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Bur n. 16 del 03 febbraio 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 399 del 17 novembre 2025

Nekta Ambiente s.r.l. - Installazione di gestione rifiuti ubicata in via Majorana 5 in Comune di Noventa di Piave (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale decreto n. 198 del 02.08.2022 e s.m.i. - Modifica dell'AIA a seguito di comunicazioni di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l'AIA n. 198/2022 a seguito di comunicazioni di modifica non sostanziale assentite ai sensi del comma 1 dell'art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 per riorganizzazione interna, aggiornamento del sistema di captazione delle acque meteoriche, sostituzione del sistema di abbattimento delle emissioni in atmosfera e varianti gestionali, organizzative e tecniche.

Il Direttore

VISTO il decreto n. 198 del 02.08.2022 con il quale è stata rilasciata a Nekta Ambiente S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l’attività di gestione rifiuti presso l’installazione ubicata in Comune di Noventa di Piave (VE), Via E. Majorana n.5;

RICHIAMATI i seguenti decreti:

  • n. 195 del 06.10.2023 per l’adeguamento del sistema di abbattimento afferente al Camino C4 di presidio dei Settori B, F e G e il recepimento delle modifiche assentite ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006.
  • n. 334 del 13.11.2024 di Approvazione del Piano di Monitoraggio e Controllo - PMC (rev. 6 del 21.08.2024) e del Piano di Gestione Operativa - PGO (rev. 4 del 21.08.2024);
  • n. 128 del 03.04.2025 di Deroga alla prescrizione n. 16.13 per l’invio di miscele ad impianto intermedio e alla prescrizione 16.17 per la miscelazione di rifiuti che hanno già subito precedenti operazioni di miscelazione presso altri impianti;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 55076 del 01.02.2024 con cui Nekta Ambiente S.r.l. ha comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 la modifica non sostanziale consistente nell’adeguamento della rete delle acque meteoriche e degli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche autorizzati in fase di rinnovo dell’AIA;

ATTESO che la documentazione di cui sopra è stata integralmente sostituita dalla documentazione trasmessa con nota acquisita al prot. reg. n. 92103 del 22/02/2024;

CONSIDERATO che la modifica proposta richiede una diversa dislocazione dei volumi di prima pioggia previsti per il progetto di adeguamento del sistema di captazione e trattamento delle acque meteoriche e comporta una proroga del termine di fine lavori disciplinato con il cronoprogramma di cui al punto 20.6 del vigente provvedimento di AIA;

VISTA la nota la nota prot. reg. n. 112829 del 05.03.2024 con la quale gli uffici regionali hanno richiesto il parere di Veritas S.p.A. e le eventuali osservazioni degli Enti competenti, confermato la proroga per la conclusione dei lavori di cui al punto 20.6 dell’AIA n. 198/2022 e stabilito che l’ultimazione dei lavori avvenga nei 60 giorni successivi a far data dal riscontro definitivo sulla modifica comunicata dalla Ditta da parte degli uffici regionali;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 129187 del 13.03.2024 con la quale Nekta Ambiente S.r.l. ha trasmesso una ulteriore revisione della documentazione, sulla base di alcune precisazioni richieste per le vie brevi da Veritas S.p.A.;

VISTO il parere favorevole rilasciato da Veritas S.p.A. con prot. n. 23364/2024, (prot. reg. n. 139827 del 19.03.2024) con il quale si accerta che “relativamente allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in fognatura, il progetto di modifica non sostanziale in valutazione risulta conforme ai requisiti di cui all’art. 39 comma 4 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (PTA Vento) e all’art. 32 comma 4 del Regolamento di Fognatura vigente”;

VISTA la nota prot. reg. n. 156200 del 27.03.2024 con cui gli uffici regionali hanno riscontrato la modifica del 01.02.2025, confermandone la non sostanzialità e la proroga alla conclusione dei lavori di cui al punto 20.6 dell’AIA;

VISTA la nota prot. reg. n. 508898 del 04/10/2024 con cui gli uffici regionali hanno richiesto informazioni su ultimazione lavori e collaudo;

VISTE le note prot. reg. n. 587316 del 18.11.2024 e n. 604869 del 28.11.2024 con cui la Ditta ha trasmesso l’ultimazione dei lavori e il collaudo funzionale;

