Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 57 del 05/05/2026
Scarica la versione firmata del BUR n. 57 del 05/05/2026
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 57 del 05 maggio 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 128 del 17 aprile 2026

Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR). Gestore: Ditta PRO-IN Srl., con sede legale in Via Copernico, n. 21 37135 Verona. Approvazione della chiusura della discarica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 smi Nuova Autorizzazione Integrata Ambientale per l'attività individuata al punto 5.4, Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 smi Approvazione revisione 15 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e revisione 01 del Piano di Gestione Post Operativa (PGPO).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la revisione del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e del Piano di Gestione Post Operativa (PGPO) Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile, ubicata in località Casetta in Comune di Sommacampagna (VR). Gestore Ditta PRO-IN Srl.

Il Direttore

Provvedimenti amministrativi di riferimento

DATO ATTO CHE la DGRV n. 1932 del 25.06.2004 con cui la Giunta Regionale, sulla base dei pareri della Commissione Regionale VIA n. 64 del 15.12.2003 e n. 71 del 22.03.2004, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale favorevole per l’intervento di “Recupero ed ampliamento volumetrico della ex discarica 2B ubicata in Comune di Sommacampagna (VR) - località Casetta”, presentato dalla ditta VE.PART Srl., approvandone al contempo il relativo progetto;

DATO ATTO CHE la DGRV n. 3301 del 22.10.2004 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della variante sostanziale in corso d’opera presentata dalla ditta VE.PART Srl. in data 06.09.2004, riconfermando nel contempo i succitati pareri nn. 64/2003 e 71/2004;

DATO ATTO CHE la DGRV n. 3851 del 04.12.2007 con cui la Giunta Regionale, a seguito della cessione del ramo d’azienda alla ditta PRO-IN Srl, ha volturato la titolarità dei succitati provvedimenti;

DATO ATTO CHE con decreto del Segretario Regionale (DSR) all’Ambiente e Territorio n. 27 del 31.03.2008 è stata rilasciata alla ditta PRO-IN Srl., limitatamente a quanto legittimato dai provvedimenti amministrativi allegati al medesimo provvedimento, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) provvisoria;

DATO ATTO CHE con DRS all’Ambiente e Territorio n. 175 del 30.12.2008 (come modificato dai successivi decreti n. 45/2009, 64/2011, 18/2012, 47/2012 e 92/2012) è stata rilasciata alla ditta PRO-IN Srl., sulla base dell’allegato parere della CTRA n. 3566 del 17.12.2008, l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente all’impianto di discarica di cui trattasi, nella configurazione del progetto sopra richiamato, per l’attività individuata al punto 5.4 dell’allegato I del D.Lgs. n. 59/2005 (oggi sostituito dall’allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 smi);

DATO ATTO CHE con DGRV n. 1780 del 03.10.2013, sono state autorizzate, nelle more del riesame dell’Autorizzazione previsto dalla DGRV n. 1360/2013, la riclassificazione in sottocategoria di discarica di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27.09.2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, e le deroghe per l’innalzamento dei limiti di concentrazione nell’eluato, rispetto ai valori previsti dalla Tabella 5 del D.M. 27.09.2010, ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 10 del D.M. 27.09.2010;

DATO ATTO CHE con DRS per l’Ambiente n. 104 del 30.12.2013, è stata rinnovata, a favore della società PRO-IN Srl., l’AIA relativa alla discarica di cui trattasi;

DATO ATTO CHE il decreto n. 104/2013 è stato successivamente modificato dai seguenti provvedimenti:

  • decreto del Direttore Regionale (DDR) del Dipartimento Ambiente n. 68 del 20.08.2014: approvazione Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e del nuovo Piano Finanziario Economico (PEF);
  • decreto del Direttore del Dipartimento Ambiente n. 70 del 03.11.2015: conferma riclassificazione della discarica in sottocategoria di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27.09.2010;
  • decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 111 del 28.12.2017: modifica della composizione dello strato di drenaggio del biogas ricompreso nel pacchetto di impermeabilizzazione di copertura;

decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 111 del 28.12.2017: proroga termini per il conferimento di rifiuti e per la realizzazione della copertura definitiva della discarica;

DATO ATTO CHE la DGRV n. 918 del 20.07.2015, con la quale la Giunta regionale, sulla base del parere favorevole espresso dalla Commissione regionale VIA n. 495 del 17.12.2014, ha confermato la riclassificazione della discarica di cui trattasi in sottocategoria di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.M. 27.09.2010, ovvero in “discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”, nonché le deroghe ai limiti di concentrazione nell’eluato dei rifiuti in ingresso, già autorizzate con DGRV n. 1780/2013, in conformità alla documentazione acquisita agli atti, come modificata e integrata dalle prescrizioni di cui al medesimo parere n. 495/2014;

