Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 12222 del 27 marzo 2026
"FONDAZIONE MOBILI D'ARTE IN STILE E D'ANTIQUARIATO DELLA PIANURA VERONESE E PADOVANA", con sede legale in Cerea (VR). Dichiarazione di estinzione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.
PREMESSO CHE:
- con atto a rogito dell'Avv. Giuseppe Chiliberti, notaio in Cerea (VR), in data 27 ottobre 2003, rep. n. 66174, si costituiva la "Fondazione Mobili d'Arte in stile e d'Antiquariato della pianura veronese e padovana", con sede legale in Cerea (VR), avente lo scopo di promuovere e coordinare ogni iniziativa tendente a valorizzare il mobile d'arte in stile e d'antiquariato della pianura veronese e padovana dei comuni situati nella zona del marchio di cui alla legge regionale n. 31/1995;
- con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti (ora Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi e d'ora in poi solo Direzione) n. 4 del 19 febbraio 2004, si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione, mediante iscrizione al n. 227 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
- è in corso, da parte di questi Uffici regionali, una ricognizione sulle Fondazioni di diritto privato iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche che risultano inattive, tra le quali quella appena individuata, al fine di verificare se sussistono le condizioni per il mantenimento della loro iscrizione nel suddetto Registro. Tale ricognizione si sostanzia nella verifica relativa all'assolvimento degli adempimenti a cui sono tenute, con particolare riferimento a quelli disposti dai provvedimenti regionali concernenti l'annuale trasmissione della documentazione contabile, attestante l'effettiva attività svolta dai succitati Enti. La ricognizione riguarda, altresì, il regolare assolvimento degli adempimenti concernenti le iscrizioni nel Registro regionale degli atti o fatti indicati nell'art. 4 del D.P.R. n. 361/2000;
- l'art. 25 del Codice Civile attribuisce all'autorità governativa l'esercizio del controllo e della vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni di diritto privato; tale funzione è stata disciplinata dalla Regione del Veneto, dapprima con la D.G.R. n. 2078 del 7 dicembre 2011, avente ad oggetto "Individuazione delle modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile";
- il suddetto provvedimento regionale, qui richiamato nelle sue linee essenziali in quanto applicabile, per ragioni di tempo, al caso in esame, prevedeva l'obbligo per le Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di far pervenire alla Direzione entro il 15 maggio di ogni anno un'apposita dichiarazione, attestante la situazione economico e patrimoniale in essere, la corrispondenza dell'attività svolta e programmata alle finalità statutarie e la persistenza della stessa entro l'ambito territoriale regionale. Sulla base del succitato provvedimento la Direzione individuava annualmente un campione di Fondazioni, non inferiore al 15% di quelle iscritte nel Registro Regionale, da sottoporre a controllo. Venivano aggiunte d'ufficio, inoltre, le Fondazioni che non avevano provveduto a trasmettere la dichiarazione/attestazione, nonché quelle la cui dichiarazione risultava incompleta o contenente elementi da far ritenere necessario un approfondimento/verifica in ordine al patrimonio e/o all'attività. Per tali Fondazioni sottoposte a controllo, la succitata deliberazione prevedeva l'invio di apposita documentazione contabile da trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dalla Direzione;
- accertata, in sede di controllo della documentazione contabile ricevuta, una consistente diminuzione patrimoniale rispetto alla dotazione iniziale, una considerevole perdita di gestione o il possibile venir meno degli altri requisiti, sulla base dei quali era stato originariamente concesso il riconoscimento giuridico, la Direzione chiedeva agli enti chiarimenti e delucidazioni. Le Fondazioni dovevano fornire i riscontri entro 30 giorni dalla data della richiesta: in mancanza o comunque in caso di perdurante criticità patrimoniale, la Direzione poteva disporre la revoca del riconoscimento giuridico o, in presenza dei requisiti previsti, adottare i provvedimenti di cui agli artt. 26, 27 e 28 del Codice Civile e all'art. 6 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- nel caso di mancato invio della documentazione contabile richiesta, a più riprese sollecitata, potevano essere esercitati i poteri di intervento, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 25 del Codice Civile, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale;
- successivamente, la Giunta regionale ha adottato la D.G.R. n. 602 dell'8 maggio 2017. La nuova disciplina conferma, in larga parte, l'impianto della precedente ed interviene principalmente sul termine previsto per la trasmissione del suddetto modello di dichiarazione. Inoltre, è approvato un nuovo modello di tale dichiarazione, semplificato e reso più agevole nella compilazione, ulteriormente modificato e semplificato con decreti di questo Direttore n. 12 del 10 maggio 2018 e n. 194 del 9 giugno 2021;
