Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 391 del 11 novembre 2025
Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività 5.1 lettere b e c e 5.3 lettera b dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152 di cui il decreto n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale di cui al decreto n. 21 del 09/04/2020, aggiornata con Decreto del Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n.315 del 29/10/2024 e Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 11 del 15/01/2025. Società Ri.Ve S.r.l-Impianto di recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ubicato in comune di Venezia- Porto Marghera. Aggiornamento del provvedimento per modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Con il presente atto, si modifica e si aggiorna il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale relativo all'impianto di trattamento dei rifiuti gestito da Ri.Ve S.r.l., relativamente a quattro modifiche non sostanziali e all'autorizzazione allo scarico a seguito della modifica del recapito finale in rete PIF con recapito all'impianto SG31, a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006 trasmessa con nota prot. 35/2025 del 31/07/2025, assunta al prot. reg. n. 376954 nella medesima data.
Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
DATO ATTO CHE con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09/04/2020 è stato rilasciato alla società Ri.Ve (RECUPERI INDUSTRIALI VENEZIA) S.r.l., con sede legale in via dei Cantieri n. 9 in comune di Venezia Codice Fiscale e P.IVA 04445830278, il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al “Progetto per lo sviluppo dell’impianto “RTN” in ambito di economia circolare. Recupero rifiuti da spazzamento stradale e similari ed aggiornamento tecnologico dell’impianto esistente. Comune di localizzazione: Venezia – Porto Marghera – (VE).”, comprensivo dei seguenti titoli:
1. provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 6 del 13/01/2020, Allegato A al provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. provvedimento di Approvazione alla realizzazione del progetto e di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies, per le attività di cui ai punti 5.1.b, 5.1.c e 5.3.b dell’Allegato VIII alla Parte seconda, del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al provvedimento, di cui costituisce parte integrante, comprensiva di:
2.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
2.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del D.Lgs. n. 152/2006;
2.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
3.(permesso a costruire) parere della Città di Venezia favorevole con prescrizioni, acquisito agli atti co n prot. n. 16103 del 14.01.2020, Allegato C al provvedimento;
4. l’autorizzazione ai sensi dell’art. 5 comma 5-bis della L. 84/1994 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico per il progetto di “Realizzazione di nuova costruzione per l’edificio direzionale e manutenzione straordinaria aree esterne dell’impianto RTN sito a Venezia località Fusina (VE) in via dei Cantieri 9”, rilasciata con decreto n. 354/2019 e trasmesso con la nota del 13.01.2020 prot. n. MAS.U.0000591, Allegato D al provvedimento; tra gli allegati del medesimo provvedimento vi sono il parere favorevole del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia del 24.10.2019 prot. n. 43983 e del 19.11.2019 prot. n. 47953 (allegato 3) e il parere favorevole con prescrizioni di SIFA scpa del 25.10.2019 prot. n. 658/19 (Allegato n. 6);
5. (autorizzazione paesaggistica) parere del 30.01.2020 prot. n. 1282 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna – Area Patrimonio Archeologico, Allegato E al provvedimento;
6. la valutazione di conformità alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi, espressa dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia con nota del 12.12.2019 prot. n. 33108, Allegato F al provvedimento;
7. il parere positivo di Veritas Spa (gestore del servizio idrico integrato) del 14/01/2020 prot. 3512/20, Allegato G al provvedimento;
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n.49 del 22/10/2020, è stato approvato il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ai sensi del DPR n. 120/2017, come previsto al Punto 3 del Decreto n. 21/2020;
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 315 del 29/10/2024 è stato modificato l’Allegato B al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09/04/2020 per le attività previste al punto 5.1 lettere b e c e al punto 5.3 lettera b dell’allegato VIII alla Parte II del D.lgs 152/2006, relativamente all’estensione dell’operazione di recupero di rifiuti R5-Riciclaggio/Recupero di altre sostanze inorganiche, già autorizzata, ai rifiuti di spazzamento stradale e alla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs 152/2006.
