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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 12305 del 01 aprile 2026
Reg. (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018; D.Lgs. n. 218 del 07/12/2023 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127." Modifica del responsabile di magazzino della società VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. P. IVA 02123360287 con sede legale sita in Via Desman n. 43 – Borgoricco (PD) e sede operativa sita in Via Grandi n. 29 – Santa Maria di Sala (VE) autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 19 e segg. del D.Lgs n. 218/2023.
Trattasi del provvedimento con cui si recepisce la variazione del responsabile di magazzino della società VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 19 e segg. del D.Lgs n. 218/2023 con D.D.R. n. 49 del 12/08/2019.
Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) n. 2019/6 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE;
VISTO il D.Lgs. n. 218 del 07/12/2023 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 agosto 2022, n. 127."
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare n. 49 del 12/08/2019 con cui si è rilasciata alla società VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. P. IVA 02123360287 con sede legale sita in Via Desman n. 43 - Borgoricco (PD), il cui legale rappresentante è il Sig. Luigi Bazzolo, all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, ora art. 19 e segg. del D.Lgs n. 218/2023, presso il magazzino sito in Via Grandi n. 29 - Santa Maria di Sala (VE), per le seguenti tipologie di farmaci:
a) medicinali veterinari;
sotto la responsabilità del dott. Davide Montin, laureato in Tecnologie Chimiche per l'industria e per l'ambiente, regolarmente iscritto all'ordine dei Chimici di Venezia dal 19/07/2017 al n. 480;
VISTA la nota prot. n. 0068789 del 30/3/2026 (prot. reg.le 194956 del 30/03/2026) dell'Azienda Ulss 3 Serenissima - Dipartimento di Prevenzione - Dipartimento funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare - U.O.C. Veterinaria Area C - Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche con cui è stata inoltrata la comunicazione, presentata a mezzo SUAP del Comune di Santa Maria di Sala (VE), del Sig. Luigi Bazzolo, in qualità di legale rappresentante della società in parola, della variazione del responsabile di magazzino sito in Via Grandi n. 29 - Santa Maria di Sala (VE), dalla persona del dott. Davide Montin, alla persona della dott.ssa Elisabetta Gianecchini laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e regolarmente iscritta all'ordine dei Farmacisti della provincia di Padova al n. 5149 del 09/02/2026;
CONSIDERATO CHE il Sig. Luigi Bazzolo, in qualità di legale rappresentante della società in parola ha dichiarato che il pagamento dell'imposta di bollo è stato assolto con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
- € 16,00 per la domanda: numero seriale 01250372944633 del 29/01/2026;
- € 16,00 per il provvedimento autorizzativo: numero seriale 01250372944622 del 29/01/2026, le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la ditta VEBI ISTITUTO BIOCHIMICO S.R.L. P. IVA 02123360287 con sede legale sita in Via Desman n. 43 - Borgoricco (PD), il cui legale rappresentante è il Sig. Luigi Bazzolo, all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi dell'art. 19 e segg. del D.Lgs n. 218/2023, presso il magazzino sito in Via Grandi n. 29 - Santa Maria di Sala (VE), per le seguenti tipologie di farmaci:
sotto la responsabilità della dott.ssa Elisabetta Gianecchini laureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e regolarmente iscritta all'ordine dei Farmacisti della provincia di Padova al n. 5149 del 09/02/2026;
3. l'imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l'acquisto delle seguenti marche da bollo:
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse entro 30 giorni al competente Settore della Sezione Veterinaria e Sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
5. di provvedere alla comunicazione della presente autorizzazione al competente Ministero della Salute;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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