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Bur n. 1 del 02 gennaio 2026


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 181 del 17 dicembre 2025

Individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci di area oncologica retifanlimab (Zynyz - Registered), adagrasib (Krazati - Registered) ed erdafitinib (Balversa - Registered) e, conseguente, aggiornamento dell'elenco dei farmaci di area oncologica e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione, nonché recepimento delle determinazioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) in merito ai medesimi farmaci retifanlimab (Zynyz - Registered), adagrasib (Krazati Registered) ed erdafitinib (Balversa - Registered).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si aggiorna l’elenco dei farmaci di area oncologica e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione, di cui all’Allegato A del proprio Decreto n. 167 del 13 novembre 2025, con l’inserimento dei farmaci retifanlimab (Zynyz - Registered), nuova entità terapeutica, di cui alla Determina AIFA 30 settembre 2025, n. 1280 (G.U. n. 233 del 7 ottobre 2025), adagrasib (Krazati - Registered), nuova entità terapeutica, di cui alla Determina AIFA 10 ottobre 2025, n. 1317 (G.U. n. 245 del 21 ottobre 2025) ed erdafitinib (Balversa – Registered), nuova entità terapeutica, di cui alla Determina AIFA 21 ottobre 2025, n. 1386 (G.U. n. 250 del 27 ottobre 2025). Si recepiscono, inoltre, le determinazioni della CTRF in merito ai farmaci sopra citati, contenuti nelle relative schede informative.

Il Direttore generale

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 19 aprile 2011 “Direttive per garantire da parte delle Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione il monitoraggio dei registri AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) nonché' il recupero dei rimborsi per i farmaci soggetti a risk sharing, cost sharing, payment by results” nella parte in cui vengono stabilite le competenze e le responsabilità rispettivamente dei medici e dei farmacisti ospedalieri in ordine alla corretta compilazione dei registri di monitoraggio AIFA;

VISTA la Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 37 del 28 marzo 2017 “Riconoscimento della rete dei Centri Regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci oncologici”, che, tra l’altro, definisce la rete ed i criteri per l’individuazione dei centri prescrittori di farmaci oncologici;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 614 del 14 maggio 2019 “Approvazione delle schede di dotazione delle strutture ospedaliere e delle strutture sanitarie di cure intermedie delle Aziende Ulss, dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, dell’Azienda Ospedale Universitaria Integrata di Verona, dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, della Società partecipata a capitale interamente pubblico “Ospedale Riabilitativo di Alta specializzazione” e degli erogatori ospedalieri privati accreditati. L.r. 48/2018 “Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023”. Deliberazione n. 22/CR del 13 marzo 2019”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1462 del 27 novembre 2023 “Rete regionale delle Commissioni preposte alla valutazione dei farmaci: rinnovo e aggiornamento delle funzioni e della composizione della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) per il triennio 2023-2026. Aggiornamento delle funzioni delle Commissioni Terapeutiche Aziendali/Sovraziendali” che attribuisce, tra gli altri, i seguenti compiti:

  • alla CTRF di “supportare l’Area Sanità e Sociale nell’individuazione dei centri autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro AIFA o Piano Terapeutico o nota AIFA e/o scheda prescrittiva; farmaci per i quali la normativa preveda una individuazione dei Centri da parte delle Regioni o farmaci per i quali si ritiene necessario governare l’appropriatezza prescrittiva e garantire l’expertise” e di effettuare valutazioni al fine di favorire un uso appropriato, sicuro ed economicamente sostenibile dei farmaci;
  • alle CTA/CTS di “diffondere, in collaborazione con le Farmacie ospedaliere e i SFT, le informazioni e gli indirizzi prescrittivi elaborati dalla CTRF e verificarne l’applicazione”;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 169 del 3 dicembre 2024 “Definizione “Gruppo di Lavoro Valutazione Precoce Farmaci Oncologici”” con il quale è stato attualizzato il precedente Gruppo di Lavoro sui Farmaci innovativi, conferendo allo stesso, tra i propri compiti, il supporto alla CTRF, predisponendo per ogni NET/NI in ambito oncologico apposito documento utile ai fini istruttori per le valutazioni della suddetta Commissione;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 167 del 13 novembre 2025 “Individuazione dei Centri autorizzati alla prescrizione delle nuove indicazioni dei farmaci di area oncologica osimertinib (Tagrisso - Registered) e crizotinib (Xalkori - Registered) e, conseguente, aggiornamento dell’elenco dei farmaci di area oncologica e dei relativi Centri regionali autorizzati alla prescrizione, nonché recepimento delle determinazioni della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) in merito ai medesimi farmaci osimertinib (Tagrisso - Registered) e crizotinib (Xalkori – Registered)che ha, da ultimo, aggiornato l’elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci di area oncologica;