DATO ATTO CHE con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 20 del 13.02.2019 è stata rilasciata la nuova AIA, per modifica sostanziale, relativa alla discarica in parola, per l’attività individuata al punto 5.4 Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 smi;

DATO ATTO CHE il decreto n. 20/2019 è stato successivamente modificato dai seguenti provvedimenti:

  • decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 650 del 23.12.2019: proroga dei termini per la fine dei conferimenti dei rifiuti e per il completamento della copertura finale della discarica;
  • decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 1 del 20.01.2021: modifica modalità di allontanamento dell’acqua meteorica;
  • decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 392 del 07.05.2021: modifica modalità di realizzazione delle scarpate e proroga per il completamento della copertura finale;

DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 145 del 25.07.2023 è stata approvata la chiusura della discarica in oggetto; Prescrivendo, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, la trasmissione di un aggiornamento del (PMC) e del Piano di Gestione Post Operativa (PGOP);

Iter amministrativo

DATO ATTO CHE il sopra richiamato decreto n. 145/2023 ha la trasmissione di un aggiornamento del (PMC) e del Piano di Gestione Post Operativa (PGOP);

DATO ATTO CHE con nota recepita al prot. n. 612686 del 14.11.2023 la ditta PRO-IN Srl ha trasmesso copia della rev. 11 del capitolo 5 del PMC;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 649086 del 05.12.2023 è stato convocato presso gli uffici della Scrivente un incontro tecnico il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n,84897 del 19.02.2024;

PRESO ATTO CHE con nota recepita al prot. n. 57767 del 02.02.2024 il gestore, ipotizzando di dover effettuare le analisi dei metalli, dei PFAS e dei solventi clorurati con frequenza trimestrale e l’analisi completa dei pesticidi e degli Idrocarburi Policiclici Aromatici con frequenza annuale, ha trasmesso la rev. 01 del PEF nel quale si dichiara l’impossibilità di adempiere alle prescrizioni di cui al DDR n. 145/2021 dato che è assente qualsiasi entrata economica avendo la discarica chiuso l’attività di ricezione rifiuti nel 2019;

PRESO ATTO CHE con nota recepita al prot. n. 87123 del 20.02.2024 il gestore ha chiesto la modifica del PMC relativamente alle modalità ed alle frequenze delle analisi delle acque di falda. In particolare propone di:

  • effettuare un prelievo trimestrale misurando temperatura e altezza ed analizzando i PFAS su tutti i campioni;
  • analizzare con cadenza semestrale, così come previsto dal D.Lgs 36/03, i parametri fondamentali di cui alla Tab. 1 dell’Allegato 2 (pH, Conducibilità, Ossidabilità Kubel, Cloruri, Solfati, Nitrati, Nitriti e Ammonica);
  • effettuare, con frequenza annuale, l’analisi completa di cui alla Tab. 1 dell’Allegato 2 al D.Lgs 36/03;

PRESO ATTO CHE con nota recepita al prot. n. 92077 del 22.02.2024 la ditta PRO-IN Srl ha trasmesso la copia aggiornata al Febbraio 2024 del PGPO;

DATO ATTO CHE con nota recepita al prot. n. 118471 del 07.03.2024 il gestore, facendo riferimento alle conclusioni della CdS del 26.09.2022 e dell’incontro tenutosi presso gli uffici regionali in data 07.12.2023, ha trasmesso la rev. 02 del PEF proponendo quanto segue:

  • realizzazione di 2 nuovi piezometri portando la rete di monitoraggio delle acque sotterranee ad un totale di 11;
  • monitoraggio sugli 11 piezometri con frequenza trimestrale per i primi tre anni di gestione post operativa;
  • monitoraggio sugli 11 piezometri con frequenza semestrale per i successivi ventisette anni di gestione post-operativa;
  • installazione di contatori volumetrici meccanici da installare su ciascuna tubazione di mandata dei pozzi di estrazione del percolato della porzione di discarica ex-Ve.Part;
  • ripetizione delle indagini isotopiche sui percolati e delle indagini geofisiche per la ricerca di infiltrazioni;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 147045 del 22.03.2024 la Scrivente ha trasmesso agli Enti copia del PGPO aggiornato e chiesto di trasmettere eventuali osservazioni;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 156523 del 27.03.2024 la Scrivente ha comunicato l’avvio del procedimento amministrativo volto alla valutazione della proposta di rimodulazione delle analisi delle acque sotterranee e del conseguente aggiornamento del PMC ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990e indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona;

