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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 122 del 14 aprile 2026
PM3 S.r.l. sede legale a Verona (VR), Strada della Ferriera 17, e sede impianto in via Provinciale n. 45, Carmignano di Brenta (PD). Autorizzazione alla realizzazione ed esercizio, ai sensi dell'art. 211 del D.lgs. n. 152/2006 e art. 30 L.R. n. 3/2000, di un impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero rifiuti speciali non pericolosi mediante gassificazione.
Con il presente provvedimento si autorizza la PM3 S.r.l. alla realizzazione ed esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cartiera di proprietà della ditta stessa, mediante gassificazione.
Il Direttore
VISTA l’istanza presentata dalla PM3 S.r.l. acquisita al prot. reg. n. 370470 del 29/07/2025 per la realizzazione di un impianto di sperimentazione e ricerca ai sensi dell’art. 211 del D.lgs. n. 152/2006 finalizzato al recupero di rifiuti speciali non pericolosi provenienti dalle attività di cartiera di proprietà della ditta stessa, mediante gassificazione;
CONSIDERATO che la competenza all’autorizzazione ed esercizio dell’attività di sperimentazione e ricerca è in capo alla Regione ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 3/2000 e che la stessa è regolamentata all’art. 30 della medesima legge regionale;
VISTA la nota di richiesta di completamento della documentazione inviata alla ditta da parte degli uffici competenti, prot. n. 385423 del 06/08/2025;
ACQUISITE le integrazioni documentali con prot. n. 433996 del 05/09/2025, comprensive del modulo di Vinca di cui al Decreto n. 15 del 17/02/2025;
RICHIAMATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 437013 del 09/09/2025, con cui contestualmente si è indetta la Conferenza di Servizi e si è convocata la prima riunione per il giorno 26/09/2025;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 26/09/2025, trasmesso con nota prot. reg. n. 541123 del 08/10/2025, con la quale contestualmente sono state richieste integrazioni;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta in riscontro alle richieste della Conferenza di Servizi, acquisita al prot. reg. n. 662898 del 05/12/2025;
VISTA la convocazione della Conferenza di Servizi, a seguito delle integrazioni pervenute, per il giorno 23/01/2025 (prot. reg. 687483 del 22/12/2025);
VISTE le ulteriori integrazioni da parte della ditta, pervenute in data 20/01/2026 prot. reg. n. 27636, relative alle caratteristiche del syngas purificato a valle del sistema di trattamento;
VISTO il verbale della Conferenza di Servizi del 23/01/2026 convocata con nota prot. reg. n. 687483 del 22/12/2025, trasmesso con nota prot. reg. n. 114662 del 13/02/2026;
PRESO ATTO che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente in merito all’autorizzazione dell’impianto sperimentale, richiedendo alla ditta un aggiornamento del Protocollo sperimentale sulla base di quanto discusso;
VISTO il Protocollo sperimentale aggiornato inviato dalla ditta il 09/03/2026 e acquisito al prot. reg. n. 155825;
VISTO il parere di Arpav prot. 29759 del 07/04/2026 (acquisito al prot. reg. n. 208943 del 08/04/2026) in cui si comunica che il Protocollo sperimentale Rev. 03 di Febbraio 2026 risulta correttamente aggiornato;
CONSIDERATO che lo scopo della sperimentazione consiste in:
RITENUTO che la modifica apportata all’art. 42 della direttiva 2010/75/UE con Direttiva (UE) 2024/1785, ancorché ad oggi non ancora recepita nella norma nazionale, fornisca comunque i criteri interpretativi per l’applicazione dell’art. 237-quater punto 2 lettera a) del D.lgs. n. 152/2006 relativamente alle condizioni emissive da rispettare per l’esclusione della norma sull’incenerimento, come condiviso in sede di Conferenza di Servizi e, pertanto, la verifica di esclusione relativa alla condizioni emissive debba basarsi sui VLE previsti per la combustione di gas naturale per ossidi di azoto, ossidi di zolfo e polveri e sui VLE previsti per l’incenerimento dei rifiuti per gli altri parametri inquinanti;
RITENUTO invece che permanga la necessità di individuare le modalità per l’applicazione dell’art. 237-quater punto 2 lettera a) del D.lgs. n. 152/2006 relativamente alle condizioni di purificazione del syngas, fino a recepimento nella norma nazionale delle modifiche comunitarie di cui alla Direttiva (UE) 2024/1785, la quale ha eliminato tale condizione;
VERIFICATO che, ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal DPR n. 642/1972 la ditta ha trasmesso, con nota acquisita al prot. reg. n. 213670 del 10/04/2026, la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01220016720869 del 21/09/2023 per il rilascio del provvedimento;
VISTA la L. n. 241/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il D.lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;
VISTA la L.R. n. 3/2000 Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti;
VISTA la L.R. n. 27/2021 con cui si è modificato l’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, stabilendo che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione è esercitata mediante provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente;
VISTA la DGR n. 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. La PM3 S.r.l., con sede legale a Verona (VR) - Strada della Ferriera 17 (CF/P.IVA 04252060233) è autorizzata alla realizzazione ed esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il recupero energetico mediante gassificazione dei propri rifiuti prodotti dall’attività di cartiera, presso l’impianto ubicato in via Provinciale n. 45, Carmignano di Brenta (PD), Foglio 15, particella 47.