DATO ATTO CHE con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 11 del 15/01/2025 è stato modificato l’Allegato B al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09/04/2020, relativamente all’estensione dell’operazione di recupero di rifiuti R12 sul rifiuto EER 191205 “vetro” in aggiunta all’operazione R5 - Riciclaggio/Recupero già autorizzata per il medesimo EER;
Iter Amministrativo
PREMESSO CHE con nota prot. 35/2025 del 31/07/2025, assunta al prot.reg. n. 376954 nella medesima data, la società Ri.Ve S.r.l. ha presentato istanza ai sensi dell’art. 29 - nonies del D.lgs. 152/2006 per la modifica non sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 338 del 31/03/2020, relativa a quattro modifiche necessarie per la gestione dell’installazione di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
PRESO ATTO CHE nella comunicazione presentata viene chiesto:
RILEVATO CHE con la medesima nota, Ri.Ve S.r.l. ha altresì chiesto di valutare l’ipotesi di disapplicare le restrizioni ai limiti di cui alla BAT n. 20 della Decisione 2018/1147 per i parametri Arsenico, Cromo totale, Nichel, Piombo e Indice degli Idrocarburi (HOI) nel costituendo scarico PM 374/6, che costituisce l’allaccio alla linea SG31-SIFA per lo scarico delle acque reflue di processo e acque meteoriche di seconda pioggia assimilate alle acque di cui al comma 1 dell’art. 39 del PTA;
PRESO ATTO CHE con la nota sopra richiamata la ditta Ri.Ve S.r.l. ha inoltre trasmesso alla Regione del Veneto il parere tecnico preliminare favorevole della società S.I.F.A. S.C.P.A. (nota prot. 845/25 del 18/07/2025) relativamente all’allaccio alla rete SG31-SIFA per lo scarico delle acque reflue di processo e acque meteoriche di seconda pioggia assimilate alle acque di cui al comma 1 dell’art. 39 del PTA di cui alla modifica n. 1 sopra descritta;
CONSIDERATO CHE con nota 407922 del 25/08/2025 la Scrivente Amministrazione ha dato riscontro alla comunicazione di modifica del 31/07/2025 e chiesto i relativi pareri di competenza alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, ad ARPAV, alla società VERITAS S.p.A. ed a S.I.F.A. S.C.P.A., comunicando nel contempo, di ritenere le modifiche proposte “non sostanziali”, in quanto non rientrante nella definizione dell’art. 5 comma 1 lettera l - ter del D.lgs. 152/2006;
DATO ATTO CHE con nota 78602 del 28/08/2025 acquisita a prot.reg. n. 414439 nella medesima data VERITAS S.p.A, gestore dell’impianto di trattamento acque reflue industriali SG31, ha comunicato il nulla osta al rilascio dell’aggiornamento del provvedimento in oggetto a seguito di una serie di condizioni allegate alla nota di trasmissione sopra richiamata;
DATO ATTO CHE con nota 61496/2025 del 09/09/2025 acquisita a prot. reg. n. 438354 in data 10/09/2025 la Città Metropolitana di Venezia ha condiviso le considerazioni espresse dalla Regione del Veneto con nota prot. reg. n. 407922 del 25/08/2025 di non considerare sostanziali le proposte di modifica presentate dalla Ditta, in quanto non producono effetti negativi e significativi sull’ambiente e sulla salute umana che non siano già stati valutati;
PRESO ATTO CHE con nota n. 61761 del 10/09/2025 acquisita a prot. reg. n. 440508 in data 11/09/2025 la Città Metropolitana di Venezia, ad integrazione della nota sopra citata ha comunicato di ritenere che la richiesta dell’impresa di considerare l’ipotesi di disapplicare le restrizioni ai limiti di cui alla BAT n. 20 della Decisione 2018/1147 per i parametri Arsenico, Cromo totale, Nichel Piombo e Indice degli Idrocarburi (HOI) nel costituendo scarico PM 374/6 non rientri nella comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29 – nonies comma 1 del D.Lgs.152/2006, in quanto necessita di specifica valutazione e riscontro da parte dell’Autorità competente;
DATO ATTO CHE con nota prot. reg. n. 464450 del 17/09/2025 è stato comunicato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’aggiornamento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale di cui al decreto n. 21 del 09/04/2020;
