Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 2 del 05 gennaio 2026


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 106 del 24 dicembre 2025

Grigoli Giancarlo. Richiesta di variante sostanziale con modesto ampliamento della cava di calcare da taglio denominata "GORGUSELLO". Comune di localizzazione: Fumane (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. (art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. la richiesta presentata da Grigoli Giancarlo di variante sostanziale con modesto ampliamento della cava di calcare da taglio denominata "GORGUSELLO", sita in comune di Fumane (VR).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE.

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006.

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”.

VISTA la L.R. n. 12 del 27.05.2024 Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA).

VISTO il Regolamento regionale attuativo in materia di VIA, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.

VISTO il Regolamento regionale attuativo n. 4/2025 in materia di VINCA, di cui all’articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12.

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997.

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20.03.2018 aggiornato e modificato con D.G.R. n. 279 del 24.03.2025.

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da Grigoli Giancarlo, con sede legale a Breonio di Fumane (VR), via Rovinal 3, P. IVA 02634250233, acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. con protocollo n. 369843 del 29.07.2025.

CONSIDERATO che l’istanza è riferita alla richiesta di variante sostanziale con modesto ampliamento di superficie della Cava Gorgusello, originariamente autorizzata con D.G.R. n. 2038 del 11.07.2003.

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata cave e torbiere alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

VISTA la nota di protocollo regionale n. 386207 del 06.08.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A hanno richiesto alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, la verifica di conformità dell’istanza ai sensi della L.R. n. 13/2018.

VISTA la nota di protocollo regionale n. 386189 del 06.08.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.

VISTA la nota di protocollo regionale n. 395338 del 12.08.2025, con la quale gli Uffici della Direzione Difesa del Suolo e della Costa hanno comunicato che l’istanza relativa alla cava in oggetto risulta sostanzialmente procedibile e che risulta opportuno richiedere della documentazione integrativa.

VISTO inoltre, che ai sensi dell’art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l’efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA sia di anni 20.

CONSIDERATO che in data 06.08.2025 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio responsabile della valutazione del progetto, comunicato con successiva nota prot. n. 390154 del 08.08.2025.

VISTO che con nota prot. n. 406031 del 22.08.2025 è pervenuto il parere espresso dalla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali – U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Verona.

VISTO che in data 10.09.2025 i delegati di Grigoli Giancarlo hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola.

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 434220 del 08.09.2025 è pervenuto il parere favorevole della Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali.

VISTO che con nota prot. n. 467916 del 18.09.2025 è pervenuto il parere espresso dalla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali – U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Verona che ha annullato e sostituito il precedente parere di prot. n. 406031 del 22.08.2025, consistente in una richiesta di integrazioni.

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il Proponente ha presentato la Valutazione preliminare (Livello I – screening specifico) ai sensi del Regolamento regionale attuativo in materia di V.Inc.A. n. 4/2025.

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti, risulta pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A., all’indirizzo http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 48/2025.

DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 25.09.2025, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni.

DATO ATTO che le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 25.09.2025 sono state approvate seduta stante.

VISTO che con nota prot. n. 510751 del 01.10.2025 è stata trasmessa al proponente la nota di richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006.

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 603370 del 03.11.2025 il proponente ha quindi trasmesso le integrazioni richieste.

VISTO che con nota prot. n. 628704 del 18.11.2025 è pervenuto il parere conclusivo espresso dalla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali – U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Verona.

VISTO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 656212 del 03.12.2025 il proponente ha trasmesso una nota in riscontro al parere espresso dalla Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali di cui al paragrafo precedente.

PRESO ATTO del parere motivato positivo per gli interventi in oggetto, n. 162 del 10.12.2025, della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV, in riferimento alla documentazione per la Valutazione d’Incidenza per l'istanza in oggetto. La durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è paria a quella indicata nel provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 17.12.2025, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • la L.R. n. 12 del 27.05.2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione d'incidenza ambientale (VINCA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;
  • i Regolamenti attuativi regionali n. 2 e n. 4 del 09.01.2025, rispettivamente in materia di VIA e VINCA.

VISTO la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione tecnica e progettuale pervenuta agli uffici VIA.