3. La Ditta è tenuta a trasmettere a Regione, Provincia, Comune, ARPAV le seguenti comunicazioni:
3.1. comunicazione di avvio lavori;
3.2. comunicazione preventiva alla messa in esercizio, secondo quanto previsto dall’art. 25 della LR 3/2000, contenente:
3.2.1. dichiarazione del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere in conformità al progetto;
3.2.2. data di avvio dell’attività sperimentale;
3.2.3. documentazione attestante la prestazione delle garanzie finanziarie di cui alla DGR n. 2721/2014 a favore della Provincia; l'avvio dei conferimenti di rifiuti è in ogni caso subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Provincia;
3.2.4. nominativo del Tecnico Responsabile dell’impianto e dell’attività sperimentale, corredata di curriculum vitae e dichiarazione di accettazione dell’incarico;
3.2.5. documentazione attestante l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al DPR 151/2011;
3.3. comunicazione della data di messa in esercizio dei punti di emissione con un anticipo minimo di 15 giorni ai sensi dell’art. 269 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006.
4. La durata della sperimentazione è pari a 2 (due) anni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivate proroghe.
Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate
5. La Ditta è autorizzata a trattare esclusivamente rifiuti provenienti dalle attività di cartiera di proprietà della ditta stessa, ed aventi i seguenti codici EER:
Codice
Descrizione
Tipologia di rifiuto proveniente dalla cartiera
03 03 10
Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati da processi di separazione meccanica, tal quale
03 03 11
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, già essiccati
6. Le operazioni autorizzate sono:
6.1. stoccaggio di rifiuti [R13] funzionale alle successive operazioni di trattamento;
6.2. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti;
6.3. recupero energetico [R1] con produzione di energia elettrica attraverso l’impiego di un motore endotermico alimentato a syngas proveniente da gassificazione di rifiuti non pericolosi;
7. È ammessa la gestione in deposito temporaneo esclusivamente dei rifiuti prodotti dalla manutenzione e pulizia.
Quantitativi autorizzati
8. Presso l’installazione è autorizzata la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e capacità di trattamento:
8.1. quantità massima stoccabile di rifiuti in ingresso [R13]: 80 Mg
8.2. quantità massima stoccabile di rifiuti prodotti dall’attività di sperimentazione [R13/D15]: 16,5 Mg, di cui:
Tipologia
Codice EER
Mg
Rifiuti prodotti dall’attività di recupero
Char
19 01 18 - rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
oppure
19 01 17* - rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
10 Mg
Acque di condensa
6,5 Mg
8.3. potenzialità massima di trattamento [R1] di rifiuti non pericolosi:
Mg/giorno
2,9 Mg
2 Mg
Conferimento di rifiuti e controlli in ingresso
9. Il conferimento e il controllo in ingresso dei rifiuti devono avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:
9.1. i rifiuti in ingresso sono costituiti esclusivamente dagli scarti di fibre e fanghi provenienti dalla cartiera di proprietà della PM3 Srl;
9.2. all’atto del conferimento, il tecnico responsabile verifica la corrispondenza di ogni singolo carico di rifiuti a quanto previsto dal punto precedente.
9.3. i controlli analitici sul rifiuto in ingresso e le relative frequenze sono stabiliti nel Protocollo sperimentale Rev.03 di Febbraio 2026;
Layout dell’impianto
10. Il layout dell’impianto è identificato nella planimetria in Allegato A al presente provvedimento, acquisita al prot. reg. n. 662898 del 05/12/2025.
