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Materia: Veterinaria e zootecnia
Decreto DEL DIRETTORE DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 12264 del 30 marzo 2026
Rinotracheite Bovina Infettiva/Vulvovaginite pustolosa (IBR/IPV): indicazioni per l'alpeggio dei bovini in malghe e pascoli della Lessinia e del monte Baldo limitrofi al territorio della Provincia autonoma di Trento, anno 2026.
Con il presente provvedimento vengono stabilite misure preventive e di sorveglianza nei confronti dell'IBR/IPV nei bovini che, nel corso del 2026, alpeggiano su malghe e pascoli della Lessinia e del monte Baldo limitrofi al territorio della Provincia autonoma di Trento.
Il Direttore
VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016, che stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo;
VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 e s.m.i., che adegua e raccorda la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del Regolamento 429/2016/UE;
VISTO il D.M. 2 maggio 2024, adozione dei programmi nazionali obbligatori di eradicazione per brucellosi e tubercolosi nei bovini e brucellosi negli ovi-caprini;
CONSIDERATO che la Rinotracheite Bovina Infettiva/Vulvovaginite pustolosa (IBR/IPV, o più brevemente "IBR") è una malattia infettiva altamente contagiosa, causata dall'herpesvirus bovino 1 (BHV-1), che nei bovini provoca nei disturbi respiratori, congiuntivite, aborti, encefalite e infezioni sistemiche generalizzate;
CONSIDERATO che il citato Reg. (UE) 2016/429 ha stabilito le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali, elencate nell'articolo 5 e nell'allegato II, che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, tra le quali è ricompresa l'IBR;
VISTO che il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 del 3 dicembre 2018 ha definito le malattie elencate nel Reg. 2016/429, suddividendole in categorie che vanno dalla A alla E, in base al livello di pericolosità e potenziale danno arrecato agli animali e alla loro diffusibilità, e che l'IBR, è stata classificata tra le malattie di categoria "C", per le quali è prevista l'adozione facoltativa da parte degli Stati membri di programmi nazionali di eradicazione ai fini preventivi e di controllo;
RAVVISATO che, ad oggi, il Ministero della Salute non ha ancora formalizzato un programma nazionale facoltativo di eradicazione per l'IBR, né ha emanato provvedimenti dirigenziali relativi alla prevenzione, sorveglianza e controllo della malattia;
CONSIDERATO che il Servizio Veterinario della Provincia autonoma di Trento (P.A. di TN), con nota prot. PAT/RFD337-11/03/2026-0213938, ha chiesto alla Regione del Veneto disponibilità ad avviare un'attività di controllo nei confronti del virus dell'IBR (BHV-1) sui bovini di età superiore ai 9 mesi degli allevamenti veneti che alpeggeranno, nel corso del 2026, sui territori identificati in BDN con i seguenti codici pascolo:
- 011VR17P - COSTEGGIOLI DI SOPRA,
- 011VR34P - GASPARINE DI DENTRO/MEZZO,
- 033VR07P - PEOCIO DE SORA,
- 033VR10P - ROCCOPIANO,
- 033VR13P - FITTANZE,
- 033VR15P - BRAETTA,
- 033VR19P - COE VERONESI,
- 033VR23P - CAMPORETRATTO,
- 045VR01P - MALGA COLMA ZOCCHI DI SOTTO,
- 045VR02P - MALGA TRATTOSPINO DI SOTTO,
- 045VR03P - MALGA COLMA ZOCCHI DI SOPRA,
- 078VR01P - MALGA FANTA,
- 078VR05P - MALGA PEALDA BASSA,
- 078VR07P - MALGA PRETA DI SOPRA,
- 011VR02P - COSTEGGIOLI DI SOTTO,
- 078VR06P - MALGA PIETÀ,
proponendo, altresì, di farsi carico dei costi analitici correlati a tale attività di monitoraggio;
CONSIDERATO inoltre che, nella citata nota, il Servizio Veterinario della P.A. di TN, al fine di tutelare il proprio patrimonio zootecnico nei confronti del rischio di introduzione dell'IBR, ha chiesto al Veneto di disciplinare le movimentazioni dei bovini che, nell'anno corrente, alpeggeranno sui territori identificati in BDN con i codici pascolo sopra riportati, vincolandole all'esito favorevole del test nei confronti della IBR da effettuare prima della movimentazione;
CONSIDERATO che, con nota della U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria del Veneto prot. n. 168928 del 17/03/2026, sono state riscontrate favorevolmente le succitate proposte della P.A. di TN, ovvero:
- Avviare un'attività di controllo nei confronti del BHV-1 sui bovini di età superiore ai 9 mesi degli allevamenti veneti che alpeggeranno, nell'anno corrente, sui territori identificati in BDN con i codici pascolo sopra riportati;
- Sottoporre a test diagnostico premoving nei confronti della IBR tutti i bovini che, nell'anno corrente, alpeggeranno sui territori identificati in BDN con i codici pascolo;
- I costi analitici correlati ai controlli nei bovini di cui ai punti precedenti saranno a carico della P.A. di TN;
VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, sul documento concernente "Compiti e attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (RSV) e delle modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale". Repertorio atti n. 150/CSR del 10 settembre 2025.
SENTITI l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e il Servizio Veterinario della Azienda ULSS n. 9 "Scaligera";
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.";
VISTA la D.G.R. n. 715 dell'8/06/2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all'adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021";
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021" Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria";
RITENUTA regolare e completa l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. che le movimentazioni dei bovini destinati all'alpeggio, nel 2026, sui territori identificati in BDN con i codici pascolo di seguito elencati, sono vincolate all'esito favorevole del test nei confronti della IBR da effettuare prima della movimentazione:
011VR17P - COSTEGGIOLI DI SOPRA,
011VR34P - GASPARINE DI DENTRO/MEZZO,
033VR07P - PEOCIO DE SORA,
033VR10P - ROCCOPIANO,
033VR13P - FITTANZE,
033VR15P - BRAETTA,
033VR19P - COE VERONESI,
033VR23P - CAMPORETRATTO,
045VR01P - MALGA COLMA ZOCCHI DI SOTTO,
045VR02P - MALGA TRATTOSPINO DI SOTTO,
045VR03P - MALGA COLMA ZOCCHI DI SOPRA,
078VR01P - MALGA FANTA,
078VR05P - MALGA PEALDA BASSA,
078VR07P - MALGA PRETA DI SOPRA,
011VR02P - COSTEGGIOLI DI SOTTO,
078VR06P - MALGA PIETÀ;
3. di notificare il presente provvedimento a Servizi Veterinari delle Regioni e Province autonome, ai Servizi Veterinari delle Aziende Ulss del Veneto e alle Organizzazioni Professionali di categoria, ciascuno per il seguito di propria competenza;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Michele Brichese
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