VISTA la nota acquisita al protocollo regionale al n. 649371 del 20.12.2024 con cui gli uffici regionali hanno richiesto alla Ditta ulteriore documentazione di collaudo;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. prot. reg. n. 177442 del 07.04.2025 con cui Nekta Ambiente S.r.l. ha dato riscontro alle richieste di cui alla nota prot. reg. n. 649371 del 20.12.2024, a seguito di concessione di proroga;

VISTA la nota Veritas s.p.a. 38178/25 (prot. reg. n. 197586 del 17/04/2025), che rileva alcune criticità sulla documentazione integrativa di collaudo;

CONSIDERATO che la ditta è tenuta in ogni caso al rispetto dell’atto di assenso di Veritas s.p.a. prot. 44673 del 23/05/2022 e ad ogni ulteriore prescrizione definita da Veritas s.p.a. per i punti di prelievo e di scarico delle acque meteoriche in fognatura;

VERIFICATO che la Ditta ha assolto l’obbligo di versamento degli oneri istruttori dovuti trasmettendo la relativa attestazione di pagamento (assunta al prot. reg. n. 166135 del 03.04.2024);

VISTA la nota del 22/02/2024 (prot. reg. n. 96834 del 26/02/2024) con cui la Ditta ha richiesto l’introduzione del CER 191210 rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti), nel gruppo di miscelazione destinato a R1-D10;

VISTA la nota prot. reg. n. 0112791 del 05.05.2024 con cui si rileva che la miscelazione del CER 191210 va limitata ai casi in cui il CER 191210 sia stato attribuito a partite che presentano una qualche caratteristica di non conformità rispetto ai requisiti imposti dall’impianto di destino;

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 147282 del 22/03/2024 con cui la ditta rinuncia alla richiesta confermando che il CER 191210 non viene sottoposto a operazioni di miscelazione;

VISTA la nota prot. reg. n. 0165073 del 03/04/2024 con cui si archivia la richiesta e si comunica che il CER 191210 è da eliminarsi anche dal gruppo di miscelazione destinato a discarica/miniera;

VISTA la nota del 28.08.2024 (prot. reg. n. 435761 del 29.08.204) con cui la Ditta ha comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 una nuova proposta progettuale per l’integrazione e il potenziamento dell’impianto di aspirazione e trattamento delle emissioni approvato con decreto n. 195 del 06.10.2023;

CONSIDERATO che la modifica ha lo scopo di garantire sufficienti margini di sicurezza per il rispetto dei VLE in relazione al parametro COT e comporta l’introduzione di tecnologie di rotoconcentrazione e ossidazione termica rigenerativa;

VISTA la nota prot. reg. n. 473200 del 13.09.2024 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica in merito alla modifica proposta ha richiesto agli Enti l’espressione di eventuali osservazioni e ad ARPAV specifica valutazione sullo studio modellistico di impatto delle emissioni presentato dalla Ditta;

VISTO la nota prot. n. 93423/2024 del 15.10.2024 (prot. Reg. n. 532206 del 15.10.2024) con cui ARPAV ha valutato lo studio modellistico ritenendo che “[…] pur citando le “indicazioni per l’utilizzo di tecniche modellistiche per la simulazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera” di ARPAV, lo studio modellistico presentato non ne recepisce correttamente tutti i contenuti” e concludendo che “[…] non si ritiene corretta ed esaustiva la relazione presentata.”. In relazione al progetto di cui trattasi inoltre “ Il progetto presentato appare adeguato e migliorativo rispetto al sistema attuale, sia dal punto di vista dell’ efficacia e dell’affidabilità di abbattimento delle emissioni SOV, sia dal punto di vista del consumo delle risorse […] pur risultando carente riguardo indicazioni circa la presenza o meno di sistemi di emergenza/by pass del rotoconcentratore e del RTO (ossidatore rigenerativo) e della loro gestione in caso di malfunzionamenti, guasti ed emergenze”;

VISTA la nota prot. reg. n. 543053 del 22.10.2024 con cui gli uffici regionali hanno di conseguenza richiesto alla Ditta documentazione aggiornata a quanto indicato da ARPAV;

VISTA la nota del 27.02.2025 (prot. reg. n. 102754 e n. 102771 del 27.02.2025) con cui la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

VISTO il parere ARPAV n. 37007/2025 del 04.04.2025 (prot. reg. n. 17773 del 07.04.2025) che ritiene “il proponente abbia adeguatamente recepito le richieste di integrazioni fatte. Dai risultati ottenuti non emergono particolari criticità” e formula alcune prescrizioni in merito agli aspetti generali della modifica;