PRESO ATTO CHE con nota recepita al prot. n. 188186 del 16.04.2024 l’ARPAV ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alle richieste di aggiornamento del PMC precisando quanto segue:

  1. l’analisi trimestrale proposta deve essere integrata oltre che per i PFAS anche per l’Ammoniaca e i Cloruri;
  2. è necessario l’invio di una relazione integrativa che riporti posizione e caratteristiche costruttive dei nuovi piezometri e un cronoprogramma relativo alle attività di scavo, al primo prelievo dei piezometri, all’nstallazione dei contatori volumetrici e alla ripetizione delle indagini isotopiche;
  3. è necessario subordinare la riduzione della frequenza di monitoraggio delle acque sotterranee (da trimestrale a semestrale), prevista dal gestore al termine del terzo anno di gestione post-operativa, alla valutazione degli esiti analitici;
  4. si ribadisce la necessità di un recepimento integrale delle richieste espresse da ARPAV nella CdS del 26/09/2022, che comprendevano anche l’esecuzione di approfondimenti in merito all’esatta profondità di progetto dei pozzi P4 e P6 che chiariscano l’eventuale presenza di materiale sul fondo che impedisce l’aspirazione del percolato.

DATO ATTO CHE con nota regionale prot. n. 217427 del 06.05.2024 è stato chiesto al Gestore di trasmettere la documentazione e le informazioni richieste da ARPAV;

DATO ATTO CHE con nota recepita al prot. n. 263833 del 31.05.2024 PRO-IN Srl ha inviato la documentazione richiesta con nota di cui al precedente punto, ed in particolare la rev. 03 del PEF e la rev.12 del PMC;

PRESO ATTO CHE con nota recepita al prot. n. 298303 del 20.06.2024 ARPAV ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla documentazione integrativa, specificando che l’ultima proposta trasmessa, considerato il numero e la posizione per i nuovi piezometri, non è idonea a garantire un efficace controllo della situazione di inquinamento accertata. In tal senso ritiene necessaria la presentazione di una nuova proposta di monitoraggio delle acque sotterranee a valle della discarica e un aggiornamento del capitolo 5 del PMC dove siano riportati in modo chiaro parametri, frequenze e modalità di controllo;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 371974 del 25.07.2024 la Scrivente ha chiesto alla ditta di trasmettere una nuova proposta di di monitoraggio delle acque sotterranee e un aggiornamento del capitolo 5 del PMC e, qualora tale aggiornamento incidesse sul PEF trasmesso, un aggiornamento dello stesso.

DATO ATTO CHE con nota recepita la prot. n. 397476 del 06.08.2024 PRO–IN Srl, in esito alle osservazioni di ARPAV di cui alla nota prot. n. 298303/2024, ha evidenziato che la proposta di posizionamento dei nuovi piezometri è basata sulla disponibilità delle aree, mentre il posizionamento di nuovi piezometri al di fuori dell’area della discarica presuppone “la necessità di procedere all’esproprio di almeno 4 metri quadrati di terreno di proprietà di terzi (2 m x 2 m); disponibilità che ovviamente deve essere assicurata da soggetti diversi da Pro-In Srl. che abbiano sui beni in oggetto indicati un potere ablatorio della proprietà altrui”; ha evidenziato altresì di avere limitato a 2 il numero dei nuovi piezometri al fine di evitare un consistente impatto sulla situazione del PEF della discarica;

PRESO ATTO CHE con nota recepita al prot. n. 80142 del 14.02.2025 il gestore, riallegando la rev.12 del PMC, ha inviato una nuova proposta per la disposizione dei 2 piezometri (H9 e H10) a valle della discarica;

DATO ATTO CHE con nota regionale prot. n. 24903 del 19.03.2025 ARPAV ha trasmesso le proprie osservazione in merito a quanto inviato dalla ditta con nota del 6.08.2024, evidenziando che:

  1. sarebbe utile la realizzazione di due nuovi piezometri H9 e H10 lateralmente al piezometro H7. Dalla planimetria trasmessa sembra che la posizioni di H9 e H10 sia intermedia rispettivamente tra H7 e H2, e H7 e H6. Se così fosse, nulla osta;
  2. la profondità dei piezometri di 35 metri da piano campagna e tratto filtrante compreso tra 25 e 35 metri appare congrua con l’esigenza di realizzare piezometri meno profondi e delle misure di soggiacenza della falda rilevate negli ultimi anni;
  3. è necessario prevedere, al fine di monitorare l'estensione del plume di contaminazione da PFAS, un'integrazione della rete di monitoraggio attuale con i due piezometri già esistenti PZ1 e PZ2 della cava Casetta, ubicati idrogeologicamente a valle e a breve distanza dalla discarica. Si ritiene che i controlli su tali piezometri siano da effettuarsi con le stesse frequenze e set di parametri già previsti per i rimanenti piezometri della rete di monitoraggio, previ accordi con il gestore di tale installazione.