- riportata nelle linee essenziali la disciplina regionale succedutasi nel tempo e con particolare riferimento all'attività di controllo e vigilanza per l'anno 2015 sulla Fondazione in esame, il legale rappresentante dell'Ente, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuta in data 15 maggio 2015, resa ai sensi dell'art. 47 e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestava che la Fondazione per l'anno 2014 "non aveva svolto e partecipato a nessuna manifestazione fieristica del settore per mancanza dei fondi necessari";
- la Direzione, con nota del 25 maggio 2015, chiedeva alla Fondazione chiarimenti in merito alla mancata indicazione e sottoscrizione dell'Organo di Revisione Contabile nella dichiarazione sopra richiamata; contestualmente, preso atto dell'inattività della Fondazione dovuta a mancanza di fondi, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile, chiedeva alla medesima di far pervenire, entro trenta giorni dalla data della suddetta nota, una proposta di estinzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, oppure, in alternativa, a comunicare le diverse determinazioni eventualmente assunte dal medesimo organo, comunicando altresì che, in mancanza di riscontro alla nota avrebbe sottoposto la Fondazione a controllo;
- con nota pervenuta in data 23 giugno 2015, il legale rappresentante comunicava agli Uffici regionali "la cessazione dell'attività della Fondazione" e il conseguente mancato rinnovo dell'incarico al Revisore Contabile; la Fondazione allegava, altresì, il verbale della seduta del Comitato Direttivo, datata 20 gennaio 2015, con il quale l'organo deliberava all'unanimità "di dare avvio a tutte le iniziative ritenute più idonee per lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione";
- gli Uffici regionali, con nota del 15 luglio 2015, prendevano atto della volontà della Fondazione di estinguersi, rappresentata nella richiamata nota pervenuta in data 23 giugno 2015 e, a tal fine, trasmettevano all'Ente la documentazione necessaria per dare avvio al procedimento di estinzione;
- con successiva nota del 30 novembre 2015, la Direzione formulava specifiche osservazioni in merito alla bozza di verbale della Fondazione del 20 febbraio 2015, pervenuta informalmente in data 28 settembre 2015, con il quale l'Ente si determinava per l'estinzione. In particolare, con la medesima nota si chiedeva che nel verbale di estinzione fosse esplicitata l'impossibilità, manifestata per le vie brevi, di formalizzare la proposta di estinzione mediante atto pubblico, per mancanza di fondi, invitando l'Amministrazione a provvedere di conseguenza. Alla suddetta nota non faceva seguito alcun riscontro da parte dell'Ente;
- relativamente all'attività di controllo e vigilanza sulle Fondazioni per l'anno 2016, il legale rappresentante dell'Ente, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuta in data 16 maggio 2016, resa ai sensi dell'art. 47 e degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, attestava che la Fondazione anche per l'anno 2015 "non aveva svolto e partecipato a nessuna manifestazione fieristica del settore per mancanza dei fondi necessari";
- in conseguenza di quanto rappresentato, la Direzione, con nota del 19 luglio 2016, sottoponeva la Fondazione a controllo, in relazione sia alla perdurante mancanza di attività che per non aver dato riscontro alla già menzionata nota regionale del 30 novembre 2015, in merito all'eventuale estinzione della Fondazione. Con la medesima nota gli Uffici regionali chiedevano alla Fondazione di trasmettere la documentazione contabile riferita all'esercizio 2015, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della nota, precisando che, in caso di inadempimento da parte della Fondazione, potevano essere esercitati i poteri di intervento, in presenza dei requisiti di cui all'art. 25 del Codice Civile, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale;
- con nota pervenuta in data 9 agosto 2016, il Segretario vicario della Fondazione comunicava che non poteva dare riscontro alla nota della Direzione del 19 luglio 2016, atteso che la Fondazione risultava "sciolta ormai da otto anni con la mancata organizzazione della Fiera del Mobile d'Arte per la quale era nata, con l'esaurimento naturale degli scopi e obiettivi fissati dallo statuto", nonché priva di qualsiasi "Centro decisionale", "Organo Amministrativo" o "Consiglio Direttivo"; il Segretario vicario comunicava, altresì, che "gli appartenenti o i membri della Fondazione (alcuni deceduti) non si riunivano per decisioni collegiali da dieci anni". Veniva, infine, segnalata l'impossibilità di procedere alla stipula di un atto pubblico notarile di "cancellazione" dell'Ente, per mancanza di risorse economiche necessarie a sostenere le relative spese. Di conseguenza la Fondazione chiedeva all'Amministrazione regionale di procedere d'ufficio con tutti i provvedimenti del caso ritenuti necessari, compresi l'estinzione o la "cancellazione" dalla Fondazione dal Registro regionale;