RILEVATO CHE nella stessa nota del 17/09/2025, la scrivente Amministrazione ha chiesto alla ditta la presentazione della documentazione in materia di VINCA adottato ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 12/2024, trasmessa dal gestore con nota n. 41/2025 del 23/09/2025, acquisita a prot. reg. n. 484787 nella medesima data;
DATO ATTO CHE nella stessa nota del 17/09/2025, è stata anche indetta la Conferenza dei Servizi finalizzata alla valutazione della richiesta di disapplicare le restrizioni ai limiti di cui alla BAT n. 20 della Decisione 2018/1147 per i parametri Arsenico, Cromo totale, Nichel Piombo e Indice degli Idrocarburi (HOI) nel costituendo scarico PM 374/6 e alla necessità di modificare l’autorizzazione allo scarico, e convocata la prima seduta per il giorno 07/10/2025;
PERSO ATTO delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi espresse nella seduta del 7/10/2025, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 597665 del 30/10/2025;
Considerazioni finali e conclusioni
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento, di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale di cui al decreto del Direttore dell’Area Tutela e sviluppo del Territorio n. 21 del 09/04/2020, alla ditta Ri.Ve (RECUPERI INDUSTRIALI VENEZIA) S.r.l., con sede legale in via dei Cantieri n. 9 in comune di Venezia (C.F e P.IVA 04445830278) con:
VISTO CHE il paragrafo B dell’Allegato A alla D.G.R. n. 2721/2014 prevede, tra l’altro che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già presentata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;
RITENUTO quindi necessario prescrivere l’adeguamento della fideiussione già presentata mediante presentazione di una nuova polizza fideiussoria, ovvero di un’appendice di modifica alla polizza già presentata alla Città Metropolitana di Venezia;
ACCERTATO il versamento da parte del gestore, con nota acquisita al prot. regionale n. 484787 del 23/09/2025, degli oneri di cui all’art. 33 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e verificatane la relativa congruità rispetto alle modalità di calcolo previste dall’Allegato B “Modalità di quantificazione delle Tariffe” Regolamento Regionale n. 1 del 9 gennaio 2025 (articolo 11);
VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR 2721/2014 in merito di garanzie finanziarie;
VISTA la Legge Regionale n. 3/2000 e ss.mm.ii.
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare la validità, per quanto non modificato da questo provvedimento, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata alla Società Ri.Ve (RECUPERI INDUSTRIALI VENEZIA) S.r.l., con sede legale in via dei Cantieri n. 9 in comune di Venezia (C.F e P.IVA 04445830278) con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al Provvedimento Autorizzatorio Unico Ambientale di cui al decreto del Direttore dell’Area Tutela e sviluppo del Territorio n. 21 del 09/04/2020, come già modificata con i decreti del Direttore Regionale della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 315 del 29/10/2024 e n. 11 del 15/01/2025, relativa all’installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in via dei Cantieri n. 9, località Fusina, in Comune di Venezia, a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29 - nonies del D.lgs. 152/2006, presentata dalla Ditta con nota prot. con nota prot. 35/2025 del 31/07/2025, assunta al prot.reg. n. 376954 nella medesima data ed integrata con nota 41/2025 del 23/09/2025 ed acquisita a prot.reg. n. 484787 nella medesima data;
3. di aggiornare il layout impiantistico trasmesso dalla Ditta con nota prot. 35/2025 del 31/07/2025, assunta al prot.reg. n. 376954 nella medesima data, a seguito delle modifiche non sostanziali oggetto del presente provvedimento;
4. di modificare, alla luce di quanto sopra, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020, come segue:
