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Bur n. 170 del 23 dicembre 2025


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 100 del 09 dicembre 2025

FASANI CELESTE S.r.l. Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della cava di marmo denominata "STEFFANI". Comune di localizzazione: Sant'Anna D'Alfaedo (VR). Comune Interessato: Erbezzo (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 12/2024, Regolamento regionale n. 2/2025). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento regionale n. 2/2025, l'adozione del provvedimento di esclusione dalla procedura VIA del progetto denominato "Richiesta di rinnovo dell'autorizzazione della cava di marmo denominata "STEFFANI"" in Comune di Sant'Anna D'Alfaedo (VR). Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza presentata da FASANI CELESTE S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 377485 del 01/08/2025. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 09/10/2025. - Verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 27/11/2025.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), come modificato con D.G.R. n. 279 del 24/03/2025;

VISTA la L.R. n. 12 del 27/05/2024 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2, di cui all’articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile al punto 8, lettera i) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 denominata cave e torbiere sotto i 500.000 m3/anno di materiale estratto o 20 ettari di superficie, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015;

VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. reg. n. 377485 del 01/08/2025, con la quale la società Fasani Celste S.r.l. (con sede legale: Grezzana (VR), Via Corso 40; C.F. e P.IVA n. 02903440234), ha richiesto, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 12/2024 e del Regolamento Regionale n. 2/2025, l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che il progetto riguarda il rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di marmo denominata STEFFANI rilasciata con D.G.R. n. 2209 del 09/08/2005, successivamente prorogata con Decreto n. 368 del 24/08/2020;

VISTA la nota n. 399755 del 18/08/2025, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e il contestuale avvio al procedimento;

PRESO ATTO che con nota registrata al prot. reg. n. 404237 del 21/08/2025, il proponente ha trasmesso volontariamente documentazione integrativa;

VISTO che, ai sensi dell’art. 19 comma 10 del D.Lgs. n. 152/2006, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto e per l’espletamento dei procedimenti autorizzatori necessari, la ditta propone che l’efficacia temporale del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA sia di anni 13;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/09/2025 è avvenuta la presentazione del progetto in questione da parte del Proponente ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, è pervenuto il parere della Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali – U.O. Servizi Forestali n. 458633 del 16/09/2025;

VISTA la nota n. 511369 del 01/10/2025 con la quale, alla luce delle risultanze del Comitato Tecnico Regionale VIA del 24/09/2025, sono state richieste al proponente alcune integrazioni alla documentazione depositata;

VISTE le pec acquisite al prot. reg. n. 603268 e n. 603270 del 03/11/2025, con le quali il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la suindicata nota n. 511369 del 01/10/2025;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTO il Regolamento attuativo in materia di VINCA n. 4 del 09/01/2025, di cui all’art. 17 della L.R. n. 12 del 27/05/2024;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato il modulo per la procedura di vinca valutazione preliminare – screening specifico (livello I);

CONSIDERATO che la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 27/11/2025:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006;
  • il D.M. n. 52 del 30/03/2015;
  • la L.R. n. 13/2018;
  • la L.R. n. 12 del 27/05/2024;
  • il Regolamento attuativo in materia di VIA del 09/01/2025 n. 2.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale e la documentazione progettuale pervenuta agli Uffici della U.O. VIA;

VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento;

PRESO ATTO che il progetto prevede il rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di marmo denominata STEFFANI rilasciata con D.G.R. n. 2209 del 09/08/2005, successivamente prorogata con Decreto n. 368 del 24/08/2020;

PRESO ATTO che l’istanza in argomento, dal punto di vista amministrativo, è finalizzata al rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione di cava come previsto dalla L.R. 13/2018 all’art. 16, comma 1: “Qualora, scaduti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione di cui all’ articolo 12 (termini per la coltivazione), la coltivazione non sia stata ancora conclusa, e non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 24 comma 1 (decadenza), il titolare dell’autorizzazione può, entro i novanta giorni successivi al termine scaduto, presentare domanda di rinnovo dell’autorizzazione” e al successivo comma 2 che “La presentazione della domanda di rinnovo dell’autorizzazione interrompe il procedimento di estinzione di cui all’articolo 21 (adempimenti connessi con l’ultimazione dei lavori di coltivazione)”;