Attività sperimentale
11. La finalità della sperimentazione consiste in:
11.1. dimostrazione del rispetto dei requisiti di esclusione dalla norma sugli inceneritori di cui al Titolo III-bis alla Parte IV del D.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell’art. 237-quater punto 2 lettera a), ossia:
11.1.1. i gas prodotti sono purificati in misura tale da non costituire più rifiuti prima della loro combustione nel motore endotermico;
11.1.2. i gas prodotti sono purificati in misura tale da poter provocare emissioni non superiori a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale per i parametri ossidi di azoto, ossidi di zolfo e polveri, mentre per gli altri parametri i valori riscontrati dalla combustione del syngas devono essere inferiori ai limiti previsti per l'incenerimento;
11.3.ottimizzazione dei parametri del processo di gassificazione per la produzione di syngas ottenuto da rifiuti provenienti dalle attività della cartiera variando in particolare i seguenti parametri: temperatura del reattore e il rapporto di equivalenza ER riferito all’apporto di ossigeno nel processo;
11.4. verifica delle caratteristiche del char ai fini di un possibile futuro impiego come ammendante; il char mantiene la qualifica di rifiuto.
12. Il trattamento prevede: caricamento e omogeneizzazione dei reagenti costituenti la ricetta, cubettatura e successivo stoccaggio dei reagenti prima del loro utilizzo, gassificazione dei reagenti con produzione di syngas e char (da gestire come rifiuto), purificazione del syngas e avvio del syngas a combustione per produzione di energia elettrica.
13. La ricetta citata al punto precedente è composta da:
Componente
%
Rifiuto EER 030310
49
Rifiuto EER 030311
34
Biomassa non rifiuto + recuperi interni (biomassa da filtrazione syngas, polveri)
17
Eventuale additivo (ad es. addensante) per agevolare la cubettatura.
Le percentuali sopra indicate sono soggette ad una variazione di circa l’1% nell’ambito dell’attività di sperimentazione.
14. L’attività di sperimentazione si compone di una fase preliminare e una fase ordinaria così definite:
Fase preliminare: esclusione dalla norma sugli inceneritori
14.1. La verifica dell’esclusione dalla norma sugli inceneritori deve essere effettuata sui 4 scenari operativi individuati dalla combinazione delle condizioni limite di esercizio relative a temperatura del reattore T (variabile tra 800 e 1000 °C) e rapporto di equivalenza ER (variabile tra 0,2 e 0,4), come di seguito:
14.2. La verifica di esclusione dalla norma sull’incenerimento ha esito favorevole qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
14.2.1. il syngas rispetta, a valle dei sistemi di depurazione, i seguenti requisiti:
Parametri
Unità di misura
Valore
Potere Calorifico Inferiore
MJ/Nm3
X>4
H2S
X≤0,10
Contenuto di TAR
g/l syngas
X<1,38
I sistemi di depurazione comprendono: ciclone depolveratore, raffreddamento ad aria, condensatore ad acqua, filtro a biomassa, scrubber ad acqua.
14.2.2. le emissioni prodotte dalla combustione del syngas non superano i seguenti valori limite di emissione:
VLE
Tenore di ossigeno
Ossidi di azoto (NOx)
95
mg/Nm3
15%
Ossidi di zolfo (SOx)
15
Polveri totali
10
11%
TOC
HCl
HF
1
NH3
30
Cadmio+Tallio
0,05
mercurio
antimonio+ arsenico+ piombo+ cromo+ cobalto+ rame+ manganese+ nichel+ vanadio
0,5
CO
50
PCDD+PCDF
0,1
ng/Nm3
IPA
0,01
PCB-DL
14.3. l’esito negativo della verifica preliminare di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, riferito anche ad uno solo dei parametri da verificare, comporta l’interruzione delle attività nello scenario testato; la Ditta valuta l’opportunità di prevedere l’installazione di componenti integrative alle diverse sezioni di purificazione del syngas o delle emissioni per ricondursi al rispetto dei requisiti di esclusione; in tal caso le integrazioni impiantistiche dovranno essere comunicate agli Enti e la verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del D.lgs. 152/2006 per lo specifico scenario dovrà essere ripetuta dopo l’installazione delle componenti integrative.
Fase ordinaria: Ottimizzazione dei parametri di processo e caratterizzazione del char
14.4. durante l’eventuale prosecuzione in fase ordinaria dell’attività per gli scenari per i quali sia stata positivamente verificata l’esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del D.lgs. 152/2006:
14.4.1. devono essere effettuati i controlli previsti dal Protocollo sperimentale Rev.03 di Febbraio 2026 con le frequenze ivi indicate;
14.4.2. tutti i parametri indicati nelle precedenti tabelle n. 15.2.1 e n. 15.2.2, rispettivamente per il syngas purificato e per le emissioni a camino sono in ogni caso soggetti a controlli almeno mensili;
14.4.3. qualora i controlli evidenziassero il venire meno delle condizioni di esclusione in precedenza accertate, anche per uno solo dei parametri da considerare, la Ditta è tenuta a darne comunicazione agli Enti entro 10 giorni dal rilevamento della non conformità, evidenziando le possibili cause e le misure messe in atto per ricondursi al rispetto integrale delle condizioni di esclusione.
