Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 63 del 19 maggio 2026


Materia: Ambiente

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 126 del 17 aprile 2026

Società Medio Chiampo S.p.A. con sede legale in via Gen. Vaccari, 18, Montebello Vicentino. Discarica controllata per rifiuti non pericolosi, sottocategoria per rifiuti organici pretrattati, ubicata in loc. Oltrechiampo in Comune di Zermeghedo (VI). Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al Punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 288 del 26/08/2025, Allegato B al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 50 del 10/09/2025. Approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. 07 marzo 2026.

Note per la trasparenza

Con il presente Provvedimento si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. 07 marzo 2026 trasmesso dalla ditta Medio Chiampo S.p.A. in ottemperanza al punto n. 21 dell'Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 288 del 26/08/2025, Allegato B al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) rilasciato alla ditta in approvazione dell'ampliamento della discarica in oggetto.

Il Direttore

Provvedimenti amministrativi di riferimento

DATO ATTO che con decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 50 del 10/09/2025 è stato rilasciato alla Società Medio Chiampo S.p.A., C.F. 00675230247, con sede legale in Via General Vaccari 18 a Montebello Vicentino (VI), il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 relativo al progetto “Ampliamento discarica di Mediochiampo Spa di rifiuti non pericolosi ubicata in località Oltrechiampo in comune di Zermeghedo (VI)” e comprensivo dei seguenti allegati:

  • Allegato A: provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 49 del 18/06/2025;
     
  • Allegato B: provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 - sexies del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 288 del 26/08/2025;
     
  • Allegato C: parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza n. MIC|MIC_SABAP-VR_U013|08/05/2025|0013961-P;

DATO ATTO che il sopra richiamato DDR n. 288 del 26/08/2025 prescrive al Gestore, al punto n. 21 dell’Allegato A - “Prescrizioni e condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale” - di inviare una versione aggiornata del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rispetto alla versione precedente, rev. 4.2 di marzo 2022, approvata con il decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 182 del 01/07/2022, che tenga conto delle prescrizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale aggiornata;

Iter amministrativo

PREMESSO che con nota del 10/10/2025, acquisita al prot. reg. n. 550186 nella stessa data, la ditta Medio Chiampo S.p.A. ha trasmesso il PMC aggiornato con rev. 05 di settembre 2025, e i relativi allegati, in ottemperanza alla prescrizione n. 21 dell’Allegato A del DDR 288/2025;

PREMESSO che con nota prot. reg. n. 581916 del 21/10/2025 questa Amministrazione ha chiesto ad ARPAV e alla Provincia di Vicenza il parere di competenza in merito al PMC aggiornato e comunicato l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 per l’approvazione del suddetto elaborato;

DATO ATTO che con nota prot. 101238 del 20/11/2025, acquisita al prot. reg. n. 634364 del 20/11/2025, ARPAV ha espresso il proprio parere in merito al PMC rev. 05 di settembre 2025, chiedendo di integrare, al paragrafo 1.6.1, “Emissioni gassose e qualità dell’aria” relativo ai controlli sui singoli pozzi del biogas, le soglie per la definizione dell’eventuale tipologia di trattamento del biogas (bio-ossidatore catalitico (BOC) o bio-ossidatore in situ (BOIS)) e dei relativi controlli da attuare, con relative frequenze e parametri, nelle due configurazioni (BOC: ingresso e uscita; BOIS: ingresso e uscita) e, al paragrafo 2.2 (“Controlli sull’impiantistica e Manutenzioni”) l’indicazione delle principali operazioni di manutenzione previste per i sistemi BOC e BOIS; è stato chiesto di ampliare il panel analitico nella tabella 1.7.4 (“Analisi acque meteoriche”) con i parametri Boro, Cadmio, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Solfuri, Fenoli, Fluoruri, Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici e Solventi organoalogenati;

DATO ATTO che con nota del 03/02/2026, acquisita al prot. reg. n. 57479 del 04/02/2026, il Gestore ha trasmesso il PMC rev. 06 datato dicembre 2025 modificato sulla base delle integrazioni richieste nella nota sopra richiamata;

DATO ATTO che con nota prot. reg. 108603 del 10/02/2026 questa Amministrazione ha dato riscontro alla suddetta nota, chiedendo agli enti competenti di esprimere il proprio parere di competenza in merito all’elaborato aggiornato;

DATO ATTO che l’ARPAV ha dato riscontro alla richiesta parere di cui sopra, con propria nota prot. 16589 del 25/02/2026, acquisita con prot. reg. n. 136149 del 26/02/2026, chiedendo ulteriori modifiche all’elaborato, segnatamente l’allineamento dei parametri relativi ai controlli biogas con BOC attivo a quelli relativi ai controlli biogas con BOIS attivo (chiedendo inoltre di specificare se la denominazione identica “1.6.1.5” delle due tabelle sia un refuso), l’inserimento dei controlli in ingresso al biofiltro BOC richiesti con il precedente parere ARPAV del 20/11/2025 e la descrizione delle modalità di campionamento delle emissioni in uscita dal biofiltro nella tabella relativa ai controlli BOC; nella stessa nota, l’ARPAV ha inoltre chiesto di reintegrare, alla tab. 1.6.1.3 (“Controlli pozzi biogas”), il parametro NH3, se eliminato a causa di un refuso, che era invece presente nel precedente PMC rev. 5 di settembre 2020;

DATO ATTO che con nota prot. reg. n. 143705 del 02/03/2026 la scrivente Amministrazione ha chiesto al Gestore di modificare l’elaborato come descritto nella sopra richiamata nota dell’ARPAV;

DATO ATTO che con nota del 05/03/2026 acquisita al prot. n. 150960 del 05/03/2026, il Gestore ha trasmesso il PMC rev. 07 datato marzo 2026, specificando inoltre di aver apportato le seguenti modifiche:

  • le due tabelle “1.6.1.5” del PMC, sopra richiamate, sono state distinte per maggiore chiarezza in “1.6.1.5.a” per la tecnologia BOIS e “1.6.1.5.b” per la tecnologia BOC; nel PMC verranno mantenute entrambe le tabelle fino all’installazione di una delle due soluzioni;
     
  • nella tabella “1.6.1.3” è stato reintrodotto il parametro NH3, mancante a causa di un refuso;
     
  • nella tabella “1.6.1.5.a” è stata aggiunta la misura di portata in uscita ai pozzi BOIS;
     
  • nella tabella “1.6.1.5.b” sono state aggiunte le analisi dei parametri CO2 e O2 in uscita al biofiltro (BOC), specificata la modalità di misura di pressione e portata (mediante analizzatore portatile con rilevazioni di qualche minuto) e, infine, aggiunta la procedura di campionamento per alcuni parametri (analisi attraverso cappa statica);
     
  • il “rimestamento semestrale del letto del biofiltro” è stato spostato dalla tabella “2.2.1- I controlli effettuati” (controlli sull’impiantistica e manutenzioni) alla tabella “2.2.2.1 - Manutenzioni preventive”, trattandosi di manutenzione preventiva e non di controllo;
     
  • è stata aggiunta l’analisi del parametro CH4 in ingresso ai singoli BOIS al fine di valutare quando passare, eventualmente, dalla tecnologia BOIS a quella BOC;
     
  • nella tabella “1.6.1.5.b – Ulteriori Controlli biogas con BOC attivo” è stato specificato che portata e pressione saranno misurate mediante analizzatore portatile con rilevazioni di qualche minuto, con analisi dei parametri CH4 e H2S;

DATO ATTO che con nota prot. 27579 del 31/03/2026, assunta al prot. reg. n. 197663 del 31/03/2026, ARPAV ha espresso parere favorevole in merito al PMC Rev. 07 datato marzo 2026;

Considerazioni finali e conclusioni

CONSIDERATO che il sopra citato elaborato soddisfa le prescrizioni di cui al Parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA n. 263 del 14.05.2025, riportate al sopra citato punto n. 21 dell’Allegato A al DDR n. 288/2025;

CONSIDERATO che ARPAV ha espresso parere favorevole sul PMC Rev. 07 datato marzo 2026;

RITENUTO pertanto di approvare il PMC rev. 07 datato marzo 2026, trasmesso con nota del 05/03/2026 e acquisito al prot. reg. n. 150960 del 05/03/2026;

CONSIDERATO che l’aggiornamento del PMC è conseguente alla richiesta di questa Amministrazione, formulata con il sopra richiamato DDR n. 288/2025, allegato B al DDR n. 50/2025;

RITENUTO quindi che per il rilascio del presente provvedimento non sia necessario il versamento degli oneri istruttori di cui all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e al Regolamento Regionale n. 1 del 09/01/2025, né tantomeno il versamento dell’Imposta di Bollo;

VISTO il 7° capoverso del punto B) dell’Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014 riguardante le garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti, che prevede testualmente che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;

RITENUTO che l’approvazione del PMC aggiornato di cui al presente decreto non dia luogo ad una “modifica dell’attività” di gestione dei rifiuti di cui alla DGRV n. 2721/2014 sopra richiamata;

CONSIDERATO che il beneficiario delle garanzie finanziarie individuato dalla richiamata DGRV n. 2724/2014 è individuato nella Provincia competente per territorio;

RITENUTO quindi non necessario prescrivere l’integrazione della fideiussione già presentata, fermo restando che il soggetto beneficiario della stessa può, qualora lo ritenga necessario, richiedere tale integrazione sotto forma di nuova fideiussione o di appendice al contratto esistente;

VISTA la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 3/2000, la L.R. n. 12/2024 e loro ss.mm.ii.;

VISTA la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii;

VISTA la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTE le DGR 242/2010 e 863/2012 in materia di PMC;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1/2025 in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. che il presente provvedimento conclude il procedimento Amministrativo avviato con nota prot. reg. n. 581916 del 21/10/2025;
     
  3. di approvare il PMC rev. 07 datato marzo 2026, acquisito al prot. reg. n. 150960 in data 05/03/2026, il quale sostituisce la precedente versione rev. 4.2 di marzo 2022, approvato con DDR n. 182 del 01/07/2022 e successivamente fatto proprio dal provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 288 del 26/08/2025 allegato B al decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 50 del 10/09/2025 (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale);
     
  4. di modificare, di conseguenza, il sopra richiamato DDR n. 288/2025 come di seguito specificato:

4.1. la prescrizione n. 20 dell’Allegato A al decreto n. 288/2025 è così completamente sostituita:
“20. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. n. 7 di marzo 2026, acquisito al prot. reg. n. 150960 in data 05/03/2026, redatto tenendo conto delle prescrizioni del DDR n. 288/2025 e delle indicazioni di cui al Parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA n. 263 del 14/05/2025 (Allegato A al DDR n. 49/2025)”;

4.2. la prescrizione n. 21 dell’Allegato A al decreto n. 288/2025 è da ritenersi superata e soppressa in forza della prescrizione n. 20 modificata dal presente provvedimento;

  1. di far salve, per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel DDR n. 288/2025;
     
  2. di comunicare il presente provvedimento alla Società Medio Chiampo S.p.A. C.F. 00675230247, P.IVA 00675230247 con sede legale in Via G. Vaccari, 18, 36054 - Montebello Vicentino (VI), al Comune di Zermeghedo, alla Provincia di Vicenza e ad ARPAV;
     
  3. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
     
  4. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon



Torna indietro