VISTA la Determina AIFA 30 settembre 2025, n. 1280 “Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537” in base alla quale il farmaco retifanlimab (Zynyz - Registered), nuova entità terapeutica, indicato per “in monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule di Merkel (Merkel cell carcinoma - MCC) metastatico o recidivato localmente avanzato non resecabile né candidabile a radioterapia, è classificato:

  • ai fini della rimborsabilità a carico del SSN, per l’indicazione “in monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule di Merkel (Merkel cell carcinoma - MCC) recidivato localmente avanzato non resecabile né candidabile a radioterapia”, in classe H con prescrizione da parte dei centri utilizzatori specificamente individuati dalle regioni, mediante compilazione della scheda di raccolta dati informatizzata disponibile, a fronte dell’accesso attraverso il sito istituzionale dell’AIFA, all’indirizzo web https:// registri.aifa.gov.it. I medici ed i farmacisti abilitati all’accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare, rispettivamente, la prescrizione e la dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva, riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’AIFA: https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1;
  • ai fini della fornitura come “medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP)”;

VISTA la Determina AIFA 10 ottobre 2025, n. 1317 “Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537”, per come rettificata dalla successiva Determina AIFA 29 ottobre 2025, n. 485, in base alla quale il farmaco adagrasib (Krazati – Registered), nuova entità terapeutica, indicato “in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) avanzato con mutazione KRAS G12C e progressione della malattia dopo almeno una precedente terapia sistemica”, è classificato:

  • ai fini della rimborsabilità, a carico del SSN, in classe H con prescrizione da parte dei centri utilizzatori specificamente individuati dalle regioni, mediante compilazione della scheda di raccolta dati informatizzata disponibile, a fronte dell’accesso attraverso il sito istituzionale dell’AIFA, all’indirizzo web https:// registri.aifa.gov.it. I medici ed i farmacisti abilitati all’accesso al registro di monitoraggio AIFA dovranno effettuare, rispettivamente, la prescrizione e la dispensazione del medicinale in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva, riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell’AIFA:
    https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1;
  • ai fini della fornitura, come “medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL)”;

VISTA la Determina AIFA 21 ottobre 2025, n. 1386 “Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell’art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in base alla quale il farmaco erdafitinib (Balversa - Registered), nuova entità terapeutica, indicato “per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma uroteliale (UC) non resecabile o metastatico, portatori di alterazioni genetiche suscettibili di FGFR3, che abbiano precedentemente ricevuto almeno una linea di terapia con un inibitore di PD-1 o PD-L1 per malattia non resecabile o metastatica”, è classificato:

  • ai fini della rimborsabilità, a carico del SSN, in classe H;
  • ai fini della fornitura, come “medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL)”;

PRESO ATTO della necessità, alla luce delle Determine AIFA sopra richiamate, di aggiornare l’elenco dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione di farmaci soggetti a Registro di monitoraggio AIFA dell’area oncologica, di cui all’Allegato A al Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 167/2025, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l’Allegato A al soprarichiamato Decreto n. 167/2025;

PRESO ATTO, altresì, dell’attività svolta dalla CTRF, ai sensi della DGR n. 1462/2023, a supporto delle scelte finalizzate all’adozione del presente provvedimento, ivi incluse le determinazioni in merito alle schede informative dei farmaci retifanlimab (Zynyz - Registered), adagrasib (Krazati – Registered) ed erdafitinib (Balversa - Registered), sulla base delleistruttorie svolte dal Gruppo di Lavoro Valutazione Precoce Farmaci Oncologici, come da verbale della seduta del 19.11.2025, agli atti della Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici;

PRESO ATTO, infine, che la sopra richiamata DGR n. 1462/2023 stabilisce che i pareri della CTRF siano inoltrati al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, ai fini dell’adozione dei relativi provvedimenti, per il controllo circa la coerenza di detti pareri con le attività di programmazione regionale, nonché per le ricadute economiche ed organizzative degli stessi;

RITENUTE le decisioni della CTRF coerenti con la programmazione regionale;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di recepire le schede informative dei farmaci retifanlimab (Zynyz - Registered), adagrasib (Krazati – Registered) ed erdafitinib (Balversa - Registered), nonché le conseguenti determinazioni della CTRF;
  1. di individuare, quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco retifanlimab (Zynyz - Registered), nuova entità terapeutica, indicato in monoterapia per il trattamento di prima linea di pazienti adulti con carcinoma a cellule di Merkel (Merkel cell carcinoma - MCC) recidivato localmente avanzato non resecabile né candidabile a radioterapia” - di cui alla Determina AIFA n. 1280/2025 – le seguenti Unità Operative: 