Emissioni in atmosfera
15. Si autorizzano, ai sensi della Parte V del D.lgs. n. 152/2006, le seguenti emissioni in atmosfera:
15.1. Camino A:
Flussi
Portata Nm3/h
Emissioni prodotte dal modulo di cogenerazione nella fase di recupero energetico syngas prodotto dopo la sua purificazione
1600
15.1.1. durante la Fase Preliminare, in luogo dell’applicazione dei VLE, nel camino A si effettuano le verifiche di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006 secondo le prescrizioni di cui al punto 14.2;
15.1.2. durante la Fase Ordinaria, successivamente alla favorevole conclusione della verifica di esclusione dal Titolo III-bis alla Parte IV del d.lgs. 152/2006, nel camino A devono essere rispettati i limiti di cui al punto 14.2.2;
15.2. Camino C:
Sistema di abbattimento
Parametro
Valori limite mg/Nm3
Emissioni prodotte dalla cubettatrice
Ciclone separatore polveri e filtro a maniche
3000
Polveri
COT
*Portata: è ammesso un range di variabilità di ±20%. A fronte di riscontri analitici con portate misurate superiori il limite in emissione dovrà essere modulato proporzionalmente secondo la formula indicata nell’art. 271 comma 13 del D.lgs. 152/2006.
15.3. Camino B:
Torcia di emergenza presente nel modulo di gassificazione, attivata esclusivamente in caso di emergenza
15.4. Sfiato A:
Emissioni provenienti dal silo di accumulo dei reagenti pellettizzati
Filtro antipolvere
16. per quanto non espressamente normato dal presente provvedimento restano fermi i limiti di cui al All. I alla Parte V del D.lgs. n. 152/2006;
17. i sistemi di aspirazione e trattamento delle emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento e devono garantire l’efficacia della captazione e dell’abbattimento;
18. le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all’atto della loro progettazione.
Comunicazioni agli Enti e reportistica
19. La Ditta, a partire dalla data di avvio dell’impianto, è tenuta a trasmettere con cadenza annuale una relazione tecnica a Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Carmignano di Brenta ed ARPAV che illustri i risultati dell’attività sperimentale eseguita ai sensi del Protocollo sperimentale e di quanto indicato nel presente provvedimento, sia con riferimento alle verifiche preliminari di esclusione, sia con riferimento alle condizioni ordinarie di trattamento; la relazione dovrà essere accompagnata dai rapporti di prova delle analisi effettuate e dai bilanci di massa ed energia.
20. Al termine della sperimentazione la Ditta è tenuta a trasmettere a Regione del Veneto, Provincia di Padova, Comune di Carmignano di Brenta ed ARPAV una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell’impianto, alla prestazione ambientale del processo e ai rifiuti esitanti. La relazione deve essere accompagnata dai rapporti di prova di tutte le analisi effettuate, corredate delle informazioni sulle condizioni operative della sperimentazione.
Prescrizioni generali
21. Si applicano le seguenti prescrizioni generali:
21.1. per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la gestione dell’impianto deve avvenire in conformità al progetto;
21.2. le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile; la cartellonistica deve indicare i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER);
21.3. le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti prodotti devono essere separate e ben individuate;
21.4. la Ditta deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi;
21.5. l’attività deve essere condotta in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse e odori molesti;
21.6. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree;
21.7. alla conclusione delle attività di sperimentazione si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area.
22. Formano parte integrante del presente provvedimento i seguenti Allegati:
22.1. Allegato A: Planimetria
22.2. Allegato B: Parere Protocollo Sperimentale (prot. Arpav n. 29759/2026 del 07/04/2026)
23. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 437013 del 09/09/2025.
24. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. e dell’ULSS in materia di prevenzione incendi e prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
25. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
26. L’autorità competente si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente.
27. Il presente provvedimento è notificato a PM3 S.r.l. e comunicato alla Provincia di Padova, al Comune di Carmignano di Brenta, ad ARPAV.
28. Il presente provvedimento assume efficacia dalla notifica di cui al punto precedente.
29. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
30. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/2006 e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
31. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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