisce la necessità di non utilizzare acceleranti e additivi contenenti le sostanze di cui ai punti precedenti, nonché che dovranno essere tenute a disposizione degli enti di controllo, nel caso di richiesta da parte degli stessi, le schede di sicurezza relative a eventuali acceleranti e additivi;
RITENUTO che, in merito alle schiume antincendio, le schede di sicurezza relative ai prodotti contenuti nell’estintore tipo 55A 233B, in uso per il progetto in esame, dovranno essere tenute a disposizione degli enti di controllo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
PRESO ATTO della precisazione del proponente in merito alle schede di sicurezza, ovverosia che “le schede di sicurezza che vengono richieste in fase di accettazione dei prodotti, contengono informazioni su tutte le sostanze presenti in percentuali fino allo 0,1%, che si ritiene essere sufficientemente cautelativo”;
RITENUTO in ogni caso che, in via cautelativa, prima dell’inizio delle lavorazioni, una volta determinato il fornitore ed i materiali utilizzati, dovranno essere effettuate le analisi di questi ultimi al fine di verificare l’assenza delle sostanze caratterizzate da tossicità, persistenti, in grado di generare effetti teratogeni, mutageni o di interferenza endocrina. I referti di tali analisi dovranno essere tenuti a disposizione degli enti di controllo nel caso di richiesta da parte degli stessi;
RIENUTO inoltre che, qualora dalle analisi eseguite dovesse emergere la presenza delle sostanze di cui al punto precedente, dovranno essere previsti adeguati sistemi di trattamento al fine di garantire la loro rimozione, nonché dovrà essere aggiornato il pannello analitico delle sostanze da monitorare nel “Piano delle verifiche e controlli ambientali del cantiere”;
CONSIDERATO che, in riferimento alla richiesta di valutare la possibilità di realizzare un sistema di convogliamento delle acque di cantiere in alveo, nell’elaborato “Documento di risposta alle richieste di integrazione del Comitato Tecnico Regionale VIA” il proponente ha dichiarato che “le formelle in cls sono prefabbricate e pertanto si può escludere il rischio di dispersione di cementi ed additivi durante le fasi di getto e maturazione del cls, non sono previsti quindi sistemi di regimazione delle acque del cantiere in alveo, in quanto non sono previste attività impattanti”;
VALUTATO in ogni caso che, qualora il progetto esecutivo dovesse prevedere ulteriori attività rispetto a quelle indicate, dovranno essere previste adeguate misure preventive e mitigative, in aggiunta a quelle attualmente indicate;
CONSIDERATO che, in merito alle misure preventive da attuare per evitare fenomeni di contaminazione delle acque superficiali o sotterranee, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nelle risposte alle richieste di integrazioni nell’elaborato “Documento di risposta alle richieste di integrazione del Comitato Tecnico Regionale VIA”, in particolare che “in fase di appalto, l’Appaltatore dovrà definire ed esplicitare le procedure operative da attivare in caso di eventi accidentali, garantendo inoltre adeguata formazione e informazione a tutti gli addetti e operatori”;
PRESO ATTO che, in riferimento alla necessità di non realizzare determinate tipologie di operazioni potenzialmente impattanti nei pressi di zone caratterizzate dalla presenza di corpi idrici superficiali o sotterranei, il proponente ha eliminato tali attività dalle aree di cantiere operativo per la realizzazione delle protezioni arginali in prossimità delle pile 21 e 26;
PRESO ATTO che, in riferimento allo stoccaggio delle terre da scavo, il proponente dichiara che: “L’intervento non prevede la realizzazione di depositi di terre e rocce di scavo che possano essere dilavate e causare un trascinamento di solidi nelle acque superficiali (…)”;
CONSIDERATO che, in merito alla richiesta di chiarimento sulla gestione delle terre di risulta che fossero entrate in contatto con materiali cementizi che contengono sostanze per- e poli-fluorialchiliche, nonchè sulla gestione delle acque derivanti dalla loro percolazione, il proponente ha dichiarato che “i movimenti terre previsti in progetto saranno effettuati solo con mezzi meccanici senza utilizzo di additivi né getti o opere di sostegno, si esclude che possano verificarsi fenomeni di contaminazione delle terre con sostanze per- e poli-fluoroalchiliche, fenomeni che potrebbero richiedere le cautele e le precauzioni richieste”;
RITENUTO che in una logica di prevenzione, il proponente dovrà valutare la necessità di effettuare la caratterizzazione delle terre di risulta e delle eventuali acque di percolazione;
CONSIDERATO che, in merito alla raccolta e gestione delle acque nelle aree del cantiere in alveo, si prende atto che il proponente dichiara: “Per quanto riguarda i due cantieri operativi in corrispondenza delle pile 21 e 26, andando a limitare gli apprestamenti di cantiere ai soli WC chimici ed una baracca per ogni area di cantiere. In tali aree operative non verranno quindi effettuate attività o lavorazioni che possono comportare la dispersione e il dilavamento di sostanze chimiche o altri inquinanti; in coerenza con quanto previsto dal PTA della Regione Veneto, si ritiene non necessario un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di cantiere.”