VISTO il Programma di sistemazione finale del sito estrattivo.

RITENUTO che la documentazione pervenuta abbia consentito di poter giungere ad una precisa e puntuale valutazione dell’intervento.

VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate.

VISTO che con DGR n. 2038 del 11.07.2003 era stata originariamente rilasciata l’Autorizzazione ad aprire e coltivare la cava di calcare da taglio denominata Gorgusello.

CONSIDERATO che con DDR n. 361 del 24.08.2020 era stata rilasciata alla ditta Grigoli Giancarlo la proroga dei termini fino al 24.08.2025 per il completamento dei lavori di coltivazione e al 24.08.2026 per quelli di sistemazione ambientale. L’autorizzazione paesaggistica aveva validità fino 25.08.2025.

CONSIDERATO che la coltivazione della cava ad oggi non risulta esaurita.

DATO ATTO che con la presente istanza di variante sostanziale, il proponente intende richiedere un modesto ampliamento sul versante est della Cava Gorgusello ed alcune modifiche rispetto al progetto attualmente vigente, finalizzate a migliorare la sicurezza e l’efficienza gestionale e logistica dell’attività.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 19, c. 10 del D.Lgs. n. 152/2006, il Proponente ha richiesto che il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA abbia una durata pari a 20 anni dalla data del rilascio.

PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all’amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

VISTI i pareri pervenuti in fase istruttoria e precisamente:

  • Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi Tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive. Prot. n. 395338 del 12.08.2025;
  • Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali. Prot. n. 434220 del 08.09.2025;
  • Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali – U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Verona. Prot. n. 467916 del 18.09.2025;
  • Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali – U.O. Servizi Forestali – Ufficio di Verona. Prot. n. 628704 del 18.11.2025.

CONISIDERATO che, come evidenziato nel succitato parere di prot. n. 628704 del 18.11.2025, l’ampliamento in progetto comporta la riduzione di 371 mq di superficie boscata esistente. La variante sostanziale richiesta comporta quindi un intervento che deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 15 della L.R. 52/78, anche se risulta esente da compensazione in quanto interessa una superficie forestale inferiore a 1000 mq.

DATO ATTO che nel succitato parere di prot. n. 628704 del 18.11.2025.U.O. i Servizi Forestali – Ufficio di Verona hanno comunicato che gli interventi di variante (nuovi fronti di scavo) interessano la fascia di rispetto di 10 m della valle adiacente e che pertanto l’intervento appare in netto contrasto con la normativa idraulica vigente (art. 96, lett. f) del R.D. n. 523/1904).

CONISIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 656212 del 03.12.2025 il Proponente ha comunicato che rinuncia all’avvicinamento del fronte di scavo a meno di 10 m dal Vajo delle Lupare, nella porzione orientale della cava. La geometria del fronte di cava in adiacenza alla pista di accesso rimarrà pertanto invariata rispetto allo stato attuale autorizzato da ultimo con DGR 361 del 24 agosto 2020.

RITENUTO pertanto che, alla luce di quanto sopra, il proponente dovrà presentare le tavole progettuali aggiornate alla U.O. Servizio geologico e attività estrattive ai fini del rilascio dell’autorizzazione mineraria.

VALUTATO che la rinuncia all’avvicinamento del fronte di scavo a meno di 10 m dal Vajo delle Lupare, implica la sostanziale invarianza degli impatti ambientali come valutati, potendo al più determinare una modesta riduzione degli stessi dovuta al minor scavo e al venire meno della necessità di operare la riduzione di superficie boscata in corrispondenza delle aree interessate dall’arretramento.

PRESO ATTO del parere motivato positivo n. 162 del 10.12.2025 in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA e NUVV. La durata temporale della valutazione di Screening Specifico (Livello I) è pari a quella indicata nel provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA.