VISTA la nota prot. reg. n. 189213 del 14.04.2025 con cui gli uffici regionali hanno riscontrato favorevolmente la modifica del 28.08.2024 definendo i VLE per la configurazione di progetto e richiamando le prescrizioni di cui al parere ARPAV;

VERIFICATO che per la modifica la Ditta ha assolto l’obbligo di versamento degli oneri istruttori dovuti trasmettendo la relativa attestazione di pagamento (prot. reg. n. 241124 del 15.05.2025);

RICHIAMATO il fatto che i VLE stabiliti al punto n. 2 del decreto n. 195/2023 sono entrati in vigore con la messa in esercizio dell’attuale sistema di abbattimento in data 30/01/2024, secondo quanto comunicato dalla ditta con nota acquisita al prot. reg. n. 20951 del 15/01/2024 e definitivamente confermato con nota prot. reg. 0426810 del 23/08/2024;

VISTA la nota del 23.01.2025 (prot. reg. n. 39997 del 24.01.2025) con cui Nekta Ambiente S.r.l. ha comunicato ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006 la modifica non sostanziale consistente nella rimodulazione dei quantitativi parziali autorizzati allo stoccaggio, ad invarianza delle capacità massime autorizzate, e nell’introduzione di alcune varianti gestionali, organizzative e tecniche;

VISTA la nota prot. reg. n. 75988 del 12.02.2025 con cui gli uffici regionali hanno riscontrato la comunicazione di modifica richiedendo eventuali osservazioni agli Enti competenti;

VISTO la nota prot. 21578/2025 del 10.03.2025 (prot. reg. n. 122651 del 10.03.2025) con cui ARPAV evidenzia che non si rilevano osservazioni sotto il profilo tecnico richiedendo tuttavia la revisione del PMC/PGO;

VERIFICATO che per modifica la Ditta ha assolto l’obbligo di versamento degli oneri istruttori dovuti trasmettendo la relativa attestazione di pagamento (prot. reg. n.102098 del 27.02.2025);

VISTA la nota acquisita al prot. reg. n. 618101 del 11/11/2025, con cui la ditta ha trasmesso il layout complessivo dell’installazione e punti di emissione in atmosfera secondo le modifiche sino ad oggi assentite, la dichiarazione relativa all’emissione della marca da bollo con identificativo n. 01241266212949 per il rilascio del provvedimento di aggiornamento dell’AIA ai sensi del DPR n. 642/1972, la segnalazione di refusi al punto 6.7 dell’AIA n. 198/2022 sui settori in cui può avvenire la miscelazione rispetto alla documentazione di rinnovo AIA e le planimetrie approvate;

VISTO il parere ARPAV 99387/2025 (prot. reg. n. 623557 del 14/11/2025) sul PMC rev.7, che richiede integrazioni;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTA la l.r. n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. L’Allegato A “Elenco dei rifiuti per CER e con indicazione delle operazioni autorizzate” è sostituito dall’Allegato A al presente provvedimento.

3. L’Allegato B1 dell’AIA n. 198/2022, già sostituito con decreto n. 195 del 06.10.2023, è ulteriormente sostituito dall’Allegato B1 al presente provvedimento (“Planimetria emissioni ed aree” acquisita al prot. reg. n. 618101 del 11.11.2025); l’assetto relativo ai sistemi di aspirazione e abbattimento è da intendersi riferito alla configurazione di progetto assentita con nota prot. reg. n. 189213 del 14.04.2025 rispetto alla quale:

3.1. i lavori di realizzazione del progetto di modifica del sistema di aspirazione e abbattimento posto a presidio dei Settori B, F e G di cui alla modifica non sostanziale riscontrata con prot. reg. n. 189213 del 14.02.2025 devono essere eseguiti secondo il cronoprogramma previsto nella relazione tecnica acquisita al prot. reg. n. 102704 del 27.02.2025, posticipato di 45 giorni;

3.2. la messa in esercizio del nuovo impianto deve essere comunicata agli Enti con un anticipo di almeno quindici giorni; la data di messa in esercizio coincide con la data di messa a regime;

3.3. entro 90 giorni dalla data di messa a regime, devono essere trasmessi all’autorità competente e ad ARPAV i risultati del collaudo funzionale, comprensivi delle misurazioni delle emissioni effettuate in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio con modalità definite in Allegato VI alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006;

3.4. deve essere garantita l’operatività dell’attuale impianto di aspirazione ed abbattimento a carboni attivi, per tutto il tempo di costruzione e messa in servizio del nuovo impianto.