4.1. l’Appendice B, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020 è sostituita dall’Allegato A a questo provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4.2. è aggiunta l’Appendice C, Allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4.3. al punto 7, dopo le parole “Appendice B” è aggiunta la frase “e nella planimetria (aree materie prime e rifiuti) di cui all’Appendice C”;
4.4. il punto 7.1 è così sostituito:
“7.1. stoccaggio (R13, D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, finalizzati al loro invio alle successive operazioni eseguite nell’installazione o ad altri impianti”;
4.5. al punto 11, le parole “alla planimetria di cui all’Appendice B” sono sostituite da: “alle planimetrie di cui alle Appendici B e C”;
4.6. il punto 11.9 è così sostituito:
“11.9. sui rifiuti contenenti amianto, identificati dai codici EER 17.06.05*, 17.06.01* e per il codice EER 17.05.03*, quando contenente amianto, sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento nè manipolazione, finalizzato all’ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l’area dedicata allo stoccaggio deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e l’ambiente;
4.7. Il paragrafo Gestione delle acque è così completamente modificato:
“Gestione delle acque
20. i punti di scarico delle acque reflue e delle acque meteoriche prodotte dall’insediamento sono quelli di seguito elencati ed individuati nella planimetria di cui all'Appendice B al presente provvedimento:
Denominazione pozzetto fiscale
Tipologia
Recapito
PM 374/3
Scarico delle acque trattate nel depuratore
Scarico a SG31- SIFA con Punto campionamento fiscale PM 374/6
PM 374/1
Acque meteoriche di seconda pioggia collettate su superfici rientranti nella fattispecie previste all’art. 39 comma 1 delle NTA del Piano di Tutela delle acque, stoccate nel volume di laminazione
PM 374/2
Scarico dei servizi igienici dello stabilimento
Pubblica fognatura gestita da Veritas
PM 374/4
Acque meteoriche collettate su superfici rientranti nella fattispecie all’art. 39 comma 5 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque (acque dei tetti e delle strade di accesso alle zone di lavorazione
Scarico a PIF-SIFA o in emergenza in acque superficiali (canale ex Alumetal con pozzetto PM 374/5)
Acque meteoriche di seconda pioggia dell’area dedicata al deposito “End of Waste”
dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:
20.1. le acque di seconda pioggia (pozzetti fiscali denominati PM 374/1 e PM 374/4) dovranno essere sottoposte periodicamente ad analisi; qualora l’analisi dimostri la contaminazione delle stesse oltre i limiti di accettabilità fissati nei regolamenti dei rispettivi recettori, queste dovranno essere assoggettate agli obblighi di cui all’art. 39 comma 1 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto e dovranno essere individuate adeguate modalità gestionali per la corretta suddivisione e trattamento delle acque;
20.2. tutti gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità Competente e dal Gestore del Servizio Idrico Integrato mediante idonei punti di prelievo, ai sensi del D. lgs n. 152/2006 s.m.i.. I punti di prelievo (pozzetti fiscali) devono essere segnalati in loco come da planimetria riportata in Appendice B al presente provvedimento;
20.3. deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque, dando evidenza dell’avvenuta manutenzione con apposita reportistica;
20.4. le acque di prima pioggia stoccate nei serbatoi TK030 e TK001, che devono essere riutilizzate/trattate nei termini previsti dal Piano di tutela delle acque (48 ore dal termine dell’evento piovoso), per garantire l’utilizzo dei serbatoi nel caso di un nuovo evento;
21. è autorizzato lo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.lgs. n. 152/2006 e del PTA, per lo scarico delle acque trattate nel depuratore interno con recapito SG31-SIFA tramite pozzetto fiscale PM 374/6, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
21.1. lo scarico, il cui pozzetto fiscale è denominato PM 374/6, dovrà rispettare i limiti nella Tabella sotto riportata:
Tabella dei valori di riferimento allo scarico nella condotta B -SG31 (ex B0) - flusso proveniente dallo stabilimento Ri.Ve. S.r.l.