CONSIDERATO che, in riferimento alla richiesta relativa alla gestione dei reflui, ovverosia che è preferibile a livello ambientale un convogliamento in rete fognaria, si prende atto delle condizioni logistiche e infrastrutturali descritte dal proponente in merito all’area del cantiere logistico che non ne rendono possibile l’attuazione;
CONSIDERATI in ogni caso i dettagli illustrati nella Relazione Idraulica in termini di raccolta, stoccaggio e trattamento dei reflui, si richiama quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Veneto, ovverosia che venga dimostrato come le acque reflue prodotte non rientrino nella categoria di quelle industriali;
PRESO ATTO delle integrazioni fornite dal proponente in merito al monitoraggio della torbidità che risulta quale parametro monitorato nel documento “Piano delle verifiche e dei controlli ambientali del cantiere”;
VALUTATO che il proponente ha recepito solo parzialmente le richieste di integrazione della Regione Veneto in merito al “Piano delle verifiche e dei controlli ambientali del cantiere” in riferimento alla matrice acque superficiali, utile al proponente stesso per minimizzare tempestivamente gli eventuali effetti che si possano verificare in fase di cantiere;
VALUTATO quindi che il proponente dovrà comunicare ad ARPAV gli aggiornamenti del “Piano delle verifiche e dei controlli ambientali del cantiere”; si rimanda alla relativa condizione ambientale;
PRESO ATTO e condiviso l’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA, NUVV di cui al Parere motivato n. 58 del 20/02/2026 reso, in materia di Valutazione di Incidenza, che esprime “un parere motivato positivo per il progetto in oggetto subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. attuare le seguenti misure di precauzione:
- taglio della vegetazione arborea e arbustiva al di fuori del periodo marzo-luglio, per ridurre gli impatti sulla fauna in riproduzione;
- interventi in alveo da effettuare nei periodi di magra del fiume (invernale: dicembre-gennaio; estivo: luglio-settembre) così da limitare l’intorpidimento e il disturbo sulla fauna ittica.
2. adottare modalità attuative/operative in prossimità di superfici riferibili ad habitat di interesse comunitario che non comportino, anche temporaneamente, alcuna modifica dei relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali;
3. adottare le opportune misure di prevenzione e di contrasto alle specie aliene (ai sensi della D.G.R. n. 1059/2023) nelle aree di cantiere;
4. affiancare la Direzione Lavori con personale qualificato, dotato di comprovata esperienza in ambito biologico, naturalistico e ambientale, al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi, delle misure di precauzione previste e delle prescrizioni impartite, nonché, ove necessario, individuare e applicare ulteriori misure a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente coinvolti.