3.5. nelle more della realizzazione della configurazione di progetto, continuano ad applicarsi i VLE di cui al punto n. 2 del decreto n. 195/2023 per i Camini C4, C7, C8, entrati in vigore con la messa in esercizio dell’attuale sistema di abbattimento in data 30/01/2024.

4.  L’Allegato B2 dell’AIA n. 198/2022 è sostituito dall’Allegato B2 al Presente provvedimento (“Planimetria rete, sistemi di trattamento scarichi idrici. Variante - rev. 02 maggio 2024” assunta al prot. reg. n. 604869 del 22.11.2024).

5. La ditta è tenuta al rispetto dall’atto di assenso di Veritas s.p.a. prot. 44673 del 23/05/2022 e ad ogni ulteriore prescrizione definita da Veritas s.p.a. in relazione ai punti di prelievo e di scarico delle acque meteoriche in fognatura.

6. I punti 6.5.1 e 6.5.2 dell’AIA n. 198/2022 sono integralmente sostituiti come segue:

“6.5.1 eliminazione di frazioni estranee/selezione di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12/D13], effettuata manualmente o con l’ausilio di mezzi meccanici (ragno, vaglio rotante semovente) nel settore A, B, C e D; i rifiuti mantengono lo stesso codice CER di origine e la medesima filiera (R/D) di destino, mentre le altre frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società e destinate a recupero o a smaltimento;”

“6.5.2 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente o con l’ausilio di mezzi meccanici (ragno, vaglio rotante semovente) nel Settore A, B, C, e D, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società;”

7. Il punto 6.5.4 dell’AIA n. 198/2022 è integralmente sostituito come segue:

“6.5.4 separazione di fase per gravità [R12/D13] in cisterne, fusti o cisternette, su rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante travaso o mediante l’ausilio di un rubinetto sul fondo della cisterna o mediante pompa nel Settore A al fine di separare liquidi aventi densità diverse (come ad esempio la separazione dei liquidi acquosi dalle emulsioni oleose) e/o di separare le fasi liquide dalle fasi solide o corpi di fondo; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società e avviate a recupero o a smaltimento”

8. Il punto 6.7 dell’AIA n. 198/2022 è integralmente sostituito come segue:

“6.7 miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R12/D13], in deroga e non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 nei Settori A, B, C, G, H; nel settore G la miscelazione può avvenite anche con contestuale triturazione; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Società e destinate a successivi impianti di trattamento;

9. Il punto 6.11 dell’AIA n. 198/2022, già sostituito con il punto 14 del decreto n. 195 del 06.10.2023, è ulteriormente sostituito come segue:

“6.11 recupero di rifiuti non pericolosi [R3, R12], mediante selezione manuale, selezione dimensionale mediante vagliatura e successiva riduzione volumetrica tramite la linea meccanizzata costituita da trituratore, deferrizzatore, separatore aeraulico, raffinatore e selettore ottico, per la produzione di CSS-Combustibile solido da rifiuto che cessa la qualifica di rifiuto (EoW) o per la produzione di rifiuti combustibili (combustibile da rifiuto) nel Settore D”.

10. La tabella di cui al punto 7.1 dell’AIA n. 198/2022 è sostituita dalla tabella che segue:

Rifiuti

Quantità massima di stoccaggio

Mg

Mg

Liquidi non infiammabili

351

2.300

Liquidi infiammabili

19

Altri rifiuti

2.121*

 

*Di cui massimo 900 Mg di rifiuti costituiti da “terreni provenienti da operazioni di messa in sicurezza di emergenza di cui ai codici EER 170503* e 170504, secondo quanto precisato al punto 9.8

11. Il punto 9.9 dell’AIA n. 198/2022 viene integralmente sostituito come segue:

“9.9 L’uso promiscuo delle aree interessate dallo stoccaggio di terre provenienti dalla messa in sicurezza è consentito nel rispetto dell’apposita Procedura definita nel PMC/PGO.