PRESO ATTO che per la cava denominata “STEFFANI”, autorizzata con provvedimento n. 2209 del 09/08/2005, il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione è scaduto il 05/05/2025 come stabilito con provvedimento n. 368 del 24/08/2020 di proroga dei termini di coltivazione di cava e che tale termine rappresentava la scadenza ultima ed inderogabile per la conclusione dei lavori di estrazione ai sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 13/2018;

TENUTO CONTO che il proponente, non avendo concluso i lavori di coltivazione entro la data del 05/05/2025, ha presentato in data 01/08/2025 l’istanza in argomento finalizzata al successivo rinnovo dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 13/2018, con le modalità previste all’articolo 10 e seguenti ossia, nella sostanza, quelle previste per il rilascio di una nuova autorizzazione;

PRESO ATTO che l’intervento presentato ricalca il piano di coltivazione in essere e autorizzato con provvedimento n. 2209 del 09/08/2005, con alcune modifiche a superfici e volumi (in riduzione);

PRESO ATTO che il piano di coltivazione proposto è quindi relativo sostanzialmente alla prosecuzione e completamento di quanto sino a oggi realizzato nel sito di cava, e prevede di movimentare complessivamente 50.315 m3 di materiale, di cui 31.619m3 utili ai fini commerciali;

PRESO ATTO che con decreto n. 355 del 10/11/2025 è stata estinta la porzione di cava corrispondente ai mappali n. 169, 170, 171, 206, 209 (parte), 221, 222 (parte), 223 (parte), 295 e 296 (parte);

PRESO ATTO che la ditta prevede tra la tempistica di scavo e il ripristino ambientale un rinnovo di concessione di 13 anni;

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna a zone soggette a rischio idraulico o pericolosità idraulica;

VISTA la nota registrata al prot. reg. n. 644109 del 26/11/2025, con cui l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha trasmesso il proprio parere in merito all’intervento, ritenendo che “[…] l’intervento sia compatibile con la vigente pianificazione distrettuale;

CONSIDERATO che l’area di cava rientra nella zonizzazione “Territorio Agricolo” (PI del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo);

CONSIDERATO che parte dell’area di progetto ricade all’interno del vincolo idrogeologico forestale ai sensi del R.D. 30/12/1923 n. 3267 (PTCP Verona e PAT del Comune di Sant’Anna d’Alfaedo);

CONSIDERATO che l’area di intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 per la presenza di bosco su parte della medesima e che pertanto in sede di autorizzazione all’attività di cava dovrà essere richiesto all’Autorità Competente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;

PRESO ATTO che entro i termini di cui all’art. 19, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, è pervenuto il parere della Direzione Foreste, Selvicoltura e Sistemazioni Idraulico Forestali – U.O. Servizi Forestali n. 458633 del 16/09/2025, secondo cui: “Accertato che la nuova documentazione progettuale non apporta sostanziali variazioni a quanto già precedentemente autorizzato, per quanto di competenza, non si ravvisano motivi ostativi al rinnovo dell’autorizzazione della Cava “Steffani””;

CONSIDERATO che il proponente nell’aggiornamento dello Studio Preliminare Ambientale ha recepito le richieste di integrazioni circa le misure di mitigazione da adottare per la minimizzazione del possibile impatto ambientale generato dalle polveri;

CONSIDERATO che in caso di segnalazioni fondate di disturbo da polveri da parte di recettori sensibili (abitazioni), la Provincia di Verona – Ufficio Polizia Mineraria può riservarsi di imporre al proponente delle misurazioni presso i recettori interessati;

CONSIDERATO che, con riferimento all’impatto acustico, nella simulazione con utilizzo di volate (fase 5), si osserva un livello sonoro calcolato presso il ricettore R1 prossimo al limite di applicabilità con possibile superamento, se si considera l’incertezza del modello di calcolo;