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 283222 del 09.06.2025 la Scrivente, ha chiesto di procedere alla realizzazione dei nuovi piezometri H9 e H10, di prendere accordi con il gestore della cava Casetta per l’esecuzione dei controlli integrativi sui piezometri PZ1 e PZ2 e di trasmettere un nuovo aggiornamento del PMC con particolare riferimento al capitolo 5 per quanto concerne parametri, frequenze e modalità di controllo e dei capitoli pertinenti alla gestione post operativa della discarica. Il PMC dovrà essere corredato da una planimetria aggiornata della rete piezometrica. Infine ha chiesto l’invio di un aggiornamento del PEF;

PRESO ATTO CHE con nota recepita al prot. n. 291302 del 13.06.2025 il gestore ha chiesto una proroga di venti gg, decorrenti dalla comunicazione del Comune di Sommacampagna dell’intervenuto accordo con il proprietario del terreno su cui andranno infissi i nuovi piezometri, per la trasmissione del PMC e del PEF;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 307916 del 24.06.2025 l’Amministrazione regionale ha ritenuto di concedere la proroga richiesta;

PRESO ATTO CHE con nota recepita al prot. n. 612647 del 11.07.2025 il gestore ha trasmesso copia della rev. 13 del capitolo 05 del PMC;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 112458 del 29.12.2025, recepita al prot. n. 696820/2025 ARPAV ha trasmesso le proprie osservazioni dalle quali si evince che:

  1. nel prospetto a pag. 3 si escludono controlli analitici sulla rete di captazione delle acque meteoriche, in realtà tali controlli sono previsti e descritti al successivo punto, ribaditi a pag.9 del punto 5.6.
  2. per quanto riguarda le analisi dei singoli PFAS nel percolato, occorre fare riferimento al panel aggiornato riportato nell’allegato III, Parte B, punto 3 del D. Lgs. n. 18/2023 e s.m.i., come già assunto dalla Regione del Veneto per le analisi da eseguirsi sulle matrici a base acquosa, tra cui i rifiuti liquidi (comprensivo quindi anche del C6O4);
  3. per le analisi sul percolato deve essere mantenuta una frequenza dei controlli analitici semestrale, come disposto dal D. Lgs. 36/2003 e s.m.i.;
  4. la frequenza dei controlli analitici sulle acque sotterranee deve essere mantenuta trimestrale, con un eventuale riesame dopo tre anni dall’entrata in funzione della rete piezometrica ampliata (comprensiva dei due nuovi piezometri H9 e H10 ancora non realizzati, e dei piezometri PZ1 e PZ2 di cava Casetta, ancora non inseriti negli attuali monitoraggi);
  5. per quanto riguarda le analisi dei singoli PFAS, sempre nelle acque sotterranee, fare riferimento al panel riportato nell’allegato III, Parte B, punto 3 del D. Lgs. n.18/2023 e s.m.i..
  6. in relazione ai limiti di riferimento utilizzati per i PFAS nelle acque sotterranee, la normativa citata DGRV n. 1590/2017 è stata superata dal D. Lgs. n. 18/2023 e s.m.i.. Tale decreto prevede che le acque destinate al consumo umano soddisfino il limite di 20 ng/l per la somma di 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) e il limite di 100 ng/l per la somma di PFAS (ampliando il numero di composti PFAS da verificare, tra cui il C6O4;

PRESO ATTO CHE con nota recepita al prot. n. 16019 del 14.01.2026 PRO-IN ha trasmesso copia della rev. 4 del PEF nella quale il gestore ha verificato la sussistenza delle condizioni economiche conseguenti a:

  1. oneri per l’ottemperamento di diverse prescrizioni contenute nel recente Decreto N° 145 del 25/07/2023, Approvazione della chiusura della discarica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 36/2003 e ss.mm.ii;
  2. differimento, rispetto ai tempi previsti, per l’ingresso nella fase di gestione post-operativa, che ha portato ad un prolungamento della fase di gestione operativa;
  3. maggiore produzione di percolato riferita alla “vecchia discarica” ex Ve.Part, come già in precedenza motivato. L’onere per tale voce sta assumendo un rilevante carattere di aleatorietà, in quando appare verosimile la presenza di infiltrazioni laterali di acque meteoriche all’interno della “vecchia discarica” come pure documentato all’esito di specifiche indagini tecniche già in precedenza trasmesse;

determinando l’impossibilità di rispettare il termine di durata trentennale nella gestione del post-mortem normativamente previsto dal D.Lgs. n. 36/2003;