- la Direzione, con nota del 5 gennaio 2017, prendeva atto di quanto esposto dalla Fondazione con comunicazione pervenuta in data 9 agosto 2016, con particolare riferimento alla non operatività della stessa e alla conseguente impossibilità di raggiungere lo scopo statutario;
- è necessario ricordare che il D.P.R. n. 361 del 2000, all'art. 4, comma 2, stabilisce che nel Registro delle persone giuridiche devono altresì essere iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, il cognome e nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento;
- la Direzione, con nota del 22 settembre 2014, chiedeva alla Fondazione di assolvere gli adempimenti relativi all'iscrizione nel succitato Registro regionale, ai sensi del citato art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361/2000; tuttavia, tale richiesta rimaneva priva di riscontro da parte della Fondazione, con conseguente permanenza della suddetta iscrizione in stato di irregolarità;
- con nota del 16 marzo 2026 gli Uffici regionali, comunicavano alla Fondazione l'avvio del procedimento amministrativo di dichiarazione di estinzione d'ufficio, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990;
CONSIDERATO CHE:
- la Fondazione, dall'anno 2017 a tutt'oggi, non ha più provveduto a trasmettere alcuna dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dalla disciplina regionale succedutasi nel tempo;
- la Fondazione non ha, altresì, assolto gli adempimenti prescritti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361/2000 relativamente alle iscrizioni nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;
- dalle succitate dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà/comunicazioni trasmesse dalla Fondazione emerge che la Fondazione non è più operativa per mancanza di fondi necessari alla prosecuzione dell'attività istituzionale;
- la Fondazione, come da comunicazione sopra richiamata del 9 agosto 2016, non ha mai provveduto a trasmettere agli Uffici regionali il verbale redatto in forma di atto pubblico notarile recante la volontà di estinguere la Fondazione, né relativa istanza di parte, motivando tale determinazione con la dichiarata assenza delle risorse economiche necessarie alla stipula dell'atto notarile;
- ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, la Regione accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'art. 27 del Codice Civile (scopo raggiunto o divenuto impossibile) e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al Presidente del Tribunale ai fini di cui all'art. 11 delle Disposizioni per l'Attuazione del Codice Civile;
- si tratta, pertanto, con il presente provvedimento, per le motivazioni suesposte, di dichiarare l'estinzione di ufficio, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 361/2000, della "Fondazione Mobili d'Arte in stile e d'Antiquariato della pianura veronese e padovana", con sede legale in Cerea (VR).
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:
- VISTO l'atto a rogito dell'Avv. Giuseppe Chiliberti, notaio in Cerea (VR), datato 27 ottobre 2003, rep. n. 66174;
- VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 4 del 19 febbraio 2004;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Fondazione pervenuta in data 15 maggio 2015 (prot. reg. n. 206534/2015);
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 218456 del 25 maggio 2015;
- VISTA la comunicazione della Fondazione pervenuta in data 23 giugno 2015 (prot. reg. n. 259526/2015) e relativo allegato;
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 291785 del 15 luglio 2015;
- VISTA la comunicazione della Fondazione pervenuta in data 28 settembre 2015;
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 488948 del 30 novembre 2015;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Fondazione pervenuta in data 16 maggio 2016 (prot. reg. n. 191055/2016);
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 278644 del 19 luglio 2016;
- VISTA la comunicazione della Fondazione pervenuta in data 9 agosto 2016 (prot. reg. n. 309546/2016);
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 4708 del 5 gennaio 2017;
- VISTA la nota degli Uffici regionali prot. n. 167920 del 16 marzo 2026;
- VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici regionali;
- VISTO il Codice Civile;
- VISTI il D.P.R. n. 616/1977;
- VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
- VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
- VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;
- VISTE la D.G.R. n. 2078/2011 e la D.G.R. n. 602/2017;
- VISTI il decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 12 del 10 maggio 2018 e n. 194 del 9 giugno 2021;
- VISTA la D.G.R. n. 1625 del 19 dicembre 2022;
VISTI gli esiti dell'avvenuta ricognizione effettuata sulla Fondazione in oggetto, relativi al mancato assolvimento degli adempimenti di cui alla D.G.R. n. 602 dell'8 maggio 2017 e di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361/2000;
RITENUTO, pertanto, sussistere, per le motivazioni sopra esposte, i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l'estinzione d'ufficio della "Fondazione Mobili d'Arte in stile e d'Antiquariato della pianura veronese e padovana", con sede legale in Cerea (VR);