Parametro
Unità di misura
Scarico in rete SG31
pH
-
6 -10
Materiali grossolani
assenti
Solidi sospesi totali
mg/l
400
BOD5
mg O2/l
2000
COD
4000
Alluminio
5
Arsenico
0,08
Bario
0,2
Boro
10
Cadmio
0,04
Cromo totale
0,5
Cromo VI
Ferro
Manganese
Mercurio
0,01
Nichel
1
Piombo
Rame
0,8
Selenio
0,05
Zinco
2
Cianuri totali (come CN)
Cloro attivo libero
0,6
Solfuri
mgH2S/l
4
Solfiti
mgSO3/l
Solfati
mgSO4/l
3.200
Cloruri
mgCl/l
6.400
Fluoruri
mgF/l
25
Fosforo totale
mgP/l
20
Azoto ammoniacale
mgNH4/l
Azoto nitroso
mgN-NO2/l
1,5
Azoto nitrico
mgN-NO3/l
60
Azoto totale
mgN/l
500
Grassi e oli animali e vegetali
80
Idrocarburi totali
100
Fenoli
Aldeidi
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati
Tensioattivi anionici MBAS
Tensioattivi non ionici
Pesticidi fosforati
0,15
Pesticidi totali
0,1
Solventi clorurati
Solfuro di C, tricloroetilene, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetilene
21.2. l’accertamento dei VLE/valori di cui al punto 21.1., dovrà essere svolto:
e secondo le procedure individuate nel PMC.
21.3. i valori limite di emissione allo scarico non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D.Lgs. 152/06;
21.4. verrà consentito al personale dell’autorità competente al controllo ai sensi dello stesso art. 101 del D.Lgs. 152/06, di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
21.5. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti di cui alla parte IV dello stesso D.Lgs. n. 152/06;
21.6. deve essere previsto un registro in cui annotare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sugli impianti di depurazione e trattamento acque reflue, oltre che eventuali funzionamenti anomali;
21.7. sulle vasche di accumulo/deposito, dovranno essere apposti ben visibili idonei cartelli identificativi dei liquidi ivi contenuti.”;
5. la modifica dei nuovi valori di riferimento di cui al precedente punto 21.1. saranno efficaci dalla data di comunicazione alla Regione del Veneto e agli enti di controllo (Città Metropolitana e ARPAV) dell’avvio degli scarichi del nuovo allacciamento PM 374/6 alla linea SG31 - SIFA;
6. di prescrivere al Gestore la presentazione, entro 30 giorni dal ricevimento di questo Provvedimento, del Piano di Monitoraggio e Controllo, redatto secondo le indicazioni fornite da ARPAV nel corso della CdS del 07/10/2025; tale documento è soggetto ad approvazione da parte di questa Amministrazione, sulla base del parere di ARPAV;
7. di prescrivere al Gestore la presentazione alla Città Metropolitana di Venezia, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, salvo diversa proroga concessa dal beneficiario su motivata istanza del Gestore, di apposite appendici delle garanzie finanziarie in essere con l’estensione delle stesse al presente provvedimento;
8. di fare salve tutte le altre prescrizioni presenti nel Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020, Allegato B al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) rilasciato con con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 21 del 09/04/2020, come già modificato con decreti n. 315 del 29/10/2024 e n. 11 del 15/01/2025, non espressamente modificate dal presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
9.1. Allegato A: nuova Appendice B del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020: “Layout impiantistico”;
9.2. Allegato B: nuova Appendice C del Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 338 del 31/03/2020: “Planimetria aree materie prime e rifiuti”.
10. di comunicare il presente provvedimento alla Società RiVe S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in Venezia, Loc. Fusina, via dei cantieri n. 9, al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, a Veritas S.p.A., a S.I.F.A. S.C.p.A., all’Azienda ULSS 3 e ad ARPAV;
11. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
12. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
Torna indietro