Azienda ULSS/Ospedaliera/IRCCS

UO autorizzata (sede)

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

UOC Oncologia

I.R.C.S.S. Istituto Oncologico Veneto

UOC Oncologia 2

I.R.C.S.S. Istituto Oncologico Veneto

UOC Oncologia 3

 

  1. di individuare, quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco adagrasib (Krazati – Registered), nuova entità terapeutica, indicato “in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (non-small cell lung cancer, NSCLC) avanzato con mutazione KRAS G12C e progressione della malattia dopo almeno una precedente terapia sistemica” - di cui alla Determina AIFA n. 1317/2025 – i Centri di I livello HUB e di II livello SPOKE, di cui al Decreto n. 37/2017;
  1. di individuare, quali Centri autorizzati alla prescrizione del farmaco erdafitinib (Balversa - Registered), nuova entità terapeutica, indicato “per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma uroteliale (UC) non resecabile o metastatico, portatori di alterazioni genetiche suscettibili di FGFR3, che abbiano precedentemente ricevuto almeno una linea di terapia con un inibitore di PD-1 o PD-L1 per malattia non resecabile o metastatica” - di cui alla Determina AIFA n. 1386/2025 – i Centri di I livello HUB e di II livello SPOKE, di cui al Decreto n. 37/2017;
  1. di approvare, di conseguenza, l’elenco aggiornato dei Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei farmaci di area oncologica, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce integralmente l’Allegato A del Decreto n. 167/2025;
  1. di dare atto che la prescrizione, da parte dei Centri di cui ai punti 3. e 4. deve avvenire attraverso la compilazione del Registro di monitoraggio AIFA, secondo le modalità dalla stessa definite nel proprio sito https://registri.aifa.gov.it, nonché nel rispetto di quanto disposto dalla DGR n. 476/2011;
  1. di incaricare Azienda Zero - UOC Governo Clinico della Regione del Veneto dell’abilitazione dei Centri prescrittori di cui ai punti 3. e 4., all’uso dell’apposito applicativo informatico, e, contestualmente, dare comunicazione di avvenuta abilitazione alla Segreteria della Commissione Tecnica Regionale Farmaci;
  1. di incaricare la Direzione Farmaceutico-Protesica Dispositivi Medici:
  • della comunicazione del presente provvedimento, per il seguito di competenza ad Azienda Zero, Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e alle Strutture private-accreditate della Regione del Veneto,
  • della pubblicazione delle schede informative di cui al punto 2., nel sito ufficiale della Regione del Veneto e della trasmissione, delle medesime schede, alle Commissioni Terapeutiche Aziendali e Sovraziendali (CTA/CTS);
  1. di ribadire che le CTA/CTS, ai sensi della DGR n. 1462/2023, dovranno diffondere - in collaborazione con le Farmacie ospedaliere e i Servizi Farmaceutici Territoriali - e verificare l’applicazione delle informazioni e degli indirizzi prescrittivi elaborati dalla CTRF, riportati nelle schede informative dei farmaci di cui al punto 2., non appena loro trasmesse;
  1. di stabilire che Azienda Zero - UOC CRAV dovrà:
  • attivare idonea procedura, affinché la fornitura dei farmaci retifanlimab (Zynyz - Registered), adagrasib (Krazati – Registered) ed erdafitinib (Balversa - Registered) venga aggiudicata entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione; a tal fine i Centri prescrittori di cui ai punti 3., 4. e 5., entro 15 giorni dalla medesima pubblicazione, dovranno trasmettere i propri fabbisogni alla UOC CRAV;
  • trasmettere alla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, nonché alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e IRCCS, il provvedimento di avvenuta aggiudicazione della procedura di cui sopra, entro 15 giorni dall’aggiudicazione stessa;
  • comunicare - qualora l’aggiudicazione non sia avvenuta entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione - la motivazione del mancato adempimento alla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, entro i 10 giorni successivi alla data di scadenza dei termini di cui sopra;
  1. di autorizzare le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere e gli IRCSS della Regione del Veneto ad acquistare i farmaci retifanlimab (Zynyz - Registered), adagrasib (Krazati – Registered) ed erdafitinib (Balversa - Registered) - nelle more dell’espletamento della gara regionale - qualora se ne manifesti l’esigenza clinica e/o il farmaco risulti economicamente conveniente;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.

Massimo Annicchiarico

(seguono allegati)

181_Allegato_DDR_181_17-12-2025_573045.pdf

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