Si raccomanda infine di:
- comunicare all’Autorità regionale per la VINCA la data di avvio e di conclusione degli interventi in argomento;
- trasmettere una relazione all’Autorità competente per la VINCA, asseverata dal professionista, con cui documentare l’attività di verifica da trasmettere entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori”;
CONSIDERATO che il mancato soddisfacimento delle prescrizioni al suddetto parere motivato di VINCA (n. 58 del 20/02/2026) è sanzionabile ai sensi dell'art. 16, comma 2, della L.R. 12/2024;
CONSIDERATO che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti ambientali analizzate abbia verificato come questi risultano di entità trascurabile e circoscritti all’ambito di progetto, tenuto conto delle misure mitigative previste dal proponente e con le indicazioni precedentemente descritte;
DATO ATTO degli esiti e delle condizioni poste dalla Regione Emilia Romagna resi con Determina dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 1512 del 27/01/2026 (Allegato A al presente provvedimento ndr) di esclusione dalla procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, del progetto in oggetto nel rispetto delle condizioni ambientali previste al punto a) e di seguito riportate:
1. si chiede che le opere a verde da realizzarsi in loco, ma non quantificate in termini di area boscata ai sensi del D. Lgs. 34/2018, vengano quantificate ai fini della ricostruzione di un “bilancio” relativo alle aree tutelate. Nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica dovrà essere presentata idonea relazione con tali valutazioni quantitative. Si precisa che le superfici non recuperate a bosco dal progetto di rinaturalizzazione andranno recuperate in aree limitrofe, parti integranti del paesaggio fluviale. Nell’ambito dell’autorizzazione paesaggistica queste aree andranno specificate e andrà specificato l’intervento che si propone di effettuare;
2. si chiede di prevedere un monitoraggio puntuale che tenga conto delle seguenti condizioni:
a) sia effettuato a non più di 200 metri a monte e a valle del ponte in questione, sul fiume Po. Le schede monografiche non ancora consegnate, dovranno riportare l’ubicazione definitiva con georeferenziazione;
b) ad integrazione della proposta di monitoraggio di ASPI, dovranno essere eseguite in Corso d’opera (CO) campagne quindicinali in continuo da ripetere almeno ogni trimestre di lavoro con sonda multiparametrica per tutta la durata dei lavori (set A2);
c) si dovrà inoltre prevedere il monitoraggio della fase Post Operam (PO) con due misure per ogni punto, nei 6 mesi successivi dal termine dei lavori con il medesimo profilo analitico previsto per il monitoraggio trimestrale della fase Ante Operam (AO) (set A2, A3, A4 e A5). Nei rapporti di prova dovrà essere riportato il metodo analitico utilizzato, l’incertezza e l’unità di misura dovranno essere coerenti con la normativa vigente di controllo, si dovrà considerare una soglia di attenzione di incremento a valle dell’opera rispetto a quanto rilevato a monte pari al 50%;
d) i risultati dei monitoraggi dovranno essere riportati all’interno di apposite schede di sintesi, predisposte per ciascun punto di misura, oltre che nei rapporti tecnici periodici previsti nel Piano delle verifiche e controlli ambientali del cantiere;
e) gli esiti delle singole campagne di monitoraggio dovranno essere trasmessi ad Arpae Servizio Sistemi Ambientali Area Centro in formato digitale editabile (excel, foglio google…) entro 60 giorni dalla conclusione della campagna di monitoraggio. Inoltre, a conclusione delle fasi AO, CO e PO dovrà essere redatto un report conclusivo delle attività;
DATO ATTO che la Determina dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 1512 del 27/01/2026 prevede al b) che la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla suddetta lettera a):
RITENUTO che, in relazione ai tempi per la realizzazione del progetto e per l'espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, l’efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità sia di 5 (cinque) anni;
[…]”
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione dell’intervento in oggetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza di cui al parere motivato n. 58 del 20/02/2026, in quanto il progetto non comporta impatti ambientali significativi negativi sull’ambiente, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto degli esiti e delle condizioni poste dalla Regione Emilia Romagna resi con Determina dell’Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni n. 1512 del 27/01/2026, Allegato A al presente provvedimento, nonché delle indicazioni in premessa e della condizione ambientale di seguito riportata:
n.
CONTENUTO
DESCRIZIONE
1
Macrofase
Ante Operam
Oggetto della condizione
In fase di progettazione esecutiva dovranno essere comunicati ad ARPAV gli aggiornamenti al “Piano delle verifiche e dei controlli ambientali del cantiere”, relativo all’intervento, in merito alla matrice acque superficiali. In particolare, gli aggiornamenti, tenendo conto anche di quanto esposto nella richiesta di integrazioni del Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 08/10/2025, dovranno prevedere:
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori
Soggetto verificatore
ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016
decreta
Cesare Lanna
(seguono allegati)
Torna indietro