CONISIDERATO che il proponente nella documentazione inviata a seguito della richiesta di integrazione del Comitato VIA Regionale, ha recepito parte delle misure di mitigazione richiamate nella succitata richiesta atte alla minimizzazione del possibile impatto ambientale generato dalle polveri e che, vista la tipologia di coltivazione ed i modesti volumi estratti, le stesse si ritengono sufficienti con le seguenti puntualizzazioni:

  • la misura di mitigazione relativa alla limitazione della velocità di transito a 20 km/h sulle piste e strade sterrate utilizzate nell’attività estrattiva deve essere mantenuta sempre e non solo “Qualora si rendesse necessario ed in corrispondenza di giornate siccitose”;
  • l’eventuale aggiornamento del parco macchine, qualora si renda necessario, è opportuno preveda uno standard minimo di omologazione Euro 5 e Stage IV.

CONSIDERATO che il proponente nella documentazione integrativa non ha trasmesso la Valutazione Previsionale di Impatto Acustico richiesta dal Comitato Regionale VIA e che si ritiene quindi che tale documento relativo alla cava in oggetto debba essere presentato dalla ditta ai fini del rilascio della nuova autorizzazione.

CONSIDERATO che la ditta, nelle integrazioni, ha proposto un piano di misura annuale delle vibrazioni ai sensi della Norma UNI 9614:2017 per valutare il possibile disturbo arrecato dalle lavorazioni nelle condizioni operative più gravose.

VALUTATO che si concorda con il piano di misure previsto dal proponente, vista la difficoltà oggettiva nell’effettuare un’analisi previsionale del disturbo che le vibrazioni provocate dal tipo di lavorazione possono arrecare nelle aree circostanti la cava.

RITENUTO che l’esecuzione della verifica del potenziale disturbo da vibrazioni, così come proposta dalla ditta, dovrà essere richiamata all’interno dell’atto autorizzativo.

RITENUTO che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere che, nel caso vengano utilizzate miscele cementizie per sigillare le fessure che dovessero formarsi sulle bancate, tali miscele non dovranno contenere additivi o sostanze che possano essere lisciviate sia in fase di getto che di maturazione, potendosi in tal modo diffondere nell’ambiente, in particolare quando tali sostanze, ad esempio, siano:

a) caratterizzate da tossicità diretta o in associazione con altre materie sia nella forma di utilizzo sia nell’eventuale forma degradata o metabolizzata;

b) persistenti in ambiente e/o accumulabili negli organismi viventi (come i PFAS);

c) in grado di generare effetti negativi sugli organismi viventi di tipo teratogeno, mutageno o di interferenza endocrina.

CONSIDERATO che in caso di segnalazioni fondate di disturbo da polveri da parte di recettori sensibili (abitazioni), la Polizia Mineraria può riservarsi di imporre al proponente delle misurazioni presso i recettori interessati.

DATO ATTO che l’analisi svolta evidenzia che l’intervento, con ragionevole certezza, non può determinare nuovi impatti sulle componenti ambientali analizzate.

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole al non assoggettamento del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, prendendo atto del parere motivato positivo in merito alla procedura di Valutazione d’Incidenza, nel rispetto delle considerazioni sopra esposte e della seguente condizione ambientale:

n.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – prima del rilascio dell’autorizzazione

Oggetto della condizione

Il Proponente dovrà presentare la Valutazione Previsionale d’Impatto Acustico così come da richiesta di integrazioni del Comitato Regionale VIA approvata nella seduta del 25.09.2025, di cui alla nota prot. n. 510751 del 01.10.2025.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Ai fini del rilascio dell’autorizzazione

Soggetto verificatore

Regione Veneto avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 17.12.2025, sono state approvate seduta stante;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 17.12.2025 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni e la condizione ambientale di cui in premessa.
  3. di stabilire che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, c. 10, del D.Lgs. n. 152/2006, il presente provvedimento ha efficacia temporale pari a 20 (venti) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
  4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  5. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Grigoli Giancarlo, con sede legale a Breonio di Fumane (VR), via Rovinal 3 – pec: grigoli.giancarlo@pec.it, nonché di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Fumane; Provincia di Verona; Direzione Generale ARPAV; Comunità Montana della Lessinia; Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali; Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza; Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Verona; Direzione Difesa del Suolo e della Costa, SOS Lavori e Servizi tecnici - U.O. Servizio geologico e attività estrattive; Direzione Foreste, selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali - U.O. Servizi Forestali - Ufficio di Verona; Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA e NUVV.
  6. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

Torna indietro