DATO ATTO CHE con nota Prot. n. 19263 del 15.01.2026 la scrivente Amministrazione ha invitato il gestore PRO-IN Srl a trasmettere un nuovo aggiornamento del PMC agli Enti, invitandoli ad esprimere il proprio parere in merito al nuovo PMC ed al PGPO già trasmesso con nota prot. n. 14705/2024;

CONSIDERATO CHE con nota recepita al prot. n. 30880 del 21.01.2026 il gestore ha trasmesso copia della revisione del capitolo 5 del PMC – rev. 14;

PRESO ATTO CHE con nota prot. n. 15649 del 23.02.2026, recepita al prot. n. 130086/2026, ARPAV ha trasmesso il proprio parere positivo sul PMC, rilevando che il gestore ha provveduto a recepire le indicazioni fornite nei precedenti pareri; ha tuttavia segnalato un refuso in relazione ai valori di riferimento per i PFAS, ossia che la DGRV n. 1590/2017 è stata superata dal D. Lgs. 18/2023 e dal D. Lgs. 102/2025. Infine in merito al PGPO ha comunicato che non sussistono elementi di rilievo;

Considerazioni finali e conclusioni

RITENUTO di approvare, con il presente provvedimento, il PMC rev. 14 del gennaio 2026 ed il PGPO del febbraio 2024 trasmessi rispettivamente con le note recepite al prot. n. 30880/2026 e prot. n. 92077/204;

RITENUTO di precisare che, in relazione ai valori di riferimento per i PFAS, che la DGRV n. 1590/2017 è stata superata dal D. Lgs. 18/2023 e dal D. Lgs. 102/2025, ai quali il gestore deve far riferimento:

RITENUTO di approvare il PEF presentato con nota prot. n. 16019 del 14.01.2026 prevedendo che con il riesame della frequenza dei controlli analitici sulle acque sotterranee dopo tre anni dall’entrata in funzione della rete piezometrica ampliata dovrà essere trasmesso un nuovo PEF relativo all’intera durata della gestione post operativa, prevista in 30 anni dalla chiusura della discarica;

RAMMENTATO il paragrafo B dell’Allegato A alla D.G.R. n. 2721/2014 prevede, tra l’altro, che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;

RITENUTO che l’approvazione della revisione del PMC, del PEF e del PGPO di cui trattasi non dia luogo ad una “modifica dell’attività” di gestione dei rifiuti di cui alla DGRV n. 2721/2014 sopra richiamata;

CONSIDERATO che il beneficiario delle garanzie finanziarie è individuato dalla richiamata DGRV n. 2724/2014 nella Provincia competente per territorio;

RITENUTO quindi non necessario prescrivere l’integrazione della fideiussione già presentata, fermo restando che il soggetto beneficiario della stessa può, qualora lo ritenga necessario, richiedere tale integrazione sotto forma di nuova fideiussione o di appendice al contratto esistente;

RITENUTO che il versamento degli oneri istruttori non sia dovuto in quanto l’aggiornamento del PMC, del PGPO e del PEF è stato chiesto da questa Amministrazione a conclusione del procedimento di chiusura della discarica;

Norme di riferimento

VISTI il D.Lgs. n. 36/2003 e il D.Lgs. n. 152/2006, e loro smi.;

VISTA la L. n. 241/1990 smi. in materia di procedimento amministrativo;

VISTE la L.R. n. 33/1985 smi., la L.R. n. 3/2000 smi, la L.R. n. 12/2024;

VISTA la DGRV n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTO il Regolamento Regionale n. 01/2025 in materia di AIA (AIA);

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. che questo provvedimento conclude il procedimento amministrativo avviato con nota n. 156523 del 27.03.2024;
  3. di approvare PMC rev. 14 del gennaio 2026 ed il PGPO del febbraio 2024 trasmessi rispettivamente con le note recepite al prot. n. 30880/2026 e prot. n. 92077/204;
  4. di approvare il PEF presentato con nota prot. n. nota prot. n. 16019 del 14.01.2026 alle condizioni espresse in premessa;
  5. di far salve, per quanto non espressamente in contrasto con il presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DDR n. 145 del 25.07.2023;
  6. di comunicare il presente provvedimento alla ditta PRO-IN Srl., al Comune di Sommacampagna, alla Provincia di Verona e ad ARPAV e all’ARPAV Dipartimento di Verona;
  7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
  8. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Paolo Giandon

Torna indietro