VALUTATO il caso studio della “MISURA Y” (Allegato 1), eseguita su un’attività che impiega la “miccia detonante”. Tale misura ha riportato un livello di rumore ambientale di 70 dBA su un Tm di 15 minuti, rilevato a 90 metri dalla sorgente. Questo livello acustico, una volta proiettato sulla facciata del ricettore R1 (distante circa 120 metri), supera la soglia di applicabilità e comporta un potenziale non rispetto del limite differenziale nel periodo diurno;

RITENUTO pertanto necessario che il proponente dimostri il rispetto di tale limite di legge in corrispondenza del ricettore R1, ottemperando alla condizione ambientale prevista;

PRESO ATTO che, secondo quanto dichiarato dal proponente, il progetto di rinnovo dell’autorizzazione alla coltivazione della cava non comporta interferenze dirette con i siti protetti appartenenti alla Rete Natura 2000 più vicini all’area di intervento;

VISTO il parere motivato positivo con n. n. 132 del 19/11/2025 rilasciato dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa VAS, VINCA e NUVV;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

ha espresso, all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’ESCLUSIONE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, alla “Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione della cava di marmo denominata “STEFFANI”” in Comune di Sant’Anna D’Alfaedo (VR), presentato dalla società FASANI CELESTE S.r.l., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, ha evidenziato che, per i motivi sopra esposti, l’intervento non produce impatti ambientali significativi negativi, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

1

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà predisporre una revisione della Valutazione di Impatto Acustico che consenta di dimostrare il rispetto del valore limite differenziale di immissione in corrispondenza del ricettore R1, durante l’attività di estrazione che utilizza la “miccia detonante”.
Qualora dalla valutazione emerga il superamento del limite differenziale, il proponente dovrà presentare anche una proposta di misure di mitigazione da adottare durante le fasi di lavoro maggiormente impattanti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima del rilascio della nuova autorizzazione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto con ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli articoli 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 27/11/2025, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/11/2025 e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 l’intervento descritto nell’istanza presentata dalla società Fasani Celeste S.r.l. relativo alla “Richiesta di rinnovo dell’autorizzazione della cava di marmo denominata “STEFFANI”” in Comune di Sant’Anna D’Alfaedo (VR), per le motivazioni rappresentate nelle premesse, dando atto della positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza, subordinatamente al rispetto della seguente condizione ambientale:

1

Macrofase

Ante Operam

Oggetto della condizione

Il proponente dovrà predisporre una revisione della Valutazione di Impatto Acustico che consenta di dimostrare il rispetto del valore limite differenziale di immissione in corrispondenza del ricettore R1, durante l’attività di estrazione che utilizza la “miccia detonante”.
Qualora dalla valutazione emerga il superamento del limite differenziale, il proponente dovrà presentare anche una proposta di misure di mitigazione da adottare durante le fasi di lavoro maggiormente impattanti.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima del rilascio della nuova autorizzazione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto con ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli articoli 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

3. il proponente è tenuto ad attivare, ai sensi di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, la verifica dell’ottemperanza della condizione ambientale indicata nel presente decreto, trasmettendo al soggetto verificatore e all’autorità competente per la VIA la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica entro i termini indicati nella medesima condizione ambientale;

4. l’efficacia temporale del presente provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è di 13 (tredici) anni a far data dalla sua pubblicazione, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente. Qualora l’istanza di proroga sia presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel presente provvedimento, il medesimo continua a essere efficace sino all’adozione, da parte dell’autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale all’Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Fasani Celeste S.r.l. (C.F. e P.IVA 02903440234) con sede legale a Grezzana (VR), Corso 40, e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai Comuni di Sant’Anna D’Alfaedo (VR) ed Erbezzo (VR), alla Provincia di Verona, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa SOS Lavori e Servizi Tecnici – U.O. Servizio Geologico e Attività Estrattive, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA e NUVV, alla Direzione Regionale Foreste, Selvicoltura e sistemazioni idraulico forestali, alla Direzione Generale di ARPAV, all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e al Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza;

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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