12. In seguito alla realizzazione degli interventi sul sistema di abbattimento approvati con nota prot. reg. n. 189213 del 14.04.2025, in luogo dei Camini C4, C7 e C8 di cui al decreto n. 195/2023, è autorizzato il Camino C4 come di seguito dettagliato:

Camino (n°)

Altezza camino dal p.c. (m)

Settore/attività di provenienza

Portata singola linea

(Nm3/h)

Sistema di abbattimento

Portata a camino

(Nm3/h)

Parametro

VLE (mg/Nm3)

C4

24

Linea 1 – baie stoccaggio da B4 a B8 del settore B

15.000

filtro a maniche+ rotoconcentratore
RTO(1) solo per le arie di rigenerazione del rotoconcentratore (12.500 Nm3/h)
In emergenza carboni attivi

77.500 – regolabile con inverter (da RTO 27.500 e da rotoconcentratore 50.000)

TOC

20

Linea 2 – area di attesa per invio a miscelazione e area di circolazione del settore B

47.500

Polveri

5

Linea 3 – baie di miscelazione B1 B2 B3 del settore B, area F gestione solventi, area G triturazione

15.000

 

filtro a maniche + RTO(1)
In emergenza carboni attivi

NOx(2)

100

CO(2)

100


(1) L’RTO ha una portata massima pari a 27.500 Nm3/h, al fine di gestire la portata della Linea 3 pari a 15.000 Nm3/h e la portata delle arie di rigenerazione del rotoconcentratore pari a 12.500 Nm3/h.

(2) Per NOx e CO il limite degli inquinanti deve essere fissato alle emissioni del solo processo termico dell’RTO; conseguentemente viene applicata la formula correttiva di cui all’art. 271, comma 13 del d.lgs. 152/2006, ove la portata di effluente gassoso diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell’esercizio è la portata in uscita dal solo RTO.
 

13. In caso di guasto dell’RTO o del rotoconcentratore, i relativi flussi sono deviati al filtro a carboni attivi di emergenza; in caso di guasto sia dell’RTO sia del rotoconcentratore deve essere garantito il fermo impianto e la sospensione delle lavorazioni associate.

14. Deve essere prevista l’annotazione su apposito registro, cartaceo o informatico, dell’attivazione del bypass al filtro a carboni attivi indicando la data, l’ora, il motivo dell’attivazione (specificando il sistema di abbattimento non funzionante), la data e ora di chiusura del bypass e conclusione dell’evento.

15. Il punto 19.4 dell’AIA n. 198/2022, già sostituito con decreto n. 195/2023, è ulteriormente sostituito come segue:

“19.4 il controllo gestionale del punto di emissione C4, con riguardo alle emissioni di COV, deve essere effettuato tramite FID (analizzatore e sistema di acquisizione e registrazione), per il quale deve essere garantita l’efficienza della segnalazione acustica e visiva al raggiungimento della soglia di allarme; l’analizzatore FID dovrà essere sottoposto a regolare manutenzione e taratura con la periodicità prevista nel PMC/PGO e in caso di manutenzione straordinaria.”

16. Entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Nekta Ambiente S.r.l. è tenuta a trasmettere a Regione, ARPAV, Città metropolitana di Venezia un unico documento integrato PMC/PGO, aggiornato secondo le indicazioni del parere ARPAV n. 99387/2025.

17. Resta fermo quanto stabilito dal decreto AIA n. 198/2022 e del decreto n. 195/2023 per le parti non modificate dal presente provvedimento. Si richiama in particolare la conferma delle prescrizioni relative alle modalità di aspirazione e gestione dei diversi settori definite ai punti n. 7, n. 9, n. 12 e n. 17 del decreto n. 195/2023.

18. Il presente provvedimento conclude i procedimenti avviati con note prot. reg. n. n. 156200 del 27.03.2024, n. 189213 del 14.04.2025 e n. 75988 del 12.02.2025.

19. Il presente provvedimento è notificato a Nekta Ambiente S.r.l. e comunicato a Comune di Noventa di Piave (VE), Città Metropolitana di Venezia, ARPAV.

20. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto ad adeguare le garanzie finanziarie prestate per l’attività autorizzata, con l’estensione delle medesime al presente provvedimento, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 2721/2014.

21. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.F. in materia di prevenzione incendi, dell’ULSS in materia di prevenzione, igiene e sicurezza in ambienti di lavoro e del Comune in materia di edilizia.

22. Sono fatti salvi i diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

23. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

24. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal d.lgs. n. 104/2010.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

399_AllegatoA_DDR_399_17-11-2025_574704.pdf
399_AllegatoB1_DDR_399_17-11-2025_574704.pdf
399_AllegatoB2_DDR_399_17-11-2025_574704.pdf

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